Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
Qual è il codice tributo istituito per compensare il credito d'imposta relativo agli interessi sui finanziamenti per il sisma del Centro Italia, e come si utilizza nel modello F24?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 54/E del 2019 istituisce il codice tributo "6895" per permettere ai soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta riconosciuto per gli interessi e le spese di gestione dei finanziamenti erogati secondo l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 8/2017. Questo credito d'imposta rappresenta il compenso riconosciuto dallo Stato ai finanziatori per aver erogato prestiti agevolati destinati al pagamento dei tributi sospesi a causa del sisma del Centro Italia e per i tributi dovuti nel periodo 2017-2018.
Nel modello F24, il codice 6895 va indicato nella "Sezione Erario" nella colonna "importi a credito compensati", specificando come "anno di riferimento" l'anno a cui si riferisce ciascuna scadenza di rimborso degli interessi e delle spese. Il credito può essere ceduto secondo le regole ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 e dal codice civile, e il cessionario lo utilizza alle medesime condizioni del cedente, senza limiti di compensazione.
Per quanto riguarda le restituzioni, lo stesso codice 6895 si utilizza anche quando i finanziamenti vengono revocati (totalmente o parzialmente) o estinti anticipatamente: in questo caso l'importo da restituire va indicato nella colonna "importi a debito versati", con l'anno di riferimento corrispondente a quello del provvedimento di revoca o dell'evento che ha determinato l'estinzione anticipata.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 54/E
Divisione Servizi
Roma, 30 maggio 2019
Oggetto: istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8
L’articolo 11 comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede che i titolari di reddito d’impresa, i
titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole possono chiedere un
finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, da erogare entro il 30 novembre 2017, per
il pagamento dei tributi sospesi di cui all’articolo 48 del decreto-legge del 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché per i
tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017.
Inoltre, il successivo comma 4 del citato articolo 11 prevede che, per il pagamento
dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, i soggetti sopra indicati possono
chiedere il finanziamento di cui al comma 3 dello stesso articolo 11, ovvero un’integrazione
del medesimo, da erogare entro il 30 novembre 2018.
In proposito, il comma 5 del citato articolo 11 dispone che gli interessi relativi ai
finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono
corrisposti ai soggetti finanziatori mediante il riconoscimento di un credito di imposta di
pari importo. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Il predetto credito di imposta può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ai
sensi dell’articolo 1260 del codice civile; il cessionario utilizza il credito in compensazione
alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Tanto premesso, per consentire ai soggetti finanziatori l’utilizzo, mediante modello
F24, del credito di imposta in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
“6895” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti
finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di
gestione – Sisma Centro Italia – art. 11, c. 5, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
“Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce, per ciascuna
scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese
di gestione, espresso nella forma “AAAA”.
* * *
Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai
finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di
estinzione anticipata, si utilizza il suddetto codice tributo “6895”, indicando l’importo da
restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di
riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è
manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento, nel formato “AAAA”.
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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Il codice tributo 6895 è lo strumento operativo per la compensazione del credito d'imposta relativo ai finanziamenti agevolati per il sisma Centro Italia, disciplinato dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 8/2017. Commercialisti e intermediari finanziari lo utilizzano per gestire in F24 gli interessi e le spese di gestione, applicando le regole di cessione del credito secondo il DPR 602/1973 e il codice civile, con particolare attenzione alle modalità di revoca e estinzione anticipata dei finanziamenti.
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