Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta
Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 61/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 18 ottobre 2022
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione
dai sostituti d’imposta
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss.,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti
e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 mediante attribuzione
sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; a tal
fine, con risoluzioni n. 48/E del 7 maggio 2014 e n. 103/E del 9 dicembre 2015 sono stati
istituiti, rispettivamente, i codici tributo “1655 e “165E”.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone
che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia
delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”.
Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle
somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:
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“7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge
n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione
da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";
“7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge
n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione
da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
"importi a debito versati", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto"
riportati nel provvedimento notificato. Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con
l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario”
(valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il
"codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è valorizzato
con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
Si precisa che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 422, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, “[…] Per il pagamento delle somme dovute […] non è possibile
avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. […]”.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
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