Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Conguaglio prestazioni d’integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Conguaglio prestazioni d’integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03/01/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 1
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del
personale del credito. Conguaglio prestazioni d’integrazione salariale
e pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni Uniemens.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni tecniche per la
compilazione del flusso Uniemens per i casi di sospensione/riduzione di
attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di aziende
iscritte al Fondo di solidarietà del credito.
INDICE:
1. Premessa
2. Contributo addizionale
3. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento
4. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario- Assegno
ordinario per contratto di solidarietà
5. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 170 del 15/11/2017 sono state fornite le istruzioni per il conguaglio delle
prestazioni d’integrazione salariale in ordine ai Fondi di solidarietà, di cui all’articolo 26 e
seguenti del D.lgs n. 148/2015.
Le indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens, contenute nella circolare citata, non
hanno però riguardato il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito,
disciplinato dal D.I. n. 83486/2014 e precedentemente dal D.I. n. 158/2000, il quale aveva già
una specifica modalità di compilazione del flusso in caso di fruizione dell’assegno ordinario,
secondo quanto previsto dalla circolare n. 144/2011 e successivamente confermato con la
circolare n. 213/2016.
Al fine di adeguare le modalità di conguaglio del Fondo in oggetto a quelle seguite dagli altri
Fondi di solidarietà, così come descritte dalla citata circolare n. 170/2017, con la presente
circolare si forniscono le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens per i casi
di sospensione/riduzione di attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di
aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito. Pertanto devono ritenersi superate le
istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, contenute nelle circolari n. 144/2011 e n.
213/16.
Sulla base delle previsioni di legge (articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015), le
integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero
conguagliate dal datore di lavoro medesimo.
Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo di solidarietà, l’assegno
ordinario ai lavoratori aventi diritto e, dopo aver ricevuto l’autorizzazione, porrà a conguaglio il
suo credito al momento del versamento della contribuzione obbligatoria.
In particolare, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il conguaglio delle
prestazioni d’integrazione salariale garantite dai Fondi di solidarietà deve essere effettuato, a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se
successivo. Il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica
dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
Per quanto concerne la misura della prestazione di assegno ordinario si rimanda alla citata
circolare n. 213/2016.
Nell’allegato 1 viene riportato l’algoritmo per il calcolo della retribuzione persa, che include gli
elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile da
assumere a riferimento per la determinazione della misura della prestazione di assegno
ordinario e della contribuzione correlata.
Al fine di garantire il rispetto del criterio definito dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n.
83486/2014, secondo cui la retribuzione giornaliera è pari a 1/360 della retribuzione annua, è
previsto un fattore correttivo pari al rapporto tra il numero di giorni lavorabili e i 30 giorni sui
quali è parametrata la retribuzione mensile. In riferimento alle modalità di esposizione sul
flusso Uniemens dei conguagli per interventi formativi finanziati dal Fondo a norma dell’articolo
5, comma 1, lett. a), punto 1), del D.I. n. 83486/2014, si rimanda alle indicazioni già fornite al
paragrafo 5 della citata circolare n. 170/2017. Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a
partire dalle denunce con competenza marzo 2020, esclusivamente in relazione alle domande
presentate dal 1° marzo 2020, per eventi decorrenti dal medesimo giorno.
2. Contributo addizionale
In caso di fruizione delle prestazioni di integrazione erogate dal Fondo di solidarietà in
commento, è previsto in capo al datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b), del
D.I. n. 83486/2014, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura
dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori
destinatari della prestazione.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di
orario.
L’individuazione del momento impositivo della contribuzione addizionale e la quantificazione
della medesima avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione
del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni (cfr. paragrafo 2
della circolare n. 170/2017, cui si rinvia integralmente).
3. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento
Per tutte le istanze presentate a partire dal 1° marzo 2020 e con decorrenza della prestazione
dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare
all’istanza medesima un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come
precisato nel messaggio n. 1403/2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al
momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità
“Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al
Fondo.
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket. A tal fine avranno
cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento
<Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia
dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore
dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto
elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri
alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora
autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere
valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà per il personale del credito
sono i seguenti:
Codice Descrizione
AOR “Assegno ordinario”
ASR “Assegno ordinario per contratto di solidarietà”
La causale ASR dovrà essere utilizzata in caso di assegno ordinario con causale contratto di
solidarietà.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di
autorizzazione “3D”, avente il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex
decreto n. 83486/2014 (Fondo di solidarietà settore credito)”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno sarà accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore,
la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.
4. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno
ordinario- Assegno ordinario per contratto di solidarietà
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno ordinario per
contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia
aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente
modo:
-nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
-negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di
<CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del
versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale:
Codice Descrizione
A101 ctr. Addizionale su assegno ordinario
A102 ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo
posto a conguaglio ed il relativo importo.
A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causale già in uso:
Codice Descrizione
L001 Conguaglio assegno ordinario
L002 Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens
di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza
delle autorizzazioni.
Al fine dell’esposizione in Uniemens delle ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa,
l’azienda dovrà indicare il numero di ore individuate mediante l’applicazione del fattore
correttivo. Tali ore andranno poi spalmate sulle giornate effettive di evento, corrispondenti alle
giornate in cui è avvenuta la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
Nell’allegato n. 1, oltre all’algoritmo di calcolo, sono forniti alcuni esempi di applicazione dello
stesso.
5. Istruzioni contabili
L’adeguamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per
il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del Credito alle modalità di conguaglio
esposte nei precedenti paragrafi 3 e 4, fondate sul codice identificativo (ticket), determina un
conseguente allineamento delle istruzioni contabili già disciplinate nella circolare n. 213/2016 e
nuove istruzioni per gli assegni ordinari per contratto di solidarietà.
Pertanto, ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni d’integrazione salariale, assegno
ordinario e assegno ordinario per contratto di solidarietà, presenti nel flusso Uniemens delle
aziende ammesse al sistema del “conguaglio”, per le somme anticipate ai propri dipendenti,
per conto del citato Fondo, si indicano di seguito i conti da abbinare ai codici elemento illustrati
nel precedente paragrafo 4:
FBR30112 assegno ordinario a.p. - cod. “L001”;
FBR30172 assegno ordinario a.c. - cod. “L001”;
FBR30132 assegno di solidarietà difensiva a.p. - cod. “L002”;
FBR30192 assegno di solidarietà difensiva a.c. - cod. “L002”.
Per quanto concerne il versamento della contribuzione addizionale da parte dei datori di lavoro
ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015, nel caso di accesso alle prestazioni in
argomento, si elencano i conti necessari alla rilevazione dell’evento esposto nel precedente
paragrafo 2 le cui modalità operative sono illustrate nel richiamato paragrafo 4:
FBR21111 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. - cod. “A101”;
FBR21171 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. - cod. “A101”;
FBR21121 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p.-insoluto- cod. “A101”;
FBR21181 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c.-insoluto- cod. “A101”;
FBR21108 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p.- cod. “A102”;
FBR21178 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c.- cod. “A102”;
FBR21128 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p.-insoluto- cod.
“A102”;
FBR21188 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c.-insoluto- cod.
“A102”.
Infine, per l’imputazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari, il cui
onere è a carico del Fondo (art. 10, comma 10, del D.I. n. 83486/2014), si rinvia alle istruzioni
contenute nel paragrafo 8.2 della circolare n. 213/2016.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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