Interpello – Aliquota IVA per i servizi di telecomunicazione prestati nei confronti di soggetti portatori di handicap (art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 1996)
Possono i servizi di telecomunicazione forniti a persone disabili beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4% prevista per i sussidi tecnici e informatici?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 43/E del 2010 chiarisce che l'aliquota IVA agevolata del 4%, prevista dall'art. 2, comma 9, del DL 669/1996 per i sussidi tecnici e informatici destinati a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, si applica esclusivamente alle cessioni e importazioni di beni fisici, non ai servizi. Pertanto, mentre l'acquisto di un dispositivo tecnico (ad esempio un modem o un'apparecchiatura di comunicazione) può beneficiare dell'aliquota ridotta, i servizi di telecomunicazione collegati (traffico voce, dati, connessioni internet, servizi flat) rimangono assoggettati all'aliquota ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che estendere l'agevolazione anche ai servizi comporterebbe una violazione della Direttiva UE 2006/112/CE, che nell'Allegato III elenca solo specifici beni per disabili e non contempla prestazioni di servizi. La distinzione è rilevante per le società di telecomunicazione che operano con clientela disabile: devono applicare l'IVA ordinaria sui servizi, anche se il cliente è portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992.
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Riferimento normativo
Interpello – Aliquota IVA per i servizi di telecomunicazione prestati nei confronti di soggetti portatori di handicap (art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 1996) - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 43/E
Roma, 27 maggio 2010
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Interpello – Aliquota IVA per i servizi di telecomunicazione
prestati nei confronti di soggetti portatori di handicap (art. 2,
comma 9, del DL n. 669 del 1996).
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
La società istante, rappresentata da TIZIO e da SEMPRONIA, premette
che svolge attività di progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e
gestione di impianti e reti di telecomunicazioni per l’espletamento e l’esercizio
dei servizi di comunicazione e prestazioni connesse.
Rappresenta che diversi soggetti portatori di handicap (sia fisici che
mentali) chiedono l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% per i servizi
di telecomunicazione da essa prestati che riguardano il traffico voce e dati
(compresi i servizi legati alla telefonia sia mobile che di rete fissa e quelli legati
alla fornitura di connessioni internet e tutti i servizi connessi ai precedenti quali il
canone di noleggio dei modem o i servizi di segreteria) e i cosiddetti servizi flat.
L’istante, pertanto, chiede di sapere se per i servizi di telecomunicazione,
forniti a soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del
1992, possa applicarsi l’aliquota IVA agevolata del 4% prevista per l’acquisto di
sussidi tecnici e informatici dall’art. 2, comma 9, del decreto legge n. 669 del 31
dicembre 1996 (convertito dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997).
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
La società istante, interpretando in modo estensivo la disposizione
contenuta nell’art. 2, comma 9, del citato decreto n. 669 del 1996, è del parere
che l’agevolazione prevista dalla suddetta norma sia applicabile non solo ai beni
materiali e, quindi, ai sussidi fisici, ma anche ai servizi di telecomunicazione ai
quali tali sussidi consentono l’accesso.
Osserva, infatti, che la fruizione dei servizi di telecomunicazione
rappresenta per i soggetti portatori di handicap un validissimo supporto ai fini del
superamento delle barriere dovute alle ridotte capacità fisiche e/o mentali e alle
connesse difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202, prevede
che “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti
sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”.
L’agevolazione, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del
decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, è estesa “anche ai sussidi tecnici ed
informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti
portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio
1992”.
Le condizioni e le modalità attuative di quest’ultima disposizione sono
state dettate dal decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, il quale
all’articolo 1 prevede che l’aliquota del 4% si applica “Alle cessioni e
importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza
e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104”.
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Il successivo art. 2 individua i suddetti sussidi tecnici ed informatici in
“apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o
informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad
assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale,
l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla
informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite
o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Dalla formulazione delle disposizioni richiamate che fanno esclusivo
riferimento alle operazioni di “cessione e importazione” si evince che
l’agevolazione è applicabile solo ai sussidi che si sostanziano in beni fisici;
pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata le
prestazioni di servizi connesse al loro utilizzo.
I servizi telefonici e flat attivati dalla società istante non possono, pertanto,
essere assoggettati all’aliquota IVA agevolata del 4%.
Una diversa interpretazione, che estenda il beneficio previsto per le
cessioni e importazioni di beni anche alle prestazioni di servizi, si porrebbe in
contrasto con la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
L’allegato III della richiamata Direttiva, che elenca le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte
dell’IVA, per quanto concerne gli ausili per disabili, menziona esclusivamente
taluni beni specificamente individuati e non contempla alcuna prestazione di
servizi.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dagli uffici.
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L'aliquota IVA agevolata del 4% per sussidi tecnici e informatici è disciplinata dal DL 669/1996 e dal Decreto Ministeriale 14 marzo 1998, ed è riservata alle cessioni di beni fisici destinati a persone con disabilità riconosciute dalla legge 104/1992. Commercialisti e aziende di telecomunicazione devono distinguere tra beni (agevolati) e servizi (ordinari), considerando anche i vincoli della Direttiva IVA comunitaria e la corretta classificazione delle operazioni secondo il Codice IVA.
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