Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
RISOLUZIONE N.27/E
Roma, 20 aprile 2016
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione,
mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle
imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116
L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, riconosce un
credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e
dell’acquacoltura, in relazione alle spese sostenute per nuovi investimenti per la
realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al
potenziamento del commercio elettronico.
Inoltre, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero
lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, l’articolo
3, comma 3, del citato decreto-legge n. 91/2014, riconosce un credito d'imposta a
favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, in
relazione alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.
Con decreti del 13 gennaio 2015 del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni
applicative delle sopra descritte misure agevolative.
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In particolare, detti decreti prevedono, all’articolo 5, comma 3, che i
crediti d’imposta in argomento sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente
tramite i servizi telematici ENTRATEL o FISCONLINE offerti dall’Agenzia
delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, l'ammontare
del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo
concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena lo
scarto dell'operazione di versamento.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti
d’imposta in argomento, tramite il modello F24, sono istituiti i seguenti codici
tributo:
“6863” denominato “Credito d’imposta a favore del settore agricolo,
della pesca e dell’acquacoltura - COMMERCIO ELETTRONICO -
art. 3, c. 1, D.L. n. 91/2014”;
“6864” denominato “Credito d’imposta a favore del settore agricolo,
della pesca e dell’acquacoltura - RETI DI IMPRESE - art. 3, c. 3, D.L.
n. 91/2014”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici
tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna
“importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del
credito, nel formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
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