Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio. D.lgs. 2 novembre 2021, n. 189 recante disciplina sanzionatoria. Istruzioni per i controlli doganali
Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio. D.lgs. 2 novembre 2021, n. 189 recante disciplina sanzionatoria. Istruzioni per i controlli doganali — Prot. 175233 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]
CIRCOLARE N. 4/2025
OGGETTO: Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 maggio 2017 sul mercurio. D.lgs. 2 novembre 2021, n. 189 recante
disciplina sanzionatoria. Istruzioni per i controlli doganali.
Premessa
Il mercurio è un elemento presente in natura ed il rilascio nell’ambiente può derivare da fonti
naturali o anche dalle attività umane.
Con la Convenzione di Minamata, entrata in vigore il 16 agosto 2017, ad oggi ratificata da 125
Paesi, compresi 25 Stati dell’Unione, tra i quali l’Italia, è stato fissato l’obiettivo di tutelare la
salute e l’ambiente dalle emanazioni e dai rilasci di mercurio e dei suoi composti, attraverso
l’attuazione di una serie di misure volte a diminuire a livello globale la presenza di mercurio
nell’ambiente. Tale obiettivo, meglio noto sotto la denominazione di “Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile1”, rientra nel più vasto programma d’azione per la tutela delle persone e del
pianeta.
In particolare, il punto 4 dell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 prevede la possibilità, entro il
2030, di ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il
loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e di ridurre
significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzarne gli effetti
negativi sulla salute umana e l'ambiente.
La citata Convenzione di Minamata racchiude istruzioni riguardanti l’intero ciclo di vita del
mercurio, la sua esportazione-importazione, lo stoccaggio in sicurezza e, una volta divenuto
“rifiuto”, il suo smaltimento.
A livello unionale, con il Regolamento (UE) 2017/852 (di seguito “Regolamento”) sono state
date istruzioni in relazione all’uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti
e delle miscele, alla fabbricazione, all’uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio
nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio2.
1 Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata sotto l’egida
dall’Assemblea Generale dell’ONU, è costituita da 17 Obiettivi -cosiddetti Goals- per lo Sviluppo Sostenibile (per
approfondimenti v. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) rientranti in un
programma d’azione costituito da 169 target o traguardi, ad essi collegati, da realizzare in ambito ambientale, economico,
sociale e istituzionale entro il 2030. Tra questi obiettivi il c.d. Goal n. 12 intitolato Consumo e produzione responsabili
si prefigge di “garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”.
2 Il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della Direttiva 2008/98/CE v. Capo I
art. 2 punto 5) del Regolamento (UE) 2017/852 del 17.05.2017.
00153 – Roma, Piazza Mastai 12
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0175233.18-03-2025.U
DIREZIONE DOGANE
È bene sottolineare che il mercurio viene utilizzato nei più svariati campi e processi industriali
come ad esempio nell’estrazione dell’oro, la produzione di metalli non ferrosi ed
incenerimento di molti tipi di rifiuti. La sostanza in questione è anche contenuta in molti
prodotti quali interruttori elettrici (compresi i termostati), relè, apparecchiature di misurazione
e controllo, lampadine fluorescenti a basso consumo, alcuni tipi di batterie e amalgama
dentale. Il prodotto viene, inoltre, utilizzato anche in laboratori, cosmesi, prodotti
farmaceutici, compresi vaccini e additivi alimentari, vernici e gioielli, ecc.
Ai fini della presente Circolare, secondo quanto previsto dall’art. 2, punto 1) del Regolamento,
sono da intendersi:
• mercurio: il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6);
• composto del mercurio: qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o
più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo
mediante reazioni chimiche;
• miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
• prodotto con aggiunta di mercurio: un prodotto o un componente di prodotto
contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto
intenzionalmente;
• rifiuti di mercurio: il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi
dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;
Restrizioni all’esportazione ed all’importazione
L’art. 3 del Regolamento prevede:
1. al paragrafo 1, il divieto di esportazione del mercurio;
2. al paragrafo 2, il divieto di esportazione per i composti di mercurio e per le miscele
di cui all’allegato I (a decorrere dalle date indicate), salvi i casi in deroga, ravvisabili in
attività di ricerca di laboratorio o di analisi di laboratorio - previsti dal paragrafo 3;
3. al paragrafo 4, il divieto di esportazione ai fini del recupero del mercurio, dei
composti e delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del
divieto di cui al paragrafo 2.
L’art. 4 del Regolamento, invece, prevede:
1. al paragrafo 1, il divieto di importazione di mercurio e delle miscele di cui all’allegato
I, ivi inclusi i rifiuti prodotti dalle fonti di cui all'articolo 11, lettere da a) a d), per fini
diversi dallo smaltimento come rifiuti.
Lo stesso paragrafo 1 dell’art. 4 precisa che l’importazione a fini di smaltimento come
rifiuti è consentita solo quando il paese esportatore non ha accesso a capacità di
trasformazione disponibili all’interno del proprio territorio.
Il paragrafo 2 dell’art. 4 ammette l’importazione di mercurio e delle miscele di mercurio
di cui all'allegato I per un uso consentito in uno Stato membro, a condizione che lo
Stato membro di importazione abbia concesso, in uno dei seguenti casi, la propria
autorizzazione scritta a tale importazione:
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DIREZIONE DOGANE
a) il paese esportatore sia parte della Convenzione e il mercurio esportato non
proviene da estrazione primaria di mercurio vietata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi
3 e 4, della Convenzione stessa;
b) il paese esportatore che non è parte della Convenzione ha certificato che il mercurio
non proviene da estrazione primaria di mercurio.
L’operatore economico deve riportare le informazioni sull’autorizzazione nel campo
digit della dichiarazione doganale previsto per i codici Taric relativi al mercurio, come
meglio specificato nel successivo paragrafo relativo ai “Controlli doganali”.
2. al paragrafo 2, il divieto di importazione, ai fini del recupero del mercurio, delle
miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1
nonché dei composti del mercurio;
3. al paragrafo 3, il divieto di importazione di mercurio da utilizzare nell'estrazione e
trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.
L’art. 5 del Regolamento dispone, infine, il divieto di esportazione, di importazione e di
fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II, ad
eccezione dei casi indicati all’art. 5, paragrafo, 2 punto a) - prodotti essenziali per impieghi
militari e di protezione civile - e b) prodotti utilizzati per la ricerca la taratura della
strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.
Modulistica
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,
decisioni che stabiliscono i moduli da utilizzare per l'applicazione degli articoli 3 e 4.
A tale riguardo, pertanto, la Commissione Europea, con la Decisione di esecuzione (UE)
2017/2287 dell’8 dicembre 2017, ha previsto:
• il modello, relativo all’allegato I del Regolamento, da utilizzare in relazione alle importazioni
di mercurio e di talune miscele per rilasciare o negare l’autorizzazione a norma di quanto
previsto dall’art. 4, comma 1, secondo paragrafo. Tale modello, non deve essere utilizzato
in caso di importazione di mercurio o miscele di mercurio che si configurano o che sono
considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98;
• il modello, relativo all’allegato II, del Regolamento che deve essere, invece, utilizzato dai
Paesi che non sono parte della Convenzione di Minamata sul mercurio e che intendono
esportare mercurio in forma pura o in miscele verso uno Stato membro ai fini del rilascio
della certificazione sulla fonte del mercurio.
Entrambi i modelli sopracitati devono essere allegati alla dichiarazione doganale.
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DIREZIONE DOGANE
Controlli doganali
L’Autorità di sorveglianza del mercato per il mercurio è il Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica (di seguito MASE), secondo quanto indicato nell’allegato V, punto 13,
del Decreto legislativo 12 ottobre 2022 n. 157.
Gli Uffici delle dogane, in caso di selezione controllo documentale (CD) o visita merci (VM)
dal Circuito Doganale di Controllo, a campione o sulla base di specifici profili di rischio locale,
anche in relazione ad analisi di rischio comunicate dall’Autorità nazionale sopra indicata, in
relazione alle operazioni di importazione o esportazione di sostanze o prodotti con l’aggiunta
di mercurio e dei rifiuti di mercurio, devono procedere alla verifica della presenza e della
correttezza dei seguenti codici indicati nei data element della Dichiarazione Doganale:
✓ C071: Modulo per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione scritta, a norma dell'articolo 4, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, alle
importazioni di mercurio o miscele di mercurio di cui all'allegato I di tale regolamento;
✓ Y924: Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852;
✓ Y925: Esportazione ai fini di attività di ricerca in laboratorio o di analisi di laboratorio (articolo 3,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852).
Per i casi di importazione, in caso di dubbio sul rispetto della normativa in argomento, gli
Uffici delle dogane devono sospendere lo svincolo, ed informare, senza indugio, ai sensi
dell’art. 26 del regolamento UE n.2019/1020, la citata Autorità di sorveglianza, all’indirizzo
SPC-UDG@mase.gov.it .
Il MASE, entro quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione, potrà comunicare
all’ufficio doganale:
• l’approvazione all’immissione in libera pratica;
• la non ammissione all’importazione;
• il mantenimento della sospensione dello svincolo per ulteriori approfondimenti (cd.
comunicazione interlocutoria);
• di aver emanato un provvedimento in cui indica all’Operatore economico le eventuali
misure da intraprendere da parte dello stesso entro un periodo determinato. In tal caso
resta la sospensione dello svincolo.
In caso di mancata risposta entro il suddetto termine di quattro giorni lavorativi l’ufficio
doganale procede con lo svincolo informandone l’Operatore Economico, fatti salvi i restanti
controlli.
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DIREZIONE DOGANE
Per i casi di esportazione, invece, in caso di dubbio sul rispetto della normativa in argomento,
gli Uffici delle dogane devono direttamente contattare la citata Autorità di sorveglianza,
all’indirizzo SPC-UDG@mase.gov.it, per ogni utile supporto in merito alla corretta
individuazione delle fattispecie di divieto o di esenzione.
Poiché nell’effettuare i controlli in questione potrebbero essere considerati anche prodotti
contenenti mercurio disciplinati da normative diverse da quelle di cui sopra si portano
all’attenzione di codesti Uffici i seguenti ulteriori regolamenti UE da tenere in debita
considerazione:
• Regolamento (UE) 2012/528 concernente i prodotti biocidi;
• Regolamento 1223/2009 (CE) concernente i prodotti cosmetici. Negli allegati II e V sono
riportate le sostanze vietate nei prodotti cosmetici nonché “l’elenco dei conservanti
autorizzati nei prodotti cosmetici” ove viene indicata la sostanza mercurio.
L’allegato II, nello specifico, contiene una lista di tutte le sostanze il cui utilizzo è
espressamente vietato in formulazioni cosmetiche e una tabella nella quale sono riportate
le sostanze vietate identificate con denominazione chimica, numero CAS3 e numero CE4.
L’allegato V prevede un elenco di conservanti che possono essere impiegati nei prodotti
cosmetici specificando i limiti di concentrazione massima, le condizioni di utilizzo e
modalità di impiego.
Sanzioni
Come stabilito dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2017/852, con Decreto Legislativo 2
novembre 2021, n. 189 è stata adottata la disciplina nazionale relativa alle sanzioni penali e
amministrative da applicare in caso di violazione delle norme previste dal suddetto
regolamento.
Sul punto l’art. 6 del decreto in parola, dispone che le attività di vigilanza, di accertamento
delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni sono esercitate, nell’ambito delle rispettive
competenze, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero della
Salute, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Relativamente alla tipologia e alla entità delle sanzioni, l’articolo 3 del decreto in parola
(Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capo II del regolamento in materia di restrizioni al
commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta
di mercurio) dispone che:
3 numero CAS: (Chemical Abstracts Service) serve per favorire l’identificazione delle sostanze e comunicare che la
sostanza può stare in Europa. Si rimanda al C&L Inventory ECHA ed alla banca dati ECICS
4 numeri CE (EC): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione Europea, può essere ottenuto dall’inventario
europeo delle sostanze chimiche (ECICS). Si rimanda al C&L Inventory ECHA ed alla banca dati ECICS.
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DIREZIONE DOGANE
• chiunque effettua un’operazione di esportazione o importazione di mercurio, dei composti
del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del Regolamento (UE)
2017/852 - in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 o 4 dello stesso - è punito con
l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000 a 150.000 €.
• salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione,
importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del
regolamento - in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso - è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 €.
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si rimanda a quanto disposto
dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m., il quale dispone che “nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite
massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione,
all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
In applicazione di quanto disposto dell’articolo 6, comma 2, non è ammessa l’irrogazione di
sanzioni amministrative in misura ridotta prevista dall’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e s.m..
Nelle more della definizione di uno specifico capitolo di bilancio per le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla normativa in argomento, i proventi delle sanzioni stesse
per le violazioni previste dal decreto in parola devono essere riscossi utilizzando il codice
tributo 431.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso
gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n.
612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno
tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
6
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