Circolare ADM
In vigore
Imposte_Indirette
Circolare ADM S.N./2024
pdf – pubblicato il 02/01/2026
Riferimento normativo
pdf – pubblicato il 02/01/2026 — Prot. 533969 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE ACCISE
Prot.: 533969/RU Roma, 21 agosto 2024
A: DIREZIONI TERRITORIALI
UFFICI DEI MONOPOLI
E, p.c. A: DIREZIONE LEGALE E CONTENZIOSO
OGGETTO: Attività di accertamento degli Uffici dei Monopoli. Principio del contraddittorio nel
settore dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, a seguito delle
modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente di cui al D. Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 219. - Direttiva
La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “delega al governo per la riforma fiscale”, all’articolo 17,
intitolato “principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo”, al comma 1, ha indicato i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è stato
chiamato ad osservare per la revisione dell’attività di accertamento. Tra questi, il comma 1, lettera
b) del menzionato articolo 17, ha previsto l’introduzione di una disposizione generale che
attribuisca al contribuente il diritto a partecipare al procedimento tributario, in ossequio al
principio del contraddittorio.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante “Modifiche allo statuto dei diritti del
contribuente”, adottato in esecuzione della delega contenuta nella citata legge n. 111/2023, ha dato
attuazione agli evocati principi fissati dall’art. 17 della legge delega.
In primis, giova evidenziare che le competenze per la disciplina tributaria nelle materie attribuite
all’Agenzia, quali l’attività di accertamento dei tributi, sono attribuite alle Direzioni Centrali core
della medesima, come si evince dalla lettura combinata delle declaratorie delle competenze delle
stesse e, in particolare, per la Direzione Accise, dall’articolo 3 lett. a), del Regolamento di
Amministrazione, che dispone che questa “Elabora direttive e istruzioni tecnico-operative per
l’applicazione degli istituti, dei regimi fiscali, delle esenzioni, delle agevolazioni e delle procedure autorizzative di
competenza, monitorandone la conforme applicazione da parte delle strutture territoriali dell’Agenzia… Elabora
proposte e fornisce supporto agli organi competenti per la predisposizione normativa in materia, predispone le
determinazioni direttoriali di attuazione delle norme di rango primario… Indirizza e coordina, per le materie di
competenza, le Direzioni territoriali monitorandone le attività”.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c), dello stesso Regolamento di Amministrazione, gli Uffici
locali “assicurano sul territorio di competenza l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, il recupero
delle somme dovute e non versate, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni, la gestione del contenzioso”, curano
cioè - operativamente- l’amministrazione dei tributi su base territoriale.
00153 – Roma, Piazza Mastai, 12
+39 06 5857 2343
dir.accise.disciplinatabacchi@adm.gov.it /dir.tabacchi.accise@pec.adm.gov.it
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0533969.21-08-2024.U
DIREZIONE ACCISE
Pertanto, anche al fine di uniformare la regolamentazione dell’attività di accertamento del settore
tabacchi a quella degli altri settori di questa Direzione, si evidenzia che gli Uffici dei monopoli
devono emettere, in base alla competenza territoriale, gli atti impositivi e di irrogazione delle
sanzioni conseguenti alle attività di controllo, anche ispettive, svolte dagli Uffici medesimi e dalle
Forze di Polizia presenti sul territorio, in relazione al controllo del regolare versamento dell’accisa
sui tabacchi lavorati e prodotti ad essi assimilati e dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da
inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, nonché al controllo della regolarità della
gestione e della corretta tenuta dei registri contabili e del rispetto degli altri adempimenti posti a
carico dei soggetti obbligati.
Ai sensi dell’art. 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli Uffici territoriali
provvederanno ad emanare gli atti di recupero dell’accisa e dell’imposta di consumo in relazione
agli svincoli irregolari di prodotti immessi in consumo sul territorio nazionale, in quanto tutti
espressione di un’attività di controllo svolta sul territorio, e, in particolare, nei seguenti casi:
- svincoli irregolari per c.d. “mancanze all’origine”, ovvero mancanze di prodotto riscontrate dal
deposito fiscale destinatario di una spedizione successivamente alla presa in carico del
quantitativo di prodotto indicato nel documento amministrativo di accompagnamento, all’atto
dell’apertura di una confezione integra;
- svincoli irregolari per c.d. “mancanze all’arrivo”, ovvero mancanze di prodotto riscontrate dal
deposito fiscale destinatario di una spedizione prima della presa in carico del quantitativo di
prodotto indicato nel documento amministrativo di accompagnamento;
- svincoli irregolari riscontrati a seguito di furti o rapine;
- svincoli irregolari per c.d. “mancanze inventariali” o per altre anomalie riscontrate in fase di
controllo ispettivo.
Si rammenta che nei casi nei quali a seguito dell’attività di controllo debbano essere anche irrogate
le sanzioni, oltre ad essere recuperato il tributo, si applica l’art. 17, comma 1 del decreto legislativo
n. 472/1997, in base al quale “le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa
contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di
nullità”.
Tanto premesso, si richiama l’attenzione sull’art. 6-bis introdotto nella legge 27 luglio 2000, n. 212
dal sopra citato decreto legislativo n. 219/2023, titolato “principio del contraddittorio”, che stabilisce
che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da
un “contraddittorio informato ed effettivo”.
La precisazione, contenuta nel comma 1, del menzionato articolo 6-bis, che il contraddittorio
debba essere “effettivo”, comporta che vi sia l’obbligo da parte dell’ente impositore di rendere
edotto il contribuente di tutte le motivazioni della ripresa fiscale, essendo annullabile l’atto finale
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assunto sulla base di elementi sui quali non vi sia stato un effettivo confronto con il contribuente.
Tale qualifica è ulteriormente precisata nel comma 4, ove è previsto l’obbligo di argomentare in
merito alle osservazioni del contribuente che si ritiene di non accogliere, con ciò generalizzando
la “motivazione rafforzata”. Si richiama l’attenzione, pertanto, sulla necessità che gli atti adottati
all’esito del contraddittorio tengano conto, nella motivazione, delle osservazioni del contribuente,
con specifico riguardo a quelle che non sono ritenute accoglibili.
Giova rappresentare che, fino all’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 219/2023, l’art.
12, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nel disciplinare al comma
7 “diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”, già prevedeva che in tale caso l’avviso
di accertamento non potesse essere emesso prima di 60 giorni dal rilascio di copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni, termine entro il quale il contribuente poteva presentare
osservazioni o richieste che dovevano essere valutate dall’Ufficio.
Lo Statuto del contribuente, che reca “disposizioni aventi valore di principi generali dell’ordinamento
tributario”, come espressamente affermato dall’art. 1, della legge n. 212/2000, prevedeva cioè, con
specifico riferimento all’attività di verifica svolta dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, il
principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, volto a favorire la partecipazione
di quest’ultimo al procedimento tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso,
riconoscendo rilevanza alle eccezioni formulate dal contribuente nello specifico caso dell’attività
di verifica.
Il principio di cooperazione è previsto, in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi, dall’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, come modificato dal decreto
legge n. 193/2016, volto a consentire al contribuente, nei confronti del quale sia stato emanato
un processo verbale di constatazione, di comunicare all’ufficio procedente -entro sessanta giorni-
le proprie osservazioni e richieste, che l’ente impositore deve valutare prima dell’emissione
dell’avviso di pagamento.
L’operatività del citato art. 19, comma 4, è fatta salva, in quanto norma speciale, dalla Relazione
illustrativa al decreto legislativo n. 219/2023, il quale chiarisce che sono esclusi dall’ambito
applicativo dell’art. 6-bis “… in ossequio al principio di specialità, gli atti per i quali è già previsto a livello
legislativo un modello procedimentale conchiuso che di per sé ricomprende una fase di interlocuzione preventiva tra
amministrazione finanziaria e contribuente …”, nonché dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 24 aprile 2024, il quale prevede espressamente, all’art.1, comma 2, che “Restano ferme,
in ogni caso le altre forme di contradditorio ed interlocuzione e di partecipazione del contribuente al procedimento
amministrativo previste dall’ordinamento tributario”.
Con l’entrata in vigore dell’art. 6-bis, della legge n. 212/2000, il contradditorio viene ribadito quale
principio cardine dell’ordinamento tributario, a tutela del diritto del contribuente a partecipare
all’attuazione del rapporto tributario, e introduce la facoltà di accedere ed estrarre copia degli atti
del fascicolo. Pertanto, appare opportuno l’inserimento nei processi verbali di constatazione di
una clausola di accesso agli atti del fascicolo, da esercitare entro il termine previsto dal sopra
richiamato art. 19, comma 4 del TUA per il contraddittorio, al fine di garantire ai contribuenti
ogni più ampia forma di difesa.
DIREZIONE ACCISE
Per completezza, bisogna evidenziare che il comma 2, del più volte citato art. 6-bis, esclude il
diritto al contradditorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta
liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con il citato decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024. Considerato che il succitato Decreto
Ministeriale considera “automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso
dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti
in banche dati nella disponibilità della Amministrazione”, gli atti impositivi di competenza di codesti
Uffici territoriali non riguardano fattispecie rientranti nella suddetta categoria.
Nel ribadire, per quanto sopra esposto, la necessità che gli Uffici preposti all’accertamento
evitino ogni tipo di condotta che possa determinare una compressione dei termini posti a favore
dei contribuenti per la presentazione di memorie e osservazioni e di istanze di accesso agli atti,
appare appena il caso di rammentare l’importanza di una precisa quantificazione dell’imposta
dovuta e delle eventuali sanzioni applicabili, nonché di una corretta attività di notifica, che assume
rilievo determinante per la salvaguardia delle prerogative dei contribuenti e della tempestività
dell’operato dell’Ufficio.
IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente
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