Modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e di esecuzione dei controlli nel settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto
Modalità di presentazione della dichiarazione valutaria e di esecuzione dei controlli nel settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto – pdf – pubblicata il 29/05/2024 — Prot. 310587 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
UFFICIO CONTROLLI DOGANE
Prot.: 310587/RU Roma, 29 maggio 2024
CIRCOLARE N. 15/2024
ISTRUZIONI IN MATERIA DI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE VALUTARIA E DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A NORMA
DEL REG. (UE) 2018/1672 E DEL D.LGS. N. 195/2008 NEL SETTORE DEL
TRAFFICO COMMERCIALE MARITTIMO, CROCIERISTICO
E DELLA NAUTICA DA DIPORTO
PREMESSA
Come è noto, la normativa vigente - Reg. (UE) 2018/1672 e del D.lgs. 195/2008 - in materia di
adempimento degli obblighi dichiarativi valutari1, prevede necessariamente il passaggio fisico del
soggetto obbligato presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per
l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale, sia nei casi di deposito e registrazione della
dichiarazione, sia nei casi di utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito internet ADM per
il suo completamento.
Inoltre, con riguardo alle dichiarazioni presentate nell’ambito del traffico marittimo2, le procedure
nazionali attualmente in uso, nel rispetto delle indicazioni sovranazionali3, prevedono l’obbligo
di presentazione della dichiarazione ancorché il denaro contante dichiarato non venga
materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo nel porto di arrivo o di partenza, ovvero
in rada dopo l’attraversamento del limite delle acque territoriali.
Con riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione valutaria, si evidenzia che il
comma 2 del citato art. 3 del D.lgs. 195/2008 stabilisce che la stessa può essere, in alternativa,
consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici di confine (o limitrofi),
che rilasciano copia con attestazione di ricevimento, ovvero trasmessa telematicamente, prima
dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate dall’Agenzia.
1 L’art. 3 del Reg. (UE) 2018/1672 e l’art. 3 del D.lgs. 195/2008 prevedono rispettivamente l’obbligo di presentare un’apposita
dichiarazione al primo ufficio doganale di confine per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea e per le
movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale, nei casi in cui l’importo del “denaro contante” è pari o superiore
a euro 10.000.
2 Navi e imbarcazioni commerciali/passeggeri e unità da diporto.
3 Raccomandazione n. 32 GAFI
00143 – Roma, Via Carucci 71
+39 06 50246423
dir.dogane.controlli@pec.adm.gov.it / dir.dogane.controlli.dogane@adm.gov.it
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0310587.29-05-2024-U
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Nelle more dell’implementazione di un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni
valutarie, già previsto dalla norma sopra citata, tenuto conto delle specificità del traffico
marittimo, anche in relazione all’attuale articolazione degli Uffici delle Dogane lungo la linea
doganale4 in corrispondenza del lido del mare, al fine di agevolare i soggetti tenuti all’obbligo
dichiarativo, si rende necessario adottare specifiche istruzioni in materia di modalità di
presentazione delle dichiarazioni valutarie non mancando di disciplinare le modalità di esecuzione
dei controlli previsti dalla normativa di riferimento.
Le seguenti istruzioni sono applicabili, pertanto, a tutti i mezzi destinati alla navigazione (navi
e/o imbarcazioni con finalità commerciali, ovvero dedite al trasporto di passeggeri e alle unità da
diporto5) esclusivamente nelle ipotesi in cui il denaro contante contenuto all’interno delle c.d.
casse di bordo, o comunque nella disponibilità dei passeggeri presenti sul mezzo, non
venga materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo della nave nel porto di
arrivo/partenza.
1. Modalità di presentazione della dichiarazione nell’ambito del traffico marittimo in
assenza di operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante.
Al fine di adempiere agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 del Reg. (UE) 2018/1672 e
all’art. 3 D.lgs. 195/2008, in alternativa alla modalità di presentazione mediante consegna fisica
della dichiarazione al momento del passaggio alla frontiera, i soggetti obbligati nell’ambito del
traffico marittimo (comandanti/armatori di navi/imbarcazioni commerciali/passeggeri, delle
unità da diporto, ovvero i soggetti da questi delegati, nonché ogni altro passeggero presente a
bordo dei suddetti mezzi), possono presentare la dichiarazione valutaria a mezzo PEC - posta
elettronica certificata - presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio prima
dell’attraversamento della frontiera laddove il denaro contante trasportato, di importo pari o
superiore a 10.000 euro, non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di
trasporto.
Si precisa che tale modalità di assolvimento dell’obbligo dichiarativo, non consentendo un
immediato riscontro in ordine all’esattezza degli elementi informativi indicati in dichiarazione,
non prevede il rilascio di un visto di convalida6.
2. Semplificazione degli adempimenti ed esecuzione dei controlli
Con nota prot. 289098/RU del 01/06/2023, da intendersi assorbita dalla presente Circolare,
indirizzata alle associazioni di categoria, sono state fornite istruzioni operative nell’ottica della
semplificazione degli adempimenti ed esecuzione dei controlli nell’ambito del traffico
crocieristico che vanta, come noto, sistemi di contabilizzazione avanzati e completamente
4 Cfr. Art. 1 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 - “Linea doganale”.
5 Da intendersi come ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione
da diporto.
6 La ricevuta di consegna della PEC è utile esclusivamente ad attestare l’adempimento dell’obbligo dichiarativo in caso di
controllo.
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digitalizzati tali da consentire il monitoraggio e la determinazione dell’esatta consistenza delle
diverse casse di bordo in un dato momento.
A tal proposito, si ritiene opportuno estendere l’ambito di applicabilità delle indicazioni operative
sopra richiamate anche al traffico marittimo commerciale e al settore della nautica da
diporto.
In particolare, per tutti i mezzi destinati alla navigazione, in aggiunta alla possibilità di
trasmissione a mezzo PEC della dichiarazione, si applicano le seguenti semplificazioni.
In presenza di sistemi di contabilizzazione che consentono il monitoraggio in tempo reale delle
consistenze della/e cassa/e di bordo, alla dichiarazione valutaria deve essere allegato un
prospetto riepilogativo di cassa (balance report, device content status, cash inspection form, cash
verification, ecc) dal quale sia possibile verificare, in caso di controllo, la corrispondenza dei dati
indicati nella dichiarazione valutaria con i flussi contabili riportati nel sistema informativo del
mezzo di trasporto.
Detto prospetto, oltre all’indicazione della data e dell’ora di produzione deve far riferimento alle
diverse consistenze di contante presenti nei siti/strutture/esercizi della nave/imbarcazione.
La produzione del prospetto contabile non è necessaria per le imbarcazioni/natanti da
diporto, ovvero laddove il denaro contante sia trasportato da persone fisiche presenti a
bordo.
Alla dichiarazione deve essere allegata, altresì, copia del documento di identità del soggetto
dichiarante, anche laddove la trasmissione della documentazione sia effettuata da parte di un
soggetto delegato (es. agente raccomandatario marittimo).
Il denaro contante oggetto della dichiarazione valutaria dovrà essere messo materialmente a
disposizione della dogana unicamente se chiesto dall’autorità doganale per finalità di
controllo.
L’eventuale conteggio del denaro contante disposto dalla dogana è svolto, salvo ove diversamente
disposto, a bordo7 con l’ausilio, qualora necessario, della strumentazione tecnica che dovrà essere
messa a disposizione dal Comandante/Armatore.
3. Operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante
Resta inteso che in presenza di operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante di
importo pari o superiore a euro 10.000, i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno
7 Nel caso del traffico crocieristico, per ragioni di sicurezza, considerata la consistenza delle casse di bordo, in locali
appositamente messi a disposizione dal Comandante (o delegato) ed in sua presenza.
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obbligatoriamente recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo
punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la
registrazione della dichiarazione ovvero per il completamento della stessa.
Con riguardo a tali casistiche, nei casi di approdo o sbarco al di fuori delle fasce orarie di
operatività dell’Ufficio8, ovvero laddove non sia presente un Ufficio delle Dogane nel Comune
di sbarco/imbarco, al fine di poter disporre della prova di corretto adempimento dell’obbligo in
questione, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio
territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero
quello limitrofo9, nell’ambito della stessa regione, al massimo entro il primo giorno utile
successivo all’arrivo o antecedente alla partenza per il deposito e registrazione della stessa
ovvero il suo completamento.
La ricevuta della PEC potrà essere esibita in caso di controllo antecedente alla presentazione
fisica presso l’Ufficio competente.
*****************
Le istruzioni operative recate dalla presente circolare trovano applicazione a far data dal 3 giugno
2024.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’esatto adempimento, da parte degli Uffici dipendenti, di
quanto disposto dalla presente circolare, non mancando di fornire ogni istruzione integrativa
necessaria al corretto espletamento dei controlli di specie e segnaleranno tempestivamente ogni
eventuale difficoltà di carattere operativo.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
firmato digitalmente
8 Lun-Ven. 8:00 – 18:00, Sab. 8.00 -14.00 salvo aperture oltre l’orario d’ufficio.
9 Art. 3 del D.lgs. 195/2008
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