Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. decreto Rilancio Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. decreto Rilancio Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 08/10/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 118
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. decreto Rilancio Italia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Indennità per il mese di maggio 2020
a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
indennità COVID-19 per il mese di maggio 2020 prevista dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative,
al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale, tra l’altro della filiera
della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
INDICE
1. Indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di
cooperative
2. Presentazione della domanda per l’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto-
legge n. 34 del 2020
3. Finanziamento e monitoraggio
4. Incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto-
legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali
5. Regime delle compatibilità
6. Strumenti di tutela
7. Istruzioni contabili
1. Indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i
soci di cooperative
L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito anche decreto Rilancio
Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8 prevede
un’indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi,
compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime,
interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e a tale titolo iscritti all’Inps,
individuando quali requisiti di accesso al sussidio in argomento la non titolarità di trattamento
pensionistico diretto e la non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Si fa presente che, stante il dettato normativo, che individua quali destinatari dell’indennità di
cui trattasi i pescatori autonomi, i soci di cooperative indicati dal medesimo comma 8
dell’articolo 222 destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali
lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
Si precisa, inoltre, che detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di
fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa,
né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il comma 8 dell’articolo 222 del decreto Rilancio Italia, in ordine alle modalità di erogazione
dell’indennità in argomento, rinvia al comma 2 dell’articolo 28 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. Cura Italia;
pertanto, in ragione del predetto richiamo all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 18 del
2020, l’indennità di cui trattasi è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa
complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020, come autorizzato dal citato comma 8
dell’articolo 222.
2. Presentazione della domanda per l’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del
decreto-legge n. 34 del 2020
I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto
Rilancio Italia, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda
all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per
i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono
attualmente le seguenti:
PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal
1° ottobre 2020);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità COVID-19 di cui alla presente circolare può essere
richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164
da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in
base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet
dell’INPS.
Le tipologie di indennità COVID-19, tra cui quella a favore dei pescatori autonomi, sono
specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet
www.inps.it.
3. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 222, comma 9, del decreto Rilancio Italia prevede che agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del medesimo articolo, determinati in 579,9 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del
decreto Rilancio Italia e, quanto a 80 milioni di euro, mediante l’utilizzo delle risorse rivenienti
dalle disposizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 222.
L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa, relativo
all’indennità a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, di 3,8 milioni per
l’anno 2020, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità di cui all’articolo 222, comma 8,
del decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 222 del D.L. n. 34 del 2020, l’indennità in esame è
incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale
obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa,
delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità
di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive
modificazioni (c.d. Ape sociale).
Inoltre, in ragione del richiamo del comma 8 dell’articolo 222 del decreto Rilancio Italia
all’articolo 28 del decreto Cura Italia, contenente la disciplina dell’indennità COVID-19 a favore
dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, si precisa che l’indennità a favore
dei pescatori autonomi e soci di cooperative non è cumulabile con l’indennità a favore dei
lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020 in argomento, con le indennità
di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18 del 2020, e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi
di cui all’articolo 98 del D.L. n. 34 del 2020.
Inoltre, sempre per effetto del predetto richiamo all’articolo 28 del decreto Cura Italia,
l’indennità in argomento è altresì incompatibile con le indennità COVID-19 di cui agli articoli
27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia, con le indennità di cui all’articolo 84 del decreto
Rilancio Italia, nonché con il Reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del medesimo decreto-
legge n. 34 del 2020.
5. Regime delle compatibilità
L’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia, in analogia a quanto
disposto per l’indennità COVID-19 di cui all’articolo 28 del decreto Cura Italia, è cumulabile
con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ed è altresì
compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di
disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, l’indennità di
cui al richiamato articolo 222, comma 8, è compatibile e cumulabile con le erogazioni
monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o i
sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi
conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro
occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti di compensi di importo non
superiore a 5.000 euro per anno civile.
Per quanto concerne la compatibilità dell’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto
Rilancio Italia con il Reddito di Cittadinanza, in analogia a quanto previsto per le indennità
COVID-19 di cui all’articolo 84 del medesimo decreto Rilancio Italia, si richiama la disposizione
di cui al comma 13 dello stesso articolo 84, che ha previsto che per i lavoratori beneficiari
delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di
Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in
godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento
dell’indennità COVID-19 si procede a integrare il beneficio del Reddito di Cittadinanza fino
all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
L’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia non è compatibile con
un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.
In ragione di quanto sopra, ai beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 222, comma 8, del
D.L. n. 34 del 2020, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a
950 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del
Reddito di Cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro.
6. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità COVID-19 di cui
all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia, l’assicurato può proporre azione
giudiziaria.
7. Istruzioni contabili
Gli oneri per l’indennità prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, saranno rilevati nell’ambito della
Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità
separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
Tale indennità verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura
“pagamenti accentrati”.
A tale fine, si istituisce il seguente conto:
GAU30272 - per le indennità corrisposte ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative,
che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari – art. 222,
comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
I debiti per la suddetta indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10266, che
verrà opportunamente ridenominato.
La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la
struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti
schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Struttura
territoriale interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice
bilancio esistente “3227”, a cui verrà adeguata la denominazione.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il seguente conto:
GAU24272 - per il recupero e il rentroito delle indennità a favore dei pescatori autonomi,
compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime,
interne e lagunari – art. 222, comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il codice bilancio “1178” opportunamente ridenominato.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Come già indicato al paragrafo 1 della presente circolare, la suddetta indennità non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
In allegato è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30272
Denominazione completa Indennità corrisposte ai pescatori autonomi, compresi i
soci di cooperative, che esercitano professionalmente la
pesca in acque marittime, interne e lagunari (per il
rilancio post COVID 19) – art. 222, comma 8, del Decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Denominazione abbreviata INDENN.PESCAT.AUT-ART.222 C.8 D.L. 34/2020
Tipo variazione I
Codice conto GAU24272
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e rentroito delle indennità a
favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di
cooperative, che esercitano professionalmente la pesca
in acque marittime, interne e lagunari (per il rilancio
post COVID 19) – art. 222, comma 8, del Decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Denominazione abbreviata E.V.-REC/REN.IND.PESC.AUT.-ART.222 C.8
D.L.34/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU10266
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari per le indennità di cui all’art.
2, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.I. 30 aprile
2020, n. 10 e del D.I. 13 luglio 2020, n. 12 – art. 44
del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84,
comma 8 e art. 222 comma 8, del Decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in
Legge 17 luglio 2020, n. 77
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.IND.U.TAN.AR44 DL18/20-AR84 E 222
DL34/20
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