Circolare ADM In vigore Imposte_Indirette

Circolare ADM 23/2024

Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione ai sensi dell’art. 179 del Regolamento (UE) 952/2013

Pubblicato: 30/10/2024 In vigore dal: 30/10/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione ai sensi dell’art. 179 del Regolamento (UE) 952/2013 – pdf – pubblicata il 30/10/2024 — Prot. 665851 — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE DOGANE Prot.: 665851/RU Roma, 30/10/2024 CIRCOLARE N. 23/2024 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO ALL’IMPORTAZIONE AI SENSI DELL’ART.179 DEL REGOLAMENTO (UE) 952/2013 (CODICE DOGANALE DELL’UNIONE) Premessa Il Codice doganale dell’Unione (CDU), all’art. 179, ha individuato una nuova forma di sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza dal territorio dell’Unione prevedendo che: “su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un Ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro Ufficio doganale”. Tale procedura consente, quindi, la presentazione della dichiarazione doganale presso l’Ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita (denominato Ufficio doganale di controllo), permettendo, al contempo, di presentare fisicamente le merci in un Ufficio doganale posto in uno Stato membro diverso (denominato Ufficio doganale di presentazione). Per poter applicare tale forma di semplificazione, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni (AEOC) e deve essere autorizzato alla specifica procedura dall’Ufficio doganale dello Stato membro dove è stabilito: l’autorizzazione ha effetto sia nello Stato membro che l’ha rilasciata sia negli altri Stati membri dove la merce viene fisicamente presentata all’arrivo nel territorio dell’Unione o alla sua partenza dallo stesso1. Dal 1° luglio 2024 in base all’UCC work programme (Decisione di Esecuzione UE 2023/2879), gli Stati membri devono dare applicazione al sistema per lo sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI - Centralized Clearance for import), attraverso il quale è possibile lo scambio di informazioni fra gli uffici doganali coinvolti (Ufficio di controllo e Ufficio di presentazione della merce) nei due Stati membri interessati dall’operazione. 1 Per un’introduzione all’istituto è possibile consultare il modulo e-learning predisposto dalla Commissione europea per funzionari doganali e operatori al seguente link: Course: EU Centralised Clearance for Import (CCI), Phase 1, Topic: en (europa.eu); 00143 Roma, via M. Carucci 71 06 5024 6089 dir.dogane.regimi@adm.gov.it DIREZIONE DOGANE In particolare, l’Ufficio di controllo dove viene presentata la dichiarazione doganale di importazione deve fornire tramite CCI i dati relativi a tale dichiarazione all’Ufficio di presentazione della merce per l’eventuale svolgimento dei controlli fisici sulla stessa e per consentire l’analisi dei rischi e la riscossione dei tributi nazionali. Ciò in ragione del fatto che se i dazi doganali, in quanto risorse proprie tradizionali dell’UE, vengono riscossi dall’Ufficio di controllo all’atto della presentazione della dichiarazione doganale, l’eventuale fiscalità interna (IVA, accise e altri tributi nazionali) viene, al contrario, introitata dall’Ufficio di presentazione della merce sulla base delle informazioni fornite dall’Ufficio di controllo. 1. L’istituto dello sdoganamento centralizzato unionale: evoluzione e ambito applicativo. L’istituto dello sdoganamento centralizzato è stato introdotto nel CDU dopo l’esperienza delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate (SASP), fondate sullo stesso principio di centralizzazione delle procedure doganali presso lo Stato membro dove l’azienda richiedente ha la sede principale anche per le merci fisicamente presentate in altri Stati membri. La centralizzazione consente all’operatore di avere come interlocutore un solo Ufficio doganale, permettendo di rendere più efficienti i processi di organizzazione interna per lo svolgimento degli adempimenti doganali, nonché di far arrivare le merci in prossimità del luogo cui sono destinate o in quello più conveniente dal punto di vista logistico. Si tratta di una forma di semplificazione che potrà essere applicata – una volta raggiunta la completa implementazione - a tutte le merci ed a gran parte dei regimi doganali2 utilizzando la dichiarazione doganale standard, quella semplificata o l’iscrizione nelle scritture del dichiarante. La prima fase di applicazione ha avuto inizio il 1° luglio 2024, ed è relativa ai soli regimi di importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale, con l’utilizzo della sola dichiarazione standard; in questa prima fase sono escluse dalla semplificazione procedurale le merci sottoposte ad accise, le merci unionali movimentate nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali e le merci sottoposte a misure di politica agricola comune. Lo sdoganamento centralizzato all’esportazione sarà applicabile da dicembre 2024; ad esso seguiranno le ulteriori funzionalità per merci in ingresso nel territorio unionale, di cui si prevede l’implementazione entro il 2 giugno 2025. 2 La stessa potrà essere utilizzata per importazione, deposito doganale, ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, esportazione e riesportazione, ad eccezione del transito. 2 DIREZIONE DOGANE Lo sdoganamento centralizzato unionale può essere utilizzato, previa autorizzazione, quando l’operazione doganale interessa due Stati membri (uno per la presentazione della dichiarazione doganale e l’altro per la presentazione delle merci) anche se, come accennato in premessa, l’autorizzazione può prevedere il coinvolgimento di più Stati membri. L’istituto si fonda sulla collaborazione fra le Amministrazioni coinvolte nelle operazioni doganali sia nella fase di rilascio dell’autorizzazione, di cui si dirà in seguito, che durante la gestione della stessa, in modo da rendere più semplice ed efficiente la procedura. Lo Stato membro in cui è posto l’Ufficio di controllo mantiene il ruolo principale nella gestione della procedura; lo stesso dovrà difatti gestire il processo di rilascio dell’autorizzazione e il suo successivo monitoraggio; gli Stati membri interessati come uffici di presentazione sono coinvolti in fase di autorizzazione e di consultazione e nella successiva gestione delle operazioni, svolgendo, oltre ai controlli fisici richiesti, anche eventuali interventi di verifica o audit richiesti dall’Ufficio di controllo. L’autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo è tenuta ad informare le autorità degli Stati membri coinvolti in merito ad ogni modifica relativa all’autorizzazione o al titolare della stessa; tutti gli uffici doganali coinvolti sono chiamati a vigilare sullo svolgimento delle operazioni doganali e sullo svincolo delle merci, informando gli altri Stati Membri di eventuali rettifiche sulla dichiarazione doganale, anche successive alla fase di svincolo. 2. Procedura di rilascio dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato. L’operatore che intende ottenere l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, oltre ad essere titolare dello status di AEO per le semplificazioni doganali, dovrà presentare l’istanza attraverso il sistema CDS (Customs Decision System) inviandola all’Ufficio competente per tale tipo di autorizzazioni nello Stato membro ove lo stesso è stabilito3. Il competente Ufficio, una volta ricevuta l’istanza e verificata l’accettabilità della stessa nei termini previsti dall’art. 22 CDU, predispone il progetto di autorizzazione e avvia la consultazione tramite CDS con gli altri Stati membri coinvolti nell’autorizzazione. In applicazione dell’art. 229 del Reg.to UE n.2447/2015 (RE), entro 45 giorni dalla data di accettazione dell’istanza lo Stato membro che l’ha ricevuta trasmette agli altri Stati membri coinvolti la bozza di autorizzazione, un piano di controllo in cui vengono indicate le modalità di controllo che saranno adottate, nonché le altre informazioni necessarie alla gestione della procedura e destinate a essere oggetto di un accordo tra le due Amministrazioni doganali. 3 Per maggiori informazioni sul funzionamento del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione CCI è possibile consultare la CCI Phase 1 Business Guide predisposta dalla Commissione europea al seguente link: Centralised Clearance for Import - European Commission (europa.eu). 3 DIREZIONE DOGANE Nell’accordo4 dovranno, in particolare, essere presenti le indicazioni sulle modalità di riscossione della fiscalità interna, le misure extratributarie di carattere nazionale e tutto ciò che viene richiesto nello Stato membro dove è posto l’Ufficio di presentazione della merce. Entro 45 giorni dalla data di ricezione della documentazione, lo Stato membro consultato deve comunicare eventuali obiezioni ed integrazioni o il consenso al progetto di autorizzazione, al piano di controllo e all’accordo proposto. Lo Stato membro chiamato ad esprimersi dovrà motivare eventuali obiezioni. Se entro 90 giorni dalla data di inizio della consultazione non si raggiunge un accordo sulle obiezioni poste dallo Stato membro consultato, l’autorizzazione non può essere concessa; in alternativa e ove le obiezioni non siano riferite ad elementi essenziali, la stessa potrà essere concessa a patto di escludere la parte oggetto di contestazione. Se lo Stato membro consultato non fornisce risposta entro il termine previsto, il consenso si considera acquisito al pari di quanto avviene con l’istituto del silenzio assenso. Lo Stato membro di rilascio, una volta terminata la procedura di consultazione, può emettere l’autorizzazione tramite sistema CDS. Nell’ipotesi in cui lo sdoganamento centralizzato debba essere usato per un regime che comporta il propedeutico rilascio di un’autorizzazione alle procedure speciali (deposito doganale, perfezionamento attivo, ecc..), il richiedente deve essere titolare anche di tale autorizzazione in forma multi-stato; l’Ufficio di controllo designato per il regime speciale deve, inoltre, essere lo stesso dell’Ufficio designato per lo sdoganamento centralizzato. Analogamente, se il richiedente intende utilizzare anche un’altra semplificazione (dichiarazione semplificata, EIDR) oltre allo sdoganamento centralizzato, lo stesso dovrà richiedere al medesimo Ufficio un’autorizzazione a tale semplificazione. Premesso quanto sopra, si precisa che un operatore stabilito in Italia che intenda richiedere un’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, deve presentare l’istanza attraverso il sistema CDS, indicando come Ufficio competente per il rilascio di tale autorizzazione l’Ufficio regimi e procedure doganali di questa Direzione (cod. IT922106). Allo stesso Ufficio devono essere inviati – nell’ambito della procedura di consultazione - i progetti di autorizzazione predisposti da altri Stati membri che vedono coinvolti Uffici italiani per la presentazione delle merci. Nell’istanza deve essere indicato il tipo di merce oggetto di sdoganamento, i luoghi dove le merci sono tenute in attesa di svincolo e gli uffici di presentazione delle merci. L’operatore avrà, inoltre, cura di indicare se intende operare ai fini IVA con il rappresentante fiscale o con l’istituto dell’identificazione diretta. Tali informazioni devono essere riportate sull’autorizzazione, ove 4 L’amministrazione doganale dello Stato membro di presentazione avrà cura di integrare l’accordo ove ne ravvisi la necessità. 4 DIREZIONE DOGANE saranno indicate anche le eventuali autorizzazioni alle semplificazioni o alle procedure speciali che verranno utilizzate e il tempo previsto per lo svincolo delle merci. All’autorizzazione devono essere allegati gli accordi con gli Stati membri coinvolti nell’autorizzazione. 3. Modalità di riscossione dei diritti doganali e adempimenti. Qualora l’Italia sia lo Stato nel quale risiede l’Ufficio doganale di presentazione, si applicano le seguenti disposizioni. La riscossione dei tributi nazionali (IVA, accise e altri tributi nazionali) da parte dell’Ufficio di presentazione della merce avviene sulla base dei dati forniti dall’Ufficio di controllo dove viene presentata la dichiarazione doganale, attraverso il sistema CCI. Ai fini della riscossione della fiscalità nazionale, nel corso della fase di consultazione per il rilascio delle autorizzazioni allo sdoganamento centralizzato in cui l’Italia è coinvolta come Ufficio di presentazione della merce, verrà richiesto al titolare dell’autorizzazione, come condizione per poter operare in Italia, di identificarsi ai fini IVA. Tale identificazione avverrà, in caso di operatore privo di stabile organizzazione in Italia, tramite un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”) o, in alternativa, con l’identificazione diretta mediante propria Partita IVA, assegnata a soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 35-ter del medesimo “Decreto IVA”. Per l’assolvimento dell’IVA relativa alla merce immessa in consumo in Italia l’operatore economico interessato dovrà utilizzare la prevista autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) in applicazione dell’art. 110 CDU, prestando l’apposita garanzia. Sarà cura dell’operatore economico verificare, preventivamente allo svincolo delle merci, la capienza del conto di debito, attraverso l’apposita funzionalità a sistema, in relazione alle dichiarazioni legate alla procedura di sdoganamento centralizzato. Nell’ipotesi in cui l’Italia sia Ufficio doganale di controllo, i dazi doganali vengono riscossi dall’Amministrazione nazionale; il pagamento dei dazi avviene a mezzo del conto di debito e l’annotazione sul conto di dilazione del debito maturato avviene al momento dello svincolo delle merci, con la generazione del riferimento A93. Pertanto, l’operatore economico interessato dovrà essere previamente autorizzato alla dilazione di pagamento (DPO), in applicazione dell’art. 110 CDU, prestando l’apposita garanzia. 5 DIREZIONE DOGANE 4. I controlli sulle merci nello sdoganamento centralizzato. Come evidenziato, nel contesto della semplificazione prevista dallo sdoganamento centralizzato, l’operatore economico autorizzato a tale procedura, presenta la dichiarazione doganale all’Ufficio doganale di controllo. La procedura prevede che anche le eventuali integrazioni e richieste di rettifica vadano presentate all’Ufficio doganale di controllo. A titolo esemplificativo, l’operatore potrà presentare: • richiesta di rettifica; • richiesta di invalidamento; • documenti allegati alla dichiarazione; • altri documenti richiesti a seguito di eventuale controllo. 4.1. Competenze dell’Ufficio doganale di controllo L’Ufficio doganale di controllo deve verificare che vi siano gli elementi necessari per il vincolo delle merci al regime doganale dichiarato e, accettata la dichiarazione doganale, procedere, sulla base della propria analisi dei rischi, ad effettuare gli eventuali controlli documentali. I controlli devono essere finalizzati agli aspetti connessi alla corretta liquidazione del dazio, alla presenza della prevista certificazione unionale di carattere extratributario (ad esempio certificati sanitari, fitosanitari, CITES, biologico, etc.) e alle misure previste nell’ambito degli accordi bilaterali con i singoli Stati. L’Ufficio doganale di controllo, infatti, può effettuare solo i controlli documentali e richiedere l’eventuale documentazione aggiuntiva - Articolo 188, lettere a) e b) del CDU. Successivamente a tale attività il citato Ufficio deve comunicarne l’esito all’Ufficio doganale di presentazione tramite CCI, specificando se le merci: a. possono essere svincolate per il regime doganale interessato; oppure b. devono essere sottoposte alla verifica fisica e all’eventuale campionamento per le analisi di laboratorio ai sensi dell’art. 188, lettera c) e d) del CDU. 6 DIREZIONE DOGANE 4.2. Competenze dell’Ufficio doganale di presentazione Nel caso di cui al paragrafo precedente sub a), l’Ufficio doganale di presentazione deve effettuare i controlli “propri” relativi alla riscossione dei tributi nazionali, alle eventuali misure extratributarie di carattere nazionale e a quelli richiesti dall’analisi dei rischi nazionale e locale. Resta ferma la possibilità per l’Ufficio doganale di presentazione di effettuare ogni verifica fisica relativa al rispetto delle proibizioni e restrizioni unionali. Entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, l’Ufficio di presentazione deve comunicare all’Ufficio di controllo il nulla osta allo svincolo, ovvero i motivi che non lo consentono. Nel caso di cui al paragrafo precedente sub b) l’Ufficio di presentazione deve, entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, progressivamente seguire la seguente procedura: a) confermare la ricezione della richiesta dell’ufficio doganale di controllo; b) informare, se del caso, l’ufficio doganale di controllo in merito all’esecuzione di eventuali controlli “propri”, come sopra descritti, effettuati sulle merci; c) comunicare, al termine della verifica effettuata su istanza dell’Ufficio di controllo, l’esito delle risultanze. L’Ufficio doganale di controllo, sulla base dei controlli documentali per la verifica della dichiarazione in dogana e dei risultati dei controlli effettuati dall'Ufficio doganale di presentazione, può svincolare le merci conformemente agli artt. 194 e 195 del CDU dandone informazione tramite CCI all’Ufficio doganale di presentazione. 5. Le misure extratributarie di carattere nazionale. Con riferimento alle misure extratributarie di carattere nazionale, si richiamano le disposizioni nazionali relative a particolari abilitazioni degli uffici doganali, a specifiche competenze della dogana previste dall’ordinamento giuridico vigente o a particolari procedure previste per lo svincolo delle merci. Si evidenziano, inoltre, le norme relative alla sorveglianza radiometrica, materia disciplinata a livello unionale dalla Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e, a 7 DIREZIONE DOGANE livello nazionale, dal D.lgs. 101/2020 per la quale continuano a trovare applicazioni le indicazioni da ultimo fornite con gli avvisi del 30 giugno 2022 e del 29 settembre 2023. IL DIRETTORE CENTRALE Claudio Oliviero Firmato digitalmente 8

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