Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta
Quali sono i codici tributo istituiti per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d'imposta secondo il decreto-legge 66/2014 e la legge 190/2014?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 61/E del 2022 istituisce due codici tributo specifici (7503 e 7504) per permettere all'Agenzia delle Entrate di recuperare i crediti che i sostituti d'imposta hanno indebitamente utilizzato in compensazione. Questi crediti erano stati riconosciuti ai lavoratori dipendenti in base al decreto-legge 66/2014 e alla legge 190/2014, ma in alcuni casi sono stati utilizzati in modo illegittimo. I sostituti d'imposta devono versare le somme dovute utilizzando i modelli F24 o F24 Enti Pubblici, indicando obbligatoriamente il codice ufficio e il codice atto del provvedimento di recupero notificato. Il codice 7503 riguarda il recupero del credito e degli interessi, mentre il codice 7504 riguarda le sanzioni applicate. Un aspetto rilevante è che per questi pagamenti non è consentito utilizzare la compensazione orizzontale prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, quindi il versamento deve avvenire in modo diretto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 61/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 18 ottobre 2022
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione
dai sostituti d’imposta
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss.,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti
e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 mediante attribuzione
sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; a tal
fine, con risoluzioni n. 48/E del 7 maggio 2014 e n. 103/E del 9 dicembre 2015 sono stati
istituiti, rispettivamente, i codici tributo “1655 e “165E”.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone
che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia
delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”.
Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle
somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:
2
“7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge
n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione
da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";
“7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge
n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione
da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
"importi a debito versati", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto"
riportati nel provvedimento notificato. Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con
l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario”
(valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il
"codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è valorizzato
con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
Si precisa che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 422, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, “[…] Per il pagamento delle somme dovute […] non è possibile
avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. […]”.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 66/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La normativa sui crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d'imposta si applica secondo l'articolo 1, comma 421, della legge 311/2004, che disciplina il recupero dei crediti e delle relative sanzioni e interessi. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i codici tributo 7503 e 7504 per gestire correttamente i versamenti tramite F24, nonché il divieto di compensazione orizzontale previsto dall'articolo 1, comma 422, della medesima legge.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.