Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 73/2022

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73)

Pubblicato: 15/07/2022 In vigore dal: 15/07/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73)

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 40/E D ivisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Fiscali Roma, 15 luglio 2022 OGGETTO: Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (articolo 10 del decreto- legge 21 giugno 2022, n. 73) L’articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (di seguito “decreto semplificazioni”), ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito “decreto IRAP”), che contiene disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP. Il comma 1 dell’articolo 10 in parola prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni: - la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP); - la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP); - la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP). Il comma 1 dell’articolo 10 prevede, inoltre, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni: 2 - la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4, del decreto IRAP); - la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP). La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale1. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente)2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del decreto semplificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022). A tal riguardo, sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello IRAP 2022. Pertanto, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022. In particolare: - nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; - i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati; - nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo 1 La deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore stagionale, nel rispetto delle condizioni previste nel citato comma 4-octies, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto. 2 Le novità introdotte, quindi, non determinano alcuna modifica nell’importo delle deduzioni ammesse sul costo del personale con contratto a tempo indeterminato e di conseguenza nella base imponibile IRAP. 3 complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2); - nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4- bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato). IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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