Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta relativo agli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
Qual è il codice tributo per compensare il credito d'imposta relativo agli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione e come si utilizza nel modello F24?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 40/E del 2016 istituisce il codice tributo "6866" per permettere ai contribuenti di utilizzare in compensazione il credito d'imposta riconosciuto per i compensi versati ad avvocati e arbitri nei procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato. Il credito, disciplinato dall'articolo 21-bis del decreto-legge 83/2015, è limitato a 250 euro per anno ed è destinato a chi ha sostenuto spese legali in procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie. La compensazione deve essere effettuata esclusivamente tramite il modello F24 presentato attraverso i canali telematici ENTRATEL e FISCONLINE dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione. In alternativa, le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo possono utilizzare il credito in diminuzione delle imposte nella dichiarazione dei redditi. Nel compilare il modello F24, il codice 6866 va inserito nella sezione "Erario" nella colonna "importi a credito compensati" (o "importi a debito versati" se necessario riversare l'agevolazione), indicando nell'apposito campo l'anno di corresponsione del compenso.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta relativo agli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - pdf
Testo normativo
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Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
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RISOLUZIONE N.40 /E
Roma, 20/05/2016
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il
modello F24, del credito d’imposta relativo agli incentivi fiscali alla
degiurisdizionalizzazione, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132
L’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, riconosce un credito
d’imposta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati
abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, nonché agli arbitri nel procedimento di cui al capo
I del citato decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione
dell’arbitrato con lodo, commisurato al compenso medesimo, fino a concorrenza di 250
euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nel disciplinare la misura agevolativa di cui all’articolo 21-
bis del citato decreto-legge n. 83/2015, ha stabilito, tra l’altro, che il credito d’imposta in
argomento è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione tramite
modello F24 non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero della giustizia, pena lo
scarto dell’operazione di versamento.
In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro
autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base
alla dichiarazione dei redditi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola tramite il
modello F24, presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“6866” denominato “Credito d’imposta - Incentivi fiscali alla
degiurisdizionalizzazione - articolo 21-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno di corresponsione del
compenso, nel formato “AAAA”.
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Il codice tributo 6866 è lo strumento per la compensazione del credito d'imposta relativo alla degiurisdizionalizzazione, disciplinato dall'articolo 21-bis del decreto-legge 83/2015 e dalla Risoluzione AdE 40/E. Commercialisti e studi legali lo utilizzano per gestire i crediti derivanti da negoziazione assistita e arbitrato, operando tramite modello F24 sui canali ENTRATEL e FISCONLINE. La normativa riguarda incentivi fiscali, compensazione di crediti e utilizzo in dichiarazione dei redditi per persone fisiche non imprenditori.
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