Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 66/2014

Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta - pdf

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 61/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 18 ottobre 2022 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine, con risoluzioni n. 48/E del 7 maggio 2014 e n. 103/E del 9 dicembre 2015 sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo “1655 e “165E”. Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”. Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo: 2  “7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";  “7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale". In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA". In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA". Si precisa che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, “[…] Per il pagamento delle somme dovute […] non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. […]”. IL CAPO DIVISIONE Firmato digitalmente

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