Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 106/2020
Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune. Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità
Riferimento normativo
Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune. Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 23/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 106
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune.
Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunica che è disponibile, mediante il portale
web dell’Istituto, un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per la
comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di
malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di
controllo domiciliare.
INDICE:
1. Premessa
2. Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”
3. Destinatari del servizio
1. Premessa
Nell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazione
del processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è stato
rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei
lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a
quello precedentemente indicato.
Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione,
se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità di
disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti
per l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione della
sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare.
Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in
uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o
comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di
indisponibilità del servizio telematico.
Con l’occasione, si ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante di
richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo
di reperibilità in esso riportato. Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico,
allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato è
richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini
temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.
2. Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”
Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei
servizi telematici INPS[1], può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione
dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente,
attraverso la navigazione fra diverse funzioni, di seguito illustrate, la comunicazione e la
gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella
comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con
altra comunicazione.
“Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette la
comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo
domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità
successive. Sul punto si precisa quanto segue:
• ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di
validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente
al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
• ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono
essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.
Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare,
esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi,
mediante i seguenti campi:
Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene
considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta
comunicazione;
Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati
all’Istituto.
3. Destinatari del servizio
Il nuovo servizio è disponibile, come specificato in premessa, per tutti i lavoratori dei settori
privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione
da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.
Lavoratori privati indennizzati
Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l’onere
di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e
tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non
incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per
indirizzo errato del lavoratore.
Con l’occasione, si evidenzia anche la necessità che l’indirizzo sia comunicato correttamente e
vengano altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico di
controllo di reperire l’abitazione. Come precisato più volte dall’Istituto (cfr. le circolari n.
129/1990 e n. 183/1998 e il messaggio n. 4344/2012), in caso di mancata esecuzione della
visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, il lavoratore
perde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.
Nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato
all’Istituto, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e
completo in tutte le sue parti, si precisa che, qualora egli si renda conto tardivamente di un
eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediante
l’applicativo in argomento, l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della
VMC.
Lavoratori pubblici afferenti al Polo unico
Per i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente (cfr. l’articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre
2017, n. 206) prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione
di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di
prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle
VMC datoriali e d’ufficio (in caso di lavoratore rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo
18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “Polo unico per le visite fiscali”, che ha
modificato l’articolo 55-septies del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).
La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo di
ottimizzare il flusso comunicativo e offrire, come già chiarito in premessa, maggiori garanzie di
correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.
Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti di cui
all’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’articolo18,
comma 1, lett. d), del citato D.lgs n. 75/2017, relativi alla comunicazione del solo
allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche,
accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In tali fattispecie, infatti, non si configura
un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che
rimane invece confermato.
Datori di lavoro privati e pubblici
In tutti i casi, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità
comunicato dal lavoratore:
in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della
richiesta di visita;
al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una
variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito –
spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal
lavoratore.
Si ribadisce che, come già specificato nella presente circolare, tale servizio non esonera il
lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del
contratto di riferimento.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] A tale proposito, si richiama la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, relativa al passaggio dal
PIN Inps al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
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