Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta di cui all’ articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta di cui all’ articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta di cui all’ articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta di cui all’ articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
______________
RISOLUZIONE N. 41/E
Roma, 28 giugno 2013
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
di imposta di cui all’ articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
di imposta di cui all’ articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213
L’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, detta disposizioni in materia di “credito di imposta e
finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”.
In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che “In caso di accesso ai
finanziamenti agevolati accordati dalle banche (…), in capo al beneficiario del
finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte
capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti”.
In attuazione del predetto disposto normativo, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 11 gennaio 2013, integrato con successivo provvedimento del 4
febbraio 2013, sono stabilite le modalità di fruizione del credito di imposta in caso di
accesso al finanziamento agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo, tra l’altro, che il
beneficiario del finanziamento utilizza il credito di imposta per corrispondere al soggetto
finanziatore le rate di rimborso del finanziamento stesso e che la banca recupera l’importo
della rata attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire ai soggetti finanziatori l’utilizzo, mediante modello F24, del credito di
imposta in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
“6840” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei
soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - Sisma maggio
2012 – art. 3-bis d.l. 6 luglio 2012, n. 95”
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati” con evidenza, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si
riferisce la rata di rimborso del finanziamento a cui la somma è correlata, espresso nella
forma “AAAA”.
***
L’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede, al comma 7, a favore dei
soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in possesso dei requisiti definiti dal
medesimo articolo, la concessione di un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato
della durata massima di due anni per il pagamento dei tributi, contributi e premi come
indicati nello stesso articolo 11. L’articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante la “proroga
emergenza sisma maggio 2012”, prevede, tra l’altro, la rideterminazione del termine utile
per l’accesso al finanziamento in parola.
L’articolo 11, comma 10, del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dispone
che “Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie
alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un
credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo
agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (…)”.
Per consentire ai soggetti finanziatori l’utilizzo, mediante modello F24, del credito di
imposta in parola, si istituisce il seguente codice tributo:
“6841” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei
soggetti finanziatori degli interessi relativi al finanziamento erogato e delle
spese di gestione – Sisma maggio 2012 – art. 11, c. 10, d.l. 10 ottobre 2012,
n. 174”
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati” con evidenza, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si
riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai
finanziamenti erogati e delle spese di gestione, espresso nella forma “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO
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