Circolare ADM
In vigore
Imposte_Indirette
Circolare ADM 22/2025
D.Lgs. 141/2024 art. 31 – 32 – 33 – requisiti rappresentanza diretta
Riferimento normativo
D.Lgs. 141/2024 art. 31 – 32 – 33 – requisiti rappresentanza diretta – pdf – pubblicata il 03/09/2025 — Prot. 563053 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot. [come da segnatura] Roma, [come da segnatura]
CIRCOLARE N.22/2025
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE RELATIVA AGLI STANDARD MINIMI DI
COMPETENZA O QUALIFICHE PROFESSIONALI PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA RAPPRESENTANZA DIRETTA IN AMBITO DOGANALE -ARTICOLO 31, COMMA 2,
LETTERA C) DEL D. LGS. N. 141/2024
L’Agenzia, in osservanza del disposto contenuto nell’articolo 31, comma 2, lett. c) del decreto
legislativo n. 141/2024, ha pubblicato la determinazione direttoriale prot. n. 506849 del
25/07/20251, consultabile sul sito istituzionale di ADM, con la quale sono state fissate le
condizioni, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, per l’ottenimento
dell’abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta in ambito nazionale.
Ciò posto, in considerazione delle novità intervenute nella specifica materia della
“rappresentanza doganale”, si ritiene opportuno aggiornare le istruzioni fornite con la
circolare n. 20/2024, alla luce di quanto disciplinato con la citata determinazione direttoriale.
In particolare, il testo del Titolo II - Rapporto doganale - Capo II – La rappresentanza doganale –
Articolo 31 - Il rappresentante doganale è integrato e sostituito nel modo seguente:
Gli articoli 31, 32 e 33 sostituiscono l’art. 40 del TULD con modifiche significative del
particolare istituto della rappresentanza2.
La normativa doganale unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il
principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le
autorità doganali.
La rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto
di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma
per conto di un’altra persona.
Tuttavia, nel caso in cui l’operatore non sia stabilito nel territorio unionale, lo stesso deve farsi
1 Pubblicata sul sito istituzionale di ADM al seguente link: https://intranet.adm.gov.it/portale/quadro-istituzionale-e-
normativo/normativa-e-prassi/determinazioni
2 In sostanza, si è provveduto al riallineamento dell’istituto a quanto dettato in materia dal CDU (vedi sul punto anche la
circolare 8D del 2016 dell’Agenzia).
00143 Roma - Via Mario Carucci,71
+39 06 5024 6092
dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it / dir.dogane.aeo@adm.gov.it
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0563053.02-09-2025.U
DIREZIONE DOGANE
rappresentare, per l’espletamento delle formalità doganali, esclusivamente da un soggetto
stabilito nel territorio unionale che agisce in rappresentanza indiretta (comma 4 dell’art. 31).
A corollario di quanto previsto nel citato comma e preso atto delle indicazioni riportate dai
servizi della Commissione, si evidenzia che l’operatore non stabilito è il solo soggetto per
conto del quale viene effettuata l’operazione doganale. Pertanto, il rappresentante indiretto
nominato dall’operatore non stabilito non può nominare, a sua volta, una terza persona come
rappresentante doganale, poiché in siffatta situazione quest’ultimo non agirebbe per conto
dell’effettivo importatore della merce. È infatti chiaramente desumibile dalla lettura dell’art.
18 c.1 del CDU che il rappresentante doganale, al di là della spendita o meno del proprio
nome, può agire per conto di una ed una sola persona, che è l’importatore della merce.
Nessuna condizione è invece richiesta per l’esercizio della rappresentanza “indiretta” che,
pertanto, può essere esercitata da “qualsiasi persona nominata da un'altra persona” affinché
la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla
normativa doganale.
Con l’adozione delle disposizioni complementari, il legislatore nazionale, nell’ambito della
facoltà di cui all’art. 18 c. 3 del CDU, ha ora disciplinato l’istituto della “rappresentanza
diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione, secondo le specifiche condizioni indicate
nella norma.
Tali condizioni sono considerate assolte per gli spedizionieri doganali, C.A.D e operatori
economici autorizzati AEO (da intendersi i soggetti autorizzati almeno ai sensi dell’art. 38 c.
2 lettera a) del CDU). Per i predetti soggetti, l’abilitazione può essere rilasciata
contestualmente3 all’ottenimento del relativo titolo professionale/autorizzazione/status,
previa presentazione da parte del soggetto di espressa richiesta secondo l’apposito modello4,
e permane in relazione al mantenimento dei rispettivi requisiti.
Pertanto, la volontà di essere abilitati alla rappresentanza diretta dovrà essere segnalata nella
richiesta che verrà prodotta, alternativamente, per l’ottenimento:
della patente di spedizioniere doganale. In tal caso, solo successivamente all’iscrizione
all’albo degli spedizionieri doganali, di cui deve essere data apposita comunicazione da parte
del competente Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali, l’Ufficio AEO, compliance
e grandi imprese della Direzione Dogane può provvedere all’abilitazione in questione;
dell’autorizzazione all’esercizio del Centro di Assistenza Doganale (C.A.D.) presentata alla
Direzione Territoriale competente. In tale circostanza, sarà cura della Direzione Territoriale
comunicare l’esito positivo del procedimento autorizzatorio all’Ufficio AEO, compliance e
grandi imprese della Direzione Dogane, che procederà all’abilitazione alla rappresentanza
diretta;
3 Qualora l’istanza venga prodotta non contestualmente all’ottenimento del relativo titolo
professionale/autorizzazione/status, la stessa dovrà essere presentata mediante medesimo formulario di cui alla successiva
nota 4, indicando la tipologia di soggetto richiedente.
4 Il formulario per la presentazione dell’istanza a prestare servizi di rappresentanza diretta è reperibile al seguente link:
Rappresentanza doganale - Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
2
DIREZIONE DOGANE
dell’autorizzazione AEO. In quest’ultima ipotesi, l’istanza di abilitazione viene
presentata nell’ambito dell’attività di audit producendo, all’Ufficio locale competente,
l’apposito formulario. In tal caso, in sede di trasmissione delle risultanze dell’audit, l’Ufficio
indicherà, nella relazione conclusiva, la dicitura “richiesta abilitazione” in corrispondenza
del riquadro denominato “abilitazione alla rappresentanza diretta”.
Qualora l’istanza per l’abilitazione in argomento sia prodotta trascorsi più di tre anni
dall’ottenimento del relativo titolo professionale/autorizzazione/status, la stessa dovrà essere
corredata dalla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, ai sensi dell’art. 46 del DPR
28.12.2000, relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziale del richiedente, attestante
l’assenza di condanne penali passate in giudicato e l’assenza di carichi pendenti presso le
Procure della Repubblica italiana.
Quanto sopra, a seconda della tipologia di soggetto, dovrà essere prodotto da:
spedizioniere doganale: la persona fisica richiedente iscritta all’albo;
Centro di Assistenza Doganale: tutti i soci del C.A.D.;
titolare autorizzazione AEO: tutti i soggetti di cui all’art. 24 del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2447/20155;
È di tutta evidenza che la corretta operatività doganale del soggetto richiedente e/o abilitato
sarà valutata sia in caso di rilascio che di mantenimento dei requisiti previsti ai fini
dell’abilitazione.
I soggetti che non rientrano nelle categorie summenzionate devono presentare istanza
(sempre utilizzando il medesimo formulario) presso l’Ufficio delle dogane competente in
relazione al luogo in cui è stabilito il proprio domicilio fiscale, a cui deve essere allegata la
citata dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa ai carichi pendenti e al casellario
giudiziale del richiedente, nel caso di persona fisica, o dei soggetti di cui all’art. 24 RE (come
sopra citati), in caso di persona giuridica.
L’Ufficio locale, ricevuta l’istanza, ne verifica tempestivamente la regolarità e la completezza
e, qualora ravvisi la necessità di integrazioni, informa l’istante che, entro il termine massimo
di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, deve procedere alle integrazioni dovute.
Nell’ambito, poi, dell’iter istruttorio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti, il decreto
legislativo n. 141/2024 ha previsto all’articolo 31, comma 2, le condizioni, nel rispetto delle
disposizioni unionali in materia, per l’ottenimento dell’abilitazione a prestare servizi di
rappresentanza diretta in ambito nazionale.
Pertanto, l’Ufficio locale avrà cura di riscontrare, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di
presentazione dell’istanza:
5 Cfr. Circolare 9/24 par. 1.5.1
3
DIREZIONE DOGANE
a) l’assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui al
successivo articolo 33, comma 1, lett. c) e d),
b) l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale,
c) il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente
connesse all’attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell’Agenzia.
In merito al requisito di cui alla lettera b), dell’art. 31, delle nuove disposizioni nazionali, si
evidenzia che le violazioni gravi o ripetute riferite alla normativa fiscale, assumono rilevanza
quando commesse nell’ambito dello svolgimento di attività doganali. Per l’accertamento delle
stesse, l’Ufficio delle dogane utilizzerà principalmente la consultazione delle banche dati a
disposizione dell’Agenzia, ponderando le eventuali infrazioni riscontrate in rapporto
all’operatività del richiedente, da intendersi sia in termini di numero di dichiarazioni doganali
presentate, sia in termini di valore delle stesse.6
Inoltre, nel rispetto della formulazione proposta dal legislatore delegato, con apposita
Determinazione Direttoriale prot. n. 506849 del 25/07/2025, sono state disciplinate le due
soluzioni alternative necessarie per l’assolvimento della condizione di cui alla lettera c).
il requisito riferito agli “standard minimi di competenza” si intende assolto con
l’espletamento, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di
un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in
qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni
doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta. In particolare, un
numero pari ad almeno il 30% annuo delle suddette 300 dovrà consistere in dichiarazioni
doganali per il regime di immissione in libera pratica. Non rientrano nel conteggio del
richiesto 30% annuo le dichiarazioni semplificate di importazione (H7) per merci di
modico valore.
il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di
un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è
richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione
comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della
qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia7.
Le risultanze dell’attività8 saranno oggetto di una relazione finale da inoltrare - per il tramite
della Direzione Territoriale competente, che ne valuterà gli esiti, - all’ Ufficio AEO, compliance
e grandi imprese della Direzione Dogane, per l’adozione del provvedimento che, in linea con
quanto sancito dall’art. 22 del CDU, dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni.
6 Potrebbero essere, ad esempio, non ostative le infrazioni doganali relative all’accertamento di errori isolati, o comunque
non ricorrenti, commessi dal richiedente al momento della compilazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali.
7 Le disposizioni sono state emanate con la circolare n. 27/2023 “Attività formativa per il conseguimento della qualifica
professionale ai fini AEO (operatore economico autorizzato) ai sensi dell’art. 27, par. 1, lett b) del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2447/2015”.
8 La verifica dei requisiti è operata, in caso di persona fisica, sul richiedente, in caso di persona giuridica, sui soggetti di cui
all’art. 24 RE già precedentemente menzionati.
4
DIREZIONE DOGANE
Conclusa positivamente l’attività istruttoria, l’ufficio locale provvederà, qualora il soggetto
abilitato non ne sia già titolare, a rilasciare il codice EORI ai sensi dell’art. 9 del CDU.
Nel caso di esito negativo dell’istruttoria, l’Ufficio delle dogane comunicherà al richiedente
tali risultati ed i termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per un massimo di 30
giorni, al fine di concedere allo stesso la facoltà di produrre osservazioni e/o intraprendere le
opportune iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate. Decorso tale periodo, salvo istanza
presentata dall’interessato con espressa indicazione dei termini necessari a provvedere, in
mancanza di replica e/o di variazioni della situazione, verrà predisposta la relazione conclusiva
negativa, evidenziando le motivazioni a fondamento della proposta di diniego.
Tale relazione, trasmessa per le valutazioni alla sovraordinata Direzione Territoriale, verrà poi
inoltrata, corredata di parere, al predetto Ufficio centrale per gli ulteriori adempimenti di
competenza. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico al Direttore
della Direzione Dogane o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio,
rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla notifica della decisione stessa.
Qualora, invece, il richiedente provveda a porre in essere le necessarie azioni correttive, si
procederà secondo le indicazioni già fornite in caso di istruttoria positiva e l’Ufficio centrale,
nel rilasciare l’abilitazione, inserirà il soggetto abilitato in un’apposita banca dati con
l’attribuzione di un codice identificativo.
Il provvedimento rilasciato abilita alla prestazione di servizi di rappresentanza diretta
esclusivamente sul territorio nazionale, attestando l’assolvimento dei soli requisiti di cui all’art.
39 lettere a) e d).
Qualora, invece, l’operatore nazionale non titolare dello status di AEO, già abilitato o da
abilitare, intenda prestare servizi di rappresentanza diretta anche in uno Stato membro diverso
da quello in cui è stabilito, sarà soggetto alla verifica degli ulteriori requisiti di cui all'articolo
39, lettere b) e c) del CDU, così come previsto dall’art. 18 c. 3 dello stesso codice.
Inoltre, l’operatore residente in uno stato dell’Unione diverso dall’Italia, che intende prestare
servizi di rappresentanza diretta nel territorio nazionale, dovrà inoltrare la domanda all’ Ufficio
AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane fornendo le prove della sussistenza
dei requisiti richiesti dall’articolo 18, par. 3, CDU (criteri di cui all’articolo 39 lett. da a)9 a d)
CDU) ovvero il possesso dell’autorizzazione AEO con il relativo numero identificativo.
Relativamente alle condizioni per il mantenimento dell’abilitazione in argomento, l’articolo 4
della citata determinazione prevede che il titolare espleti un’attività dichiarativa di almeno 100
dichiarazioni doganali in ogni anno solare in qualità di rappresentante - sempre con l’utilizzo
9 Per l’attestazione del possesso del requisito di cui all’art. 39 lett. a) è richiesta la presentazione della “dichiarazione
sostitutiva di certificazione”, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, attestante l’assenza di condanne penali passate in
giudicato e di carichi pendenti.
5
DIREZIONE DOGANE
del proprio codice EORI - unitamente alla dimostrazione di aver frequentato, con cadenza
biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie oggetto dei corsi
accreditati dall’ADM.
Da ultimo, il successivo articolo 5 prevede l’obbligo, per il titolare dell’abilitazione, di portare
tempestivamente a conoscenza dell’ADM ogni elemento informativo che possa comportare
la perdita dei prescritti requisiti necessari per il mantenimento della stessa.
Nel medesimo articolo, si evidenzia il compito dell’Agenzia di verificare la sussistenza e la
permanenza delle condizioni prescritte dalla determinazione in argomento, da effettuarsi
mediante le ordinarie attività di verifica, anche a campione, dell’operatività del soggetto
abilitato.
Il comma 7 dell’art. 31, mutuando il principio previsto dalla normativa anticorruzione,
sancisce il divieto di esercitare le funzioni di rappresentanza per il personale
dell’Amministrazione finanziaria – qui intesa come Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – e
della Guardia di Finanza, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto d’impiego.
Decorso tale periodo, gli interessati appartenenti alle categorie su indicate, che vorranno
esercitare le funzioni di rappresentante doganale agendo in modalità diretta, potranno
richiedere l’abilitazione secondo la procedura prevista dall’art. 31, come sopra descritta. Resta
ferma, per i medesimi soggetti, la possibilità prevista dalla Legge 213/2000, così come
modificata dal decreto legislativo in commento adottato in esecuzione della Delega fiscale, di
ottenere la patente di “spedizioniere doganale” in esonero dal sostenimento dell’esame finale.
Il possesso della patente, come sopra detto, consente altresì l’esercizio dei servizi di
rappresentanza diretta.
Inoltre, il testo del Titolo II Capo II - La rappresentanza doganale - Articolo 32 – Sospensione della
rappresentanza diretta – Articolo 33 – Revoca dell’abilitazione della rappresentanza diretta è integrato
e sostituito nel modo seguente:
Per quanto riguarda l’istituto della sospensione della rappresentanza diretta, sostanzialmente
nulla è mutato riguardo all’organo deputato ad emettere il provvedimento, mentre si evidenzia
la modifica recata all’art. 32 dalla lett. b) del comma 2, per cui l’efficacia della sospensione –
salvo quanto previsto dal successivo comma 3 - non può essere superiore a sei mesi nel caso
in cui si prevede l’ipotesi di irrogazione della sospensione, da parte del Direttore Territoriale,
in presenza di una condanna non definitiva alla pena della reclusione per una durata non
superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti
indicati nell’articolo 33, comma 1, lettere c) e d).
In merito all’istituto della revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta, così come
disciplinato dal nuovo testo normativo, il procedimento è innescato da una segnalazione
proveniente da un ufficio delle dogane locale che, avendo avuto contezza del verificarsi di una
delle cause previste dall’art. 33 c.1 lettere a), b), c) e d) informa, senza indugio, il rispettivo
direttore territoriale affinché disponga l’avvio del procedimento di revoca. Dell’avvio del
6
DIREZIONE DOGANE
procedimento è informata la Direzione Dogane che, solo nel caso in cui la revoca sia proposta
per i motivi di cui all’art. 33 c.1 lettera b), esprime il proprio avviso in merito, a garanzia di
equità, imparzialità ed omogeneità delle scelte dell’Amministrazione su tutto il territorio
nazionale. In tale ipotesi, infatti, la Direzione Dogane valuterà la gravità e reiterazione delle
violazioni alla normativa doganale ovvero il rispetto degli standard minimi di competenza o
qualifiche professionali da parte dell’operatore, in coerenza con le evidenze verificatesi sul
territorio nazionale. Diversamente, il provvedimento di revoca avviato per i restanti casi
previsti dall’art. 33 c. 1) lett. a), c), d), considerata l’oggettività delle cause e l’esigenza di
garantire speditezza nell’agire amministrativo, viene adottato dal competente Direttore
territoriale, informando, per conoscenza, la Direzione Dogane. Nel caso degli spedizionieri
doganali, si evidenzia che la sospensione/revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta,
per espressa previsione normativa dell’art 3, c. 6 della Legge 213/2000, così come modificata
dal Decreto legislativo adottato in esecuzione della Delega fiscale, implica la contestuale
sospensione/revoca della patente di Spedizioniere doganale. Pertanto, per i soggetti sopra
menzionati, il provvedimento di sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza permane in
capo al Direttore Territoriale, con la conseguente sospensione del titolo abilitativo, mentre il
provvedimento definitivo di revoca della patente è adottato dalla Direzione Dogane.
La formulazione dell’art. 33 c.1 lett. b) prevede che la perdita del requisito degli standard
minimi di competenza/qualifiche professionali, nonché il verificarsi di violazioni gravi o
ripetute della normativa doganale, comporti la revoca dell’abilitazione alla rappresentanza
diretta. A tal fine si ribadisce il compito dell’Agenzia di verificare la sussistenza e la
permanenza delle condizioni prescritte dall’art. 31 lett. b) e c), da effettuarsi mediante le
ordinarie attività di verifica, anche a campione, dell’operatività del soggetto abilitato.
Come già accennato, in considerazione delle intervenute modifiche normative in tema di
abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta in ambito nazionale, si è provveduto a
rettificare il modello di istanza ed i relativi allegati.
*** ************ ***
La presente circolare integra e modifica la circolare 20/2024 relativamente quanto in essa
indicato con riferimento agli articoli 31, 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari di
cui all’allegato 1 del D.lgs. 141/2024.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso
gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n.
612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella
sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero:
Firmato digitalmente
7
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare ADM 22/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Regolamento UE 0274/2026
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione, del 5 …
Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Altre normative del 2025
Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui…
Provvedimento AdE S.N.
Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondaz…
Provvedimento AdE 117
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di novembre 2025
Provvedimento AdE 9497952
Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto …
Provvedimento AdE 209
Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche…
Provvedimento AdE 390142