Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 80/2014
Trattamento IVA – Cessione di integratori alimentari in forma liquida- n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972
Riferimento normativo
Trattamento IVA – Cessione di integratori alimentari in forma liquida- n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N.50/2021
Roma, 29 Luglio 2021
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Grandi Contribuenti e
Internazionale
OGGETTO: Trattamento IVA – Cessione di integratori alimentari in forma
liquida- n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972
Con diverse istanze di interpello, presentate nel corso degli anni, è stata
posta all’attenzione della scrivente Agenzia la questione dell’applicazione
dell’aliquota IVA agevolata del 10% alla cessione di integratori alimentari
commercializzati sotto varie forme, inclusa la forma di sciroppo, fluido o
soluzione.
Le predette istanze sono state gestite previa acquisizione del parere
tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, anche “ADM”)
per i profili di competenza, sulla base dell’analisi della composizione degli
specifici prodotti oggetto di istanza.
La cessione degli integratori alimentari, in generale, è da ritenersi soggetta
ad un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano
riconducibili - in base al parere tecnico dell’ADM- ai prodotti indicati nella citata
Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA
rispettivamente del 4, del 5 o del 10 per cento.
In occasione di risposte fornite a diverse istanze, gli integratori alimentari,
sulla base della classificazione nella voce doganale 21.06.90, sono stati ricondotti
al punto n. 80, parte III della Tabella A, relativo ai «preparati alimentari non
nominati né compresi altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
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natura», tenuto conto che alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31
dicembre 1987 corrisponde attualmente il codice NC 2106.
L’ADM in talune occasioni ha ritenuto di poter classificare gli integratori
in esame nell’ambito del Capitolo 21: “Preparazioni alimentari diverse”, alla
voce 2106 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più
specificamente, al codice NC 21069098: -“altre”, --“altre”, ---“altre”, oppure
al codice NC 21069092: -“altre”, --“altre”, --- «non contenenti materie grasse
provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o
fecola, o contenenti in peso meno di 1,5|% di materie grasse provenienti dal
latte, meno di 5|% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5|% di glucosio o di
amido o fecola».
A supporto di tale decisione, l’ADM ha, nelle diverse occasioni cui ci si
riferisce, richiamato il punto 16) delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato
relative alla voce 2106, secondo il quale «sono comprese in questa voce anche le
preparazioni indicate spesso sotto il nome di "complementi alimentari", a base di
estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate
di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni
vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono
destinate a mantenere l'organismo in buona salute».
La specifica questione sulla quale, alla luce dei menzionati precedenti, si è
reso necessario un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di individuare con
certezza, sulla base della relativa nomenclatura combinata, le “preparazioni
alimentari” che si presentano sotto forma di “sostanza liquida”, “soluzione” e/o
“fluido” la cui cessione deve ritenersi esclusa dall’applicazione dell’aliquota IVA
agevolata del 10 per cento ai sensi del punto 80) della Tabella A, parte III, del
d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto riconducibili alla categoria degli “sciroppi di
qualsiasi natura”.
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A tal proposito, è stato puntualmente chiesto all’ADM di fornire
delucidazioni in merito alla classificazione degli integratori alimentari
«commercializzati sotto forma di sciroppo, fluido o soluzione», nonché di
delimitare e chiarire le caratteristiche degli «sciroppi» ricompresi nella voce
doganale 2106, con particolare riguardo alle preparazioni alimentari in forma
liquida classificate alle voci 2106 9092 o 2106 9098 (voce residuale “altre”).
Al riguardo l’ADM, con nota prot. n. 240703 RU del 7 luglio 2021, ha
rappresentato quanto segue.
«In applicazione di quanto previsto dalla nomenclatura combinata, sono inclusi
nella categoria di “sciroppi” soltanto taluni prodotti espressamente citati nel
Capitolo 17 e nel Capitolo 21. In particolare, sono ricompresi primariamente al
Capitolo 17, “Zuccheri e prodotti a base di zuccheri”, e più specificatamente alla
voce 1702 denominata appunto: “…sciroppi di zuccheri senza aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti”.
Tale tipologia di prodotti è descritta puntualmente nelle note esplicative al
sistema armonizzato voce sa 1702, considerazioni generali lettera B – Sciroppi:
“Questa parte comprende gli sciroppi degli zuccheri di ogni specie (compresi gli
sciroppi di lattosio come pure le soluzioni acquose diverse da quelle degli
zuccheri chimicamente puri della voce 2940) sempre che non siano stati né
aromatizzati né colorati (vedi nota esplicativa della voce 2106). Oltre gli
sciroppi menzionati nella sopra parte A (ossia, lo sciroppo di glucosio (sciroppo
di “amido”), di fruttosio, di malto-destrine, di zucchero invertito come pure lo
sciroppo di saccarosio) questa parte comprende:
1) gli sciroppi semplici, provenienti dalla soluzione in acqua di zuccheri di
questo capitolo in acqua
2) I succhi e gli sciroppi che si ottengono durante l’estrazione dello zucchero
dalle barbabietole, dalla canna da zucchero, ecc.; possono contenere alcune
impurità, come la pectina, sostanze albuminoidi, sali minerali.
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3) Gli sciroppi da tavola per usi culinari, che contengono saccarosio e zucchero
invertito. Questi prodotti si ottengono sia dallo sciroppo rimanente dopo
cristallizzazione e separazione dello zucchero raffinato, sia partendo da
zucchero di canna o di barbabietola, con inversione di una parte di saccarosio o
con aggiunta di zucchero invertito.
Come sopra accennato, gli sciroppi sono inoltre menzionati nel Capitolo 21,
“Preparazioni alimentari diverse”, e più precisamente nella voce sa 2106:
“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”; limitatamente a
quelli classificabili dalla voce 2106 9030 alla voce 2106 9059, che
ricomprendono gli sciroppi aventi la caratteristica comune – e distintiva rispetto a
quelli riportati al capitolo 17 – di essere aromatizzati o colorati, si ritrova la
seguente classificazione:
-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106.90-30 --- di isoglucosio
--- altri:
2106.90-51 ---- di lattosio
2106.90-55 ---- di glucosio o di maltodestrina
2106.90-59 ---- altri
Ove un prodotto in forma fluida o in soluzione venga classificato come
integratore alimentare, in considerazione delle sue proprietà atte a mantenere
l’organismo in buona salute, o medicamento, per le sue proprietà terapeutiche,
esso non potrà in nessun caso essere ricondotto alla tipologia di sciroppo come
sopra descritta.
Da quanto premesso, discende la diversa natura dei prodotti in forma fluida o di
soluzione, i quali vengono classificati alle voci residuali 2106 9092 o 2106 9098
in funzione degli ingredienti. Si tratta di una tipologia diversa dal punto di vista
merceologico, in quanto relativa a prodotti utilizzati per il mantenimento della
buona salute dell’organismo, come si evince dalla nota 16 del Capitolo 21 della
Nomenclatura combinata.»
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Alla luce del sopra riportato parere, pertanto, deve concludersi che gli
integratori alimentari che, sulla base dell’analisi della loro composizione ed in
considerazione delle specifiche proprietà finalizzate a mantenere l’organismo in
buona salute, sono classificati nelle voci doganali residuali 2106 9092 o 2106
9098, seppur commercializzati in forma liquida, non hanno le caratteristiche
degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura e, pertanto, rientrano nella
previsione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento di cui al punto 80 della
tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Firmato Digitalmente)
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