Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 696/2014
Contribuenti minimi, applicazione dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696
Riferimento normativo
Contribuenti minimi, applicazione dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 108/E
Direzione Centrale Normativa e Roma, 23 aprile 2009
C o n t e n z io s o
______________
Direziotuntet eC leen Dtrairlee zNioonrmi aRteivgai oen ali
Settore FiscaliCtào inntteenrnzaiozsioo nale e finanziaria
Ufficio Procedure fiscali
Prot. 2009/ 56581
OGGETTO: Contribuenti minimi, applicazione dell’art. 2 del DPR 21 dicembre
1996, n. 696
E’ stato chiesto da più parti di fornire chiarimenti in merito
all’applicabilità dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, che reca
disposizioni per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi, ai contribuenti che applicano il regime dei minimi di cui all’art. 1,
commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, l’art. 2, comma 1, del DPR n. 696 del 1996 elenca
tassativamente le operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o
della ricevuta fiscale (ad es. le prestazioni di calzolai e ricamatrici che non si
avvalgono di collaboratori o dipendenti, le prestazioni dei tassisti, le cessioni di
tabacchi ecc.).
In generale, la soppressione dell’obbligo del rilascio del documento
fiscale risponde all’esigenza di non imporre agli operatori economici
adempimenti che potrebbero risultare gravosi e privi di rilevanza ai fini di
controllo.
I soggetti che effettuano le operazioni in argomento sono comunque tenuti
ad osservare gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 24 del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Per converso, i soggetti che applicano il regime dei minimi godono di
specifiche semplificazioni e agevolazioni. In particolare, ai sensi del comma 109,
della legge n. 244 del 2007, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e
versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972.
Essi, tuttavia, mantengono l'obbligo di certificare i corrispettivi.
2
Le due normative sopraccitate dispongono esoneri e obblighi tra loro
diversi e, a prima vista, difficilmente conciliabili. Considerando, tuttavia, che il
regime dei minimi è stato introdotto per semplificare al massimo gli adempimenti
a carico dei contribuenti interessati, sarebbe paradossale che questi ultimi
debbano rinunciare ai particolari esoneri documentali, ossia a semplificazioni di
cui già fruiscono in ragione della particolare attività esercitata.
Per motivi d’ordine logico-sistematico, pertanto, si ritiene che i soggetti di
cui all’art. 2 del DPR n. 696 del 1996, già esonerati dall’obbligo di emettere
scontrino o ricevuta fiscale, possano, ove ne abbiano i requisiti, accedere al
regime dei “minimi” continuando a fruire dell’esonero e ottemperando
all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un
apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del
DPR n. 633 del 1972.
In altre parole i soggetti in argomento potranno continuare a beneficiare
dell’esonero dall’obbligo di documentare i corrispettivi relativi alle operazioni
effettuate in ciascun giorno, salvo richiesta del cliente, sempre che ottemperino
all’obbligo di annotarli, complessivamente, nel registro dei corrispettivi entro il
giorno, non festivo, successivo.
L’obbligo di registrazione, da assolvere in alternativa alla certificazione
dei corrispettivi, è, infatti, funzionale alla necessità di monitorare i ricavi
conseguiti dal contribuente, al fine di verificare l’eventuale superamento del
limite dei 30.000 euro, che costituisce requisito necessario per la permanenza nel
regime agevolato.
Del resto la circolare n. 7 del 2008, ha già chiarito che l’esonero
dall’obbligo di registrazione non esclude che i contribuenti minimi possano,
comunque, tenere i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del
1972, ovvero il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 696/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Risoluzione AdE 296/2007
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 dell’add…
Risoluzione AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consul…
Risoluzione AdE 8413114/2014
Espropriazioni per pubblica utilità e diritto del soggetto concessionario – Ade…
Risoluzione AdE 209/2023
Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materi…
Risoluzione AdE 124/2023
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito…
Risoluzione AdE 6193298/2014
EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laure…
Altre normative del 2014
Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, non…
Circolare 3431983
Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della cris…
Circolare 2957155
Rifiuti e rottami - trattamento fiscale ai fini IVA N. 127-sexiesdecies, della Tabella A …
Circolare 127
Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rient…
Circolare 186
Nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di ril…
Circolare 84