Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 954/2015
Consulenza giuridica - n. 954-52/2015 - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana
Riferimento normativo
Consulenza giuridica - n. 954-52/2015 - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 61/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 25 Luglio 2016
OGGETTO: Consulenza giuridica - n. 954-52/2015 - Uffici dell'Amministrazione
finanziaria - Direzione Regionale della Toscana
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l'interpretazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Direzione Regionale istante rappresenta di aver ricevuto richieste di
chiarimenti circa il regime fiscale applicabile ai finanziamenti concessi dalle banche,
sulla base della Convenzione stipulata, in data 20 novembre 2013, tra l’Associazione
Bancaria Italiana (di seguito ABI) e la Cassa depositi e prestiti s.p.a. (di seguito
CDP), ai sensi dell’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 6,
comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124.
Si rammenta che con la citata Convezione, sono state definite le linee guida e
le regole applicative per la messa a disposizione da parte di CDP a favore delle
banche della provvista finanziaria necessaria per l’erogazione di mutui garantiti da
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ipoteca su immobili residenziali, da destinare prioritariamente all’acquisto
dell’abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione, con priorità per le
giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e
per le famiglie numerose.
L’ultimo periodo del citato comma 7-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 stabilisce che ai finanziamenti concessi da CDP alle banche,
da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale stabilito
dal comma 24 del medesimo articolo ovvero l’esenzione dall’imposta di registro,
bollo e da ogni altra imposta indiretta.
Si chiede di conoscere se detto regime di esenzione possa trovare applicazione oltre
che per i finanziamenti concessi da CDP alle banche anche per la successiva
erogazione delle somme ai mutuatari, tramite la stipula di mutui ipotecari.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
A parere della Direzione istante, la circostanza che la norma in argomento faccia
espresso riferimento al rapporto tra CDP e Banca e non anche al rapporto
intercorrente tra banca e beneficiario porta a ritenere che il regime di esenzione
previsto dal comma 24 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
richiamato dal comma 7-bis del medesimo articolo, trovi applicazione solo con
riferimento al rapporto di finanziamento intercorrente tra CDP e banche.
La Direzione rappresenta, tuttavia, che la norma in argomento non è stata
interpretata in maniera univoca da parte degli uffici dell’Agenzia.
La Direzione istante evidenzia, inoltre, che anche i contribuenti non applicano la
disposizione in argomento in maniera univoca, in quanto, in taluni casi, procedono
alla registrazione degli atti di finanziamento in argomento, applicando il regime di
esenzione previsto dal comma 24 del citato articolo 5 per “gli atti, contratti,
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trasferimenti, prestazioni e formalità … relativi alle operazioni di raccolta e di
impiego … effettuate dalla gestione separata (della CDP) di cui al comma 8, alla
loro esecuzione, ...” mentre, in altri casi, esercitano nell’atto di finanziamento
l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e
lungo termine, di cui agli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601.
A parere della Direzione istante, tuttavia, potrebbe essere sostenuta anche una
interpretazione estensiva del citato comma 7-bis dell’articolo 5 che ricomprenda nel
regime esentativo non solo il rapporto tra CDP e Banca ma anche il rapporto tra
banca e beneficiario, tenuto conto che negli atti di mutuo:
1) si fa esplicito riferimento alla circostanza per cui la provvista è stata acquisita
dalla Banca presso la CDP;
2) è prevista la cessione in garanzia a favore della CDP di tutti i crediti nascenti
dal contratto di mutuo stipulato e vantati dalla banca nei confronti dei mutuatari.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito proposto con la presente istanza di consulenza giuridica riguarda la
corretta disciplina fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai finanziamenti
concessi dalle banche, in applicazione della previsione recata dall’articolo 5, comma
7-bis, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
Si rammenta che il comma 7-bis dell'articolo 5, introdotto dal decreto legge 31
agosto 2013, n. 102, come modificato dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, prevede
che "… la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ai sensi del comma 7, lett. a), secondo
periodo, può altresì fornire alla banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio
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dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, …., per l'erogazione di
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente
all'acquisto dell'abitazione principale, …..e ad interventi di ristrutturazioni e
accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie
numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A
e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite
le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche
si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A alle banche
da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui
al comma 24."
Si rammenta che il comma 24 del medesimo articolo 5 stabilisce che “tutti gli atti,
contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità … relativi alle operazioni di raccolta
e di impiego … effettuate dalla gestione separata (della CDP) di cui al comma 8,
alla loro esecuzione, ..., sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo,
dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni
altro tributo o diritto…”.
La previsione recata dal riportato comma 7-bis introduce una particolare procedura
di erogazione di finanziamenti con provvista della CDP, volta a favorire l’accesso al
credito per l’acquisto o per la ristrutturazione dell’abitazione principale da parte di
categorie di soggetti meritevoli di tutela, quali le giovani coppie, le famiglie
numerose o con disabili. Nella disposizione in argomento viene, infatti,
esplicitamente affermato che i minori differenziali sui tassi di interesse in favore
delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari.
Dall’esame della Convenzione stipulata tra CDP ed ABI il 20 novembre 2013, per
definire le linee guida per l’applicazione della previsione recata dal citato comma 7-
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bis dell’articolo 5, si evince, infatti, che “l’utilizzo della provvista di cui al Plafond
deve portare ad un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai Beneficiari
(mutuatari) rispetto a quelle normalmente praticate dal relativo Contraente il
finanziamento (Banca) ….A tal fine nei contratti di Finanziamento Beneficiari
dovrà essere data informativa ai beneficiari del vantaggio loro riconosciuto in
termini di riduzione del tasso annuo nominale…” (articolo 6.1).
In ciascun contratto di mutuo stipulato con il beneficiario verrà specificato “che
l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP
…fermo restando che ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Beneficiario
sarà subordinata al ricevimento da parte del contraente il finanziamento (banca)
della provvista corrispondente da parte di CDP” (articolo 6.4).
Il contratto di mutuo stipulato dalla banca con il beneficiario, a seguito della messa a
disposizione della provvista da parte di CDP, si pone, dunque, quale atto esecutivo
rispetto al contratto di finanziamento stipulato tra CDP e la banca; l’erogazione della
provvista da parte di CDP costituisce, infatti, presupposto necessario ed
indispensabile per la successiva erogazione delle somme al beneficiario.
Nelle operazioni di finanziamento in argomento la banca svolge, dunque, una
funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione da
CDP per agevolare l’accesso al credito da parte dei soggetti individuati dalla norma
venga effettivamente destinata a tale finalità.
Tale circostanza emerge, altresì, dalla lettura della disposizione convenzionale
(articolo 6.12) secondo cui, i crediti nascenti dal contratto di mutuo con il
beneficiario finale sono “oggetto di cessione in garanzia (insieme alle garanzie che
li assistono ex articolo 1263 del codice civile) da parte del contraente il
finanziamento e/o della Banca cedente a favore di CDP in forza del contratto di
cessione dei crediti….a garanzia degli obblighi” derivanti dal contratto di
finanziamento.
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Proprio in considerazione della stretta correlazione che sussiste tra il contratto di
finanziamento stipulato tra CDP e la banca ed il contratto di mutuo stipulato tra la
banca ed il beneficiario finale, deve ritenersi che la previsione di esenzione di cui
all’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 2003 debba trovare
applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento contemplato
dalla previsione recata dal citato comma 7-bis dell’articolo 5, e, dunque, sia con
riferimento al finanziamento intercorrente tra CDP e banche, che con riferimento al
contratto stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, sulla base della citata
Convenzione.
L’interpretazione fornita appare coerente con i principi già affermati
dall’amministrazione finanziaria, tra l’altro, con le risoluzioni 16 novembre 1983, n.
240621 e 4 aprile 1980, n. 251100.
In particolare, con la risoluzione n. 240621 del 16 novembre 1983, è stato chiarito,
con riferimento alle agevolazioni spettanti per i contratti di finanziamento stipulati
con fondi della Banca Europea per gli investimenti (BEI), che il regime di esenzione
previsto per il contratto di finanziamento stipulato tra la BEI e l’Istituto di credito
intermediario trova applicazione anche in relazione al rapporto di finanziamento tra
l’intermediario ed il beneficiario finale del prestito BEI, proprio in considerazione
dello stretto collegamento che sussiste tra il contratto principale di finanziamento,
stipulato tra la BEI e la banca intermediaria e quello posto tra quest’ultima e il
beneficiario finale del prestito.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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IL DIRETTORE CENTRALE
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