Articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013. Limite ordinamentale per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, titolari di assegno di invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984
Articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013. Limite ordinamentale per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, titolari di assegno di invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30/01/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 10
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito
dalla legge n. 125 del 2013. Limite ordinamentale per i dipendenti
delle pubbliche Amministrazioni, titolari di assegno di invalidità ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono chiariti i riflessi applicativi dell’articolo 2,
comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni, iscritti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di
invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
INDICE
1. Premessa
2. Limite ordinamentale e assegno ordinario di invalidità
3. Requisiti e condizione della pensione di vecchiaia anticipata
4. Ambito applicativo
1. Premessa
L’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
Il citato articolo 2 ha disposto che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni il
limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato
dall'elevazione dei requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia.
Il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla
prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi
titolo, i requisiti per il diritto a pensione; si avrà invece il trattenimento in servizio oltre il 65°
anno di età esclusivamente per consentire la maturazione della prima decorrenza utile della
pensione: in questa ultima ipotesi, al raggiungimento dei requisiti di pensione e delle relative
condizioni, l'Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e sulla base delle indicazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, si forniscono istruzioni in merito
all’applicazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni, titolari di assegno ordinario di invalidità.
2. Limite ordinamentale e assegno ordinario di invalidità
Al riguardo, si è posta la questione circa i riflessi applicativi della disposizione sopra richiamata
nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria e titolari dell’assegno ordinario di invalidità
previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
In particolare, considerato che l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di
vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della citata legge n. 222 del 1984, sono stati
chiesti chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, in ordine all’applicazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge in oggetto nei
confronti dei dipendenti pubblici, titolari di assegno ordinario di invalidità in possesso del
requisito assicurativo, contributivo e di quello sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ha espresso il
seguente parere: “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla
pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento
dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della
previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà
collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in
pensione di vecchiaia”.
Questo indirizzo interpretativo, che attiene ad un criterio applicativo in merito all’esercizio del
limite ordinamentale per le P.A., si basa sulla considerazione che l’articolo 1, comma 8, del D.
lgs n. 503 del 1992 prevede in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, invalidi in misura non inferiore all'80%, una particolare tipologia di
pensione di vecchiaia, denominata appunto “pensione di vecchiaia anticipata”, liquidata a
carico della richiamata gestione dei lavoratori dipendenti.
A tale proposito, si rammenta che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 10, della
L. n. 222 del 1984, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma solo al ricorrere dei requisiti
per la pensione di vecchiaia, tra cui è sicuramente da annoverare la pensione di vecchiaia
anticipata di cui al D. lgs n. 503 del 1992.
3. Requisiti e condizioni della pensione di vecchiaia anticipata
Si ritiene utile riepilogare i requisiti e le condizioni per il conseguimento del trattamento
pensionistico della vecchiaia anticipata:
- l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;
- il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata
agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari
a 12 mesi);
- la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1);
- il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o
sanitario) da ultimo perfezionato.
4. Ambito applicativo
Per le peculiari caratteristiche degli istituti previdenziali trattati, le presenti disposizioni si
applicano esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di
invalidità previsto dall’articolo 1 della L. n. 222 del 1984.
L’Istituto avrà cura di riscontrare le richieste delle Amministrazioni interessate sui dipendenti
prossimi al raggiungimento del limite ordinamentale, fornendo indicazioni sull’anzianità
contributiva maturata complessivamente, nonché sulla eventuale titolarità dell’assegno
ordinario di invalidità, e, in questo caso, precisando se l’anzianità sia pari o superiore a 20
anni nel FPLD, come nei termini evidenziati.
Rimane in capo al datore di lavoro pubblico, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l’onere di chiedere
alla Struttura INPS territorialmente competente l’accertamento del requisito sanitario di cui al
citato articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 503 del 1992. Gli esiti dell’accertamento sanitario
vengono comunicati dalla Struttura INPS all’interessato ed al datore di lavoro.
L’accertamento sanitario effettuato su richiesta del datore di lavoro è utile per la definizione
della domanda da parte della Struttura territoriale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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