Circolare ADM In vigore Imposte_Indirette

Circolare ADM 22/2025

D.Lgs. 141/2024 art. 31 – 32 – 33 – requisiti rappresentanza diretta

Pubblicato: 02/09/2025 In vigore dal: 02/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

D.Lgs. 141/2024 art. 31 – 32 – 33 – requisiti rappresentanza diretta – pdf – pubblicata il 03/09/2025 — Prot. 563053 — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE DOGANE Prot. [come da segnatura] Roma, [come da segnatura] CIRCOLARE N.22/2025 DETERMINAZIONE DIRETTORIALE RELATIVA AGLI STANDARD MINIMI DI COMPETENZA O QUALIFICHE PROFESSIONALI PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA DIRETTA IN AMBITO DOGANALE -ARTICOLO 31, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. N. 141/2024 L’Agenzia, in osservanza del disposto contenuto nell’articolo 31, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 141/2024, ha pubblicato la determinazione direttoriale prot. n. 506849 del 25/07/20251, consultabile sul sito istituzionale di ADM, con la quale sono state fissate le condizioni, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, per l’ottenimento dell’abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta in ambito nazionale. Ciò posto, in considerazione delle novità intervenute nella specifica materia della “rappresentanza doganale”, si ritiene opportuno aggiornare le istruzioni fornite con la circolare n. 20/2024, alla luce di quanto disciplinato con la citata determinazione direttoriale. In particolare, il testo del Titolo II - Rapporto doganale - Capo II – La rappresentanza doganale – Articolo 31 - Il rappresentante doganale è integrato e sostituito nel modo seguente: Gli articoli 31, 32 e 33 sostituiscono l’art. 40 del TULD con modifiche significative del particolare istituto della rappresentanza2. La normativa doganale unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. La rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. Tuttavia, nel caso in cui l’operatore non sia stabilito nel territorio unionale, lo stesso deve farsi 1 Pubblicata sul sito istituzionale di ADM al seguente link: https://intranet.adm.gov.it/portale/quadro-istituzionale-e- normativo/normativa-e-prassi/determinazioni 2 In sostanza, si è provveduto al riallineamento dell’istituto a quanto dettato in materia dal CDU (vedi sul punto anche la circolare 8D del 2016 dell’Agenzia). 00143 Roma - Via Mario Carucci,71 +39 06 5024 6092 dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it / dir.dogane.aeo@adm.gov.it ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0563053.02-09-2025.U DIREZIONE DOGANE rappresentare, per l’espletamento delle formalità doganali, esclusivamente da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce in rappresentanza indiretta (comma 4 dell’art. 31). A corollario di quanto previsto nel citato comma e preso atto delle indicazioni riportate dai servizi della Commissione, si evidenzia che l’operatore non stabilito è il solo soggetto per conto del quale viene effettuata l’operazione doganale. Pertanto, il rappresentante indiretto nominato dall’operatore non stabilito non può nominare, a sua volta, una terza persona come rappresentante doganale, poiché in siffatta situazione quest’ultimo non agirebbe per conto dell’effettivo importatore della merce. È infatti chiaramente desumibile dalla lettura dell’art. 18 c.1 del CDU che il rappresentante doganale, al di là della spendita o meno del proprio nome, può agire per conto di una ed una sola persona, che è l’importatore della merce. Nessuna condizione è invece richiesta per l’esercizio della rappresentanza “indiretta” che, pertanto, può essere esercitata da “qualsiasi persona nominata da un'altra persona” affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. Con l’adozione delle disposizioni complementari, il legislatore nazionale, nell’ambito della facoltà di cui all’art. 18 c. 3 del CDU, ha ora disciplinato l’istituto della “rappresentanza diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione, secondo le specifiche condizioni indicate nella norma. Tali condizioni sono considerate assolte per gli spedizionieri doganali, C.A.D e operatori economici autorizzati AEO (da intendersi i soggetti autorizzati almeno ai sensi dell’art. 38 c. 2 lettera a) del CDU). Per i predetti soggetti, l’abilitazione può essere rilasciata contestualmente3 all’ottenimento del relativo titolo professionale/autorizzazione/status, previa presentazione da parte del soggetto di espressa richiesta secondo l’apposito modello4, e permane in relazione al mantenimento dei rispettivi requisiti. Pertanto, la volontà di essere abilitati alla rappresentanza diretta dovrà essere segnalata nella richiesta che verrà prodotta, alternativamente, per l’ottenimento:  della patente di spedizioniere doganale. In tal caso, solo successivamente all’iscrizione all’albo degli spedizionieri doganali, di cui deve essere data apposita comunicazione da parte del competente Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali, l’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane può provvedere all’abilitazione in questione;  dell’autorizzazione all’esercizio del Centro di Assistenza Doganale (C.A.D.) presentata alla Direzione Territoriale competente. In tale circostanza, sarà cura della Direzione Territoriale comunicare l’esito positivo del procedimento autorizzatorio all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane, che procederà all’abilitazione alla rappresentanza diretta; 3 Qualora l’istanza venga prodotta non contestualmente all’ottenimento del relativo titolo professionale/autorizzazione/status, la stessa dovrà essere presentata mediante medesimo formulario di cui alla successiva nota 4, indicando la tipologia di soggetto richiedente. 4 Il formulario per la presentazione dell’istanza a prestare servizi di rappresentanza diretta è reperibile al seguente link: Rappresentanza doganale - Agenzia delle dogane e dei Monopoli. 2 DIREZIONE DOGANE  dell’autorizzazione AEO. In quest’ultima ipotesi, l’istanza di abilitazione viene presentata nell’ambito dell’attività di audit producendo, all’Ufficio locale competente, l’apposito formulario. In tal caso, in sede di trasmissione delle risultanze dell’audit, l’Ufficio indicherà, nella relazione conclusiva, la dicitura “richiesta abilitazione” in corrispondenza del riquadro denominato “abilitazione alla rappresentanza diretta”. Qualora l’istanza per l’abilitazione in argomento sia prodotta trascorsi più di tre anni dall’ottenimento del relativo titolo professionale/autorizzazione/status, la stessa dovrà essere corredata dalla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziale del richiedente, attestante l’assenza di condanne penali passate in giudicato e l’assenza di carichi pendenti presso le Procure della Repubblica italiana. Quanto sopra, a seconda della tipologia di soggetto, dovrà essere prodotto da:  spedizioniere doganale: la persona fisica richiedente iscritta all’albo;  Centro di Assistenza Doganale: tutti i soci del C.A.D.;  titolare autorizzazione AEO: tutti i soggetti di cui all’art. 24 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/20155; È di tutta evidenza che la corretta operatività doganale del soggetto richiedente e/o abilitato sarà valutata sia in caso di rilascio che di mantenimento dei requisiti previsti ai fini dell’abilitazione. I soggetti che non rientrano nelle categorie summenzionate devono presentare istanza (sempre utilizzando il medesimo formulario) presso l’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui è stabilito il proprio domicilio fiscale, a cui deve essere allegata la citata dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziale del richiedente, nel caso di persona fisica, o dei soggetti di cui all’art. 24 RE (come sopra citati), in caso di persona giuridica. L’Ufficio locale, ricevuta l’istanza, ne verifica tempestivamente la regolarità e la completezza e, qualora ravvisi la necessità di integrazioni, informa l’istante che, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, deve procedere alle integrazioni dovute. Nell’ambito, poi, dell’iter istruttorio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti, il decreto legislativo n. 141/2024 ha previsto all’articolo 31, comma 2, le condizioni, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, per l’ottenimento dell’abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta in ambito nazionale. Pertanto, l’Ufficio locale avrà cura di riscontrare, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza: 5 Cfr. Circolare 9/24 par. 1.5.1 3 DIREZIONE DOGANE a) l’assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui al successivo articolo 33, comma 1, lett. c) e d), b) l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, c) il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell’Agenzia. In merito al requisito di cui alla lettera b), dell’art. 31, delle nuove disposizioni nazionali, si evidenzia che le violazioni gravi o ripetute riferite alla normativa fiscale, assumono rilevanza quando commesse nell’ambito dello svolgimento di attività doganali. Per l’accertamento delle stesse, l’Ufficio delle dogane utilizzerà principalmente la consultazione delle banche dati a disposizione dell’Agenzia, ponderando le eventuali infrazioni riscontrate in rapporto all’operatività del richiedente, da intendersi sia in termini di numero di dichiarazioni doganali presentate, sia in termini di valore delle stesse.6 Inoltre, nel rispetto della formulazione proposta dal legislatore delegato, con apposita Determinazione Direttoriale prot. n. 506849 del 25/07/2025, sono state disciplinate le due soluzioni alternative necessarie per l’assolvimento della condizione di cui alla lettera c).  il requisito riferito agli “standard minimi di competenza” si intende assolto con l’espletamento, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta. In particolare, un numero pari ad almeno il 30% annuo delle suddette 300 dovrà consistere in dichiarazioni doganali per il regime di immissione in libera pratica. Non rientrano nel conteggio del richiesto 30% annuo le dichiarazioni semplificate di importazione (H7) per merci di modico valore.  il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia7. Le risultanze dell’attività8 saranno oggetto di una relazione finale da inoltrare - per il tramite della Direzione Territoriale competente, che ne valuterà gli esiti, - all’ Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane, per l’adozione del provvedimento che, in linea con quanto sancito dall’art. 22 del CDU, dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni. 6 Potrebbero essere, ad esempio, non ostative le infrazioni doganali relative all’accertamento di errori isolati, o comunque non ricorrenti, commessi dal richiedente al momento della compilazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali. 7 Le disposizioni sono state emanate con la circolare n. 27/2023 “Attività formativa per il conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO (operatore economico autorizzato) ai sensi dell’art. 27, par. 1, lett b) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015”. 8 La verifica dei requisiti è operata, in caso di persona fisica, sul richiedente, in caso di persona giuridica, sui soggetti di cui all’art. 24 RE già precedentemente menzionati. 4 DIREZIONE DOGANE Conclusa positivamente l’attività istruttoria, l’ufficio locale provvederà, qualora il soggetto abilitato non ne sia già titolare, a rilasciare il codice EORI ai sensi dell’art. 9 del CDU. Nel caso di esito negativo dell’istruttoria, l’Ufficio delle dogane comunicherà al richiedente tali risultati ed i termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per un massimo di 30 giorni, al fine di concedere allo stesso la facoltà di produrre osservazioni e/o intraprendere le opportune iniziative atte a risolvere le criticità riscontrate. Decorso tale periodo, salvo istanza presentata dall’interessato con espressa indicazione dei termini necessari a provvedere, in mancanza di replica e/o di variazioni della situazione, verrà predisposta la relazione conclusiva negativa, evidenziando le motivazioni a fondamento della proposta di diniego. Tale relazione, trasmessa per le valutazioni alla sovraordinata Direzione Territoriale, verrà poi inoltrata, corredata di parere, al predetto Ufficio centrale per gli ulteriori adempimenti di competenza. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Dogane o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla notifica della decisione stessa. Qualora, invece, il richiedente provveda a porre in essere le necessarie azioni correttive, si procederà secondo le indicazioni già fornite in caso di istruttoria positiva e l’Ufficio centrale, nel rilasciare l’abilitazione, inserirà il soggetto abilitato in un’apposita banca dati con l’attribuzione di un codice identificativo. Il provvedimento rilasciato abilita alla prestazione di servizi di rappresentanza diretta esclusivamente sul territorio nazionale, attestando l’assolvimento dei soli requisiti di cui all’art. 39 lettere a) e d). Qualora, invece, l’operatore nazionale non titolare dello status di AEO, già abilitato o da abilitare, intenda prestare servizi di rappresentanza diretta anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, sarà soggetto alla verifica degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 39, lettere b) e c) del CDU, così come previsto dall’art. 18 c. 3 dello stesso codice. Inoltre, l’operatore residente in uno stato dell’Unione diverso dall’Italia, che intende prestare servizi di rappresentanza diretta nel territorio nazionale, dovrà inoltrare la domanda all’ Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane fornendo le prove della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 18, par. 3, CDU (criteri di cui all’articolo 39 lett. da a)9 a d) CDU) ovvero il possesso dell’autorizzazione AEO con il relativo numero identificativo. Relativamente alle condizioni per il mantenimento dell’abilitazione in argomento, l’articolo 4 della citata determinazione prevede che il titolare espleti un’attività dichiarativa di almeno 100 dichiarazioni doganali in ogni anno solare in qualità di rappresentante - sempre con l’utilizzo 9 Per l’attestazione del possesso del requisito di cui all’art. 39 lett. a) è richiesta la presentazione della “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, attestante l’assenza di condanne penali passate in giudicato e di carichi pendenti. 5 DIREZIONE DOGANE del proprio codice EORI - unitamente alla dimostrazione di aver frequentato, con cadenza biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie oggetto dei corsi accreditati dall’ADM. Da ultimo, il successivo articolo 5 prevede l’obbligo, per il titolare dell’abilitazione, di portare tempestivamente a conoscenza dell’ADM ogni elemento informativo che possa comportare la perdita dei prescritti requisiti necessari per il mantenimento della stessa. Nel medesimo articolo, si evidenzia il compito dell’Agenzia di verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni prescritte dalla determinazione in argomento, da effettuarsi mediante le ordinarie attività di verifica, anche a campione, dell’operatività del soggetto abilitato. Il comma 7 dell’art. 31, mutuando il principio previsto dalla normativa anticorruzione, sancisce il divieto di esercitare le funzioni di rappresentanza per il personale dell’Amministrazione finanziaria – qui intesa come Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – e della Guardia di Finanza, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto d’impiego. Decorso tale periodo, gli interessati appartenenti alle categorie su indicate, che vorranno esercitare le funzioni di rappresentante doganale agendo in modalità diretta, potranno richiedere l’abilitazione secondo la procedura prevista dall’art. 31, come sopra descritta. Resta ferma, per i medesimi soggetti, la possibilità prevista dalla Legge 213/2000, così come modificata dal decreto legislativo in commento adottato in esecuzione della Delega fiscale, di ottenere la patente di “spedizioniere doganale” in esonero dal sostenimento dell’esame finale. Il possesso della patente, come sopra detto, consente altresì l’esercizio dei servizi di rappresentanza diretta. Inoltre, il testo del Titolo II Capo II - La rappresentanza doganale - Articolo 32 – Sospensione della rappresentanza diretta – Articolo 33 – Revoca dell’abilitazione della rappresentanza diretta è integrato e sostituito nel modo seguente: Per quanto riguarda l’istituto della sospensione della rappresentanza diretta, sostanzialmente nulla è mutato riguardo all’organo deputato ad emettere il provvedimento, mentre si evidenzia la modifica recata all’art. 32 dalla lett. b) del comma 2, per cui l’efficacia della sospensione – salvo quanto previsto dal successivo comma 3 - non può essere superiore a sei mesi nel caso in cui si prevede l’ipotesi di irrogazione della sospensione, da parte del Direttore Territoriale, in presenza di una condanna non definitiva alla pena della reclusione per una durata non superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell’articolo 33, comma 1, lettere c) e d). In merito all’istituto della revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta, così come disciplinato dal nuovo testo normativo, il procedimento è innescato da una segnalazione proveniente da un ufficio delle dogane locale che, avendo avuto contezza del verificarsi di una delle cause previste dall’art. 33 c.1 lettere a), b), c) e d) informa, senza indugio, il rispettivo direttore territoriale affinché disponga l’avvio del procedimento di revoca. Dell’avvio del 6 DIREZIONE DOGANE procedimento è informata la Direzione Dogane che, solo nel caso in cui la revoca sia proposta per i motivi di cui all’art. 33 c.1 lettera b), esprime il proprio avviso in merito, a garanzia di equità, imparzialità ed omogeneità delle scelte dell’Amministrazione su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi, infatti, la Direzione Dogane valuterà la gravità e reiterazione delle violazioni alla normativa doganale ovvero il rispetto degli standard minimi di competenza o qualifiche professionali da parte dell’operatore, in coerenza con le evidenze verificatesi sul territorio nazionale. Diversamente, il provvedimento di revoca avviato per i restanti casi previsti dall’art. 33 c. 1) lett. a), c), d), considerata l’oggettività delle cause e l’esigenza di garantire speditezza nell’agire amministrativo, viene adottato dal competente Direttore territoriale, informando, per conoscenza, la Direzione Dogane. Nel caso degli spedizionieri doganali, si evidenzia che la sospensione/revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta, per espressa previsione normativa dell’art 3, c. 6 della Legge 213/2000, così come modificata dal Decreto legislativo adottato in esecuzione della Delega fiscale, implica la contestuale sospensione/revoca della patente di Spedizioniere doganale. Pertanto, per i soggetti sopra menzionati, il provvedimento di sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza permane in capo al Direttore Territoriale, con la conseguente sospensione del titolo abilitativo, mentre il provvedimento definitivo di revoca della patente è adottato dalla Direzione Dogane. La formulazione dell’art. 33 c.1 lett. b) prevede che la perdita del requisito degli standard minimi di competenza/qualifiche professionali, nonché il verificarsi di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale, comporti la revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta. A tal fine si ribadisce il compito dell’Agenzia di verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni prescritte dall’art. 31 lett. b) e c), da effettuarsi mediante le ordinarie attività di verifica, anche a campione, dell’operatività del soggetto abilitato. Come già accennato, in considerazione delle intervenute modifiche normative in tema di abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta in ambito nazionale, si è provveduto a rettificare il modello di istanza ed i relativi allegati. *** ************ *** La presente circolare integra e modifica la circolare 20/2024 relativamente quanto in essa indicato con riferimento agli articoli 31, 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1 del D.lgs. 141/2024. Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione. IL DIRETTORE CENTRALE Claudio Oliviero: Firmato digitalmente 7

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