Decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e per il rilancio dell’economia”. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e per il rilancio dell’economia”. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 11/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 102
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il
sostegno e per il rilancio dell’economia”. Nuove misure in materia di
Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i requisiti per il riconoscimento, a
domanda, di una ulteriore mensilità di Reddito di Emergenza, ai sensi
dell’articolo 23 del decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, che innova, in
parte, quanto previsto dall’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
INDICE
1. Introduzione e definizione
2. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
3. I requisiti
3.1. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio. A) I requisiti di residenza. B) I
requisiti economici
A) I requisiti di residenza
B) I requisiti economici
3.2. I requisiti di compatibilità
A) Le ulteriori indennità COVID-19
B) Le prestazioni pensionistiche
C) I redditi di lavoro dipendente
D) Il Reddito e la Pensione di cittadinanza
3.3. Modalità di attuazione dei controlli di compatibilità
4. La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca
5. La concessione del beneficio
6. Il calcolo del beneficio economico
7. Finanziamento e monitoraggio
8. Regime fiscale
9. Istruzioni contabili
1. Introduzione e definizione
Il Reddito di emergenza (di seguito Rem), istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è una misura straordinaria di
sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà
economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di
residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto stesso.
L’articolo 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, fermo restando quanto già
eventualmente erogato ai sensi dell’articolo 82 del citato decreto-legge n. 34/2020 il
riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei
familiari – in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda,
indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio previsto
dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si illustrano i nuovi aspetti normativi della misura, con particolare riferimento
a modi e tempi della richiesta, nonché requisiti per l’accesso e rapporti con altre prestazioni ed
altri redditi.
Resta fermo, per quanto non previsto dalla presente circolare, quanto illustrato con la circolare
n. 69 del 3 giugno 2020.
2. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
Ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104/2020 e dell’articolo 82, commi
1 e 7, del decreto-legge n. 34/2020, il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on
line, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020,
presentando domanda attraverso i seguenti canali:
− il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei
Servizi e Carta di Identità Elettronica;
− gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
− i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il
richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, definito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. I requisiti
Ai fini della concessione della mensilità del Rem, l’articolo 23, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 104/2020 sancisce che il beneficio verrà corrisposto ai nuclei che abbiano
avuto un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una soglia pari
all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020.
Inoltre, il successivo comma 4 dello stesso articolo 23 prevede che, per quanto non previsto
dal medesimo articolo, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge n.
34/2020, ove compatibile.
Pertanto, in base a quanto previsto dalle norme citate, l’ulteriore mensilità di Rem è
riconosciuta ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione
della domanda, dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi.
Si ricorda che, come già avvenuto per le domande presentate ai sensi dell’articolo 82 del
decreto-legge n. 34/2020, le dichiarazioni di responsabilità rese in domanda, relativamente al
possesso dei requisiti e alla mancanza di situazioni di incompatibilità, saranno oggetto di
verifica, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la reiezione della domanda o, se la
verifica è successiva all’accoglimento dell’istanza, la revoca dal beneficio, ferme restando la
restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
3.1. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio. A) I requisiti di
residenza. B) I requisiti economici
A) I requisiti di residenza
Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della
domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza.
B) I requisiti economici
I requisiti economici, individuati dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020,
sono relativi all’intero nucleo familiare.
Si ricorda che il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della
presentazione della domanda del Rem, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159/2013.
Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori
ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio,
l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici.
Un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia
corrispondente all’ammontare del beneficio
Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le
componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 159/2013 ed è riferito al mese di maggio 2020.
Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è
determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo
componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età
maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4,
del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
Si ricorda che tale scala di equivalenza, in parziale modifica della normativa che disciplina il
Reddito di cittadinanza, può raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel
caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito
familiare ai fini del diritto al Rem.
Composizione nucleo Scala di Importo
equivalenza Rem
Un adulto 1 400 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile 2.1** 840 euro
grave
*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a
2, come prescritto dalla norma.
**La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è
abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al
31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni
componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il
massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di
disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 159/2013
Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.
Si ricorda che il possesso del predetto requisito, non rilevabile sulla DSU presentata ai fini
ISEE, che si riferisce al patrimonio mobiliare familiare al 31 dicembre 2018, viene
autodichiarato in fase di presentazione della domanda ed è oggetto di successiva verifica,
secondo le modalità descritte dal paragrafo 4 della presente circolare.
Un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della
domanda, inferiore a 15.000 euro
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’Inps, all’atto della presentazione della
domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di
minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
3.2. I requisiti di compatibilità
Per quanto concerne il regime delle incompatibilità, stante il rinvio del comma 4 dell’articolo
23 in commento alla normativa previgente, rileva quanto già sancito dall’articolo 82 del
decreto-legge n. 34/2020.
Pertanto, la misura non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:
- con le indennità COVID-19 di cui al seguente punto A);
- con le prestazioni pensionistiche di cui al seguente punto B);
- con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti precisati nel seguente punto C);
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC) di cui al seguente punto D).
A) Le ulteriori indennità COVID-19
Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID-19 e viene erogato
– in presenza di tutti i requisiti di legge – esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo
richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali.
Nel dettaglio, già la previgente normativa sancisce la non compatibilità del Reddito di
emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano
comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-
legge n. 18/2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in
attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli
articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020.
In applicazione della stessa ratio legis, il decreto-legge n. 104/2020 prevede che l’ulteriore
quota di Rem non sia altresì compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti
che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste agli articoli 10 e
12 del medesimo decreto-legge.
Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per identità di ratio, il
beneficio in commento è inoltre incompatibile con l’indennità prevista dall’articolo 9 del
decreto-legge n. 104/2020.
L’incompatibilità, pertanto, riguarda le indennità erogate ai lavoratori danneggiati
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla
Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dello sport.
B) Le prestazioni pensionistiche
Come già previsto dalla disciplina istitutiva del Rem, anche l’ulteriore quota mensile introdotta
dal decreto-legge n. 104/2020 non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di
componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad
eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. Tale requisito è verificato al momento della
presentazione della domanda, e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento
pensionistico eventualmente percepito. Pertanto, il riconoscimento successivo alla domanda di
Rem del diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la
presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati) non comporta
incompatibilità alcuna, in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della pensione
non sussisteva.
Sono incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno
ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad esempio
l’assegno sociale.
Sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, diversi da quelli di cui
al successivo punto d) del presente paragrafo, (ad esempio, indennità di accompagnamento,
assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.
222).
C) I redditi di lavoro dipendente
Come previsto dalla precedente normativa, il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo
familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di
rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia
massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo (cfr., in via
esemplificativa, la tabella del paragrafo 3.1, punto B), della presente circolare).
Laddove nel nucleo siano presenti uno o più lavoratori dipendenti beneficiari di trattamento di
integrazione salariale (ad esempio, cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario,
etc.), la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del
lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali, che tiene conto delle voci retributive fisse.
Ad esempio, in un nucleo composto da un adulto e un minorenne, in presenza di un rapporto di
lavoro dipendente per il quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o in
deroga, il requisito non è soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza
di rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 480 euro
(soglia di compatibilità data dal prodotto 400*1.2).
Ugualmente, in caso di nucleo composto da due adulti e tre minorenni, con soglia di
compatibilità pari a 800 euro (400*2), con un solo maggiorenne lavoratore dipendente posto in
cassa integrazione, il requisito non è soddisfatto in presenza di una retribuzione teorica
superiore a 800 euro.
D) Il Reddito e la Pensione di cittadinanza
Anche per la quota di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104/2020, permane l’incompatibilità
con la percezione, al momento della domanda, del Reddito e della Pensione di cittadinanza (di
cui al Capo I del decreto-legge n. 4/2019) ovvero con le misure aventi finalità analoghe di cui
all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
3.3. Modalità di attuazione dei controlli di compatibilità
Si precisa che, come già previsto dal richiamato articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020, nel
caso in cui il richiedente (o uno dei membri del nucleo familiare) inoltri, anche a ridosso della
presentazione della domanda di Rem, un’altra istanza per fruire di una delle prestazioni
incompatibili di cui al punto A) del precedente paragrafo 3.2., tutte verranno istruite sulla base
dei requisiti richiesti dalla legge.
La verifica in ordine a tutte le ipotesi di incompatibilità descritte nel predetto paragrafo (punti
A), B), C) e D) avviene infatti “nella fase conclusiva” dell’istruttoria della/e domanda/e
presentata/e dall’utente e ne condiziona l’accoglimento.
Il controllo di compatibilità, quindi, opera successivamente alla conclusione dell’istruttoria sugli
altri requisiti e determina l’accoglimento della domanda solo se non viene rilevato un
pagamento già in fase di disposizione o già erogato per una delle prestazioni incompatibili, così
come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o di uno dei
membri del proprio nucleo familiare.
Si riportano di seguito alcuni esempi.
Per quanto riguarda la incompatibilità con le ulteriori indennità COVID-19:
- nucleo composto da 4 persone di cui un componente ha già beneficiato dell’indennità ai
sensi all’articolo 28 del decreto-legge n. 18/2020, che presenta domanda di Rem a settembre
2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
- nucleo composto da 3 persone che ha al suo interno un richiedente l’indennità per i
lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge n. 34/2020, la cui domanda è stata
accolta: in caso di presentazione, a settembre, di domanda di Rem ai sensi dell’articolo 23 del
decreto-legge n. 104/2020, quest’ultima domanda viene respinta;
- nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno
un richiedente l’indennità per lavoratori stagionali del turismo di cui all’articolo 9 dello stesso
decreto-legge n. 104/2020: l’accoglimento e la liquidazione della domanda di Rem ostano
all’accoglimento della domanda di indennità per i lavoratori stagionali del turismo.
Si rammenta, in ogni caso che, come di intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, laddove uno o più membri del nucleo familiare abbiano richiesto altre indennità COVID-
19, per le quali sia stato accertato il possesso del diritto, e dalle stesse scaturisca un importo
mensile superiore a quello del Rem, l’Istituto provvederà ad erogare la differenza spettante.
Relativamente, invece, alla incompatibilità con i trattamenti pensionistici, si riportano i
seguenti esempi:
- nucleo composto da 4 persone (di cui un componente è titolare, da gennaio 2020, di una
pensione di vecchiaia), che richiede, a ottobre 2020, la quota mensile di Rem introdotta dal
decreto-legge n. 104/2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
- nucleo composto da 3 persone (di cui un componente ha richiesto, a luglio 2020, una
pensione di reversibilità la cui domanda non è stata ancora definita), che richiede a ottobre
2020 la quota mensile di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104/2020: la domanda di Rem
sarà accolta.
In merito alla incompatibilità con il RdC/PdC si riportano, infine, i seguenti esempi:
- nucleo composto da 3 persone, già titolare di RdC correntemente in pagamento, che
richiede a ottobre 2020 la quota mensile di Rem introdotta dal decreto-legge n. 104/2020: la
domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
- nucleo composto da 2 persone, che ha beneficiato di RdC dal quale è decaduto a agosto
2020, a seguito di presentazione tardiva di DSU 2020 e conseguente verifica del mancato
rispetto dei requisiti reddituali, e che richiede, a ottobre 2020, la quota mensile di Rem
introdotta dal decreto-legge n. 104/2020: la domanda di Rem viene accolta.
4. La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di
controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. La non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta la
reiezione della domanda mentre, se successiva, determina la revoca dal beneficio, ferme
restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla
legislazione vigente.
Con particolare riferimento al requisito relativo al patrimonio mobiliare, si rappresenta che
l’articolo 82, comma 8, del decreto-legge n. 34/2020, richiamato dalla nuova normativa,
prevede che ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare di cui
al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, l’Inps e l’Agenzia delle Entrate scambino i dati
relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo
familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nelle modalità previste ai fini ISEE.
Si precisa, infine, che laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda
presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del
requisito della soglia ISEE.
5. La concessione del beneficio
In caso di accoglimento, la quota di Rem introdotta dall’articolo 23 del decreto-legge n.
104/2020 è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della
domanda.
Quindi, se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2020, in caso di accoglimento sarà
erogata la mensilità di settembre, mentre, se la domanda è presentata successivamente al 30
settembre, ma entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di
ottobre 2020.
Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica
l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di
recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende tempestivamente disponibili le
motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o
bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.),
secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda. Si precisa che, nelle ipotesi in cui il
codice IBAN indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della
prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le
coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà pagato, con bonifico
domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, una volta disposto il
pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verrà
inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o di domicilio. Il
beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio
nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e
un documento attestante il codice fiscale.
6. Il calcolo del beneficio economico
Ai sensi del richiamato articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, il beneficio
economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-
legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, modificata ai fini Rem.
L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili,
tranne che nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza venga maggiorata fino a 2.1, come di
seguito meglio specificato nella tabella di seguito riportata. Il parametro della scala di
equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4
per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore
componente minorenne, fino ad un massimo di 2 ovvero fino ad un massimo di 2,1, nel caso in
cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.
Si ricorda che la scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano, al momento
della domanda, in stato detentivo, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in
altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione. La
presenza di un componente che si trova in tali condizioni deve essere autodichiarata in
domanda.
Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione
del nucleo familiare.
Composizione nucleo Scala di Importo
equivalenza Rem
Un adulto 1 400 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile 2.1** 840 euro
grave
* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a
2, come prescritto dalla norma.
** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è
abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
7. Finanziamento e monitoraggio
Ai fini dell’erogazione della quota di Rem introdotta dall’articolo 23 del decreto-legge n.
104/2020, è autorizzato un limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere
su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”.
L’erogazione della predetta indennità avviene, pertanto, nel rispetto del sopra menzionato
limite di spesa; l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
Si precisa, infine, che per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i CAF (di cui
all’articolo 82, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020) per la presentazione della domanda,
resta in vigore il limite di spesa, pari a 5 milioni di euro, già previsto dal comma 10 dello
stesso articolo.
8. Regime fiscale
Il beneficio economico straordinario del Rem e l’ulteriore quota del beneficio introdotta dal
comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 104/2020, in ragione della loro natura
assistenziale, rientrano tra i sussidi corrisposti dallo Stato e sono, pertanto, esenti dall’imposta
sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.
9. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per l’erogazione agli aventi diritto della ulteriore
mensilità del Reddito di emergenza, introdotta dall’articolo 23 del decreto-legge n. 104/2020,
si deve fare riferimento alle istruzioni fornite con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020.
I conti di mastro, già istituiti, verranno opportunamente ridenominati.
Si allega la variazione apportata al piano dei conti per l’adeguamento della denominazione
(Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30174
Denominazione completa Onere relativo al Reddito di emergenza, COVID 19 - art.
82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito
con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 23
del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata REDDITO DI EMERGENZA-ART.82 D.L.34/20,ART.23
DL104
Tipo variazione V
Codice conto GAU10174
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari del Reddito di emergenza,
COVID 19 - art. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020,
n. 3434 convertito con modificazioni in legge 17 luglio
2020, n. 77; art. 23 del Decreto legge 14 agosto 2020,
n. 104
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEF.RED EMERGENZA-ART.82DL34/20,ART23
DL104
Tipo variazione V
Codice conto GAU24174
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e/o reintroito del Reddito di
emergenza, COVID 19 - art. 82 del Decreto legge 19
maggio 2020, n. 3434 convertito con modificazioni in
legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 23 del Decreto legge
14 agosto 2020, n. 104
Denominazione abbreviata E.V.-REC/REN.RED.EMERGENZAART.82DL34/20
ART.23DL104
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