Circolare ADM
In vigore
Non_Fiscale
Circolare ADM S.N./2023
Dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento
Riferimento normativo
Dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento – pdf – pubblicata il 31/08/2023 — Prot. 530555 — Sezione: giochi
Testo normativo
DIREZIONE GIOCHI
Prot. n. 530555 Roma, 31 agosto 2023
CIRCOLARE N. 19
DEMATERIALIZZAZIONE DEI TITOLI AUTORIZZATORI PER GLI APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO EX ART. 110, COMMA 7, DEL TULPS.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei s.p.a., ha
avviato un processo di dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da
intrattenimento previsti dall’articolo 110 del TULPS, rilasciati dall’Agenzia ai sensi dell’art. 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che comporta la graduale e progressiva sostituzione degli
attuali titoli cartacei stampati su carta filigranata con ologramma, in osservanza delle disposizioni
dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82 e s.m.i..
Il processo di dematerializzazione, il cui avvio è previsto a partire dal 20 settembre p.v.,
interesserà inizialmente i soli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art.
110, comma 7, del TULPS e sarà esteso, in un secondo momento, anche agli apparecchi con
vincita in denaro di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo. Tale processo prevede la
generazione dei titoli autorizzatori in digitale mediante gli applicativi in uso all’Agenzia e il rilascio
al produttore/importatore (nel caso del nulla osta di distribuzione) o al gestore (nel caso del nulla
osta di esercizio) tramite la propria area riservata.
Il nulla osta di distribuzione (NOD) digitalizzato richiesto dal produttore/importatore
dell’apparecchio, una volta emesso dall’Ufficio, è messo a disposizione del richiedente nella
propria area riservata in formato elettronico. Tale titolo autorizzatorio rimarrà a disposizione del
produttore/importatore nella propria area riservata anche dopo la cessione dell’apparecchio al
gestore, ai fini della messa in esercizio.
Il gestore che ha acquistato dal produttore/importatore un apparecchio (naturalmente già munito
di NOD) richiederà, tramite la propria area riservata, all’Ufficio dei Monopoli territorialmente
competente, il rilascio del nulla osta di esercizio (NOE) che, come detto sarà rilasciato
digitalmente.
Anche in questo caso, il titolo autorizzatorio, una volta emesso dall’Ufficio, è messo a
disposizione del richiedente nella propria area riservata in formato elettronico ma, oltre a tale
titolo, sarà rilasciata, altresì, un’etichetta contenente un QR-Code.
I richiedenti potranno raggiungere le funzionalità dedicate agli apparecchi senza vincita in denaro
accedendo all’Area Riservata dell’Agenzia attraverso SpID, CNS o CIE e, successivamente,
all’applicativo informatico tramite la voce di menu “Interattivi” > “Giochi” > “Servizi telematici
comparto apparecchi senza vincita in denaro” (da ora “Applicativo comma 7”).
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DIREZIONE GIOCHI
L’Applicativo comma 7, tramite le apposite funzionalità di rilascio dei titoli autorizzatori,
consentirà per le richieste che si trovano nello stato “Titoli disponibili” o “Titoli stampati” il
download dell’etichette e dei titoli autorizzatori, se rilasciati secondo le nuove modalità. La pagina
di download è raggiungibile tramite il link “Scarica titoli ed etichette” presente nel menù “Azioni”
relativo alla richiesta selezionata.
L’etichetta è scaricabile anche tramite la funzionalità “Gestore/Possessore”>“Gestione
apparecchi posseduti” nella quale sono elencati tutti gli apparecchi riconducibili al Gestore.
Il gestore dovrà stampare l’etichetta su un supporto cartaceo adesivo (o, comunque, cartaceo ma
da attaccare in modo stabile sull’apparecchio con un adesivo) di formato minimo 5,13 cm di
altezza e 10,21 cm di lunghezza, in modo da garantire la leggibilità dell’etichetta stessa e la sua
non deperibilità.
L’etichetta con il QR-Code - contenente il logo dell’Agenzia, il codice identificativo
dell’apparecchio, la denominazione del modello di apparecchio - deve essere apposto
sull’apparecchio, sotto la responsabilità del gestore, in modo visibile agli utenti.
L’apposizione dell’etichetta, a regime, sostituirà entrambi i titoli autorizzatori. Tramite la
scansione, con le modalità di seguito illustrate, del QR-Code presente sull’etichetta, infatti, sono
visualizzate tutte le informazioni inerenti all’apparecchio, presenti nella banca dati dell’Agenzia,
aggiornate in tempo reale, ad oggi riportate sia sul NOD che sul NOE.
Di seguito un fac-simile dell’etichetta di cui trattasi.
La scansione del QR-Code è possibile mediante qualsiasi App adibita alla lettura dei codici del
tipo ovvero mediante l’App ufficiale, messa a disposizione dall’Agenzia sugli store digitali,
denominata Gioco Legale.
L’uso delle applicazioni generiche per la lettura dei QR-Code consente all’utente/cittadino
l’accesso, esclusivamente, alle informazioni in chiaro e già esposte sull’etichetta insieme alla
tipologia dell’apparecchio secondo le categorie previste dalla normativa.
Tale procedura non richiede all’utente alcun tipo di autenticazione.
L’uso dell’App Gioco Legale consente, invece, all’utente/cittadino, l’accesso ad una serie di
informazioni ulteriori relative all’apparecchio. La scansione del QR-Code posto sull’etichetta
rinvia, infatti, al vero e proprio documento informatico, conservato nella banca dati dell’Agenzia.
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DIREZIONE GIOCHI
Scansionando il QR-Code con tale App, tramite la funzionalità “Verifica apparecchio di gioco”
presente nella sezione “Gioco Regolato”, saranno, infatti, visibili:
- i dati identificativi dell’apparecchio (nome apparecchio e codice identificativo);
- i dati identificativi del modello di apparecchio (denominazione, codice modello e numero
certificato);
- le caratteristiche salienti dell’apparecchio (collegamento in rete, modalità di attivazione,
rilascio di tagliandi, tipologia di apparecchio);
- lo stato dell’apparecchio e i dati relativi ai titoli autorizzatori rilasciati dall’Agenzia con
riferimento all’apparecchio (nulla osta di distribuzione e nulla osta per la messa in esercizio
e relative date di rilascio).
Si evidenzia che tali informazioni, disponibili per tutti gli utenti, sono le medesime attualmente
riportate sui titoli cartacei (NOD e NOE) oggetto di digitalizzazione, garantendo, pertanto, al
comune cittadino la stessa conoscenza e trasparenza ad oggi esistente.
Anche in questo caso, tale procedura non richiede all’utente alcun tipo di autenticazione se non
il necessario utilizzo dell’app Gioco Legale.
È stata, infine, predisposta una terza funzionalità utilizzabile soltanto per gli organi di controllo
per la quale è necessaria una specifica profilazione all’uso dell’App Gioco Legale.
Per accedere a tale funzionalità è necessario autenticarsi tramite le proprie credenziali Spid/CIE;
i funzionari di questa Agenzia saranno abilitati alla specifica funzionalità di controllo con le
modalità che saranno successivamente comunicate.
La funzionalità di controllo consente di accedere ad informazioni ulteriori più approfondite
relative all’apparecchio presenti nelle banche dati dell’Agenzia, quali, a titolo esemplificativo,
l’ubicazione dell’apparecchio e i dati relativi all’esercizio ove lo stesso è installato.
Per ragioni connesse all’espletamento dei rispettivi compiti d’istituto, potranno essere abilitati alla
succitata funzionalità, previa richiesta, gli agenti e ufficiali delle Forze dell’Ordine che operano
nello specifico comparto di competenza, con modalità che saranno rese successivamente note.
Resta naturalmente ferma, in alternativa, per tutti questi ultimi soggetti, la possibilità di rivolgersi
agli Uffici dei Monopoli per richiedere conferma o informazioni sui dati presenti nei database
dell’Agenzia, come, peraltro, già accade attualmente.
Si rende noto, comunque, che, in collaborazione con il partner tecnologico Sogei spa, è in corso
l’individuazione di nuove soluzioni tecnologiche, atte a garantire modalità ulteriori di accesso alle
informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia da parte degli agenti ed ufficiali delle Forze
dell’Ordine.
Al fine, comunque, di consentire nel primo periodo di attuazione del processo di
dematerializzazione la più ampia possibilità di controllo dei titoli autorizzatori e il progressivo
passaggio alla totale digitalizzazione del titolo, fino a diversa indicazione dell’Agenzia, è fatto
obbligo al gestore dell’apparecchio, in caso di rilascio di nuovi titoli autorizzatori, a
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DIREZIONE GIOCHI
partire dal 20 settembre p.v., di apporre sull’apparecchio in modo da renderlo ben visibile
sia i titoli autorizzatori (NOD e NOE) stampati in carta semplice, sia l’etichetta recante
il QR-Code.
Ne consegue che in tale periodo, qualificabile come transitorio, si avrà coesistenza fra i “nuovi”
titoli dematerializzati e i “vecchi” titoli stampati su carta semplice.
Rispetto all’apparato sanzionatorio connesso all’assenza del titolo cartaceo, si rappresenta che il
processo di dematerializzazione descritto non incide sulla previsione contenuta nell’art. 110,
comma 9, del TULPS nella parte in cui sanziona la mancata apposizione dei titoli autorizzatori
sugli apparecchi di cui ai commi 6 e 7; la lettera f) dispone, infatti, che “nei casi in cui i titoli
autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione
amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio”.
A regime, l’etichetta adesiva con il QR-code terrà luogo, sostituendoli, dei titoli autorizzatori,
pertanto, è ad essa che dovrà intendersi riferita la disposizione testé citata, con la conseguenza
che si darà applicazione alla sanzione ogniqualvolta si dovesse accertare che l’etichetta non è
presente sull’apparecchio.
Si sottolinea, da ultimo, che il processo di dematerializzazione riguarderà tutti i nuovi titoli
autorizzatori che saranno richiesti e rilasciati dagli Uffici a partire dal prossimo 20 settembre.
Poiché, per gli apparecchi che non ne siano già provvisti, insieme al rilascio dei NOE, è rilasciato
altresì, il dispositivo di sicurezza (RFID), resta ferma la necessità del ritiro personale di tale
dispositivo presso le sedi degli Uffici dei Monopoli territorialmente competenti
Rimangono, invece, assolutamente validi ed efficaci i titoli autorizzatori cartacei esistenti
che dovranno essere apposti sull’apparecchio, come avviene già attualmente, sempre in
originale su carta filigranata e ologrammata dell’Agenzia.
Per tali titoli, quindi, non si dovrà procedere, per il momento, ad alcuna sostituzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Mario Lollobrigida
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