Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM 16/2025
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/05/2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti – Istruzioni per i controlli doganali
Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/05/2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti – Istruzioni per i controlli doganali — Prot. 439725 — Sezione: dogane
Testo normativo
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UFFICIO CONTROLLI DOGANE
Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]
CIRCOLARE N.16/2025
REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
10/05/2023 RELATIVO ALLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI-
ISTRUZIONI PER I CONTROLLI DOGANALI
Premessa
Il Regolamento (UE) 2023/988 per la Sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety
Regulation - GPSR) - da ora in poi “Regolamento” - in vigore dal 13/12/2024 prevede rilevanti
novità che ampliano quanto già in materia disciplinato con la direttiva 2001/95/CE (ora abrogata)
e con le altre normative di settore.
Obiettivo del Regolamento in parola è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno,
garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori con riguardo ai prodotti immessi o
messi a disposizione sul mercato nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto
dell’Unione aventi il medesimo obiettivo.
In presenza, infatti, di norme unionali diverse dal Regolamento che assoggettano i prodotti a
specifici requisiti di sicurezza, quest’ultimo si applica unicamente per aspetti e rischi o per
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
Il Regolamento fornisce, quindi, in relazione anche alla crescita esponenziale delle vendite online,
un ulteriore strumento a disposizione dei Paesi unionali per prevenire e contrastare il commercio
di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei cittadini.
Tra le novità più rilevanti, appare opportuno segnalare le maggiori responsabilità in capo agli
operatori economici di tutta la supply chain1, ai quali è stato attribuito l’obbligo di disporre di
processi interni in grado di assicurare la sicurezza dei prodotti in conformità alle prescrizioni del
Regolamento stesso.
Tanto premesso, la presente Circolare intende fornire una panoramica delle principali
disposizioni della recente normativa e dare indicazioni sullo svolgimento dei controlli doganali.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda ad un’approfondita lettura dell’articolato.
1 Capo III - Obblighi degli operatori economici
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0439725.10-07-2025.U
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Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, che siano
nuovi, usati, riparati o ricondizionati.
Il Regolamento non si applica per i seguenti prodotti:
a) prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso, chiaramente contrassegnati come tali;
b) medicinali per uso umano o veterinario;
c) alimenti;
d) mangimi;
e) piante, animali vivi, organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente
modificati a impiego confinato, prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro
futura riproduzione;
f) sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
g) prodotti fitosanitari;
h) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se le stesse sono gestite direttamente
da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono
gestite dai consumatori stessi;
i) aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2018/1139;
j) oggetti d’antiquariato.
Prodotto sicuro
L’articolo 3 del Regolamento definisce, con riguardo all’obbligo generale di sicurezza, il “prodotto
sicuro” quale prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa
la durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi, compatibili con l’uso
del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e
della sicurezza dei consumatori.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dalla lettera a) alla lettera h), gli elementi da prendere in
considerazione per la valutazione della sicurezza, oltre a quelli indicati dall’articolo 8 relativi per
lo più alla conformità alle vigenti disposizioni, sono:
• le caratteristiche del prodotto;
• l’effetto del prodotto su altri prodotti;
• l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare;
• la presentazione del prodotto;
• le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
• l’aspetto del prodotto;
• le caratteristiche di cibersicurezza laddove lo imponga la natura del prodotto;
• le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
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Obblighi dei fabbricanti e dei rappresentanti autorizzati (articoli 9, 10 e 13)
Per soddisfare l’obbligo generale di sicurezza, di cui all’articolo 5 del Regolamento, i fabbricanti
hanno, tra i principali adempimenti a loro carico, l’obbligo di garantire che la documentazione
tecnica, relativa ai prodotti che vengono immessi sul mercato, sia redatta in modo tale da poter
dimostrare la sicurezza degli stessi e poter fornire una descrizione generale del prodotto. Essi
devono, inoltre, curarne l’aggiornamento e la conservazione, tenendola a disposizione
dell’autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è
stato immesso sul mercato.
Gli stessi devono anche garantire l’adozione delle misure necessarie per consentire
l’identificazione del prodotto e del fabbricante nonché quelle relative alla fornitura di istruzioni e
informazioni chiare sulla sicurezza del prodotto, in una lingua scelta dallo Stato membro in cui il
prodotto è stato messo a disposizione sul mercato.
In presenza di prodotti pericolosi o potenzialmente tali, immessi sul mercato, i fabbricanti sono
tenuti a:
• porre in essere, immediatamente, le misure correttive per la conformità degli stessi;
• informare immediatamente i consumatori e, attraverso la piattaforma Safety Business Gateway, le
autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a
disposizione sul mercato;
• procedere con le notifiche di cui all’articolo 20, par. 1 e 2 del Regolamento, in caso di incidente
relativo alla sicurezza dei prodotti, causato da un prodotto immesso o messo a disposizione
sul mercato.
Ai sensi dell’articolo 13 è considerato fabbricante anche la persona fisica o giuridica che immette
un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio.
Obblighi degli Importatori (articolo 11)
Di particolare rilevanza sono gli obblighi previsti in capo agli importatori, i quali, prima di
immettere un prodotto sul mercato, devono assicurarsi che questo sia conforme all’obbligo
generale di sicurezza e che il fabbricante si sia attenuto alle previsioni del Regolamento2.
Qualora l’importatore ritenga o abbia motivo di credere che un prodotto non sia conforme alle
previsioni del Regolamento, non deve immetterlo sul mercato finché non sia stato reso conforme.
Nel caso in cui, invece, l’importatore ritenga che il prodotto sia pericoloso, deve informarne
immediatamente il fabbricante e allertare o assicurarsi che l’importatore allerti, tramite la
piattaforma Safety Business Gateway, la competente autorità di vigilanza del mercato.
2 Di cui all’articolo 9, par. 2, 5 e 6
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Inoltre, in caso di prodotti pericolosi o potenzialmente tali, già immessi sul mercato, l’importatore
deve:
• informarne immediatamente il fabbricante;
• assicurare che siano adottate le misure correttive per la conformità degli stessi3, compreso il
ritiro o il richiamo a seconda dei casi;
• informare immediatamente i consumatori e, attraverso la piattaforma Safety Business Gateway, le
autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui i prodotti sono stati messi a
disposizione.
L’importatore deve, inoltre, assicurare che:
• sul prodotto, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento siano riportati i
propri riferimenti;
• il prodotto importato sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza,
redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori - come stabilito dallo Stato
membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato e in formati accessibili alle
persone con disabilità;
• finché il prodotto è soggetto alla propria responsabilità, le condizioni d’immagazzinamento
e/o di trasporto non compromettano l’obbligo di sicurezza generale4;
• la documentazione tecnica sia tenuta a disposizione dell’autorità di vigilanza del mercato, per
un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
• i canali di comunicazione di cui all’articolo 9, par. 11 siano a disposizione dei consumatori per
presentare reclami e segnalare incidenti/problemi di sicurezza riscontrati con i prodotti5.
Obblighi dei distributori (articolo 12)
I distributori, in linea generale, prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, devono
accertarsi che il fabbricante e, se del caso, l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni del
Regolamento6.
3 anche adottandole direttamente qualora non fossero già state adottate
4 l’articolo 21 del Regolamento dispone inoltre che, fatti salvi l’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, l’articolo 11, par. 3, e l’articolo 16,
par. 3 e le pertinenti disposizioni della normativa di armonizzazione dell’Unione, gli operatori economici possono rendere le
informazioni indicate in tali disposizioni in formato digitale mediante soluzioni tecniche ed elettroniche chiaramente visibili
sul prodotto ovvero, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. In
un’ottica di semplificazione digitale, il considerando 32) del Regolamento afferma, infatti, che le informazioni
sull’identificazione del prodotto e degli operatori economici, nonché delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, possono
essere fornite mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.
5 canali da utilizzare anche per indagare sui reclami e sulle informazioni ricevute sugli incidenti riguardanti la sicurezza dei
prodotti messi a disposizione sul mercato.
6 articolo 9 par. 5, 6 e 7 e articolo 11, par. 3 e 4.
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Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il prodotto non sia conforme a quanto
stabilito dal Regolamento, il prodotto non deve essere messo a disposizione sul mercato finché
non sia stato reso conforme; se ritengono che il prodotto possa essere pericoloso i distributori
devono prontamente informarne il fabbricante o l’importatore a seconda dei casi, assicurandosi
che siano state adottate le necessarie misure correttive, incluso il ritiro o il richiamo del prodotto,
provvedendo anche ad avvertire celermente, sulla piattaforma Safety Business Gateway, le autorità
di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul
mercato.
Anche sui distributori grava l’obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato al fine
di adottare provvedimenti che eliminino o riducano i rischi originati da prodotti che sono stati
messi a disposizione sul mercato.
Il Responsabile dei prodotti immessi sul mercato unionale (articolo 16)
Tale figura, prevista dall’articolo 16 del Regolamento, che può coincidere con l’importatore, è
individuata in un operatore economico che deve essere stabilito nell’Unione, deve svolgere i
compiti di cooperazione e comunicazione con l’Autorità di vigilanza cui all’articolo 4, par. 3, del
Regolamento (UE) 2019/1020 e deve verificare, periodicamente, che il prodotto sia conforme
alla documentazione tecnica ed alle prescrizioni previste dal Regolamento7.
In assenza di tale figura, un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento non
può essere immesso sul mercato.
I riferimenti del responsabile devono essere indicati sul prodotto o sul suo imballaggio, sul pacco
o nel relativo documento di accompagnamento.
Vendite a distanza (articoli 19 e 22)
Sempre relativamente agli obblighi degli operatori economici, l’articolo 19 del Regolamento
disciplina la messa a disposizione dei prodotti sul mercato online o attraverso altri mezzi di
vendita a distanza, dettagliandone le informazioni/dati che devono essere presenti e le modalità
con cui tali informazioni devono essere rese accessibili sulle piattaforme digitali.
A tale riguardo si sottolinea l’introduzione della figura del fornitore di mercati online8, i cui
obblighi relativi alla sicurezza dei prodotti sono dettagliati all’articolo 229. Quest’ultimo stabilisce
anche le modalità di comunicazione e cooperazione tra i fornitori dei mercati online, le autorità
di vigilanza del mercato, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le autorità di contrasto
UE e nazionali.
7 Vedi articolo 9, par. 2, 5, 6 e 7.
8 Ossia colui che fornisce servizi di intermediazione online per un determinato prodotto.
9 In particolare, tali soggetti devono: collaborare attivamente con le autorità di controllo, designare un punto di contatto,
conservare i dati dei venditori, garantire che il venditore fornisca tutte le informazioni di sicurezza e tracciabilità, favorire una
comunicazione rapida e diretta con i consumatori, specialmente in caso di richiami o avvisi di sicurezza.
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Per le vendite a distanza, ulteriori approfondimenti sono riportati dalla Commissione – nella
Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C247/01 del 29/06/2022)
- punto 2.4 “Messa a disposizione e immissione sul mercato in caso di vendite a distanza e online”. In tale
sede la Commissione ha chiarito che i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di
vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato dell'Unione se l’offerta è destinata agli
utilizzatori finali dell’Unione. Pertanto, le autorità di vigilanza del mercato, unitamente a quelle
doganali, sono autorizzate a effettuare controlli e adottare le azioni necessarie in relazione a tali
prodotti, conformemente al Regolamento (UE) 2019/1020.
Le Piattaforme d’allerta Safety Gate e Safety Business Gateway
Il Capo VI del Regolamento disciplina il sistema di allerta rapido attraverso le piattaforme Safety
Gate e Safety Business Gateway, relative allo scambio d’informazioni sui prodotti pericolosi,
ampliandone l’efficienza, e prevedendo un unico punto di contatto nazionale, designato da ogni
Stato membro per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 25, par. 2.
Con il sistema di allerta rapido Safety Gate, la Commissione e gli Stati membri scambiano
informazioni sulle misure restrittive adottate, inerenti ai prodotti che presentano un rischio non
grave.
La piattaforma Safety Business Gateway10 consente, invece, agli operatori economici e ai fornitori di
mercati online di mettere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e,
conseguentemente, ai consumatori, le informazioni sui prodotti pericolosi.
Ulteriori disposizioni
L’articolo 28, par. 4, dispone che, salvo fondati motivi debitamente giustificati, sia vietata
l’esportazione dei prodotti la cui immissione o messa a disposizione sul mercato è stata vietata,
in base ad una misura adottata ai sensi dei paragrafi 1 o 3 dell’articolo stesso.
L’articolo 30, inoltre, rafforzando quanto già disposto con il Regolamento (UE) 2019/1020,
istituisce la “rete per la sicurezza dei consumatori”, composta dalle autorità competenti degli Stati
membri e la Commissione, con il compito di svolgere in sinergia le attività di cui al comma 3.
Detta rete partecipa attivamente anche alle attività della rete dell’Unione per la conformità dei
prodotti, di cui al par. 6 dell’articolo 30.
Altra novità riguarda la possibilità di svolgere azioni di controllo coordinate e simultanee da parte
delle autorità di vigilanza del mercato (cd. indagini a tappeto) esercitando i poteri d’indagine di
cui al Capo V del Regolamento e altri poteri conferiti dal diritto nazionale, su particolari prodotti
o categorie di prodotti, per verificarne la conformità al Regolamento.
10 v. https://webgate.ec.europa.eu/safety-business-gateway/screen/public/home
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Controlli doganali
La normativa in esame ha confermato gli obiettivi di salvaguardia del consumatore, di cui al
Regolamento (UE) 2019/1020, ha rafforzato le attività di contrasto alla commercializzazione di
prodotti pericolosi, sia riguardo al mercato online sia attraverso l’utilizzo della piattaforma Safety
Gate e, come sopra chiarito, ha incluso il regime doganale dell’esportazione.
In linea generale, i prodotti provenienti da paesi extra-UE, destinati a essere immessi sul mercato
unionale o destinati all’uso o al consumo privato nell’ambito del territorio doganale unionale,
devono essere dichiarati per l’immissione in libera pratica e, all’atto dell’introduzione nell’UE,
possono essere controllati dagli Uffici delle dogane. Per quanto riguarda i prodotti in esportazione
si richiama quanto indicato nel paragrafo precedente.
Come chiarito dal considerando 62), il Regolamento non modifica in alcun modo il capo VII del
Regolamento (UE) 2019/1020 e il modo in cui le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che
entrano nel mercato dell’Unione si organizzano e svolgono le proprie attività.
Pertanto, il capo VII del citato Regolamento (UE) 2019/1020, che stabilisce le regole relative ai
controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, è già direttamente applicabile ai
prodotti contemplati dal Regolamento.
Le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nell’UE sono tenute a verificare che
siano presenti sul prodotto le informazioni obbligatorie previste dalla normativa.
ADM effettua i controlli sulla base dell’analisi dei rischi di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento
(UE) n. 952/2013, della legislazione di esecuzione e dei corrispondenti orientamenti.
Gli Uffici delle dogane devono, innanzitutto, prestare massima attenzione alle schede Rapex,
periodicamente inserite nel sistema AIDA Falstaff-Rapex, come raccomandato nelle istruzioni
interne ad ADM, tenuto anche conto delle Direttive di coordinamento emanate dal Direttore
dell’Agenzia.
La consultazione e il conseguente approfondimento delle informazioni presenti nell’anzidetto
sistema - dove sono veicolate le schede Rapex convalidate dalla Commissione UE per la
diffusione agli Stati membri attraverso il sistema d’allerta Safety Gate - sono essenziali in quanto le
schede citate, oltre a contenere le informazioni attinenti ai rischi per la salute e la sicurezza dei
cittadini, possono anche riportare denominazioni commerciali di società che hanno reiterato
comportamenti illeciti a livello unionale.
Gli Uffici, in particolare, considerata la rilevanza delle informazioni contenute nelle schede
Rapex, devono porre in essere tutte le azioni ritenute necessarie per contrastare casi identici o
similari, tenendo in debita considerazione anche le eventuali misure TARIC e, laddove presenti,
le specifiche informazioni contenute nei profili di rischio nel Circuito Doganale di Controllo
(CDC).
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Ciò posto, gli Uffici delle dogane, in presenza di un controllo documentale (CD) o visita merci
(VM), selezionato dal CDC o definito sulla base di specifici profili di rischio locale11, in presenza
di un prodotto che si sospetti essere pericoloso o che possa presentare, ai sensi della
regolamentazione unionale e della normativa nazionale vigente, un grave rischio per la salute e la
sicurezza dei cittadini, devono sospendere lo svincolo ed informare senza indugio, ai sensi
dell’articolo 26 del Regolamento (UE) 2019/1020, la competente Autorità di vigilanza del
mercato, fornendo tutta la documentazione necessaria.
Qualora sorgano dubbi sulla corretta individuazione dell’autorità competente, nelle more della
emanazione della normativa nazionale di applicazione del Regolamento, gli Uffici possono
contattare l’Ufficio Controlli Dogane per il relativo supporto, che potrà essere fornito
direttamente o attraverso la consultazione dell’Ufficio unico di collegamento, Ministero delle
imprese e del made in Italy, in considerazione della funzione di coordinamento ad esso attribuita
dalla normativa nazionale.
A seguito della suddetta segnalazione, le autorità di vigilanza interpellate possono comunicare agli
Uffici delle dogane:
• l’approvazione all’immissione in libera pratica;
• la non ammissione all’importazione;
• il mantenimento della sospensione dello svincolo per ulteriori approfondimenti (cd.
comunicazione interlocutoria);
• l’emissione di un provvedimento che indica all’Operatore economico le eventuali misure da
intraprendere da parte del medesimo entro un periodo determinato. In tal caso resta la
sospensione dello svincolo.
In presenza di comunicazione interlocutoria o di emissione di un provvedimento relativo a
eventuali misure da intraprendere da parte dell’operatore economico, l’Ufficio delle dogane, ove
possibile, può consentire, su richiesta dell’operatore economico e su parere favorevole
dell’autorità interpellata, il trasferimento delle merci presso il magazzino dell’importatore,
mantenendo il vincolo doganale con bolletta A20 con divieto di immissione in consumo. Quanto
sopra allo specifico scopo di evitare l’aggravio di costi derivanti dalla permanenza prolungata
negli spazi portuali o aeroportuali. Per il rilascio dell’A20 si richiama quanto indicato nella
Circolare 23/2023 della Direzione Dogane.
Diversamente, in caso di mancata risposta entro 4 giorni lavorativi, gli Uffici delle dogane, fatti
salvi gli esiti di eventuali ulteriori controlli doganali, devono procedere con lo svincolo
informandone l’operatore economico.
Si evidenzia, infine, che qualora, in assenza di specifici profili di rischio nel corso di attività di
controllo doganale all’importazione e all’esportazione venga rilevata la presenza di prodotti
11anche in relazione ad analisi di rischio comunicate dall’Autorità di sorveglianza del mercato nonché sulla base della
consultazione delle schede Rapex
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pericolosi, gli Uffici delle dogane oltre ad attivarsi come sopra specificato, devono darne notizia
alla Direzione Antifrode, al fine di valutare l’inserimento di specifici profili di rischio, e per
conoscenza alla scrivente.
Sanzioni
Relativamente alle sanzioni di cui all’articolo 44 del Regolamento, con il quale è stato demandato
agli Stati membri di stabilire le relative norme e, nelle more di quanto previsto all’Articolo 11 della
Legge di delegazione europea 2024 del 14 ottobre 2024 (Delega al Governo per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 maggio 2023), continueranno ad essere applicate, dalle competenti amministrazioni, le
sanzioni previste dal Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
****** ******
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli
Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU
del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente
segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
ALLEGATI: 1
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/1
I
(Atti legislativi)
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 maggio 2023
relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 87/357/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3) stabilisce che i prodotti di consumo devono
essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare provvedimenti contro i
prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito tramite il sistema d’informazione rapida
dell’Unione (RAPEX).
(2) È necessario procedere alla revisione e all’aggiornamento della direttiva 2001/95/CE alla luce degli sviluppi connessi
alle nuove tecnologie e alle vendite online, al fine di garantire la coerenza con gli sviluppi della normativa di
armonizzazione dell’Unione e della normativa in materia di normazione, assicurare un migliore funzionamento dei
richiami per la sicurezza dei prodotti e garantire un quadro più chiaro per i prodotti che imitano i prodotti
alimentari, finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE del Consiglio(4). A fini di chiarezza le
direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE dovrebbero essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.
(1) GU C 105 del 4.3.2022, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
25 aprile 2023.
(3) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti
(GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(4) Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori
(GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 49).
L 135/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
(3) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano
spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. La scelta di un regolamento anziché di una
direttiva consente inoltre di conseguire con più efficacia l’obiettivo di garantire la coerenza con il quadro normativo
in materia di vigilanza del mercato per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di
armonizzazione dell’Unione, nel quale lo strumento giuridico applicabile è anch’esso un regolamento, ossia il
regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio(5). Infine, tale scelta ridurrà ulteriormente
l’onere normativo attraverso l’applicazione coerente in tutta l’Unione delle norme in materia di sicurezza dei
prodotti.
(4) Scopo del presente regolamento è contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 169 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In particolare, esso dovrebbe essere volto a garantire la sicurezza e la
salute dei consumatori e il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai
consumatori.
(5) Il presente regolamento dovrebbe mirare alla protezione dei consumatori e della loro sicurezza, che costituisce uno
dei principi fondamentali del quadro giuridico dell’Unione, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea («Carta»). I prodotti pericolosi possono avere conseguenze assai negative per i consumatori e i cittadini.
Tutti i consumatori, compresi i più vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, hanno diritto
a prodotti sicuri. I consumatori dovrebbero poter disporre di mezzi sufficienti per esercitare tale diritto e gli Stati
membri dovrebbero avere a disposizione strumenti e misure adeguati per applicare il presente regolamento.
(6) Nonostante l’evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione che affronta gli aspetti relativi alla
sicurezza di specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti è impossibile nella pratica adottare una normativa
dell’Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è la necessità di un quadro legislativo,
dotato di una base ampia e a carattere orizzontale, che colmi le lacune esistenti e integri le disposizioni contenute
nella normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione esistente o futura e assicuri la protezione dei consumatori
non altrimenti garantita da tale normativa, in particolare al fine di ottenere un livello elevato di protezione della
salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 TFUE.
(7) Allo stesso tempo rispetto ai prodotti disciplinati dalla normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione l’ambito
delle diverse parti del presente regolamento dovrebbe essere stabilito con chiarezza, al fine di evitare
sovrapposizioni tra le disposizioni e garantire la chiarezza del quadro giuridico.
(8) Anche se alcune disposizioni del presente regolamento, ad esempio la maggioranza degli obblighi degli
operatori economici, non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono contemplati dalla normativa di
armonizzazione dell’Unione, talune altre disposizioni del presente regolamento sono complementari rispetto
alla normativa di armonizzazione dell’Unione e dovrebbero pertanto applicarsi a tali prodotti. In particolare,
l’obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate dovrebbero applicarsi ai prodotti di
consumo contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione quando taluni tipi di rischio non sono
contemplati da tale normativa di armonizzazione dell’Unione. Le disposizioni del presente regolamento
riguardanti gli obblighi dei fornitori di mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di
incidenti, il diritto di informazione e di rimedio dei consumatori nonché i richiami per la sicurezza dei prodotti
dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione nella misura in
cui non esistano, nell’ambito di tale normativa di armonizzazione dell’Unione, disposizioni specifiche aventi lo
stesso obiettivo. Analogamente RAPEX è già utilizzato ai fini della normativa di armonizzazione dell’Unione,
come stabilito all’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020; pertanto le disposizioni del presente
regolamento che disciplinano il Safety Gate e il suo funzionamento dovrebbero applicarsi ai prodotti
contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.
(9) I prodotti esclusivamente destinati ad uso professionale, ma successivamente immessi sul mercato dei consumi,
dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento in quanto potrebbero presentare rischi per la salute e la
sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili.
(10) I prodotti medicinali sono immessi sul mercato solo dopo essere stati sottoposti a una valutazione che comprende
un’analisi rischi-benefici specifica. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del
presente regolamento.
(5) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla
conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del
25.6.2019, pag. 1).
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/3
(11) Il diritto dell’Unione relativo agli alimenti, ai mangimi e ai settori collegati istituisce un regime specifico che
garantisce la sicurezza dei prodotti ivi contemplati. Gli alimenti e i mangimi rientrano infatti in un quadro
giuridico specifico istituito, in particolare, dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio (6). Inoltre, gli alimenti e i mangimi sono disciplinati anche dal regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio (7) che garantisce un approccio armonizzato per quanto riguarda i
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali. Pertanto, tali prodotti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di
applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
con gli alimenti nella misura in cui possono presentare rischi non contemplati dal regolamento (CE)
n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o da altra legislazione specifica relativa ai prodotti
alimentari che contempli esclusivamente il rischio chimico e biologico connesso ai prodotti alimentari.
(12) Le piante vive sono soggette a un quadro giuridico specifico, previsto in particolare dal regolamento (UE) 2016/2031
del Parlamento europeo e del Consiglio(9), che tiene conto delle specificità di tali prodotti per garantire la sicurezza
dei consumatori.
(13) I sottoprodotti di origine animale sono materiali di origine animale che le persone non consumano. Tali prodotti,
come i mangimi, sono disciplinati da un quadro giuridico specifico stabilito, in particolare, dal regolamento (CE)
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(10).
(14) I prodotti fitosanitari, denominati anche pesticidi, sono soggetti a disposizioni specifiche per la loro autorizzazione a
livello nazionale, sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(11), e
dovrebbero pertanto essere anch’essi esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.
(15) Gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e
del Consiglio(12) sono soggetti al controllo normativo degli Stati membri, visto il rischio limitato per la sicurezza
dell’aviazione civile. Tali aeromobili dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente
regolamento.
(6) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,
(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009
del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i
regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE,
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338
del 13.11.2004, pag. 4).
(9) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro
gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE
e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(10) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)
n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009,
pag. 1).
(12) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore
dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE)
n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
L 135/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
(16) I requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai prodotti di seconda mano o ai prodotti riparati,
ricondizionati o riciclati, reimmessi nella catena di fornitura nell’ambito di un’attività commerciale, fatta eccezione
per i prodotti per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di
sicurezza, quali ad esempio prodotti che sono esplicitamente presentati come prodotti da riparare o da
ricondizionare o che sono messi a disposizione come oggetti da collezione di interesse storico.
(17) I servizi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, per proteggere la
salute e la sicurezza dei consumatori, i prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una
prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante la prestazione di
un servizio, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le attrezzature su
cui i consumatori circolano o viaggiano, quando sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto di
un servizio di trasporto, dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento poiché
connesse alla sicurezza della prestazione fornita.
(18) Gli oggetti d’antiquariato, quali le opere d’arte o gli oggetti da collezione, sono categorie specifiche di prodotti che
non possono essere considerati conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dal presente regolamento e dovrebbero
pertanto essere esclusi dal suo ambito di applicazione. Tuttavia, al fine di evitare che altri prodotti siano
erroneamente considerati appartenenti a tali categorie, è necessario tenere conto del fatto che le opere d’arte sono
prodotti creati esclusivamente a fini artistici, che gli oggetti da collezione presentano una rarità e un interesse
storico o scientifico sufficienti a giustificarne la collezione e la conservazione e che gli oggetti d’antiquariato, se non
sono già un’opera d’arte o un oggetto da collezione o entrambi, sono straordinariamente antichi. Nel valutare se un
prodotto sia un oggetto d’antiquariato, quale un’opera d’arte o un oggetto da collezione, si potrebbe tener conto
dell’allegato IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio(13).
(19) L’Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale
completo, che non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità.
(20) Anche la vendita a distanza, compresa la vendita online, dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente
regolamento. La vendita online si è diffusa in maniera costante e uniforme, determinando la comparsa di nuovi
modelli commerciali, nuove sfide relative alla sicurezza del prodotto e nuovi operatori di mercato quali i fornitori di
mercati online.
(21) Nel caso di un prodotto offerto per la vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza, il prodotto dovrebbe
essere considerato messo a disposizione sul mercato se l’offerta per la vendita è destinata ai consumatori nell’Unione.
Conformemente alle norme dell’Unione applicabili in materia di diritto privato internazionale, è opportuno
effettuare un’analisi caso per caso per stabilire se un’offerta è rivolta ai consumatori nell’Unione. Un’offerta per la
vendita dovrebbe considerarsi rivolta ai consumatori nell’Unione se l’operatore economico interessato indirizza, con
qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Per le analisi caso per caso, è opportuno prendere in
considerazione fattori pertinenti, quali le zone geografiche verso le quali è possibile la spedizione, le lingue
disponibili, utilizzate per l’offerta o per l’ordine, i mezzi di pagamento, l’uso della valuta dello Stato membro o un
nome di dominio registrato in uno degli Stati membri. In caso di vendite online, il mero fatto che il sito web degli
operatori economici o dei fornitori di interfacce di mercati online sia accessibile nello Stato membro in cui il
consumatore è stabilito o domiciliato è insufficiente.
(22) In virtù dell’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, gli operatori economici dovrebbero
essere tenuti a immettere sul mercato solo prodotti sicuri. Tale elevato livello di sicurezza dovrebbe essere
conseguito principalmente attraverso la progettazione e le caratteristiche del prodotto, tenendo conto dell’uso
previsto e prevedibile e delle condizioni d’uso del prodotto. Gli eventuali rischi rimanenti dovrebbero essere
attenuati mediante determinate misure di salvaguardia, quali avvertenze e istruzioni.
(23) La sicurezza di un prodotto dovrebbe essere valutata alla luce di tutti gli aspetti pertinenti del prodotto, in particolare
le sue caratteristiche, quali le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche, e la sua presentazione, nonché le
esigenze e i rischi specifici che il prodotto rappresenta per talune categorie di consumatori che probabilmente lo
utilizzeranno, in particolare i bambini, gli anziani e le persone con disabilità. Tali rischi possono includere anche i
rischi ambientali nella misura in cui il prodotto rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei rischi per la salute posti dai prodotti digitalmente connessi, anche per
quanto riguarda i rischi per la salute mentale, specialmente dei consumatori vulnerabili e in particolare dei minori.
(13) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347
dell’11.12.2006, pag. 1).
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/5
Pertanto, nel valutare la sicurezza dei prodotti digitalmente connessi che possono avere un impatto sui minori, i
produttori dovrebbero assicurarsi che i prodotti che mettono a disposizione sul mercato soddisfino le più rigorose
norme in materia di protezione, sicurezza e riservatezza sin dalla progettazione nell’interesse dei minori. Inoltre,
laddove siano necessarie informazioni specifiche per rendere i prodotti sicuri per una determinata categoria di
persone, la valutazione della sicurezza dei prodotti dovrebbe tenere anche conto della presenza di tali informazioni
e della loro accessibilità. La sicurezza di tutti i prodotti dovrebbe essere valutata tenendo conto che il prodotto deve
essere sicuro durante tutta la sua vita utile.
(24) Gli articoli che si collegano ad altri articoli o gli articoli non integrati che influenzano il funzionamento di un altro
articolo possono presentare un rischio per la sicurezza del prodotto. È opportuno tenere debitamente conto di tale
aspetto quale rischio potenziale. I collegamenti e le interrelazioni che un articolo potrebbe presentare con articoli
esterni non dovrebbero comprometterne la sicurezza.
(25) Le nuove tecnologie potrebbero determinare nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o modificare il
modo in cui i rischi esistenti potrebbero concretizzarsi, ad esempio un prodotto potrebbe subire un attacco
informatico o altro intervento esterno che ne modifichi le caratteristiche. Le nuove tecnologie potrebbero
modificare sostanzialmente il prodotto originale, ad esempio attraverso aggiornamenti del software, che dovrebbero
quindi essere oggetto di una nuova valutazione del rischio se tale modifica sostanziale dovesse avere un impatto sulla
sicurezza del prodotto.
(26) Specifici rischi di cibersicurezza che incidono sulla sicurezza dei consumatori nonché su protocolli e certificazioni
possono essere affrontati dalla normativa settoriale. Tuttavia è opportuno garantire che, nei casi in cui non si
applica la normativa settoriale, gli operatori economici pertinenti e le autorità nazionali prendano in considerazione
i rischi legati alle nuove tecnologie rispettivamente al momento della progettazione dei prodotti e della loro
valutazione, al fine di assicurare che le modifiche apportate ai prodotti non ne compromettano la sicurezza.
(27) Per agevolare l’applicazione efficace e coerente dell’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento è
importante far uso di norme europee per taluni prodotti e rischi. Le norme europee i cui riferimenti sono stati
pubblicati conformemente alla direttiva 2001/95/CE dovrebbero continuare a conferire la presunzione di
conformità all’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento. Le richieste di normazione emesse
dalla Commissione a norma della direttiva 2001/95/CE dovrebbero essere considerate richieste di normazione
emesse a norma del presente regolamento. Nel caso in cui la stessa norma copra diversi rischi o diverse categorie di
rischio, la conformità di un prodotto alla parte della norma che copre il rischio o la categoria di rischio in questione
conferirebbe anche al prodotto stesso la presunzione di sicurezza per quanto riguarda il pertinente rischio o la
pertinente categoria di rischio.
(28) Qualora individui la necessità di una norma europea che garantisca la conformità di determinati prodotti all’obbligo
generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe applicare le disposizioni
pertinenti del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14)per richiedere a una o più
organizzazioni di normazione europee di elaborare o individuare una norma adatta a garantire che i prodotti ad essa
conformi siano considerati sicuri.
(29) I prodotti potrebbero presentare rischi diversi per generi diversi e le attività di normazione dovrebbero tenerne conto
per evitare discrepanze in termini di sicurezza e, quindi, un divario di genere nei livelli di sicurezza. La dichiarazione
della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativa alle norme attente alla dimensione
di genere delinea diverse azioni che gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni di normazione
dovrebbero includere nei rispettivi piani d’azione per le norme e la normazione attente alla dimensione di genere,
così da pervenire a norme equilibrate dal punto di vista del genere, rappresentative e inclusive.
(30) Oltre all’adattamento del regolamento (UE) n. 1025/2012, è opportuno introdurre una procedura specifica per
l’adozione dei requisiti specifici di sicurezza con l’assistenza del comitato specializzato di cui al presente
regolamento.
(14) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE
del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
L 135/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
(31) In assenza di norme europee, il diritto nazionale dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul
mercato che stabilisce prescrizioni in materia di salute e sicurezza dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione,
in particolare agli articoli 34 e 36 TFUE.
(32) Gli operatori economici dovrebbero essere soggetti a obblighi proporzionati in materia di sicurezza dei prodotti, in
base al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e
della sicurezza dei consumatori, garantendo nel contempo un funzionamento efficiente del mercato interno. Tutti
gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure
adeguate per garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano sicuri a norma del presente
regolamento. Occorre prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di
ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Ad esempio, per quanto riguarda la verifica del
rispetto degli obblighi che incombono al fabbricante e, se del caso, all’importatore, il distributore dovrebbe essere
tenuto a effettuare soltanto verifiche fattuali e non una valutazione delle informazioni da essi fornite. Le
informazioni sull’identificazione del prodotto e degli operatori economici, nonché delle istruzioni e informazioni
sulla sicurezza, potrebbero inoltre essere fornite dagli operatori economici in formato digitale mediante soluzioni
elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.
(33) I fabbricanti dovrebbero redigere una documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che
dovrebbe contenere le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. La documentazione tecnica dovrebbe
basarsi su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante. È auspicabile che la quantità di informazioni da
fornire nella documentazione tecnica sia proporzionata alla complessità del prodotto e agli eventuali rischi
individuati dal fabbricante. In particolare, i fabbricanti dovrebbero fornire una descrizione generale del prodotto e
degli elementi necessari per valutarne la sicurezza. Nel caso di prodotti complessi o che presentano eventuali rischi,
le informazioni da fornire potrebbero richiedere una descrizione più completa del prodotto. In tali casi, dovrebbe
figurarvi anche un’analisi di tali rischi e delle soluzioni tecniche adottate per attenuarli o eliminarli. Se il prodotto è
conforme alle norme europee o ad altri elementi applicati per soddisfare l’obbligo generale di sicurezza previsto dal
presente regolamento, è opportuno indicare anche l’elenco delle pertinenti norme europee.
(34) La persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale
oppure modifica in maniera sostanziale un prodotto in modo tale che la conformità ai requisiti del presente
regolamento potrebbe risultare compromessa dovrebbe esserne considerata il fabbricante e assumerne i relativi
obblighi.
(35) La modifica di un prodotto, con mezzi fisici o digitali, potrebbe avere conseguenze sulla natura e sulle caratteristiche
del prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto e che potrebbe
comprometterne la sicurezza. Una siffatta modifica dovrebbe pertanto essere considerata una modifica sostanziale
e, se non effettuata dal consumatore o per suo conto, dovrebbe indurre a considerare il prodotto come un nuovo
prodotto di un diverso fabbricante. Onde garantire il rispetto dell’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente
regolamento, la persona che effettua tale modifica sostanziale dovrebbe essere considerata il fabbricante e soggetta
agli stessi obblighi. Tale requisito dovrebbe applicarsi soltanto rispetto alla parte modificata del prodotto, a
condizione che la modifica non incida sul prodotto nel suo complesso. Onde evitare un onere inutile e
sproporzionato, la persona che effettua la modifica sostanziale non dovrebbe essere tenuta a ripetere le prove e a
produrre nuova documentazione riguardo ad aspetti del prodotto sui quali la modifica non incide. Dovrebbe
spettare alla persona che effettua la modifica sostanziale dimostrare che tale modifica non incide sul prodotto nel
suo complesso.
(36) Gli operatori economici dovrebbero porre in essere procedure di conformità interne attraverso le quali garantire
internamente l’adempimento efficace e rapido dei propri obblighi e le condizioni per una reazione tempestiva in
caso di prodotti pericolosi.
(37) Per impedire l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, è opportuno che gli operatori economici siano tenuti a
inserire nelle loro attività di produzione o di commercializzazione processi interni atti a garantire la conformità ai
pertinenti requisiti del presente regolamento. Tali processi interni dovrebbero essere determinati dagli stessi
operatori economici in relazione al loro ruolo nella catena di fornitura e al tipo di prodotti interessati e possono
basarsi, ad esempio, su procedure organizzative, orientamenti, norme o la nomina di un gestore ad hoc. La messa a
punto e il formato di tali processi interni dovrebbero restare di esclusiva responsabilità degli operatori economici
interessati.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/7
(38) È indispensabile che tutti gli operatori economici e i fornitori dei mercati online cooperino con le autorità di
vigilanza del mercato per azzerare o attenuare i rischi per i pertinenti prodotti messi a disposizione sul mercato.
Tuttavia, le richieste loro rivolte dalle autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere adattate al ruolo che
svolgono nella catena di fornitura e in relazione ai rispettivi obblighi giuridici.
(39) Le vendite dirette effettuate da operatori economici stabiliti fuori dall’Unione attraverso canali online ostacolano
l’attività delle autorità di vigilanza del mercato nella lotta ai prodotti pericolosi nell’Unione, in quanto in molti casi
gli operatori economici potrebbero non essere stabiliti né avere un rappresentante legale nell’Unione. È pertanto
necessario garantire che le autorità di vigilanza del mercato dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per
combattere in modo efficace la vendita online di prodotti pericolosi. Al fine di assicurare l’efficace applicazione del
presente regolamento, l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe
essere esteso ai prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di armonizzazione
dell’Unione, in modo da garantire che esista un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione con compiti
riguardanti detti prodotti che funga da interlocutore per le autorità di vigilanza del mercato e, se del caso riguardo
agli eventuali rischi inerenti a un prodotto, che svolga compiti specifici in modo tempestivo per garantire la
sicurezza del prodotto. Tra questi compiti specifici dovrebbero figurare controlli periodici della conformità alla
documentazione tecnica, alle informazioni sul prodotto, alle informazioni e istruzioni del fabbricante e alle
informazioni sulla sicurezza.
(40) Le informazioni di contatto dell’operatore economico stabilito nell’Unione e responsabile dei prodotti che rientrano
nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere indicate insieme al prodotto al fine di
agevolare i controlli lungo l’intera catena di fornitura.
(41) Affinché gli operatori economici che sono piccole e medie imprese (PMI), incluse le microimprese, siano in grado di
adempiere ai nuovi obblighi imposti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti
pratici e indicazioni su misura, come ad esempio un canale diretto per comunicare con gli esperti in caso di
domande, tenendo conto della necessità di semplificare e limitare i loro oneri amministrativi.
(42) Garantire l’identificazione del prodotto e l’erogazione di informazioni sul fabbricante del prodotto e su altri
operatori economici pertinenti lungo l’intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e,
se del caso, ad adottare misure correttive efficaci e proporzionate contro i prodotti pericolosi, quali i ritiri
mirati. L’identificazione del prodotto e l’erogazione di informazioni sul fabbricante e sugli altri operatori
economici pertinenti garantiscono che i consumatori, comprese le persone con disabilità, e le autorità di
vigilanza del mercato ottengano informazioni accurate sui prodotti pericolosi, accrescendo così la fiducia nel
mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti dovrebbero pertanto recare informazioni che
consentano la loro identificazione e l’identificazione del fabbricante e, se del caso, dell’importatore e di altri
operatori economici pertinenti. Tali requisiti potrebbero essere resi più rigorosi per talune tipologie di prodotti
che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, mediante un sistema di
raccolta e conservazione dei dati che consenta, oltre all’identificazione del prodotto, l’identificazione dei suoi
componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura. Ciò non dovrebbe pregiudicare
gli obblighi di informazione stabiliti dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), per
quanto riguarda la fornitura di informazioni sulle caratteristiche principali dei beni, nella misura adeguata al
supporto e alla natura dei beni. Un’immagine dovrebbe essere considerata una fotografia, un’illustrazione o un
altro elemento pittografico che consente facilmente l’identificazione di un prodotto o di un potenziale prodotto.
(43) Garantire che i fabbricanti notifichino gli incidenti causati da un prodotto che hanno messo a disposizione sul
mercato migliorerà le informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e consentirà di identificare
meglio le categorie di prodotti potenzialmente pericolose. Le norme sulla responsabilità degli operatori economici
per danno da prodotti difettosi sono stabilite nel diritto specifico dell’Unione e tale notifica e raccolta di dati non
dovrebbero pertanto essere considerate un’ammissione della responsabilità per un prodotto difettoso o una
conferma della responsabilità ai sensi del pertinente diritto unionale o nazionale.
(15) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
L 135/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
(44) Per poter individuare tempestivamente nuovi rischi emergenti e altre tendenze di mercato legate alla sicurezza dei
prodotti, tutti i portatori di interessi, tra cui le organizzazioni dei consumatori o di categoria, dovrebbero essere
incoraggiati a segnalare alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione le informazioni di cui dispongono
per individuare e indagare sulle violazioni del presente regolamento.
(45) I fornitori dei mercati online svolgono un ruolo cruciale nella catena di fornitura, consentendo agli operatori
economici di raggiungere un numero maggiore di consumatori, e dunque anche nel sistema di sicurezza dei prodotti.
(46) Nell’ambito dei nuovi modelli complessi di business legati alle vendite online, uno stesso soggetto può fornire
una molteplicità di servizi diversi. In funzione della natura dei servizi forniti per un determinato prodotto, uno
stesso soggetto può rientrare in diverse categorie di modelli di business ai sensi del presente regolamento. Ove
un soggetto fornisca soltanto servizi di intermediazione online per un determinato prodotto, esso si
qualificherebbe esclusivamente come fornitore di un mercato online per il prodotto in questione. Nel caso in
cui uno stesso soggetto fornisca servizi di mercato online per la vendita di un determinato prodotto e agisca
anche in qualità di operatore economico ai sensi del presente regolamento, esso si qualificherebbe anche come
operatore economico pertinente. In tale eventualità, il soggetto in parola dovrebbe quindi rispettare gli
obblighi spettanti al pertinente operatore economico. Ad esempio, se il fornitore del mercato online
distribuisce anche un prodotto, ai fini della vendita del prodotto distribuito esso sarebbe considerato un
distributore. Parimenti, se il soggetto in questione vendesse i prodotti con il proprio marchio, esso agirebbe in
qualità di fabbricante e dovrebbe quindi rispettare i requisiti applicabili ai fabbricanti. Inoltre, alcuni soggetti
possono essere considerati fornitori di servizi di logistica se offrono tale tipo di servizi. Si tratta pertanto di
casi che vanno valutati individualmente.
(47) Dato l’importante ruolo svolto dai fornitori dei mercati online nell’intermediazione tra operatori commerciali e
consumatori nella vendita di prodotti, tali soggetti dovrebbero avere maggiori responsabilità nel combattere la
vendita online di prodotti pericolosi. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)
fornisce il quadro generale per il commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il
regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) disciplina le competenze e
responsabilità dei prestatori di servizi intermediari online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i
prodotti pericolosi. Tale regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione sulla protezione dei
consumatori e sulla sicurezza dei prodotti. Pertanto, sulla base del quadro giuridico orizzontale fornito da tale
regolamento, è opportuno introdurre requisiti specifici essenziali per combattere in modo efficace la vendita
online di prodotti pericolosi, in linea con l’articolo 2, paragrafo 4, lettera f), del regolamento suddetto. Nella
misura in cui il presente regolamento specifica i requisiti, in relazione alla sicurezza dei prodotti, che i fornitori
dei mercati online sono tenuti ad osservare al fine di garantire la conformità a determinate disposizioni del
regolamento (UE) 2022/2065, tali requisiti non dovrebbero incidere sull’applicazione del regolamento
(UE) 2022/2065, che continua ad applicarsi a tali fornitori di mercati online.
(48) L’impegno per la sicurezza dei prodotti, firmato per la prima volta nel 2018 e da allora sottoscritto da vari fornitori
di mercati online, prevede una serie di impegni volontari in materia di sicurezza dei prodotti. Esso ha dimostrato il
suo fondamento logico nel miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi
venduti online. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori evitando danni alla loro vita, alla loro salute e alla loro
sicurezza, e di garantire una concorrenza leale nel mercato interno, i fornitori di mercati online sono incoraggiati ad
assumersi tali impegni volontari per evitare la ricomparsa di elenchi di prodotti pericolosi già ritirati. L’uso di
tecnologie e processi digitali e i miglioramenti dei sistemi di allerta, in particolare il portale Safety Gate, possono
consentire l’identificazione e la comunicazione automatiche dei prodotti pericolosi notificati e lo svolgimento di
controlli casuali automatizzati sul portale Safety Gate.
(16) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)
(GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(17) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi
digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/9
(49) I fornitori di mercati online dovrebbero agire con la dovuta attenzione in relazione ai contenuti ospitati nelle loro
interfacce online che riguardano la sicurezza dei prodotti, conformemente agli obblighi specifici stabiliti dal
presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca, per tutti i fornitori di mercati
online, obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione ai contenuti ospitati nelle loro interfacce online che
riguardano la sicurezza dei prodotti.
(50) Inoltre, ai fini di un’efficace vigilanza del mercato i fornitori di mercati online dovrebbero registrarsi sul portale Safety
Gate e inserire, sul portale Safety Gate, le informazioni riguardanti il loro punto di contatto unico in modo da
agevolare la comunicazione di informazioni su questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti. La Commissione
dovrebbe garantire una registrazione semplice e intuitiva. Il punto di contatto unico di cui al presente regolamento
potrebbe essere identico al punto di contatto di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065, senza
compromettere l’obiettivo di affrontare in modo rapido e specifico le questioni legate alla sicurezza dei prodotti.
(51) I fornitori di mercati online dovrebbero designare un punto di contatto unico per i consumatori. Tale punto di
contatto unico dovrebbe fungere da interfaccia unica per le comunicazioni dei consumatori sulle questioni relative
alla sicurezza dei prodotti, che può quindi essere reindirizzato all’unità di servizio appropriata di un mercato online.
Ciò non dovrebbe prevenire la messa a disposizione di ulteriori punti di contatto per servizi specifici a favore dei
consumatori. Il punto di contatto unico a norma del presente regolamento potrebbe essere lo stesso del punto di
contatto di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2022/2065.
(52) Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda
l’osservanza efficace e tempestiva degli ordini emessi dalle autorità pubbliche, il trattamento delle notifiche di altri
soggetti terzi e la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, nell’ambito delle misure
correttive, i fornitori di mercati online dovrebbero predisporre un meccanismo interno per la gestione delle
questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti.
(53) L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere,
in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, di imporre la rimozione da un’interfaccia online dei
contenuti relativi ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione esplicita di un’avvertenza per gli utenti finali
che accedono all’interfaccia online. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato dall’articolo 14, paragrafo
4, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero applicarsi anche al presente regolamento. Per garantire un’efficace
vigilanza del mercato a norma del presente regolamento ed evitare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato
dell’Unione, tali poteri dovrebbero applicarsi in tutti i casi necessari e proporzionati ed anche per i prodotti che
presentano un rischio non grave. È essenziale che i fornitori di mercati online si conformino urgentemente a tali
ordini. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe introdurre termini vincolanti a tale riguardo. È altresì opportuno
che tali competenze siano esercitate conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065.
(54) Gli ordini che impongono anche al fornitore di un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online tutti i
contenuti identici che si riferiscono all’offerta di un prodotto pericoloso specificato nell’ordine dovrebbero
individuare gli elementi che determineranno e consentiranno al fornitore di un mercato online di rimuovere offerte
identiche, sulla base delle informazioni visualizzate dagli operatori commerciali, nella misura in cui il fornitore di un
mercato online non abbia l’obbligo di effettuare una valutazione indipendente di tali contenuti.
(55) Laddove le informazioni provenienti dal sistema di allarme rapido Safety Gate non contengano un localizzatore
uniforme di risorse (URL) esatto e, ove necessario, informazioni aggiuntive per consentire l’identificazione dei
contenuti che si riferiscono ad un’offerta di un prodotto pericoloso, i fornitori di mercati online dovrebbero
comunque tenere conto delle informazioni trasmesse, come gli identificatori dei prodotti, ove disponibili, e delle
altre informazioni di tracciabilità, nel contesto delle misure adottate dai fornitori di mercati online di propria
iniziativa al fine di rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l’accesso a tali offerte di prodotti pericolosi sulla
loro interfaccia online, se del caso. Tuttavia, il portale Safety Gate dovrebbe essere modernizzato e aggiornato al fine
di rendere più facile per i fornitori di mercati online individuare i prodotti non sicuri e, a tal fine, dovrebbe essere
possibile attuare le disposizioni del presente regolamento sulla rimozione dei contenuti che si riferiscono ad
un’offerta di un prodotto pericoloso dalle interfacce online attraverso un sistema di notifica progettato e sviluppato
nell’ambito del portale Safety Gate.
L 135/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
(56) Gli obblighi imposti dal presente regolamento ai fornitori di mercati online non dovrebbero tradursi in un
obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o conservate, né dovrebbero richiedere che i
fornitori di mercati online accertino attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite,
quali la vendita online di prodotti pericolosi. Tuttavia, al fine di beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità
per i servizi di hosting ai sensi della direttiva 2000/31/CE e del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di
mercati online dovrebbero rimuovere prontamente dalle loro interfacce online i contenuti che si riferiscono a
un’offerta di un prodotto pericoloso, non appena vengano effettivamente a conoscenza o, nel caso di richieste
di risarcimento, diventino consapevoli dei contenuti che si riferiscono a un’offerta di un prodotto pericoloso,
in particolare nei casi in cui siano stati informati di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico
diligente avrebbe dovuto rilevare l’illegalità in questione. I fornitori di mercati online dovrebbero trattare le
notifiche riguardanti contenuti che si riferiscono ad un’offerta di un prodotto pericoloso, ricevute
conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 entro i termini supplementari stabiliti dal
presente regolamento. Inoltre, i fornitori di mercati online sono incoraggiati a controllare i prodotti con il
portale Safety Gate prima di inserirli nella loro interfaccia.
(57) Ai fini dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e con riferimento alla sicurezza dei prodotti venduti online,
il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe riconoscere in particolare alle organizzazioni e alle associazioni di
consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori e agli altri pertinenti portatori di interessi, su loro
richiesta, la qualifica di segnalatore attendibile, a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale
articolo.
(58) La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un’efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per
l’adozione di misure correttive. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare della stessa protezione nei
confronti dei prodotti pericolosi tanto sui canali di vendita offline quanto su quelli online, anche in caso di
acquisti effettuati su mercati online. Sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 concernenti
la tracciabilità degli operatori commerciali, i fornitori di mercati online non dovrebbero consentire la
pubblicazione di un’offerta di uno specifico prodotto sulle loro piattaforme a meno che l’operatore
commerciale non abbia fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto
indicate nel presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero essere visualizzate unitamente all’annuncio
del prodotto, affinché i consumatori possano usufruire delle medesime informazioni rese disponibili online e
offline. Tuttavia, i fornitori di mercati online non dovrebbero avere la responsabilità di verificare la
completezza, la correttezza e l’accuratezza delle informazioni, in quanto spetta sempre all’operatore
commerciale pertinente l’obbligo di garantire la tracciabilità dei prodotti.
(59) Inoltre, è importante che i fornitori di mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato,
con gli operatori commerciali e con gli operatori economici pertinenti per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti.
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 impone ai prestatori di servizi della società
dell’informazione l’obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in relazione ai prodotti contemplati
da detto regolamento. Tale obbligo dovrebbe pertanto essere esteso a tutti i prodotti di consumo. Ad esempio, le
autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la
vigilanza dei mercati online al fine di individuare prodotti pericolosi venduti online. Affinché tali strumenti siano
operativi, i fornitori di mercati online dovrebbero concedere l’accesso alle proprie interfacce. Inoltre, ai fini della
sicurezza dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere anche la possibilità di estrarre dati da
un’interfaccia online su richiesta motivata in caso di ostacoli tecnici posti in essere dai fornitori di mercati online o
dai venditori online. I fornitori di mercati online dovrebbero inoltre cooperare in materia di richiami di prodotti e
segnalazione di incidenti.
(60) Il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione
dell’Unione, di cui al regolamento (UE) 2019/1020, e il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti
contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere il più possibile coerenti. È pertanto necessario, per quanto
riguarda le attività di vigilanza del mercato, gli obblighi, i poteri, le misure e la cooperazione tra le autorità di
vigilanza del mercato, allineare queste due serie di disposizioni. A tal fine l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi da 1
a 7, gli articoli da 12 a 15, l’articolo 16, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 del
regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero applicarsi anche ai prodotti contemplati dal presente regolamento.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/11
(61) A norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(18) (codice doganale
dell’Unione), i prodotti provenienti da paesi terzi destinati a essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione o
destinati all’uso o al consumo privato nel territorio doganale dell’Unione sono vincolati al regime doganale di
«immissione in libera pratica». Tale procedura mira ad espletare le formalità previste per l’importazione delle merci,
compresa l’applicazione delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in modo che tali merci possano essere
messe a disposizione sul mercato dell’Unione come qualsiasi prodotto fabbricato nell’Unione. Per quanto riguarda la
sicurezza dei consumatori, tali prodotti devono essere conformi al presente regolamento e, in particolare, all’obbligo
generale di sicurezza ivi stabilito.
(62) Il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, che stabilisce le regole relative ai controlli sui prodotti che entrano nel
mercato dell’Unione, è già direttamente applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento. Le autorità
incaricate di tali controlli dovrebbero effettuarli sulla base dell’analisi dei rischi di cui agli articoli 46 e 47 del
regolamento (UE) n. 952/2013, della legislazione di esecuzione e dei corrispondenti orientamenti. Pertanto, il
presente regolamento non modifica in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 e il modo in cui le
autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione si organizzano e svolgono le
proprie attività.
(63) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le misure adottate dalle loro autorità competenti a norma del
presente regolamento siano soggette a ricorsi giurisdizionali effettivi ai sensi dell’articolo 47 della Carta.
(64) Le autorità nazionali dovrebbero essere rese in grado di integrare le attività di vigilanza del mercato tradizionali, che
si concentrano sulla sicurezza dei prodotti, con attività di vigilanza del mercato incentrate sulle procedure di
conformità interne istituite dagli operatori economici per garantire la sicurezza dei prodotti. Le autorità di vigilanza
del mercato dovrebbero essere in grado di imporre al fabbricante l’obbligo di indicare quali altri prodotti, fabbricati
con lo stesso procedimento o contenenti gli stessi componenti che si ritiene presentino un rischio o che fanno parte
dello stesso lotto di produzione, sono interessati dallo stesso rischio.
(65) Gli Stati membri dovrebbero anche assicurarsi che le autorità di vigilanza del mercato dispongano di competenze e
risorse sufficienti per tutte le loro attività di contrasto.
(66) È opportuno istituire uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione riguardo all’applicazione
del presente regolamento, sulla base di indicatori di risultato che consentano di misurare l’efficacia della normativa
dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti.
(67) Dovrebbe avere luogo uno scambio efficace, rapido ed accurato di informazioni riguardanti i prodotti pericolosi per
garantire che siano adottate adeguate misure in relazione a tali prodotti e per proteggere così la salute e la sicurezza
dei consumatori.
(68) RAPEX dovrebbe essere modernizzato per consentire l’adozione di misure correttive più efficienti in tutta l’Unione
relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. È
opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX con «Safety Gate» per garantire maggiore chiarezza e
migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori. Safety Gate comprende tre elementi: in primo luogo, un
sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la
Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate); in secondo
luogo, un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate); e,
in terzo luogo, un portale web tramite la quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i
consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway). Dovrebbero esistere interfacce tra i
diversi elementi Safety Gate. Il sistema di allarme rapido Safety Gate è il sistema interno attraverso il quale le autorità
e la Commissione si scambiano informazioni sulle misure relative ai prodotti pericolosi e che possono contenere
informazioni riservate. Un estratto delle segnalazioni dovrebbe essere pubblicato sul portale Safety Gate al fine di
(18) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
L 135/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
informare il pubblico in merito ai prodotti pericolosi. Il Safety Business Gateway è il portale web attraverso il quale le
imprese informano le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in merito ai prodotti pericolosi e agli
incidenti. La Commissione dovrebbe sviluppare una soluzione tecnica per garantire che le informazioni inserite
dalle imprese nel Safety Business Gateway, destinate ad allertare i consumatori, possano essere messe a disposizione
dei consumatori sul portale Safety Gate senza indebito ritardo. Inoltre, la Commissione dovrebbe sviluppare
un’interfaccia interoperabile per consentire ai fornitori di mercati online di collegare le loro interfacce al portale
Safety Gate in modo semplice, rapido e affidabile.
(69) Gli Stati membri dovrebbero notificare nel sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive obbligatorie e
volontarie atte a prevenire, limitare o imporre condizioni specifiche per l’eventuale commercializzazione di un
prodotto in ragione di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori oppure, nel caso dei prodotti
contemplati dal regolamento (UE) 2019/1020, anche per altri interessi pubblici pertinenti degli utilizzatori finali.
(70) A norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità degli Stati membri sono tenute a notificare le
misure adottate nei confronti di prodotti contemplati da tale regolamento che presentano un rischio non grave
attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui a tale articolo, mentre le misure correttive adottate nei
confronti di prodotti contemplati dal presente regolamento che presentano un rischio non grave potrebbero anche
essere notificate nel sistema di allarme rapido Safety Gate. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a
disposizione del pubblico informazioni relative ai rischi che i prodotti presentano per la salute e la sicurezza dei
consumatori. È opportuno per i consumatori e le imprese che tutte le informazioni riguardanti le misure correttive
adottate nei confronti di prodotti che presentano un grave rischio siano contenute nel sistema di allarme rapido
Safety Gate, affinché le informazioni pertinenti sui prodotti pericolosi siano messe a disposizione del pubblico
attraverso il portale Safety Gate. È importante che tutte queste informazioni siano disponibili nella lingua o nelle
lingue ufficiali dello Stato membro di residenza del consumatore e che siano formulate in modo chiaro e
comprensibile. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a notificare nel sistema di allarme rapido Safety Gate
tutte le misure correttive riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
(71) Nel caso in cui le informazioni debbano essere notificate nel sistema di informazione e comunicazione
conformemente al regolamento (UE) 2019/1020, esiste la possibilità di effettuare tali notifiche direttamente nel
sistema di allarme rapido Safety Gate oppure di generarle attraverso il sistema di informazione e comunicazione per
la vigilanza del mercato di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. A tal fine la Commissione dovrebbe
mantenere e sviluppare ulteriormente l’interfaccia che è stata creata per il trasferimento di informazioni tra tale
sistema di informazione e comunicazione e il sistema di allarme rapido Safety Gate, in modo da evitare una doppia
immissione dei dati e di agevolare tale trasferimento.
(72) La Commissione dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente il portale web Safety Business Gateway, affinché gli
operatori economici possano adempiere l’obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori
riguardo ai prodotti pericolosi che sono stati messi a disposizione sul mercato. Esso dovrebbe consentire uno
scambio di informazioni rapido ed efficiente tra gli operatori economici e le autorità nazionali e agevolare la
comunicazione di informazioni ai consumatori da parte degli operatori economici.
(73) In alcuni casi potrebbe accadere che un rischio grave debba essere trattato a livello dell’Unione se non è possibile
contenerlo in misura soddisfacente attraverso le misure adottate dallo Stato membro in questione o mediante altre
procedure previste dal diritto dell’Unione. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso di nuovi rischi emergenti
o di rischi che hanno un impatto sui consumatori vulnerabili. Per tale ragione la Commissione dovrebbe poter
adottare misure di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere adattate alla
gravità e all’urgenza della situazione. È inoltre necessario prevedere un meccanismo adeguato tramite il quale la
Commissione possa adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.
(74) La determinazione del rischio riguardante un prodotto e del suo livello si basa su una valutazione del rischio
effettuata dai soggetti pertinenti. Nell’eseguire tale valutazione del rischio gli Stati membri potrebbero ottenere
risultati diversi per quanto riguarda la presenza del rischio o il suo livello. Ciò potrebbe compromettere il corretto
funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni per i consumatori e per gli operatori economici.
Occorre pertanto istituire un meccanismo attraverso il quale la Commissione possa fornire un parere sulla
questione controversa.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/13
(75) La Commissione dovrebbe redigere una relazione periodica sull’applicazione del meccanismo ai sensi
dell’articolo 29, che dovrebbe essere presentata alla rete europea delle autorità degli Stati membri competenti per la
sicurezza dei prodotti prevista dal presente regolamento («rete per la sicurezza dei consumatori»). Tale relazione
dovrebbe identificare i principali criteri applicati dagli Stati membri per la valutazione del rischio e il loro impatto
sul mercato interno e sulle condizioni di parità in termini di tutela dei consumatori, con l’obiettivo di consentire agli
Stati membri e alla Commissione di armonizzare gli approcci e i criteri per la valutazione del rischio.
(76) La rete per la sicurezza dei consumatori rafforza la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda
l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti. In particolare, essa agevola le attività di scambio di
informazioni, l’organizzazione di attività di vigilanza del mercato congiunte, nonché lo scambio di competenze e di
migliori pratiche. Essa dovrebbe altresì contribuire all’armonizzazione delle metodologie per la raccolta di dati sulla
sicurezza dei prodotti, nonché accrescere l’interoperabilità tra i sistemi di informazione regionali, settoriali,
nazionali e dell’Unione relativi alla sicurezza dei prodotti. La rete per la sicurezza dei consumatori dovrebbe essere
debitamente rappresentata e partecipare alle attività di coordinamento e cooperazione della rete dell’Unione per la
conformità dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2019/1020 ogni qual volta sia necessario coordinare le attività
che rientrano nell’ambito di applicazione di entrambi i regolamenti al fine di garantirne l’efficacia.
(77) Al fine di preservare la coerenza del quadro giuridico per la vigilanza del mercato e, al contempo, garantire una
cooperazione efficace tra la rete per la sicurezza dei consumatori e la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti
volta ad agevolare una cooperazione e un coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri preposte
all’applicazione delle norme e la Commissione, di cui al regolamento (UE) 2019/1020, è necessario associare la rete
per la sicurezza dei consumatori alla rete dell’Unione per la conformità dei prodotti nelle attività di cui agli articoli
11, 12, 13 e 21 del regolamento (UE) 2019/1020.
(78) Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero svolgere attività di vigilanza del mercato congiunte con altre autorità
o organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o i consumatori, al fine di promuovere la sicurezza dei
prodotti e di individuare i prodotti pericolosi, compresi quelli che sono offerti in vendita online. A tale riguardo le
autorità di vigilanza del mercato e la Commissione, a seconda dei casi, dovrebbero garantire che la scelta dei
prodotti e dei produttori nonché le attività svolte non creino situazioni suscettibili di falsare la concorrenza o di
pregiudicare l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità delle parti. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero
mettere a disposizione del pubblico quanto prima gli accordi sulle attività congiunte, purché tale pubblicazione non
comprometta l’efficacia delle attività da intraprendere.
(79) La Commissione dovrebbe organizzare periodicamente un’attività congiunta in base alla quale le autorità di vigilanza
del mercato dovrebbero effettuare ispezioni su prodotti acquistati in forma anonima online o offline, in particolare
sui prodotti più frequentemente notificati nell’ambito del Safety Gate.
(80) Le azioni di controllo coordinate e simultanee («indagini a tappeto»), che sono intraprese con l’obiettivo specifico di
controllare l’osservanza delle norme, potrebbero migliorare ulteriormente la sicurezza dei prodotti e dovrebbero
pertanto essere effettuate per individuare le violazioni online e offline del presente regolamento. In particolare,
dovrebbero essere condotte indagini a tappeto laddove le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altri
elementi indichino che taluni prodotti o talune categorie di prodotti spesso presentano un rischio grave.
(81) Come regola generale, è opportuno garantire l’accesso del pubblico alle informazioni relative alla sicurezza dei
prodotti in possesso delle autorità. Tuttavia, nel mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dei
prodotti è opportuno tutelare il segreto professionale, di cui all’articolo 339 TFUE, in modo compatibile con la
necessità di garantire l’efficacia delle attività di vigilanza del mercato e delle misure di tutela.
(82) I reclami sono importanti in termini di sensibilizzazione delle autorità nazionali in merito alla sicurezza e all’efficacia
delle attività di controllo e vigilanza relative ai prodotti pericolosi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dare ai
consumatori e alle altre parti interessate, quali le associazioni di consumatori e gli operatori economici, la
possibilità di sporgere tali reclami.
L 135/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
(83) L’interfaccia pubblica del sistema di allarme rapido Safety Gate, ossia il portale Safety Gate, consente al pubblico in
generale, compreso ai consumatori, agli operatori economici e ai fornitori di mercati online, di essere informati in
merito alle misure correttive adottate nei confronti di prodotti pericolosi presenti nel mercato dell’Unione. In una
sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori hanno la possibilità di segnalare alla Commissione la presenza
sul mercato di prodotti che presentano un rischio per la loro salute e sicurezza. Se del caso la Commissione
dovrebbe dare opportunamente seguito a tali segnalazioni, in particolare trasmettendo le informazioni ricevute alle
autorità nazionali interessate. La banca dati e il sito web del Safety Gate dovrebbero essere facilmente accessibili alle
persone con disabilità.
(84) Dopo aver verificato l’esattezza delle informazioni ricevute dai consumatori e da altre parti interessate, la
Commissione dovrebbe garantire un seguito adeguato. In particolare, la Commissione dovrebbe trasmettere le
informazioni agli Stati membri interessati in modo che l’autorità competente di vigilanza del mercato possa
procedere ove opportuno e necessario. È importante che i consumatori e le altre parti interessate siano debitamente
informati dell’azione della Commissione.
(85) Qualora un prodotto già venduto ai consumatori si riveli pericoloso, potrebbe rendersi necessario il suo richiamo al
fine di proteggere i consumatori dell’Unione. I consumatori potrebbero non essere consapevoli di possedere un
prodotto richiamato. Per aumentare l’efficacia dei richiami è dunque importante migliorare la comunicazione nei
confronti dei consumatori in questione. Il contatto diretto costituisce il metodo più efficace per aumentare la
consapevolezza dei consumatori in merito ai richiami e per incoraggiarli a reagire. È inoltre il canale di
comunicazione preferito da tutti i gruppi di consumatori. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, è
importante informarli in modo rapido e affidabile. Gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati
online dovrebbero pertanto utilizzare i dati dei clienti di cui dispongono per informare i consumatori in merito ai
richiami e agli avvisi per la sicurezza riguardanti i prodotti acquistati. È dunque necessario introdurre un obbligo
giuridico che imponga agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di utilizzare i dati dei clienti già in
loro possesso per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi per la sicurezza. A tale riguardo gli
operatori economici e i fornitori di mercati online, dovrebbero assicurare di includere la possibilità di contattare
direttamente i clienti in caso di richiami o di avvisi per la sicurezza che li riguardano nei programmi di
fidelizzazione della clientela e nei sistemi di registrazione dei prodotti attraverso i quali i clienti sono invitati a
comunicare al fabbricante, su base volontaria, dopo l’acquisto di un prodotto, alcune informazioni quali il loro
nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto. Il semplice fatto che i richiami
siano rivolti ai consumatori non dovrebbe impedire agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di
informare tutti i clienti dell’avviso di richiamo di un prodotto né di offrire rimedi ad altri utilizzatori finali. Gli
operatori economici e i fornitori di mercati online dovrebbero essere incoraggiati a intraprendere tali azioni, in
particolare nel caso delle microimprese e delle piccole imprese che agiscono come consumatori.
(86) I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a registrare i prodotti al fine di ricevere informazioni sui richiami e gli
avvisi per la sicurezza. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di
specificare che, per taluni prodotti o categorie di prodotti specifici, i consumatori dovrebbero sempre avere la
possibilità di registrare un prodotto che hanno acquistato per ricevere direttamente la notifica in merito a un
richiamo o a un avviso per la sicurezza relativo a tale prodotto. Nel determinare i prodotti o le categorie di prodotti
specifici soggetti a tale requisito, è opportuno tenere in debita considerazione il ciclo di vita dei prodotti o delle
categorie di prodotti in questione, nonché i rischi che essi comportano, la frequenza dei richiami e la categoria di
utilizzatori dei prodotti, in particolare i consumatori vulnerabili.
(87) Un terzo dei consumatori continua a utilizzare prodotti pericolosi nonostante sia venuto a conoscenza di un avviso
di richiamo, in particolare perché gli avvisi di richiamo sono redatti in modo complesso o minimizzano il rischio in
questione. L’avviso di richiamo dovrebbe pertanto essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in
questione, evitando termini, espressioni o altri elementi che potrebbero ridurre la percezione del rischio da parte dei
consumatori. I consumatori dovrebbero anche poter ottenere, all’occorrenza, maggiori informazioni attraverso un
numero verde o un altro strumento interattivo.
(88) Al fine di incoraggiare la risposta dei consumatori in caso di richiamo è importante che il tipo di reazione richiesta
sia il più semplice possibile e che i rimedi offerti siano efficaci, gratuiti e tempestivi. La direttiva (UE) 2019/771 del
Parlamento europeo e del Consiglio(19) prevede rimedi contrattuali per i consumatori in caso di difetto di
conformità dei beni fisici esistente al momento della consegna e manifestatosi durante il periodo di responsabilità
(19) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di
vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE
(GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/15
stabilito dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva. L’articolo 14 della direttiva
(UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio(20) si applica altresì ai supporti materiali, quali DVD, CD,
chiavi USB e schede di memoria, utilizzati come vettori di un contenuto digitale. Tuttavia, le situazioni in cui i
prodotti pericolosi sono richiamati dal mercato giustificano l’esistenza di un insieme specifico di norme che
dovrebbero essere applicate fatti salvi i rimedi contrattuali, in quanto i loro obiettivi sono diversi. Mentre i rimedi
contrattuali hanno la finalità di porre rimedio al difetto di conformità dei beni rispetto al contratto, i rimedi in caso
di richiamo servono a garantire sia l’eliminazione dei prodotti pericolosi dal mercato sia un rimedio adeguato per il
consumatore. Di conseguenza, vi sono notevoli differenze tra le due categorie di rimedi potenziali: in primo luogo,
in caso di richiamo di un prodotto ai sensi del presente regolamento, non dovrebbe essere previsto alcun limite
temporale per l’attivazione dei rimedi; in secondo luogo, il consumatore dovrebbe avere il diritto di chiedere rimedi
all’operatore economico interessato e non necessariamente all’operatore commerciale. Inoltre, in caso di richiamo, il
consumatore non dovrebbe essere tenuto a dimostrare che il prodotto è pericoloso.
(89) Dati i diversi obiettivi dei rimedi previsti in caso di richiamo di un prodotto pericoloso e dei rimedi per la non
conformità dei beni al contratto, i consumatori dovrebbero utilizzare il sistema corrispondente alla situazione
pertinente. Ad esempio, se riceve un avviso di richiamo con descrizione dei rimedi a sua disposizione, il
consumatore dovrebbe agire conformemente alle istruzioni contenute in tale avviso di richiamo. Tuttavia, non
dovrebbe essere privato della possibilità di chiedere al venditore rimedi basati sulla non conformità dei beni
pericolosi al contratto.
(90) Una volta ottenuto il rimedio a seguito di un richiamo, il consumatore non potrebbe avere diritto a un rimedio
in caso di non conformità del bene al contratto per motivi connessi alla pericolosità del prodotto, in quanto la
non conformità non sussiste più. Analogamente, nel caso in cui invochi i suoi diritti di rimedio ai sensi della
direttiva (UE) 2019/770 o della direttiva (UE) 2019/771, il consumatore non ha diritto a un rimedio ai sensi
del presente regolamento per il medesimo problema di sicurezza. Tuttavia, qualora non siano soddisfatti altri
requisiti di conformità relativi allo stesso bene, il venditore resterebbe responsabile di tale non conformità del
bene al contratto anche se al consumatore è stato fornito un rimedio a seguito del richiamo di un prodotto
pericoloso.
(91) Gli operatori economici che avviano il richiamo di un prodotto dovrebbero offrire ai consumatori almeno due
opzioni tra la riparazione, la sostituzione o un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, salvo nei casi
in cui ciò sia impossibile o sproporzionato. Offrire ai consumatori una scelta tra i rimedi può migliorare l’efficacia
di un richiamo. Dovrebbero inoltre essere incoraggiati incentivi per motivare i consumatori a partecipare a un
richiamo, come sconti o buoni, al fine di accrescere l’efficacia dei richiami. La riparazione del prodotto dovrebbe
essere considerata un possibile rimedio unicamente se è possibile garantire la sicurezza del prodotto riparato.
L’importo del rimborso dovrebbe essere almeno pari al prezzo pagato dal consumatore, fatta salva un’ulteriore
compensazione prevista dal diritto nazionale. Qualora non sia disponibile alcuna prova del prezzo pagato,
dovrebbe comunque essere fornito un rimborso adeguato del valore del prodotto richiamato. In caso di richiamo
del supporto materiale per contenuti digitali ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/770, il
rimborso dovrebbe coprire tutti gli importi versati dal consumatore in esecuzione del contratto, come previsto
dall’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva. Qualsiasi rimedio non dovrebbe pregiudicare il diritto dei consumatori
al risarcimento dei danni ai sensi del diritto nazionale.
(92) I rimedi offerti in caso di un richiamo per la sicurezza del prodotto non dovrebbero gravare eccessivamente sui
consumatori né metterli a rischio. Se il rimedio comporta anche lo smaltimento del prodotto richiamato, tale
smaltimento dovrebbe essere effettuato tenendo in debita considerazione gli obiettivi ambientali e sostenibili
stabiliti a livello nazionale e dell’Unione. Inoltre, la riparazione da parte dei consumatori dovrebbe essere
considerata un possibile rimedio soltanto se il consumatore può effettuarla in modo facile e sicuro, ad esempio
sostituendo una batteria o tagliando i lacci eccessivamente lunghi di un indumento per bambini, ove indicato
nell’avviso di richiamo. La riparazione da parte del consumatore non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti dei
consumatori ai sensi delle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771. Pertanto, in tali situazioni, gli operatori
economici non dovrebbero obbligare i consumatori a riparare un prodotto pericoloso.
(20) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di
fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
L 135/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
(93) Il presente regolamento dovrebbe altresì incoraggiare gli operatori economici e i fornitori di mercati online a
concludere protocolli d’intesa volontari con le autorità competenti, la Commissione o le organizzazioni che
rappresentano i consumatori o gli operatori economici, affinché assumano impegni volontari in materia di
sicurezza dei prodotti che vadano oltre gli obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell’Unione.
(94) I consumatori dovrebbero avere il diritto di far valere i propri diritti in relazione agli obblighi imposti agli
operatori economici o ai fornitori di mercati online a norma del presente regolamento mediante azioni
rappresentative in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). A tal
fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2020/1828 sia applicabile alle azioni
rappresentative riguardanti violazioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi
collettivi dei consumatori. Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato I di tale direttiva. Spetta agli Stati
membri garantire che tale modifica si rifletta nelle rispettive misure di recepimento adottate conformemente a
tale direttiva, sebbene l’adozione di misure nazionali di recepimento a tale riguardo non sia una condizione per
l’applicabilità di detta direttiva a tali azioni rappresentative. L’applicabilità di tale direttiva alle azioni
rappresentative intentate per violazioni delle disposizioni del presente regolamento, commesse da operatori
economici e fornitori di mercati online, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori,
dovrebbe decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Fino a tale data i consumatori
dovrebbero poter fare affidamento sull’applicabilità della direttiva (UE) 2020/1828 in linea con l’allegato I,
punto 8), di tale direttiva.
(95) L’Unione dovrebbe poter collaborare e scambiare informazioni in materia di sicurezza dei prodotti con le
autorità di regolamentazione di paesi terzi o con organizzazioni internazionali nel quadro di accordi conclusi
tra l’Unione e paesi terzi o organizzazioni internazionali o di accordi conclusi tra la Commissione e le autorità
di paesi terzi o organizzazioni internazionali, anche al fine di impedire la circolazione di prodotti pericolosi sul
mercato. La cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero rispettare le norme dell’Unione in materia
di riservatezza e protezione dei dati personali. I dati personali dovrebbero essere trasferiti soltanto a
condizione che tale scambio sia necessario al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori.
(96) Lo scambio sistematico di informazioni tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali
sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulle misure preventive, restrittive e correttive dovrebbe basarsi sulla
reciprocità, che comporta uno scambio di informazioni equivalente, ma non necessariamente identico, a
reciproco vantaggio. Uno scambio di informazioni con un paese terzo produttore di beni destinati al mercato
dell’Unione potrebbe consistere nell’invio da parte della Commissione di informazioni selezionate dal sistema
di allarme rapido Safety Gate relative ai prodotti originari di tale paese terzo. In cambio, tale paese terzo
potrebbe inviare informazioni sulle misure di follow-up adottate sulla base delle notifiche ricevute. Tale
cooperazione potrebbe contribuire all’obiettivo di bloccare i prodotti pericolosi alla fonte e impedire loro di
raggiungere il mercato dell’Unione.
(97) Per potere avere un effetto dissuasivo rilevante per gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati online
al fine di impedire l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di
violazione, al possibile vantaggio per l’operatore economico o per il fornitore di un mercato online nonché al tipo e
alla gravità del danno subito dal consumatore. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(98) L’imposizione delle sanzioni dovrebbe tenere in debita considerazione la natura, la gravità e la durata della violazione
in questione. Essa dovrebbe essere proporzionata e conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, compresi le
garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta.
(21) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
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(99) Al fine di mantenere un livello elevato di salute e di sicurezza dei consumatori, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’individuazione e alla
tracciabilità di prodotti che presentano un potenziale rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori
nonché al funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate, in particolare per quanto riguarda le modalità e
le procedure per lo scambio di informazioni sulle misure comunicate attraverso il sistema di allarme rapido Safety
Gate e i criteri per valutare il livello di rischio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la
Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo
interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016(22). In particolare, al fine di garantire la parità di
partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti
contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni
dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(100) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla
Commissione competenze di esecuzione per adottare i requisiti specifici di sicurezza, determinare gli indicatori di
risultato in base ai quali gli Stati membri devono comunicare dati riguardanti l’attuazione del presente regolamento;
specificare i compiti e i ruoli dei punti di contatto nazionali unici; adottare misure in relazione all’azione dell’Unione
nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave; adottare le modalità di trasmissione delle informazioni da
parte dei consumatori al portale Safety Gate; specificare l’attuazione dell’interfaccia interoperabile sul portale Safety
Gate; stabilire i requisiti per la registrazione dei prodotti ai fini del richiamo per la sicurezza dei prodotti e adottare il
modello di avviso di richiamo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(23).
(101) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza dei consumatori, imperativi motivi
di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
(102) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell’attuazione delle sanzioni previste dal presente regolamento
per quanto riguarda la loro efficacia e i loro effetti dissuasivi e, se del caso, adottare una proposta legislativa in
relazione alla loro applicazione.
(103) Talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 dovrebbero essere modificate per tenere conto delle
specificità del presente regolamento, in particolare la necessità di determinare i requisiti specifici di sicurezza di cui
al presente regolamento prima di inviare la richiesta all’organizzazione europea di normazione.
(104) La direttiva 87/357/CEE che disciplina i prodotti di consumo che, pur non essendo prodotti alimentari, vi
assomigliano e possono essere confusi con i prodotti alimentari con la conseguenza che i consumatori,
specialmente i bambini, possono portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli con conseguente rischio, ad
esempio, di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente ha dato luogo a
interpretazioni controverse. Inoltre, tale direttiva è stata adottata in un momento in cui il quadro giuridico
per la sicurezza dei prodotti di consumo aveva un ambito di applicazione assai limitato. Per tali motivi, la
direttiva 87/357/CEE dovrebbe essere abrogata e sostituita dal presente regolamento, in particolare le
disposizioni del presente regolamento che garantiscono che, a seguito di una valutazione del rischio, siano
considerati pericolosi i prodotti che possono essere nocivi quando vengono messi in bocca, succhiati o
ingeriti e possono essere confusi con prodotti alimentari a causa della loro forma, odore, colore, aspetto,
imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche. Nell’effettuare la loro valutazione, le
autorità di vigilanza del mercato dovrebbero tenere conto, tra l’altro, del fatto che, come stabilito dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea, non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di
portare alla bocca, succhiare o ingerire prodotti che imitano alimenti può comportare rischi quali il
soffocamento, l’avvelenamento o la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, le autorità
nazionali competenti dovrebbero valutare caso per caso se tali prodotti sono pericolosi e giustificare tale
valutazione.
(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
L 135/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
(105) Al fine di concedere agli operatori economici e ai fornitori di mercati online un lasso di tempo sufficiente per
adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, compresi gli obblighi di informazione, è necessario prevedere
un periodo transitorio sufficiente dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento durante il quale i
prodotti disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE che sono conformi a tale direttiva possono ancora essere immessi
sul mercato. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto ostacolare la messa a disposizione sul mercato di tali
prodotti, comprese le offerte di vendita.
(106) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo un
livello elevato di protezione dei consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri data la necessità di un elevato livello di collaborazione e di azione coerente tra le autorità competenti degli
Stati membri e di un meccanismo che assicuri lo scambio rapido ed efficiente di informazioni sui prodotti
pericolosi nell’Unione, ma, dato che il carattere del problema si situa su tale scala, possono essere conseguiti meglio
a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(107) Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, tale trattamento
dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi
trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto ai regolamenti (UE) 2016/679(24) e
(UE) 2018/1725(25) e alla direttiva 2002/58/CE(26) del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi.
Qualora i consumatori segnalino un prodotto nel portale Safety Gate, dovrebbero essere conservati solo i dati
personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo
l’inserimento di tali dati. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero conservare il registro dei reclami dei
consumatori unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento. Qualora fabbricanti e importatori
fossero persone fisiche, dovrebbero divulgare i propri nominativi per garantire che il consumatore sia in grado di
identificare il prodotto ai fini della tracciabilità.
(108) Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato
consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo e oggetto
1. L’obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo
un livello elevato di protezione dei consumatori.
2. Il presente regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a
disposizione sul mercato.
(24) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018,
pag. 39).
(26) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
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Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non
esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti
in questione.
Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il presente regolamento si
applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.
In particolare per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione
dell’Unione, quale definita all’articolo 3, punto 27):
a) il capo II non si applica per quanto riguarda i rischi o le categorie di rischi contemplati dalla normativa di
armonizzazione dell’Unione;
b) il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI non si applicano.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) i medicinali per uso umano o veterinario;
b) gli alimenti;
c) i mangimi;
d) le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego
confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
e) i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale;
f) i prodotti fitosanitari;
g) le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore
di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
h) gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139;
i) gli oggetti d’antiquariato.
3. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati,
riparati o ricondizionati. Esso non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso immessi o messi a
disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei
consumatori.
5. Il presente regolamento è attuato tenendo debitamente conto del principio di precauzione.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «prodotto»: qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o
gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato;
2) «prodotto sicuro»: qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la
durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto,
considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori;
3) «prodotto pericoloso»: qualsiasi prodotto che non è un «prodotto sicuro»;
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4) «rischio»: la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni;
5) «rischio grave»: un rischio che, tenendo conto della valutazione dei rischi e dell’impiego normale e prevedibile del
prodotto, richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti
del rischio non sono immediati;
6) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato
dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
7) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
8) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo
commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona;
9) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con
riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;
10) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un
prodotto originario di un paese terzo;
11) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore,
che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
12) «fornitore di servizi di logistica»: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell’attività commerciale,
almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere
proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1), della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(27), i servizi di consegna dei pacchi quali definiti
all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio(28), nonché qualsiasi
altro servizio postale o di trasporto merci;
13) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi
di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o
alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del presente regolamento;
14) «fornitore di un mercato online»: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che
consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti;
15) «interfaccia online»: qualsiasi software, compreso un sito web, una parte di un sito web o un’applicazione, incluse le
applicazioni mobili;
16) «contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;
17) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale,
artigianale o professionale;
18) «operatore commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque
persona che opera in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, a fini relativi alla attività commerciale,
imprenditoriale, artigianale o professionale di tale persona fisica o giuridica;
19) «norma europea»: una norma europea di cui all’articolo 2, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
20) «norma internazionale»: una norma internazionale di cui all’articolo 2, punto 1), lettera a), del regolamento (UE)
n. 1025/2012;
(27) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
(28) Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna
transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).
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21) «norma nazionale»: una norma nazionale quale definita all’articolo 2, punto 1), lettera d), del regolamento (UE)
n. 1025/2012;
22) «organizzazione europea di normazione»: un’organizzazione europea di normazione di cui all’allegato I del
regolamento (UE) n. 1025/2012;
23) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i
prodotti siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento;
24) «autorità di vigilanza del mercato»: un’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 10 del
regolamento (UE) 2019/1020 quale responsabile dell’organizzazione e dell’esecuzione della vigilanza del mercato nel
territorio di tale Stato membro;
25) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a
disposizione del consumatore;
26) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di
fornitura;
27) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione elencata nell’allegato I del regolamento
(UE) 2019/1020 e qualsiasi altra normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti cui si applica tale regolamento;
28) «oggetti d’antiquariato»: prodotti, come oggetti da collezione e opere d’arte, in relazione ai quali i consumatori non
possono ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza.
Articolo 4
Vendite a distanza
I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul
mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori
dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più
Stati membri.
CAPO II
REQUISITI DI SICUREZZA
Articolo 5
Obbligo generale di sicurezza
Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.
Articolo 6
Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto
1. Nel valutare se un prodotto è sicuro, si prendono in considerazione in particolare gli aspetti seguenti:
a) le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo
imballaggio, le sue istruzioni per l’assemblaggio e, se del caso, per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione;
b) l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto sarà utilizzato con altri
prodotti, compresa l’interconnessione di tali prodotti;
c) l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzo di
altri prodotti con tale prodotto, compreso l’effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o
completare il funzionamento del prodotto da valutare, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza del
prodotto da valutare;
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d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le
eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili
come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la
sicurezza;
f) l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato
progettato, in particolare:
i) se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto
alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre
caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o
ingerirli;
ii) se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai
bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente
riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;
g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il
prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla
sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
h) se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio
minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.
Articolo 7
Presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza
1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è presunto conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto
dall’articolo 5 del presente regolamento nei casi seguenti:
a) è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio
contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
b) in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, è conforme ai requisiti nazionali, per
quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla
normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia
conforme al diritto dell’Unione.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza che devono essere
disciplinati dalle norme europee al fine di garantire che i prodotti conformi a tali norme europee soddisfino l’obbligo
generale di sicurezza previsto dall’articolo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui
all’articolo 46, paragrafo 3.
3. Tuttavia, la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle
autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le opportune misure ai sensi del presente regolamento qualora sia
dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/23
Articolo 8
Ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto
1. Ai fini dell’articolo 6 e quando non si applica la presunzione di sicurezza di cui all’articolo 7, nel valutare se un
prodotto è sicuro sono tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti, se disponibili:
a) le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in
conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
b) le norme internazionali;
c) gli accordi internazionali;
d) i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli
concepiti per sostenere il diritto dell’Unione;
e) le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
f) le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;
g) lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;
h) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
i) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi;
j) i requisiti di sicurezza adottati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2.
CAPO III
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Sezione 1
Articolo 9
Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti siano stati progettati
e fabbricati conformemente all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5.
2. Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un’analisi interna dei rischi e redigono una
documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali
pertinenti per valutarne la sicurezza.
Ove opportuno per quanto riguarda i possibili rischi connessi al prodotto, la documentazione tecnica di cui al primo
comma contiene anche, se del caso:
a) un’analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi, ivi
compresi i risultati di eventuali relazioni concernenti prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto; e
b) l’elenco di eventuali norme europee pertinenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o gli altri elementi di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), o all’articolo 8 applicati per soddisfare l’obbligo generale di sicurezza previsto
dall’articolo 5.
Se una delle norme europee, dei requisiti di salute e sicurezza o degli elementi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o
all’articolo 8, è stata applicata solo in parte, i fabbricanti identificano le parti che sono state applicate.
L 135/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
3. I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 sia aggiornata. Essi tengono tale
documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
prodotto è stato immesso sul mercato e tali autorità possono accedervi su richiesta.
4. I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché i prodotti fabbricati in serie continuino a
essere conformi all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5.
5. I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne
consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del
prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull’imballaggio o su un documento di
accompagnamento del prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro
indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono
essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un
documento di accompagnamento del prodotto.
7. I fabbricanti garantiscono che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in
una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui
il prodotto è messo a disposizione sul mercato. Tale requisito non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo
sicuro e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza.
8. Il fabbricante che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha
immesso sul mercato sia un prodotto pericoloso,
a) adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il
ritiro o il richiamo, se del caso;
b) ne informa immediatamente i consumatori, conformemente all’articolo 35 o 36, o a entrambi; e
c) ne informa immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in
cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato.
Ai fini del primo comma, lettere b) e c), il fabbricante fornisce informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la
salute e la sicurezza dei consumatori e sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità, per
Stato membro, dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.
9. La Commissione garantisce che le informazioni destinate ad avvertire i consumatori possano essere fornite dai
fabbricanti tramite il Safety Business Gateway e siano messe a disposizione dei consumatori sul portale Safety Gate senza
indebito ritardo.
10. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, le persone responsabili e i fornitori dei mercati online
nella catena di fornitura in questione siano informati tempestivamente di qualsiasi problema di sicurezza da essi
individuato.
11. I fabbricanti mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione quali un numero di telefono, un
indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone
con disabilità, che consentano ai consumatori di presentare reclami e segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o
problema di sicurezza che abbiano avuto con un prodotto.
12. I fabbricanti indagano sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti concernenti la sicurezza dei
prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il reclamante ha indicato come pericolosi e tengono un registro
interno di tali reclami e dei richiami dei prodotti nonché di qualsiasi misura correttiva adottata per rendere il prodotto
conforme.
13. Nel registro interno dei reclami sono conservati solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul
reclamo riguardante un presunto prodotto pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini
dell’indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/25
Articolo 10
Obblighi dei rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante
autorizzato fornisce, su richiesta, una copia di tale mandato alle autorità di vigilanza del mercato. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:
a) fornire a un’autorità di vigilanza del mercato, a seguito di una richiesta motivata di quest’ultima, tutte le informazioni e
la documentazione necessarie per dimostrare la sicurezza del prodotto in una lingua ufficiale comprensibile per detta
autorità;
b) se il rappresentante autorizzato ritiene o ha motivo di credere che un prodotto in questione sia un prodotto pericoloso,
informarne il fabbricante;
c) informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che
rientrano nel loro mandato mediante una notifica al Safety Business Gateway, qualora le informazioni non siano già state
fornite dal fabbricante o su istruzione del fabbricante;
d) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare in modo
efficace i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
Articolo 11
Obblighi degli importatori
1. Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori si assicurano che il prodotto sia conforme all’obbligo
generale di sicurezza previsto dall’articolo 5, e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni di cui all’articolo 9,
paragrafi 2, 5 e 6.
2. L’importatore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto non
sia conforme all’articolo 5 e all’articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6, non immette il prodotto sul mercato finché esso non sia stato
reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto sia un prodotto pericoloso, l’importatore ne informa immediatamente il
fabbricante e si assicura che le autorità di vigilanza del mercato ne siano informate tramite il Safety Business Gateway.
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il
loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale
possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o
in un documento di accompagnamento del prodotto. Gli importatori si assicurano che le informazioni richieste dal diritto
dell’Unione che figurano sull’etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.
4. Gli importatori si assicurano che il prodotto da loro importato sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare
sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, stabilita dallo Stato membro nel quale il
prodotto è messo a disposizione sul mercato, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di
sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.
5. Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all’obbligo generale di sicurezza previsto
dall’articolo 5 e la conformità all’articolo 9, paragrafi 5 e 6.
6. Gli importatori tengono la copia della documentazione tecnica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, a disposizione delle
autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno immesso il prodotto sul mercato e
garantiscono che i documenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, a seconda dei casi, possano essere messi a disposizione di
tali autorità, su richiesta.
7. Gli importatori cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e il fabbricante per garantire che un prodotto sia
sicuro.
L 135/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
8. L’importatore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in loro possesso, che un prodotto che
ha immesso sul mercato sia pericoloso,
a) informa immediatamente il fabbricante;
b) si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere in maniera efficace il prodotto conforme,
compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Se tali misure non sono state adottate, le adotta immediatamente
l’importatore;
c) garantisce che i consumatori ne siano immediatamente informati conformemente all’articolo 35 o 36, o a entrambi; e
d) ne informa immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a
disposizione sul mercato tramite il Safety Business Gateway.
Ai fini del primo comma, lettere c) e d), l’importatore fornisce informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la
salute e la sicurezza dei consumatori e sulle eventuali misure correttive già adottate e, se disponibili, sulla quantità, per
Stato membro, dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.
9. Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 11, siano pubblicamente a
disposizione dei consumatori per presentare reclami e comunicare qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano
riscontrato con il prodotto. Se tali canali non sono disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle
esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.
10. Gli importatori indagano sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti riguardanti la sicurezza
dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il denunciante ritiene pericolosi, e archiviano tali reclami
insieme ai richiami di prodotti e alle eventuali misure correttive adottate per rendere conforme il prodotto, nel registro di
cui all’articolo 9, paragrafo 12, o nel proprio registro interno. Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il
fabbricante, i distributori e, se del caso, i fornitori di servizi di logistica e i fornitori di mercati online dell’indagine svolta e
dei relativi risultati.
11. Il registro dei reclami conserva solo i dati personali necessari all’importatore per indagare sul reclamo relativo a un
presunto prodotto pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell’indagine e in ogni caso per
non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.
Articolo 12
Obblighi dei distributori
1. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e, se del caso,
l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, a
seconda dei casi.
2. I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all’obbligo generale di sicurezza previsto
dall’articolo 5, e la conformità all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.
3. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto non
sia conforme all’articolo 5, all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi, non mette il
prodotto a disposizione sul mercato a meno che non sia stato reso conforme.
4. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che
ha messo a disposizione sul mercato è un prodotto pericoloso o non conforme all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7 e
all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi,
a) ne informa immediatamente il fabbricante o l’importatore, a seconda dei casi;
b) si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme,
compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi; e
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/27
c) provvede affinché le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione
sul mercato ne siano immediatamente informate tramite il Safety Business Gateway.
Ai fini del primo comma, lettere b) e c), il distributore fornisce gli opportuni dettagli a sua disposizione circa il rischio per la
salute e la sicurezza dei consumatori, il numero di prodotti interessati e qualsiasi misura correttiva già adottata.
Articolo 13
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ad altre persone
1. Una persona fisica o giuridica è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi
del fabbricante di cui all’articolo 9 se la persona fisica o giuridica in questione immette un prodotto sul mercato con il
proprio nome o marchio.
2. Una persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante che modifica sostanzialmente il prodotto è considerata
fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 9 per la parte di
prodotto interessata dalla modifica o per l’intero prodotto se la modifica sostanziale ha un impatto sulla sua sicurezza.
3. Una modifica di un prodotto, con mezzi fisici o digitali, è considerata sostanziale se ha un impatto sulla sicurezza del
prodotto e se sono soddisfatti i seguenti criteri:
a) la modifica cambia il prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto;
b) la natura del pericolo è cambiata, è stato creato un nuovo pericolo o il livello di rischio è aumentato a causa della
modifica; e
c) le modifiche non sono state apportate dai consumatori stessi o per loro conto per il loro proprio uso.
Articolo 14
Processi interni per la sicurezza dei prodotti
Gli operatori economici si assicurano di disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano loro di
conformarsi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 15
Cooperazione degli operatori economici con le autorità di vigilanza del mercato
1. Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato all’adozione di provvedimenti in grado di
eliminare o ridurre i rischi causati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
2. Su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, l’operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie, in
particolare:
a) una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto, dei reclami correlati e degli incidenti noti; e
b) una descrizione di tutte le misure correttive adottate per fronteggiare il rischio.
3. Su richiesta, gli operatori economici identificano e comunicano inoltre le informazioni seguenti relative alla
tracciabilità del prodotto:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro il prodotto, o una parte, un componente o un software
incorporato nel prodotto; e
L 135/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito il prodotto.
4. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo di
dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a
seconda dei casi.
5. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 3 per un periodo di
sei anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto, o una parte, un componente o un software incorporato nel
prodotto, o dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto, a seconda dei casi.
6. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di presentare relazioni periodiche sui
progressi e possono decidere se o quando la misura correttiva possa essere considerata completata.
Articolo 16
Responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione
1. Un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento non è immesso sul mercato salvo nel
caso in cui vi sia un operatore economico stabilito nell’Unione che svolge i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2019/1020 in relazione a tale prodotto. L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento si applica ai
prodotti contemplati dal presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alla «normativa di
armonizzazione dell’Unione» e alla «normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile» di cui all’articolo 4, paragrafo 3,
di tale regolamento si intendono relativi al «presente regolamento».
2. Fatti salvi eventuali obblighi degli operatori economici a norma del presente regolamento, oltre ai compiti di cui
all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, e per garantire la sicurezza del prodotto di cui è responsabile,
se del caso per quanto riguarda i possibili rischi connessi a un prodotto, l’operatore economico di cui al paragrafo 1 del
presente articolo verifica periodicamente:
a) che il prodotto sia conforme alla documentazione tecnica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;
b) che il prodotto sia conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, del presente regolamento.
L’operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo fornisce, su richiesta delle autorità di vigilanza del
mercato, prove documentate delle verifiche effettuate.
3. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso
l’indirizzo postale ed elettronico dell’operatore economico di cui al paragrafo 1 sono indicati sul prodotto oppure sul suo
imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.
Articolo 17
Informazioni agli operatori economici
1. La Commissione fornisce agli operatori economici, a titolo gratuito, informazioni generali relative al presente
regolamento.
2. Gli Stati membri forniscono agli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, le informazioni specifiche
relative all’attuazione del presente regolamento a livello nazionale e alle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti
applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento. A tal fine si applica l’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio(29).
(29) Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle
merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019,
pag. 1).
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/29
La Commissione adotta orientamenti specifici per gli operatori economici, in particolare per quanto concerne le esigenze
degli operatori che si qualificano come PMI, comprese le microimprese, su come adempiere agli obblighi previsti dal
presente regolamento.
Articolo 18
Prescrizioni specifiche in materia di tracciabilità per determinati prodotti, categorie o gruppi di prodotti
1. Per alcuni prodotti, categorie o gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza
dei consumatori, sulla base degli incidenti registrati nel Safety Business Gateway, delle statistiche del Safety Gate, dei risultati
delle attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti e di altri indicatori o prove pertinenti, e dopo aver consultato la rete per
la sicurezza dei consumatori, gruppi di esperti e portatori di interessi pertinenti, la Commissione può istituire un sistema di
tracciabilità al quale aderiscono gli operatori economici che immettono e mettono a disposizione tali prodotti sul mercato.
2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell’archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono
l’identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura,
nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto,
sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 al fine di integrare il
presente regolamento attraverso:
a) la determinazione dei prodotti, delle categorie o dei gruppi di prodotti o componenti che possono presentare un rischio
grave per la salute e la sicurezza dei consumatori di cui al paragrafo 1; la Commissione indica negli atti delegati in
questione se ha fatto ricorso alla metodologia di analisi del rischio prevista dalla decisione di esecuzione
(UE) 2019/417(30) della Commissione o, se tale metodologia non è adeguata al prodotto in questione, fornisce una
descrizione dettagliata della metodologia utilizzata;
b) la specificazione dei tipi di dati che gli operatori economici sono tenuti a raccogliere e conservare mediante il sistema di
tracciabilità di cui al paragrafo 2;
c) la specificazione delle modalità di visualizzazione e di accesso ai dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul
prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 2;
d) la specificazione dei soggetti che hanno accesso ai dati di cui alla lettera b) e a quali dati hanno accesso, compresi i
consumatori, gli operatori economici, i fornitori dei mercati online, le autorità nazionali competenti, la Commissione e
le organizzazioni di interesse pubblico, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto.
4. Le autorità di vigilanza del mercato, i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti hanno accesso a
titolo gratuito ai dati di cui al paragrafo 3 sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell’atto delegato applicabile
adottato a norma del paragrafo 3, lettera d).
5. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto:
a) del rapporto costo-efficacia delle misure, compreso l’impatto delle misure sulle imprese, in particolare le PMI;
b) di un calendario adeguato per consentire agli operatori economici di prepararsi a tali misure; e
c) della compatibilità e dell’interoperabilità con altri sistemi di tracciabilità dei prodotti già stabiliti a livello dell’Unione o
internazionale.
(30) Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell’8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema
d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla
sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 121).
L 135/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
SEZIONE 2
Articolo 19
Obblighi degli operatori economici in caso di vendite a distanza
Se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a
distanza, l’offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed
elettronico al quale può essere contattato;
b) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
c) informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro
identificatore del prodotto; e
d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in
un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione
dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato
membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
Articolo 20
Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti
1. Il fabbricante garantisce che, attraverso il Safety Business Gateway, un incidente causato da un prodotto immesso o
messo a disposizione sul mercato sia notificato senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro in cui si
è verificato l’incidente dal momento in cui egli ne è venuto a conoscenza. La notifica include il tipo e il numero di
identificazione del prodotto e le circostanze dell’incidente, se note. Il fabbricante notifica alle autorità competenti, su
richiesta, qualsiasi altra informazione pertinente.
2. Ai fini del paragrafo 1, il fabbricante notifica alle autorità competenti gli eventi connessi all’uso di un prodotto che
hanno causato la morte di una persona o gravi effetti nocivi, permanenti o temporanei, per la sua salute e la sua sicurezza,
compresi lesioni, altri danni corporali, malattie ed effetti cronici sulla salute.
3. Gli importatori e i distributori che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o
messo a disposizione sul mercato informano senza indebito ritardo il fabbricante al riguardo. Il fabbricante effettua la
notifica a norma del paragrafo 1 o incarica l’importatore o uno dei distributori di effettuare la notifica.
4. Se il fabbricante del prodotto non è stabilito nell’Unione, la persona responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1,
del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 che è a conoscenza di un
incidente provvede affinché la notifica sia effettuata.
Articolo 21
Informazioni in formato elettronico
Fatti salvi l’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3, e le pertinenti disposizioni
della normativa di armonizzazione dell’Unione, gli operatori economici possono inoltre rendere disponibili in formato
digitale le informazioni indicate in tali disposizioni mediante soluzioni tecniche ed elettroniche chiaramente visibili sul
prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Tali
informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, come stabilito dallo Stato membro in
cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, anche in formati accessibili alle persone con disabilità.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/31
CAPO IV
FORNITORI DI MERCATI ONLINE
Articolo 22
Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti
1. Fatti salvi gli obblighi generali di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online
designano un punto di contatto unico che consente la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità di
vigilanza del mercato degli Stati membri in relazione a questioni di sicurezza dei prodotti, in particolare ai fini della
notifica degli ordini emessi a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
I fornitori di mercati online si registrano sul portale Safety Gate e indicano sul portale Safety Gate le informazioni relative al
loro punto di contatto unico.
2. Fatti salvi gli obblighi generali di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online
designano un punto unico di contatto per consentire ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con loro
in relazione a questioni concernenti la sicurezza dei prodotti.
3. I fornitori di mercati online devono disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti al fine di conformarsi
senza indebito ritardo ai pertinenti requisiti del presente regolamento.
4. In merito ai poteri conferiti dagli Stati membri a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati
membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato il potere necessario, per quanto riguarda un contenuto
specifico che si riferisce a un’offerta di un prodotto pericoloso, di emettere un ordine che imponga ai fornitori dei mercati
online di eliminare tale contenuto dalla loro interfaccia online, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un avvertimento
esplicito. Tali ordini sono emessi conformemente alle condizioni minime di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2022/2065.
I fornitori di mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini emessi a norma del presente
paragrafo e agiscono senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine. Essi
informano l’autorità di vigilanza del mercato che ha emesso l’ordine del seguito che è stato dato mediante mezzi elettronici
utilizzando le informazioni di contatto dell’autorità stessa pubblicati nel portale Safety Gate.
5. Gli ordini emessi a norma del paragrafo 4 possono imporre al fornitore di un mercato online, per il periodo
prescritto, di eliminare dalla sua interfaccia online tutti i contenuti identici relativi all’offerta del prodotto pericoloso in
questione, di disabilitare l’accesso ad esso o di mostrare un avvertimento esplicito, purché la ricerca del contenuto in
questione sia limitata alle informazioni identificate nell’ordine e non imponga al fornitore di un mercato online di
effettuare una valutazione indipendente di tale contenuto e che la ricerca e la rimozione possano essere effettuate in modo
proporzionato mediante strumenti automatizzati affidabili.
6. I fornitori di mercati online tengono conto delle informazioni periodiche sui prodotti pericolosi notificate dalle
autorità di vigilanza del mercato in linea con l’articolo 26, ricevute attraverso il portale Safety Gate, al fine di applicare le
loro misure volontarie volte a rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l’accesso al contenuto che si riferisce alle
offerte di prodotti pericolosi sul loro mercato, se del caso, anche utilizzando l’interfaccia interoperabile con il portale Safety
Gate a norma dell’articolo 34. Essi informano l’autorità che ha effettuato la notifica al sistema d’allarme rapido Safety Gate di
qualsiasi azione intrapresa utilizzando i dettagli di contatto dell’autorità di vigilanza del mercato pubblicati nel portale
Safety Gate.
7. Ai fini della conformità all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, per quanto riguarda la
sicurezza dei prodotti, i fornitori di mercati online utilizzano almeno il portale Safety Gate.
8. I fornitori di mercati online trattano, senza indebito ritardo, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento
della notifica, le notifiche relative alle questioni di sicurezza dei prodotti in relazione al prodotto offerto in vendita online
attraverso i loro servizi, ricevute a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065.
L 135/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
9. Ai fini della conformità agli obblighi di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2065 per
quanto concerne le informazioni sulla sicurezza del prodotto, i fornitori di mercati online concepiscono e organizzano la
loro interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali che offrono il prodotto di fornire almeno le
seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente
accessibili ai consumatori nell’elenco dei prodotti:
a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed
elettronico al quale il fabbricante può essere contattato;
b) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
c) informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro
identificatore del prodotto; e
d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo
conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che
possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a
disposizione sul mercato.
10. Le procedure interne di cui al paragrafo 3 comprendono meccanismi che consentono agli operatori commerciali di
fornire:
a) le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo, comprese le informazioni sul fabbricante stabilito nell’Unione
o, se del caso, sulla persona responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020; e
b) la loro autocertificazione con cui si impegnano a offrire solo prodotti conformi al presente regolamento e informazioni
supplementari sull’identificazione, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, se del caso.
11. Ai fini della conformità con l’articolo 23 del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto concerne la sicurezza dei
prodotti, i fornitori di mercati online sospendono, per un periodo di tempo ragionevole e dopo aver emesso un avviso
preventivo, la fornitura dei loro servizi agli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al
presente regolamento.
12. I fornitori di mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, con gli operatori commerciali e con
gli operatori economici pertinenti al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse
possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato, offerto online attraverso i loro servizi.
In particolare, i fornitori di mercati online:
a) garantiscono di fornire informazioni adeguate e tempestive ai consumatori, tra l’altro:
i) informando direttamente tutti i consumatori interessati che hanno acquistato attraverso le loro interfacce il prodotto
in questione in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto di cui siano effettivamente a conoscenza o se alcune
informazioni devono essere portate all’attenzione dei consumatori per garantire l’uso sicuro di un prodotto («avviso
di sicurezza») conformemente all’articolo 35 o 36, o a entrambi;
ii) pubblicando informazioni sui richiami per la sicurezza dei prodotti sulle loro interfacce online;
b) informano l’operatore economico pertinente della decisione di rimuovere il contenuto relativo a un’offerta di un
prodotto pericoloso o di disabilitarne l’accesso;
c) cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici pertinenti per garantire l’efficacia dei
richiami dei prodotti, anche astenendosi dal porre ostacoli ai richiami dei prodotti;
d) informano immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in
cui il prodotto in questione è stato messo a disposizione sul mercato in merito ai prodotti pericolosi che sono stati
offerti sulle loro interfacce online, dei quali sono effettivamente a conoscenza, fornendo gli opportuni dettagli a loro
disposizione sul rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla quantità per Stato membro di prodotti ancora
in circolazione sul mercato, se disponibile, e su qualsiasi misura correttiva che, in base alle loro conoscenze, sia già stata
adottata;
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/33
e) cooperano per quanto riguarda gli incidenti a loro notificati, tra l’altro:
i) informando senza indugio gli operatori commerciali e gli operatori economici pertinenti in merito alle informazioni
ricevute per quanto riguarda incidenti o problemi di sicurezza, qualora siano a conoscenza del fatto che il prodotto
in questione è stato offerto da tali operatori commerciali attraverso le loro interfacce;
ii) notificando senza indugio attraverso il Safety Business Gateway qualsiasi incidente, di cui siano stati informati, che
comporti un rischio grave o un danno effettivo per la salute o la sicurezza di un consumatore, causato da un
prodotto messo a disposizione sul proprio mercato online e informandone il fabbricante;
f) cooperano con le autorità di contrasto a livello dell’Unione e nazionale, compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF), attraverso uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle offerte che sono state rimosse sulla base del
presente articolo dai fornitori di mercati online;
g) permettono l’accesso alle loro interfacce da parte degli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato per
identificare i prodotti pericolosi;
h) collaborano per identificare, per quanto possibile, la catena di fornitura dei prodotti pericolosi, rispondendo alle
richieste di dati qualora le informazioni pertinenti non siano disponibili al pubblico;
i) su richiesta motivata delle autorità di vigilanza del mercato, se i fornitori di mercati online o i venditori online hanno
messo in atto ostacoli tecnici all’estrazione di dati dalle loro interfacce online («data scraping»), consentono il recupero di
tali dati solo a fini di sicurezza dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del
mercato richiedenti.
CAPO V
VIGILANZA DEL MERCATO E ATTUAZIONE
Articolo 23
Vigilanza del mercato
1. Ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applicano l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi da 1 a 7, gli
articoli da 12 a 15, l’articolo 16, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 del regolamento
(UE) 2019/1020.
2. Ai fini del presente regolamento, il regolamento (UE) 2019/1020 si applica come segue:
a) i riferimenti alla «normativa di armonizzazione dell’Unione», alla «normativa di armonizzazione applicabile
dell’Unione», al «presente regolamento e per l’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione», alla
«pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione» e alla «normativa di armonizzazione dell’Unione o
del presente regolamento» negli articoli 11, 13, 14, 16, 18 e 23 di tale regolamento si intendono come riferimenti al
«presente regolamento»;
b) il riferimento a «tale normativa e al presente regolamento» nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento si
intende come riferimento al «presente regolamento»;
c) i riferimenti alla «rete» negli articoli da 11 a 13 e nell’articolo 21 di tale regolamento si intendono come riferimenti alla
«rete e alla rete per la sicurezza dei consumatori di cui all’articolo 30 del presente regolamento»;
d) i riferimenti alla «non conformità», alle «non conformità» e a «non conformi» nell’articolo 11, negli articoli da 13 a 16,
negli articoli 22 e 23 di tale regolamento si intendono come riferimenti alla «mancata conformità al presente
regolamento»;
e) il riferimento all’«articolo 41» di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera i), di tale regolamento si intende come
riferimento all’«articolo 44 del presente regolamento»;
f) il riferimento all’«articolo 20» di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento si intende come riferimento
all’articolo 26 del presente regolamento».
L 135/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
3. Se si individua un prodotto pericoloso, le autorità di vigilanza del mercato possono richiedere al fabbricante
informazioni su altri prodotti, fabbricati con lo stesso procedimento, contenenti gli stessi componenti o facenti parte dello
stesso lotto di produzione, che sono interessati dallo stesso rischio.
Articolo 24
Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro due anni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al
paragrafo 2 e successivamente ogni anno, i dati relativi all’applicazione del presente regolamento.
A seguito della comunicazione degli Stati membri, la Commissione redige annualmente una relazione di sintesi e la mette a
disposizione del pubblico.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, determina gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri
devono comunicare i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.
CAPO VI
SISTEMA DI ALLARME RAPIDO SAFETY GATE E SAFETY BUSINESS GATEWAY
Articolo 25
Sistema di allarme rapido Safety Gate
1. La Commissione sviluppa ulteriormente, modernizza e mantiene il sistema di allarme rapido per lo scambio di
informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi («sistema di allarme rapido Safety Gate») e ne migliora
l’efficienza.
2. La Commissione e gli Stati membri hanno accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate. A tal fine, ciascuno Stato
membro designa un unico punto di contatto nazionale responsabile almeno di controllare la completezza delle notifiche e
di trasmetterle perché siano convalidate dalla Commissione, nonché di comunicare con la Commissione in merito ai
compiti di cui all’articolo 26, paragrafi da 1a 6.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici. L’atto di
esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.
Articolo 26
Notifica di prodotti pericolosi tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate
1. Gli Stati membri notificano tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive adottate dalle loro
autorità o dagli operatori economici sulla base:
a) delle disposizioni del presente regolamento, in relazione ai prodotti pericolosi che presentano un rischio grave per la
salute e la sicurezza dei consumatori; e
b) dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020.
2. Gli Stati membri possono inoltre notificare tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive previste
in relazione a prodotti che presentano un rischio grave, se lo ritengono necessario in considerazione dell’urgenza del rischio
per la salute o la sicurezza dei consumatori.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/35
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure
correttive adottate dalle loro autorità o dagli operatori economici sulla base del presente regolamento e la Commissione
trasmette tale informazione agli altri Stati membri. A tal fine, gli Stati membri possono notificare tramite il sistema di
allarme rapido Safety Gate le misure correttive adottate dalle loro autorità o dagli operatori economici sulla base del
presente regolamento, della normativa di armonizzazione dell’Unione e del regolamento (UE) 2019/1020, in relazione ai
prodotti che presentano un rischio non grave.
4. Le autorità nazionali trasmettono le notifiche di cui al paragrafo 1 tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate
senza indugio e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi dall’adozione della misura correttiva.
5. Nei quattro giorni lavorativi successivi al ricevimento di una notifica completa, la Commissione verifica se essa è
conforme al presente articolo e ai requisiti relativi al funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate definiti dalla
Commissione sulla base del paragrafo 10. Se la notifica è conforme al presente articolo e soddisfa tali requisiti, la
Commissione la trasmette agli altri Stati membri.
6. Gli Stati membri notificano senza indebito ritardo tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate ogni
aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
7. Se uno Stato membro notifica le misure correttive adottate in relazione a prodotti che presentano un rischio grave, gli
altri Stati membri notificano tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive o altre azioni adottate
successivamente in relazione agli stessi prodotti e qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali
prove o analisi effettuate, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattro giorni lavorativi dall’adozione delle misure o
azioni.
8. Se la Commissione identifica, anche sulla base delle informazioni ricevute dai consumatori o dalle organizzazioni dei
consumatori, dei prodotti che possono presentare un rischio grave e per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso una
notifica tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate, ne informa gli Stati membri. Gli Stati membri effettuano le
opportune verifiche e, se adottano misure, le notificano tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate a norma del
paragrafo 1.
9. La Commissione implementa l’interfaccia di cui all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 tra il
sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 di tale regolamento e il sistema di allarme rapido Safety Gate
per consentire l’attivazione di una bozza di notifica del sistema di allarme rapido Safety Gate da tale sistema di informazione
e comunicazione, al fine di evitare il doppio inserimento di dati.
10. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 45 al fine di integrare il presente regolamento
precisando, in particolare:
a) l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate;
b) il funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate;
c) le informazioni da inserire nel sistema di allarme rapido Safety Gate;
d) i requisiti che le notifiche devono soddisfare; e
e) i criteri per la valutazione del livello di rischio.
Articolo 27
Safety Business Gateway
1. La Commissione gestisce un portale web che consente agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di
fornire, in modo semplice, alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni di cui all’articolo 9,
paragrafi 8 e 9, all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 11, paragrafi 2 e 8, all’articolo 12, paragrafo 4, agli
articoli 20 e 22 (Safety Business Gateway).
2. La Commissione redige gli orientamenti per l’attuazione pratica del Safety Business Gateway.
L 135/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
CAPO VII
RUOLO DELLA COMMISSIONE E COORDINAMENTO DELL’APPLICAZIONE
Articolo 28
Azione dell’Unione nei confronti di prodotti che presentano un rischio grave
1. Se viene a conoscenza di un prodotto o di una categoria specifica o di un gruppo di prodotti che presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate, di
propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri, mediante atti di esecuzione adeguati alla gravità e all’urgenza della
situazione se:
a) il rischio non può, in considerazione della natura del problema di sicurezza posto dal prodotto, dalla categoria o dal
gruppo di prodotti, e compatibilmente con il grado di gravità o urgenza, essere trattato nell’ambito di altre procedure
previste dallo specifico diritto dell’Unione applicabili ai prodotti di cui trattasi; e
b) il rischio può essere eliminato in modo efficace soltanto con l’adozione di provvedimenti adeguati applicabili a livello
dell’Unione al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori
e il buon funzionamento del mercato interno.
Tali misure possono comprendere misure che vietano, sospendono o limitano l’immissione o la messa a disposizione sul
mercato di tali prodotti o che stabiliscono condizioni speciali per la loro valutazione di conformità per quanto riguarda i
requisiti di sicurezza, se del caso, o per la loro commercializzazione, come le prove a campione rappresentative sui tali
prodotti, al fine di garantire un elevato livello di protezione della sicurezza dei consumatori.
Gli Stati membri adottano, nell’ambito della loro giurisdizione, tutte le opportune misure di applicazione necessarie per
garantire l’effettiva attuazione di tali atti di esecuzione. Le autorità competenti degli Stati membri interessati informano la
Commissione in merito alle misure di applicazione adottate.
La Commissione valuta periodicamente l’efficacia delle misure di applicazione adottate dagli Stati membri e informa la rete
per la sicurezza dei consumatori dei risultati di tale valutazione.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo
3. Tali atti di esecuzione determinano la data in cui cesseranno di essere applicati.
3. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza dei consumatori, la
Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 46,
paragrafo 4.
4. L’esportazione dall’Unione di un prodotto la cui immissione o messa a disposizione sul mercato dell’Unione è stata
vietata in base ad una misura adottata in conformità del paragrafo 1 o del paragrafo 3 è vietata, a meno che la misura non
la consenta espressamente per motivi debitamente giustificati.
5. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta motivata di esaminare la necessità di adottare una
misura di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3.
Articolo 29
Richiesta alla Commissione di un parere sulle divergenze nella valutazione del rischio
1. I prodotti che sono stati ritenuti pericolosi sulla base di una decisione di un’autorità di vigilanza del mercato in uno
Stato membro a norma del presente regolamento sono considerati pericolosi dalle autorità di vigilanza del mercato in altri
Stati membri.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/37
2. Se le autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri giungono a conclusioni diverse in termini di
identificazione o livello del rischio sulla base della propria indagine e valutazione del rischio, qualsiasi Stato membro può
deferire la questione alla Commissione, chiedendo il suo parere in materia, e la Commissione emette, senza indebito
ritardo, un parere sull’identificazione o sul livello di rischio del prodotto in questione, a seconda dei casi. Nel caso in cui la
questione non sia stata deferita alla Commissione, quest’ultima può comunque esprimere un parere di propria iniziativa. Ai
fini dell’emissione del parere di cui al presente paragrafo, la Commissione può chiedere informazioni e documenti
pertinenti e invita tutti gli Stati membri a esprimere il loro parere.
3. Se la Commissione emette un parere a norma del paragrafo 2, gli Stati membri ne tengono debita considerazione.
4. La Commissione redige gli orientamenti per l’attuazione pratica del presente articolo.
5. La Commissione elabora periodicamente una relazione sull’applicazione del presente articolo e la presenta alla rete
per la sicurezza dei consumatori.
Articolo 30
Rete per la sicurezza dei consumatori
1. È istituita una rete europea delle autorità degli Stati membri competenti per la sicurezza dei prodotti («rete per la
sicurezza dei consumatori»).
L’obiettivo della rete per la sicurezza dei consumatori è quello di fungere da piattaforma per la cooperazione e il
coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri e la Commissione al fine di migliorare la sicurezza dei prodotti
nell’Unione.
2. La Commissione promuove e partecipa al funzionamento della rete per la sicurezza dei consumatori, in particolare
sotto forma di cooperazione amministrativa.
3. I compiti della rete per la sicurezza dei consumatori sono, in particolare, quelli di:
a) facilitare il regolare scambio di informazioni sulle valutazioni dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui
loro risultati, sulle norme, sulle metodologie di raccolta dei dati, sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e
comunicazione, sugli sviluppi scientifici recenti e sull’uso di nuove tecnologie, nonché su altri aspetti che interessano le
attività di controllo;
b) organizzare l’elaborazione e l’esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell’ambito del commercio
elettronico;
c) promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi e la collaborazione nelle attività di formazione;
d) migliorare la cooperazione a livello dell’Unione in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi;
e) facilitare una cooperazione rafforzata e strutturata tra gli Stati membri sull’applicazione delle norme in materia di
sicurezza dei prodotti, in particolare per facilitare le attività di cui all’articolo 32; e
f) facilitare l’attuazione del presente regolamento.
4. La rete per la sicurezza dei consumatori coordina la sua azione con le altre attività esistenti dell’Unione relative alla
vigilanza del mercato e alla sicurezza dei consumatori e, se del caso, coopera e scambia informazioni con altre reti, gruppi
e organismi dell’Unione.
5. La rete per la sicurezza dei consumatori adotta il proprio programma di lavoro che stabilisce, tra l’altro, le priorità
nell’Unione per la sicurezza dei prodotti e per i rischi contemplati dal presente regolamento.
La rete per la sicurezza dei consumatori si riunisce ad intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata
della Commissione o di uno Stato membro.
La rete per la sicurezza dei consumatori può invitare esperti e altre terze parti, comprese le organizzazioni dei consumatori,
a partecipare alle sue riunioni.
L 135/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
6. La rete per la sicurezza dei consumatori è debitamente rappresentata e partecipa regolarmente alle pertinenti attività
della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 e
contribuisce alle sue attività in materia di sicurezza dei prodotti per garantire un adeguato coordinamento delle attività di
vigilanza del mercato in settori armonizzati e non armonizzati.
Articolo 31
Attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti
1. Nel quadro delle attività di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera b), le autorità di vigilanza del mercato possono
concordare con altre autorità competenti o con organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o i consumatori
lo svolgimento di attività volte a garantire la sicurezza e la protezione della salute dei consumatori in merito a categorie
specifiche di prodotti messi a disposizione sul mercato, in particolare le categorie di prodotti che spesso presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
2. Le autorità di vigilanza del mercato competenti e le parti di cui al paragrafo 1 garantiscono che l’accordo sullo
svolgimento di tali attività non comporti una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichi l’obiettività,
l’indipendenza e l’imparzialità di tali parti dell’accordo.
3. La Commissione organizza periodicamente attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato nell’ambito delle
quali tali autorità effettuano ispezioni su prodotti offerti online o offline che tali autorità hanno acquistato in forma
anonima.
4. Un’autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia informazione ottenuta dalle attività congiunte
svolte nell’ambito di una qualunque indagine da essa condotta riguardante la sicurezza dei prodotti.
5. L’autorità di vigilanza del mercato interessata mette a disposizione del pubblico l’accordo sulle attività congiunte,
compresi i nomi delle parti coinvolte, e lo inserisce nel sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del
regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione mette tale accordo a disposizione sul portale Safety Gate.
Articolo 32
Azioni di controllo coordinate e simultanee delle autorità di vigilanza del mercato («indagini a tappeto»)
1. Le autorità di vigilanza del mercato interessate conducono simultaneamente azioni di controllo coordinate («indagini
a tappeto») di particolari prodotti o categorie di prodotti al fine di verificarne la conformità con il presente regolamento.
2. Salvo diverso accordo tra le autorità di vigilanza del mercato coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla
Commissione. Il coordinatore dell’indagine a tappeto rende disponibili al pubblico, se del caso, i risultati aggregati.
3. Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità di vigilanza del mercato coinvolte possono usare i poteri di indagine di
cui al capo V e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale.
4. Le autorità di vigilanza del mercato possono invitare i funzionari della Commissione e altre persone di
accompagnamento autorizzate dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/39
CAPO VIII
DIRITTO DI INFORMAZIONE E A UN RIMEDIO
Articolo 33
Informazioni tra le autorità e il pubblico
1. Le informazioni di cui dispongono le autorità degli Stati membri o la Commissione, relative alle misure applicate ai
prodotti che presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, sono in generale rese accessibili al pubblico
secondo le esigenze di trasparenza, fatte salve le limitazioni necessarie alle attività di controllo e di indagine. In particolare,
il pubblico ha accesso alle informazioni sull’identificazione dei prodotti, sulla natura dei rischi e sulle misure adottate. Tali
informazioni sono fornite anche in formati accessibili alle persone con disabilità.
2. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie affinché i loro funzionari e agenti siano tenuti a
tutelare le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento. Tali informazioni sono considerate come riservate
conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.
3. La tutela del segreto professionale non deve impedire la trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri e alla
Commissione delle informazioni pertinenti al fine di poter garantire l’efficacia delle attività di controllo e vigilanza del
mercato. Le autorità destinatarie delle informazioni coperte dal segreto professionale garantiscono la tutela di quest’ultimo
conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.
4. Gli Stati membri danno ai consumatori e agli altri interessati l’opportunità di sporgere reclami presso le autorità
competenti con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attività di controllo e vigilanza relative a prodotti specifici e ai casi
in cui i rimedi offerti ai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti. Tali reclami sono oggetto di un
seguito adeguato. Le autorità competenti forniscono al reclamante informazioni adeguate sul seguito dato, conformemente
al diritto nazionale.
Articolo 34
Portale Safety Gate
1. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 9, degli articoli 20 e 22, dell’articolo 31, paragrafo 5, e dell’articolo 33, paragrafo 1, la
Commissione mantiene un portale Safety Gate che fornisce al pubblico l’accesso gratuito e aperto a informazioni selezionate
notificate a norma dell’articolo 26 («portale Safety Gate»).
2. Il portale Safety Gate è dotato di un’interfaccia intuitiva per gli utenti e le informazioni fornite su tale portale sono
facilmente accessibili al pubblico, ivi comprese le persone con disabilità.
3. In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori e le altre parti interessate hanno la possibilità di segnalare
alla Commissione prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. La Commissione
tiene in debita considerazione le informazioni ricevute e, previa verifica della loro esattezza, trasmette, se del caso, tali
informazioni agli Stati membri interessati senza indebito ritardo, onde garantire che sia dato un seguito adeguato a tali
informazioni. La Commissione informa della sua azione i consumatori e le altre parti interessate.
4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta le modalità per l’invio di informazioni da parte dei
consumatori conformemente al paragrafo 3, nonché per la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali
interessate per un eventuale seguito. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46,
paragrafo 3.
5. Entro il 13 dicembre 2024la Commissione sviluppa un’interfaccia interoperabile che consente ai fornitori di mercati
online di collegare le loro interfacce al portale Safety Gate.
L 135/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano l’attuazione dell’interfaccia interoperabile sul portale Safety
Gate in conformità del paragrafo 5, in particolare riguardo all’accesso al sistema e al suo funzionamento. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.
Articolo 35
Informazioni fornite dagli operatori economici e dai fornitori di mercati online ai consumatori sulla sicurezza dei
prodotti
1. Nel caso di un richiamo per la sicurezza del prodotto, o se alcune informazioni devono essere portate all’attenzione
dei consumatori per garantire l’uso sicuro di un prodotto («avviso di sicurezza»), gli operatori economici, conformemente
ai loro rispettivi obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11e 12, e i fornitori di mercati online, conformemente ai loro obblighi di
cui all’articolo 22, paragrafo 12, garantiscono che tutti i consumatori interessati che possono essere identificati ricevano
direttamente la notifica e senza indebito ritardo. Gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati online che
raccolgono i dati personali dei loro clienti devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi per la sicurezza.
2. Se gli operatori economici e i fornitori di mercati online dispongono di sistemi di registrazione dei prodotti o di
programmi di fidelizzazione dei clienti che consentono l’identificazione dei prodotti acquistati dai consumatori per scopi
diversi dall’invio di informazioni sulla sicurezza ai loro clienti, essi offrono la possibilità ai loro clienti di fornire dati di
contatto separati solo per scopi connessi alla sicurezza. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo
necessario e sono utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso per la sicurezza.
3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, per specifici prodotti o categorie di prodotti, i requisiti che
gli operatori economici e i fornitori di mercati online devono soddisfare affinché i consumatori abbiano la possibilità di
registrare un prodotto che hanno acquistato al fine di ricevere direttamente la notifica in caso di richiamo per la sicurezza
del prodotto o di avviso di sicurezza in relazione a tale prodotto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.
4. Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati a norma del paragrafo 1, gli operatori economici e i
fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo per la
sicurezza chiaro e visibile attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, compresi, se
disponibili: il sito web dell’azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso,
annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione. Le informazioni devono essere accessibili
alle persone con disabilità.
Articolo 36
Avviso di richiamo
1. Se le informazioni su un richiamo per la sicurezza del prodotto sono fornite ai consumatori in forma scritta,
conformemente all’articolo 35, paragrafi 1 e 4, esse assumono la forma di un avviso di richiamo.
2. Un avviso di richiamo che possa essere facilmente compreso dai consumatori deve essere disponibile nella/e lingua/e
dello/degli Stato/i membro/i in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato e comprendere i seguenti elementi:
a) il titolo, consistente nei termini «Richiamo per la sicurezza del prodotto»;
b) una descrizione chiara del prodotto richiamato, tra cui:
i) immagine, nome e marca del prodotto;
ii) numeri di identificazione del prodotto, quali il numero di lotto o di serie, e, se applicabile, l’indicazione grafica dei
punti in cui trovarli sul prodotto; e
iii) informazioni sul periodo e il luogo in cui il prodotto è stato venduto nonché sull’identità del venditore, se
disponibili;
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/41
c) una descrizione chiara del pericolo associato al prodotto richiamato, evitando qualsiasi elemento che possa ridurre la
percezione del rischio da parte dei consumatori, compresi termini ed espressioni come «volontario», «precauzionale»,
«discrezionale», «in situazioni rare» o «in situazioni specifiche» o l’indicazione che non sono stati segnalati incidenti;
d) una descrizione chiara dell’azione che i consumatori dovrebbero intraprendere, compresa l’istruzione di smettere
immediatamente di usare il prodotto richiamato;
e) una descrizione chiara dei rimedi a disposizione dei consumatori, in conformità dell’articolo 37;
f) il numero di telefono gratuito o il servizio interattivo online presso cui i consumatori possono ottenere maggiori
informazioni nella/e lingua/e ufficiale/i dell’Unione; e
g) un incoraggiamento a divulgare ad altri le informazioni sul richiamo, se del caso.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce il modello di avviso di richiamo, tenendo conto degli sviluppi
scientifici e di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 46, paragrafo
2. Tale modello è messo a disposizione dalla Commissione in un formato che consenta agli operatori economici di creare
facilmente un avviso di richiamo, anche in formati accessibili alle persone con disabilità.
Articolo 37
Rimedi in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto
1. Fatte salve le direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771, in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto disposto da
un operatore economico o ordinato da un’autorità nazionale competente, l’operatore economico responsabile del richiamo
per la sicurezza del prodotto offre al consumatore un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo.
2. Fatti salvi eventuali altri rimedi che l’operatore economico responsabile del richiamo può offrire al consumatore,
l’operatore economico offre al consumatore la scelta tra almeno due dei seguenti rimedi:
a) la riparazione del prodotto richiamato;
b) la sostituzione del prodotto richiamato con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità; o
c) un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, a condizione che l’importo del rimborso sia almeno pari al
prezzo pagato dal consumatore.
In deroga al primo comma, l’operatore economico può offrire al consumatore un solo rimedio qualora altri rimedi fossero
impossibili o, rispetto al rimedio proposto, imponessero all’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza
del prodotto costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, compresa l’eventualità che il rimedio alternativo
possa essere fornito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Il consumatore ha sempre diritto al rimborso del prodotto se l’operatore economico responsabile del richiamo per la
sicurezza del prodotto non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
3. La riparazione da parte di un consumatore è considerata un rimedio efficace solo se può essere eseguita facilmente e
in sicurezza dal consumatore e se è prevista nell’avviso di richiamo. In questi casi, l’operatore economico responsabile del
richiamo per la sicurezza del prodotto fornirà ai consumatori le istruzioni necessarie, parti di ricambio gratuite o
aggiornamenti del software. La riparazione da parte di un consumatore non priva quest’ultimo dei diritti previsti dalle
direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771.
4. Lo smaltimento del prodotto da parte dei consumatori rientra tra le azioni che i consumatori devono intraprendere a
norma dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera d), solo qualora tale smaltimento possa essere effettuato facilmente e in sicurezza
dal consumatore, e non pregiudica il diritto del consumatore di ottenere un rimborso o la sostituzione del prodotto
richiamato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
L 135/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
5. Il rimedio non deve comportare inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non deve sostenere le
spese di spedizione o di restituzione del prodotto. Per i prodotti che per loro natura non sono trasportabili, l’operatore
economico organizza il ritiro del prodotto.
Articolo 38
Protocolli d’intesa
1. Le autorità nazionali competenti e la Commissione possono promuovere protocolli d’intesa volontari con gli
operatori economici o i fornitori di mercati online nonché con le organizzazioni che rappresentano i consumatori o gli
operatori economici, al fine di assumere impegni volontari per migliorare la sicurezza dei prodotti.
2. Gli impegni volontari assunti nell’ambito di tali protocolli d’intesa non pregiudicano gli obblighi degli operatori
economici e dei fornitori di mercati online previsti dal presente regolamento e da altre normative pertinenti dell’Unione.
Articolo 39
Azioni rappresentative
La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate per violazioni delle disposizioni del presente
regolamento, commesse da operatori economici e fornitori di mercati online, che ledono o possono ledere gli interessi
collettivi dei consumatori.
CAPO IX
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 40
Cooperazione internazionale
1. Al fine di migliorare il livello generale di sicurezza dei prodotti messi a disposizione sul mercato e di garantire
condizioni di parità a livello internazionale, la Commissione può cooperare, anche attraverso lo scambio di informazioni,
con le autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali nell’ambito del presente regolamento. Qualsiasi cooperazione
di questo tipo è basata sul principio di reciprocità, include disposizioni sulla riservatezza corrispondenti a quelle
applicabili nell’Unione e garantisce che qualsiasi scambio di informazioni abbia luogo nel rispetto del diritto dell’Unione
applicabile. La cooperazione o lo scambio di informazioni possono riguardare, tra l’altro, gli aspetti seguenti:
a) attività di contrasto e misure relative alla sicurezza, anche al fine di impedire la circolazione di prodotti pericolosi,
compresa la vigilanza del mercato;
b) metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti;
c) richiami coordinati di prodotti e altre azioni analoghe;
d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, allo scopo di migliorare la sicurezza dei prodotti e sviluppare priorità e
approcci comuni a livello internazionale;
e) questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;
f) utilizzo di nuove tecnologie per migliorare la sicurezza dei prodotti e aumentare la tracciabilità nella catena di fornitura;
g) attività di normazione;
h) scambio di funzionari e programmi di formazione.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/43
2. La Commissione può fornire ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali informazioni selezionate dal sistema di
allarme rapido Safety Gate e ricevere informazioni pertinenti sulla sicurezza dei prodotti e sulle misure preventive, restrittive
e correttive adottate da tali paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione condivide tali informazioni con le
autorità nazionali, se del caso.
3. Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 può assumere la forma di:
a) uno scambio non sistematico, in casi debitamente giustificati e specifici; o
b) uno scambio sistematico, basato su un accordo amministrativo che specifica il tipo di informazioni da scambiare e le
modalità dello scambio.
4. I paesi candidati e i paesi terzi possono partecipare pienamente al sistema di allarme rapido Safety Gate a condizione
che la loro legislazione sia allineata al pertinente diritto dell’Unione e che essi partecipino al sistema europeo di
normazione. Tale partecipazione comporta gli stessi obblighi degli Stati membri ai sensi del presente regolamento,
compresi gli obblighi di notifica e di follow-up. La piena partecipazione al sistema di allarme rapido Safety Gate si basa su
accordi stipulati tra l’Unione e tali paesi, secondo le modalità definite negli stessi.
5. Qualsiasi scambio di informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura in cui riguarda dati personali, è
effettuato in conformità delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati. I dati personali sono trasferiti solo a
condizione che tale scambio sia necessario al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori.
6. Le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo devono essere utilizzate al solo scopo di proteggere la salute o
la sicurezza dei consumatori.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 41
Attività di finanziamento
1. L’Unione finanzia le attività indicate di seguito in relazione all’applicazione del presente regolamento:
a) l’esecuzione dei compiti della rete per la sicurezza dei consumatori;
b) lo sviluppo e il funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate, compreso lo sviluppo di soluzioni elettroniche
di interoperabilità per lo scambio di dati:
i) tra il sistema di allarme rapido Safety Gate e i sistemi nazionali di vigilanza del mercato;
ii) tra il sistema di allarme rapido Safety Gate e i sistemi doganali nazionali;
iii) con altri sistemi riservati pertinenti, utilizzati dalle autorità di vigilanza del mercato al fine di garantire
l’applicazione delle norme;
c) lo sviluppo e la manutenzione del portale Safety Gate e del Safety Business Gateway, compresa un’interfaccia software
pubblica aperta per lo scambio di dati con piattaforme e terzi.
2. L’Unione può finanziare le attività seguenti in relazione all’applicazione del presente regolamento:
a) lo sviluppo degli strumenti di cooperazione internazionale di cui all’articolo 40;
b) l’elaborazione e l’aggiornamento di contributi agli orientamenti sulla vigilanza del mercato e sulla sicurezza dei prodotti;
c) la messa a disposizione della Commissione di competenze tecniche o scientifiche allo scopo di assisterla nell’attuazione
della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato;
L 135/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
d) la realizzazione di lavori preparatori o accessori relativi all’attuazione delle attività di vigilanza del mercato connesse
all’applicazione del presente regolamento, come studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite
congiunte reciproche e programmi di visite, scambio di personale, lavoro di ricerca, sviluppo e aggiornamento di
banche dati, attività di formazione, attività di laboratorio, prove valutative, prove interlaboratorio e attività di
valutazione della conformità;
e) campagne dell’Unione in materia di vigilanza del mercato e le attività associate, incluse le risorse e le attrezzature, gli
strumenti informatici e la formazione;
f) attività svolte nell’ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi nonché promozione e
valorizzazione delle politiche e dei sistemi dell’Unione in materia di vigilanza del mercato presso le parti interessate a
livello dell’Unione e internazionale, comprese le attività svolte dalle organizzazioni dei consumatori per migliorare
l’informazione di questi ultimi.
3. L’assistenza finanziaria dell’Unione alle attività di cui al presente regolamento è erogata conformemente al
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(31), direttamente o indirettamente,
delegando compiti di esecuzione del bilancio alle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
4. Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al presente regolamento sono determinati ogni anno dal Parlamento
europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.
5. Gli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il finanziamento di attività di vigilanza del
mercato possono anche coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e
valutazione necessarie per la gestione delle attività a norma del presente regolamento e per la realizzazione dei loro
obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione
istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali delle attività di
vigilanza del mercato, spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo scambio di informazioni, oltre a tutte le
altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione delle attività a norma del
presente regolamento.
Articolo 42
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del
presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro
la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il
recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci,
proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e
mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di
fondi dell’Unione nell’ambito del programma per il mercato unico e del programma successivo secondo le disposizioni e le
procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(32).
(31) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(32) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati
dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292
del 15.11.1996, pag. 2).
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/45
3. L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(33) e dal regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari
dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell’ambito del
programma.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le
convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione del presente regolamento contengono
disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali controlli e
indagini secondo le loro rispettive competenze.
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Responsabilità
1. Qualsiasi decisione adottata a norma del presente regolamento, la quale limiti l’immissione o la messa a disposizione
sul mercato di un prodotto o ne imponga il ritiro o il richiamo non incide sulla valutazione, sotto il profilo delle
disposizioni del diritto nazionale applicabile nella fattispecie, della responsabilità della parte cui essa è destinata.
2. Il presente regolamento fa salva la direttiva 85/374/CEE(34)del Consiglio.
Articolo 44
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente
regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e ai fornitori di mercati online, e adottano tutte le misure
necessarie per assicurarne l’applicazione conformemente al diritto nazionale.
2. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
3. Qualora non siano state notificate in precedenza, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione
entro il 13 dicembre 2024e notificano ad essa senza ritardo eventuali successive modifiche ad esse pertinenti.
Articolo 45
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 10, è conferito alla
Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 giugno 2023.
(33) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(34) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
L 135/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
3. La delega di potere di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, o dell’articolo 26, paragrafo 10, entra in vigore solo se né
il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio.
Articolo 46
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in
combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 47
Valutazione e riesame
1. Entro il 13 dicembre 2029, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione
presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo. Tale relazione valuta se il presente regolamento, e in particolare gli articoli 18, 22 e 25, ha raggiunto l’obiettivo di
migliorare la protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi, tenendo conto al contempo del suo impatto
sulle imprese, in particolare sulle PMI, e delle sfide poste dalle nuove tecnologie.
2. Entro il 13 dicembre 2029la Commissione elabora una relazione di valutazione dell’attuazione dell’articolo 16. Tale
relazione valuta in particolare la portata, gli effetti, e i costi e benefici di detto articolo. La relazione è accompagnata, se del
caso, da una proposta legislativa.
3. Entro il 13 dicembre 2027 la Commissione valuta le modalità di attuazione delle disposizioni sulla rimozione dei
contenuti illeciti dai mercati online di cui all’articolo 22, paragrafi 4, 5 e 6, mediante un sistema di notifica dell’Unione
progettato e sviluppato nell’ambito del portale Safety Gate. Tale valutazione è accompagnata, se del caso, da una proposta
legislativa.
4. Entro 13 dicembre 2026 la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento dell’interconnessione tra il
sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e il portale Safety Gate di
cui al presente regolamento, comprese informazioni sulle rispettive funzionalità, su ulteriori miglioramenti o, se del caso,
sullo sviluppo di una nuova interfaccia.
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/47
5. Entro il 13 dicembre 2029la Commissione elabora una relazione di valutazione dell’attuazione dell’articolo 44. Tale
relazione valuta in particolare l’efficacia e gli effetti preventivi delle sanzioni imposte a norma di detto articolo. La relazione
è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
6. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione del presente
regolamento.
Articolo 48
Modifiche del regolamento (UE) n. 1025/2012
Il regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato:
1) all’articolo 10, è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Se una norma europea elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del
Consiglio (*)soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 5 di tale regolamento e i requisiti specifici di
sicurezza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione pubblica senza indugio un
riferimento a tale norma europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
_____________
(*) Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza
generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).»;
2) all’articolo 11, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma armonizzata o una norma europea
elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e
che sono stabiliti nella pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione o in tale regolamento, esso ne
informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione, previa consultazione del comitato
istituito dalla corrispondente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o del comitato
istituito da tale regolamento, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, decide:
a) di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma
europea in questione elaborata a sostegno di detto regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; e
b) di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata o alla norma europea in
questione elaborata a sostegno di tale regolamento nella o dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme armonizzate e alle norme
europee elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 che sono state oggetto della decisione di cui al paragrafo
1.
3. La Commissione informa l’organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1
e, all’occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate o delle norme europee in questione elaborate a sostegno
del regolamento (UE) 2023/988».
L 135/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
Articolo 49
Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
All’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828, il punto 8) è sostituito dal seguente:
«(8) Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza
generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).».
Articolo 50
Abrogazione
1. Le direttive 87/357/CEE e 2001/95/CE sono abrogate con effetto dal 13 dicembre 2024.
2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1025/2012 e si
leggono secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 51
Disposizione transitoria
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 2001/95/CE
conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.
Articolo 52
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 2023
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
R. METSOLA J. ROSWALL
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/49
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (UE)
Direttiva 87/357/CEE Direttiva 2001/95/CE Presente regolamento
n. 1025/2012
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 2, ad eccezione della lettera Articolo 3
a), secondo comma, e della lettera b),
secondo comma
Articolo 2, lettera a), secondo Articolo 2, paragrafo 2, punto i) e
comma articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, lettera b), secondo Articolo 6, paragrafo 2
comma
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 8
Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) Articolo 10, Articolo 7, paragrafo 2
paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) - -
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) - -
Articolo 4, paragrafo 2, primo Articolo 10, Articolo 48, paragrafo 1, lettera a)
comma paragrafo 7
Articolo 4, paragrafo 2, secondo - -
comma
Articolo 4, paragrafo 2, terzo e Articolo 11, Articolo 48, paragrafo 1, lettera b)
quarto comma paragrafo 1, lettera
b)
Articolo 5, paragrafo 1, primo Articolo 9, paragrafo 7
comma
Articolo 5, paragrafo 1, secondo -
comma
Articolo 5, paragrafo 1, terzo Articolo 9, paragrafi 10, 12, e 13, e
comma, lettera a) articolo 11, paragrafi 9 e 10
Articolo 5, paragrafo 1, terzo Articolo 9, paragrafo 8, e articolo 11,
comma, lettera b) paragrafo 8
Articolo 5, paragrafo 1, quarto Articolo 9, paragrafi 5 e 6, e
comma, lettera a) articolo 11, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1, quarto Articolo 9, paragrafi 2 e 3
comma, lettera b), prima frase
Articolo 5, paragrafo 1, quarto Articolo 9, paragrafi 11, 12 e 13 e
comma, lettera b), seconda frase articolo 11, paragrafi 9, 10 e 11
Articolo 5, paragrafo 1, quinto Articolo 9, paragrafo 8, lettera a)
comma
L 135/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.5.2023
Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafi 1 e 3
Articolo 5, paragrafo 3, primo Articolo 9, paragrafo 8, articolo 11,
comma paragrafo 8, e articolo 12, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 3, secondo -
comma
Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 15
Articoli da 6 a 9 Articolo 2, paragrafo 2, articoli 23
e 44
Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 30
Articolo 10, paragrafo 2 Articoli 31 e 32
Articolo 11, paragrafo 1, primo Articolo 26, paragrafo 3
comma
Articolo 11, paragrafo 1, secondo -
comma
Articolo 11, paragrafo 1, terzo Articolo 26, paragrafo 10
comma
Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 26, paragrafo 5
Articolo 12, paragrafo 1, primo e Articolo 26, paragrafi 1 e 2
quarto comma
Articolo 12, paragrafo 1, secondo -
comma
Articolo 12, paragrafo 1, terzo -
comma
Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 26, paragrafi 5 e 7
Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 26, paragrafo 10
Articolo 12, paragrafo 4 Articolo 40, paragrafi da 2 a 6
Articolo 13 Articolo 28
Articoli 14 e 15 Articolo 46
Articolo 16, paragrafo 1, primo Articolo 33, paragrafo 1
comma
Articolo 16, paragrafo 1, secondo Articolo 33, paragrafo 2
comma
Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 33, paragrafo 3
Articolo 17 Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafi 1 e 2 Articolo 23
Articolo 18, paragrafo 3 Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 1 -
Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 47
Articolo 20 -
Articolo 21 Articolo 52
23.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 135/51
Allegato I, punto 1) Articolo 9, paragrafo 8, articolo 10,
paragrafo 2, lettera c), articolo 11,
paragrafo 8, e articolo 12, paragrafo 4
Allegato I, punti 2 e 3 Articolo 26
Allegato III -
Allegato IV Allegato
Articoli 1 e 2 Articolo 6, paragrafo 1, primo
comma, e articolo 6, paragrafo 1,
lettera f), punto i)
Articoli da 3 a 7 -
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