Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 954/2008
Consulenza giuridica n. 954-57/2008 - Imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa – articolo 1, commi da 469 a 476 della legge 23 dicembre 2005 n. 266
Riferimento normativo
Consulenza giuridica n. 954-57/2008 - Imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa – articolo 1, commi da 469 a 476 della legge 23 dicembre 2005 n. 266
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 362/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 29 settembre 2008
OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-57/2008 - Imposte sostitutive per la
rivalutazione dei beni d’impresa – articolo 1, commi da 469 a 476 della legge 23
dicembre 2005 n. 266
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l'interpretazione dell'art. 1, commi 469 e seguenti, della legge del 23 dicembre 2005,
n. 266 (legge finanziaria 2006), è stato esposto il seguente
QUESITO
La Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti (di seguito, in breve, la “Direzione”)
chiede di conoscere quando si perfeziona l’operazione di affrancamento del saldo
attivo di rivalutazione di cui al comma 472 della legge finanziaria 2006.
In particolare, codesta Direzione chiede se nel caso di insufficiente e/o
tardivo versamento dell’imposta sostitutiva si debba procedere al recupero delle
somme non versate o versate tardivamente applicando le disposizioni vigenti in
materia di riscossione delle somme dovute e di ravvedimento operoso.
La Direzione chiede, inoltre, se le medesime considerazioni previste per
l’affrancamento del saldo attivo debbano essere riservate anche al versamento
dell’imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei beni d’impresa (comma 471
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delle legge finanziaria 2006) e delle aree fabbricabili (comma 475 della legge
finanziaria 2006).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con particolare riferimento all’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del
saldo attivo di rivalutazione, la Direzione evidenzia che il comma 472 dell’articolo 1
della legge finanziaria 2006, all’ultimo periodo, richiama espressamente il comma
478 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e ciò “lascerebbe intendere che alla
fattispecie si applichino, tra le altre, le disposizioni generali previste dai decreti
legislativi n. 462 del 1997 (in tema di liquidazione, riscossione e accertamento) e n.
472 del 1997 (in tema di sanzioni amministrative)”.
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Il comma 469 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha previsto la riapertura dei
termini per la rivalutazione dei beni dell’impresa, consentendo tale operazione con
riferimento ai beni risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31
dicembre 2004.
In contropartita della rivalutazione doveva essere imputato al capitale o
accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, il
saldo attivo risultante dalla rivalutazione operata, per un importo corrispondente al
maggior valore dei beni al netto dell’imposta sostitutiva (articolo 13, comma 1 della
legge n. 342 del 2000).
In relazione al predetto saldo attivo di rivalutazione, il successivo comma 472
ha previsto la possibilità di procedere al suo affrancamento versando un’imposta
sostitutiva del 7 per cento sul saldo attivo a lordo dell’imposta sostitutiva stessa e ha
stabilito che “l’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle
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imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel
2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008”.
Lo stesso comma 472 stabilisce che “si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre
2004, n. 311”.
Il predetto rinvio al comma 479 della legge n. 311 del 2004 comporta che
“per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi”
Ciò considerato, si ritiene che l’operazione di affrancamento si perfezioni con
l’indicazione in dichiarazione dei redditi attraverso cui il contribuente manifesta la
volontà di avvalersi dell’istituto.
Ne consegue che l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della prima
rata dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini dell’esercizio dell’opzione. Gli importi
non versati sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29
settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi
delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre
1997 n. 472 (cosiddetto “ravvedimento operoso”).
Devono intendersi superate, al riguardo, le considerazioni formulate nella
risoluzione del 20 febbraio 2008, n. 55/E.
Con riferimento alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili
di cui ai commi 471 e 475 della legge finanziaria 2006, si ritengono applicabili, per
ragioni di ordine sistematico, le medesime considerazioni evidenziate per
l’affrancamento del saldo attivo.
Ne consegue che l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni
d’impresa e delle aree fabbricabili deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in
dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta
sostitutiva.
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Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta
sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso,
l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti
del DPR 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente
di avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo n.
472 del 1997 (cosiddetto “ravvedimento operoso”).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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