Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte con decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, modificato e integrato dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e, successivamente, dal decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte con decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, modificato e integrato dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e, successivamente, dal decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07/12/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 139
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte con decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, modificato e integrato dal decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149 e, successivamente, dal decreto-legge 30
novembre 2020, n. 157. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dal decreto-legge n.
137/2020, come integrato dai successivi decreti-legge n. 149/2020 e n.
157/2020, all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito
previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di
eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
INDICE
Premessa
1. Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e
assegno ordinario per la causale “COVID-19”
1.1 Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in
deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
1.2 Contributo addizionale
1.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui ai decreti-legge n. 137/2020 e n. 104/2020
1.4 Modalità di richiesta delle 6 settimane previste dal decreto-legge n. 137/2020
2. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione salariale ordinaria e
assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020
3. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, e successive modificazioni
4. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
4.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso
4.2 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto
Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
5 Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)
6. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale
(ordinaria e in deroga) e assegno ordinario
7. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa
integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario
8 Differimento dei termini relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-
19
9. Modalità di pagamento della prestazione
10. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
11. Risorse finanziarie
12 Variazioni al piano dei conti
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha
implementato l’insieme delle misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il citato decreto-legge ha, infatti, introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione
salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che – nell’arco
temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 - può essere richiesto sia dai
datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia dai
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal
D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e
2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - che dispone la chiusura o limitazione delle attività'
economiche e produttive.
L’impianto normativo di cui al citato decreto–legge n. 137/2020 conferma altresì, in alcuni casi,
l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i
citati strumenti di sostegno del reddito.
Successivamente, il decreto–legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
279 del 9 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha integrato
e modificato in alcune parti la disciplina dettata dal decreto–legge n. 137/2020.
Da ultimo, sulla materia è intervenuto anche il decreto – legge 30 novembre 2020, n. 157,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
Con la presente circolare, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
illustrano nel dettaglio le innovazioni introdotte dai richiamati decreti-legge e si forniscono istruzioni
sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-
quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
1. Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in
deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 a sostegno ai
lavoratori e alle imprese, l’articolo 12 – recante, tra le altre, disposizioni in materia di integrazione
salariale - ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di
assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o
ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19
nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021. In particolare, la norma prevede che i datori
di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa
integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16
novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.
Va preliminarmente osservato che la nuova disciplina di cui al decreto-legge n. 137/2020 deve
essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto - legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che parallelamente
regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31
dicembre 2020.
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in
tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i
periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in
assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai
sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino
al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo
addizionale.
Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18
settimane di cui al decreto–legge n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane
introdotto dal decreto - legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16
novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Tuttavia, si osserva che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020
stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al
15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6
settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 137/2020.
A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto - con la causale “COVID 19 con fatturato” e
per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 - le seconde 9 settimane di
Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal decreto-legge n.
104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione
alla previsione di cui al decreto-legge n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore
settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.
1.1. Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale
(ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
Il secondo comma dell’articolo 12 del decreto–legge n. 137/2020 prevede che le 6 settimane di
trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia
stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso, nonché ai
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal
D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e
2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - che dispone la chiusura o la limitazione delle attività
economiche e produttive. Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai trattamenti di
cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, anche senza aver richiesto un
precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.
Con riferimento alla prima tipologia di soggetti, ovvero a coloro che, avendo completato le 18
settimane di trattamenti (9+9) di cui alla precedente disciplina declinata dal decreto-legge n.
104/2020, richiedono periodi regolamentati dal decreto–legge n. 137/2020, si precisa che la
trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti - che deve riguardare
periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 - sarà possibile,
a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal
decreto-legge n. 104/2020,da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
In sede di istruttoria sarà verificato il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 12, comma 2,
del decreto-legge n. 137/2020, ovverosia che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai
sensi del decreto-legge n. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca
a un periodo successivo.
1.2. Contributo addizionale
In linea con quanto già stabilito dal decreto–legge n. 104/2020, l’articolo 12, comma 2, del
decreto-legge n. 137/2020, stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro
che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (cassa
integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 6 settimane previste dal medesimo
decreto-legge sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:
9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre
del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del
fatturato inferiore al 20%;
18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito,
non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.
Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro
a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività di
impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
La medesima esenzione è altresì stabilita in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori
interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da
ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre
2020, n. 149, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il
trattamento.
In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto–legge n. 104/2020, e
12, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, anche le settimane di trattamenti di cassa
integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato”
richieste, ai sensi della precedente disciplina di cui al decreto-legge n. 104/2020, dai datori di
lavoro appartenenti ai settori elencati nella richiamata disposizione normativa, che dispone la
chiusura o limitazione delle attività' economiche e produttive, per periodi che, secondo la
definizione del decreto-legge n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal
versamento del contributo addizionale.
Si ricorda che alle posizioni contributive relative alle aziende in argomento è stato attribuito il
codice di autorizzazione “4X” in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive di cui alla
circolare n. 129/2020.
Si fa presente, comunque, che nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione
della norma, non risulti assegnato il citato codice di autorizzazione “4X”, la stessa potrà inoltrare
richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.
A tal fine, in sede di compilazione e invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa
integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario, i citati datori di lavoro non
saranno chiamati a rendere, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445, la
prevista dichiarazione di responsabilità, relativa alla sussistenza dell’eventuale riduzione di
fatturato, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto–legge n.
104/2020.
Per quanto attiene a tutti gli altri aspetti inerenti al contributo addizionale e al termine di
decadenza di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, si rinvia a quanto già illustrato con la circolare
n. 115/2020.
1.3. Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui ai decreti-legge n. 137/2020 e n.
104/2020
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 149/2020, i trattamenti
di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge
n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del
decreto–legge n. 149/2020).
In relazione a quanto successivamente previsto dall’articolo 13 del decreto–legge n. 157/2020,
anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto-legge n. 104/2020,
potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la
prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi
trattamenti - secondo quanto espressamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali - avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo
1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 104/2020.
Si ricorda che, in base a tale ultima disposizione, le domande relative ai trattamenti per causali
collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inviate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa.
Conseguentemente, la previsione di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 157/2020 potrà
riguardare domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno
ordinario e cassa integrazione speciale agricola (CISOA), disciplinati dal decreto–legge n. 104/2020,
i cui termini decadenziali non siano ancora scaduti (ad esempio, periodi con inizio di sospensione o
di riduzione dell’attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020); in via interpretativa, su
conforme parere ministeriale, sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del decreto-
legge n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con
riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.
Diversamente, come già evidenziato, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze
di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell’arco temporale previsto dal decreto–legge n.
104/2020 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), potranno includere i lavoratori in forza alla data del
9 novembre 2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in materia di
termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 104/2020.
Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda
richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e
di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in
materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c.
e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa
anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore
di lavoro.
1.4. Modalità di richiesta delle 6 settimane previste dal decreto-legge n. 137/2020
Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, si precisa che per le
domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già
autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16 novembre 2020 (cfr. l’esempio di
cui al paragrafo 1) – da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31
gennaio 2021 - tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste
dal decreto–legge n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre
2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020,
riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dovranno utilizzare la nuova
causale “COVID -19 DL 137”.
2. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020
Atteso che l’impianto normativo delineato dal decreto-legge n. 137/2020 non modifica il precedente
assetto, si ribadisce quanto già illustrato dall’Istituto, da ultimo, ai paragrafi 3 e 4 della circolare n.
115/2020, riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa
integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e,
in particolare, alla celerità dell’istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito
dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015.
3. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione
straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni
L’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione
salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.
Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un
trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente
sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto
dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale
ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al
31 gennaio 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso
alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID
-19 DL 137-sospensione Cigs”.
L’Istituto provvederà ad autorizzare le domande di CIGO di cui trattasi nel rispetto dei periodi di
sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti
ministeriali.
I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di
prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n.
47/2020.
4. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano altresì
gli indirizzi contenuti al paragrafo 3 della circolare n. 84/2020 – già ribaditi, peraltro, al paragrafo
4.2 della circolare n. 115/2020 - e, in particolare, le indicazioni fornite in ordine al requisito
occupazionale dei datori di lavoro richiedenti.
Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali
connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli
assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).
4.1. Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di
solidarietà in corso
In relazione a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 possono
presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS) che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà.
La concessione dell’assegno ordinario - che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in
corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale
copertura dell’orario di lavoro.
Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento in questione non può
essere superiore a 6 settimane al pari di quanto previsto dal decreto-legge n. 137/2020 per le altre
tipologie di trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19.
4.2. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di
Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, si
ribadisce quanto già affermato al paragrafo 4.4 della circolare 115/2020, ossia che le domande di
accesso all’assegno ordinario con causali connesse all’emergenza da COVID–19 possono essere
accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei
rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione
richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, i datori di lavoro potranno
comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziate dal decreto-
legge n. 104/2020, cosi come integrate dal decreto-legge n. 137/2020 e dal decreto-legge n.
149/2020.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse
all’emergenza da COVID -19, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga
adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
5. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)
Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già
illustrato nelle circolari n. 86/2020 e n. 115/2020 in ordine ai datori di lavoro destinatari della
disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura, si precisa che il decreto-legge n. 137/2020 non ha
modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola.
Ne consegue che la domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all’Istituto ai sensi di quanto
stabilito dall’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27/2020 - dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e
le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere
anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese
esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.
Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa
e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività,
nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ribadisce che potranno inviare domanda come “deroga
plurilocalizzata” (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la
prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre
aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga
INPS” (cfr. la circolare 86/2020).
6. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione
salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario
Il decreto-legge n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai termini di
trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo cui il termine per la presentazione delle
domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario
è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell’attività lavorativa.
Come anticipato con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, la seconda parte del medesimo
comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di
trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione, detto termine si sarebbe
collocato alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l’applicazione della
disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve la
specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, si
conferma che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di
novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine
del mese successivo (31 dicembre 2020).
Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto ma
devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al
quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda
riferita a un periodo differente.
Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale
riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti
scaduto.
7. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa
integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario
L’articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 137/2020, conferma altresì che, in caso di pagamento
diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il
pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modello SR41 semplificato) entro la fine del
mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore,
entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
8. Differimento dei termini relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica
da COVID-19
L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020, nell’abrogare la previsione di cui all’articolo
12, comma 7, del decreto-legge n. 137/2020, differisce al 15 novembre 2020 i termini decadenziali
di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27/2020, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
o per il saldo degli stessi (modelli SR41 e SR43 semplificati) che, in applicazione della disciplina
ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Al riguardo, si richiamano le indicazioni già fornite con il messaggio n. 4222 del 11/11/2020.
9. Modalità di pagamento della prestazione
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda
di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di
richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della
documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Con riferimento al pagamento diretto, si precisa che l’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020
richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, che
regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile
anticipo del 40%.
Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella
circolare n. 78/2020 - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti di cui al citato
articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020.
Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a
pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del
periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di
anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati
dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di
decadenza già illustrati ai precedenti paragrafi 7 e 8, il datore di lavoro deve inviare all’INPS,
tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme
eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate
in capo al datore di lavoro.
Con riferimento alla cassa integrazione in deroga INPS, si ribadisce che, per la stessa, è previsto
esclusivamente il pagamento diretto, mentre, in forza di quanto previsto dall’articolo 22, comma 6-
bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, potranno
essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti autorizzati in favore delle aziende
plurilocalizzate.
10. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
L’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, nel prevedere ulteriori 6 settimane di trattamenti di
integrazione salariale nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 per i
datori di lavoro che accedono alle prestazioni di CIGO, CIGD e ASO, non ha ricompreso nell’ambito
di previsione della norma i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento di
CISOA.
I predetti datori di lavoro, che sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica in atto, possono comunque accedere al trattamento ordinario di CISOA, utilizzando
la causale denominata “COVID-19 CISOA”, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 47
del 28 marzo 2020.
Si ricorda, che la prestazione concessa con la predetta causale è ricompresa nella disciplina
ordinaria di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, con le seguenti peculiari previsioni:
a) il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio la sospensione dell’attività lavorativa; b) l’istruttoria è semplificata sul
presupposto della non imputabilità dell’evento sospensivo al datore di lavoro e può essere condotta
con le modalità previste al paragrafo e.2) della citata circolare n. 47/2020; c) l’azienda può
richiedere la modalità del pagamento diretto anche per gli operai senza obbligo di produzione della
documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
11. Risorse finanziarie
Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, come
integrato dall’articolo 12, comma 3, del decreto–legge n. 149/2020 e dall’articolo 13 del decreto –
legge n. 157/2020, i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO sono concessi nel limite massimo complessivo
di spesa di 1.727,5 milioni di euro, così ripartito:
1.277,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
500,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la
relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario
regime previsto dal D.lgs n. 148/2015, sia con riferimento al superamento dei limiti di fruizione dei
trattamenti di CIGO e ASO sia con riferimento alla nuova platea dell’assegno ordinario del FIS
(datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti) e sia con
riferimento al superamento dei limiti finanziari posti dai rispettivi decreti interministeriali per i
datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015,
nonché gli assegni al nucleo familiare dell’assegno ordinario.
Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che - qualora dalla valutazione complessiva
dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica,
dell’importo stanziato - non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.
Con la previsione contenuta nel citato articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 137/2020, come
integrato dall’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto–legge n. 149/2020 e, successivamente,
dall’articolo 13 del decreto – legge n. 157/2020, viene, quindi, previsto, un finanziamento unico per
la CIGO, per il FIS e per i Fondi di solidarietà, pari a complessivi 19.079,9 milioni di euro, nel quale
vanno a confluire il finanziamento di 11.599,1 milioni di euro previsto dall’articolo 19, comma 9, del
decreto-legge n. 18/2020, quello di cui all’articolo 19, comma 6-ter, dello stesso decreto-legge,
pari a 250 milioni di euro, per l’anno 2020, quello previsto dall’articolo 20, commi 5 e 7-bis, del
medesimo decreto-legge, rispettivamente pari, per l’anno 2020, a 828,6 milioni di euro e 0,9
milioni di euro, i 5.174 milioni di euro previsti dall’articolo 1, comma 11, del decreto-legge n.
104/2020, nonché i 1.161,3 milioni di euro del citato articolo 12, comma 12, del decreto-legge n.
137/2020, i 41,1 milioni di euro del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 149/2020 e i
24,9 milioni di euro dell’articolo 13 del decreto – legge n. 157/2020.
Parimenti, con riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga autorizzate dall’INPS, ivi
comprese le prestazioni in deroga autorizzate dai rispettivi Fondi per le Province autonome di
Trento e di Bolzano, viene previsto un finanziamento unico pari a 4.289,8 milioni di euro, risultante
dalla somma di 900 milioni di euro previsti dal decreto interministeriale n. 9/2020 (art. 3, comma
1, lett. c), di 2.889,6 milioni di euro previsti dal comma 11 del decreto-legge n. 104/2020, di 473,3
milioni di euro di cui al citato articolo 12, comma 12, del decreto–legge n. 137/2020, di 16,7 milioni
di euro di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 149/2020 e di 10,2 milioni di euro di cui
all’articolo 13 del decreto – legge n. 157/2020.
Nella tabella che segue vengono riepilogati i finanziamenti complessivi per le distinte tipologie di
trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19.
Prestazione Finanziamento Regole di accesso
Complessivo
(in milioni di
euro)
CIGO (compresa 19.079,9 Per la CIGO le aziende che superano i limiti di fruizione
CIGO sospensione (=11.599,1 + previsti dal D.lgs n. 148/2015.
CIGS)/FIS 250 + 828,6 + Per la CIGO sospensione CIGS tutte le aziende che rientrano
(compreso ASO 0,9 + 5.174 + nel campo di applicazione. Per il FIS e i Fondi di solidarietà
sospensione 1.161,3 + 41,1 ex art. 26 e 40, sia i datori di lavoro che non rientrano con
assegno di + 24,9) le regole ordinarie sia quelli per i quali il Fondo di
solidarietà) riferimento ha esaurito la capienza.
/FONDI DI
SOLIDARIETA’ EX
ART 26 e 40 D.lgs
n. 148/2015
CIGD in deroga 4.289,8 (=900 + Tutte le aziende che hanno i requisiti per accedere alle
autorizzata 2.889,6 + 473,3 prestazioni COVID- nazionale autorizzate dall’Inps
dall’Inps + 16,7 + 10,2)
CISOA 156,7
Con la nota prot. U.0013983.16-09-2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
comunicato di aver trasferito all’Istituto un importo di € 2.762.149,00, pari alle risorse di cui
all’articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non utilizzate dalla Provincia
Autonoma di Bolzano, che sono messe a disposizione per la concessione dei trattamenti in deroga
della medesima provincia.
Provincia Finanziamento Finanziamento Finanziamento Trasferito ex Totale
Autonoma ex DL 18/20, ex DL 18/20, ex DL 18/20, art. 44 c. 6
ripartito con ripartito con ripartito con bis Dlgs
D.I. n.3/2020 D.I. n.5/2020 D.I. n.10/2020 148/2015
P. A. 13.966.560,00 € 15.733.440,00 € 16.519.000,00 € 2.762.149,00 48.981.149,00
Bolzano € €
P. A. 8.535.120,00 € 9.614.880,00 € 18.150.000,00
Trento €
Si fa presente, da ultimo, che, ai fini dell’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di cui
all’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato e il Fondo di
solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione) - non gestiti dall’Istituto – il comma 8
dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 prevede uno stanziamento massimo a carico del
bilancio statale di complessivi 450 milioni di euro, per l’anno 2021, che saranno trasferiti ai
rispettivi Fondi con decreti ministeriali.
12. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi alle prestazioni trattate nell’ambito dei precedenti paragrafi, disciplinate
dall’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
126/2020, dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 e dall’articolo 12 del decreto-legge n.
149/2020, saranno rilevati ai medesimi conti illustrati nelle circolari già pubblicate, a cui verrà
adeguata la denominazione.
Prestazioni a conguaglio
Per le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario, nonché per l’assegno
ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, unitamente ai
connessi assegni per il nucleo familiare, si confermano i conti istituiti con il messaggio n.
1775/2020 e con la circolare n. 88/2020:
GAU30310 - GAU30311 – GAU30330 – GAU30331 – GAU30332 – GAU30333 – GAU30334 –
GAU30335 – GAU30336 – GAU30337 – GAU30338 – GAU30339 – GAU30340.
Per le prestazioni di cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione
straordinaria e connessi ANF, si conferma il conto GAU30317 istituito con il messaggio n.
1775/2020.
Per le prestazioni di cassa integrazione in deroga e connessi ANF per le aziende plurilocalizzate, si
confermano i conti GAU30304 e GAU30314, istituiti con il messaggio n. 3144/2020.
Per le prestazioni di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato
dipendenti da imprese agricole (CISOA), comprensivi degli assegni per il nucleo familiare, si
conferma il conto GAU30322 istituito con il messaggio n. 3055/2020.
Prestazioni a pagamento diretto
Per le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario, nonché per l’assegno
ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, unitamente ai
connessi assegni per il nucleo familiare, si confermano i conti istituiti con il messaggio n.
1775/2020 e con la circolare n. 88/2020:
GAU30315 - GAU30316 – GAU30350 – GAU30351 – GAU30352 – GAU30353 – GAU30354 –
GAU30355 – GAU30356 – GAU30357 – GAU30358 – GAU30359 – GAU30360.
Per le prestazioni di cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione
straordinaria e connessi ANF, si conferma il conto GAU30319 istituito con il messaggio n.
1775/2020.
Per le prestazioni di cassa integrazione in deroga e connessi ANF, si confermano i conti; GAU30318,
istituito con il messaggio n. 1775/2020 e GAU30328, istituito con il messaggio n. 3144/2020; per
la cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate, si confermano i conti: GAU30324,
istituito con il messaggio n. 1775/2020 e GAU30326, istituito con il messaggio n. 3144/2020.
Per le prestazioni di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato
dipendenti da imprese agricole (CISOA), comprensivi degli assegni per il nucleo familiare, si
conferma il conto GAU30323 istituito con il messaggio n. 3055/2020.
Relativamente alla richiesta di pagamento diretto con anticipo nella misura del 40% delle ore
autorizzate nell’intero periodo, si rinvia alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 78/2020.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si confermano i seguenti conti:
GAU24315 – GAU24316 – GAU24350 – GAU24351 – GAU24352 – GAU24353 – GAU24354-
GAU24355 – GAU24356 – GAU24357 – GAU24358 – GAU24359 – GAU24360 – GAU24319 –
GAU24318 – GAU24328 - GAU24324 – GAU24323.
Si riporta in allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30310
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su
tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-
19, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di
cui al DM 5/2/69 – art. 19, comma 1, del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 1 del D.L.
14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art.
12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12
del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGO COVID-AR19 C1 DL18-A1 104-AR12 DL137/20-DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30311
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di
integrazione salariale (FIS), ammessi a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma
1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L.
27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio
2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del
D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020,
n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(FIS)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20-DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30330
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà per il personale del Credito (FBR), ammessi
a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM
5/2/69 - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett.
a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla
Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre
2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(FBR)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30331
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà per il personale del Credito Cooperativo
(FCR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia
di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68,
comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34,
convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14
agosto 2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art.
12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12
del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(FCR)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30332
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà per il personale delle società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane (FER), ammessi a
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69
- art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a),
del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge
77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre
2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(FER)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30333
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto
Pubblico (FHR), ammessi a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art.
68, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34,
convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(FHR)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30334
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani
(FOR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia
di cui al DM 5/2/69- art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma
1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito
dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n.
104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(FOR)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30335
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di
solidarietà per il personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici
(GER), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia
di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma
1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito
dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n.
104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(GER)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30336
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e
dalle società di Assistenza (ISR), ammessi a conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19,
comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19
maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art.
1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020,
n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(ISR)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30337
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane
(PIR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia
di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma
1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito
dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n.
104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(PIR)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30338
Denominazione completa Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di
solidarietà del settore Marittimo (SMR), ammessi a
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69
- art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a),
del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge
77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre
2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(SMR)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30339
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR),
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al
DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett.
a) e i), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla
Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre
2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(TNR)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30340
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR),
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al
DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a)
e i), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge
77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito
dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD(BOR)A19 DL18-A1 DL104-A12 DL137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30317
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti
ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il
territorio nazionale, colpiti dall’emergenza COVID19, che
sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di
CIGS, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di
cui al DM 5/2/69 – art. 20 del D.L. del 17 marzo 2020,
n.18, convertito dalla L. 27/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma
1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGO GIA’ CIGS-COVID-A20 DL18-104-137/20 DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30304
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi
ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro
con più unità produttive operanti su tutto il territorio
nazionale, colpiti dall’emergenza COVID-19, ammessi a
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69
– art. 22, comma 1 e 6 bis del D.L. 18/2020, convertito
con modificazioni dalla L. 27/2020 – art. 70 e 71 del D.L.
19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla L. 77/2020; art. 1
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGD PLUR-AR.22 DL18-34-104-137-149/20-DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30314
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi
ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro
con più unità produttive operanti su tutto il territorio
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 ammessi a
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69
– art. 22, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito dalla L. 27/2020 – art. 70 e 71 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34 convertito dalla L. 77/2020 – art.1,
comma 1 lettera c) e comma 2 del D.I. del 20 giugno 2020,
n. 9; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla
L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020,
n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGD PLUR-ART22 DL18/20-AR1,C1 L.C) C2 DI9/20-DM
Tipo variazione V
Codice conto GAU30322
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale operai agricoli (CISOA
causale “CISOA DL RILANCIO” che eccede gli ordinari limiti
di fruizione) e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori
dipendenti, tramite conguaglio, dai datori di lavoro colpiti
da eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 - art. 19,
comma 3 bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla L. 27/2020, introdotto dall’art. 68 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito dalla L. 77/2020; art. 1 del D.L. 14
agosto 2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12,
comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CISOA-ART.19 C.3-BIS DL18-34-104-137-149/20-DMAG
Tipo variazione V
Codice conto GAU30315
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi
ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 19, comma 1 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020;
art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGO COVID19-AR19 DL18-104-137-149/2020 -PAG.DIR.
Tipo variazione V
Codice conto GAU30316
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19,
comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio
2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L.
14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art.
12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FIS) DL18-34-104-137-149/20 -PAG.DIR.
Tipo variazione V
Codice conto GAU30350
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito
(FBR) - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del
D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge
77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito
dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FBR) DL18-34-104-137-149/20 -PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30351
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito
Cooperativo (FCR) - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma
1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla
Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020,
n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FCR) DL18-34-104-137-149/20 -PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30352
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito
Cooperativo (FER) - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma
1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla
Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020,
n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FER) DL18-34-104-137-149/20 -PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30353
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito
Cooperativo (FHR) - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma
1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla
Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020,
n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FHR) DL18-34-104-137-149/20 -PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30354
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito
Cooperativo (FOR) - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma
1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla
Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020,
n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(FOR) DL18-34-104-137-149/20-PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30355
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo
di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (GER)
- art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19
maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(GER) DL18-34-104-137-149/20-PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30356
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo
di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (ISR)
- art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19
maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(ISR) DL18-34-104-137-149/20-PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30357
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo
di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (PIR)
- art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19
maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(PIR) DL18-34-104-137-149/20-PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30358
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo
di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (SMR)
- art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19
maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(SMR)DL18-34-104-137-149/20-PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30359
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-
19 – iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR) - art.
19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a) e i), del D.L. 19
maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(TNR) DL18-34-104-137-149/20-PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30360
Denominazione completa Assegni ordinari e ANF corrisposti direttamente ai lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro operanti colpiti
dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà
dell’Alto Adige (BOR) - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1,
lett. a) e i), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla
Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n.
149
Denominazione abbreviata ASS.ORD.ANF(BOR)DL18-34-104-137-149/20-PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30319
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi
ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle
aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID19 che sono stati autorizzati alla
sospensione dei programmi di CIGS – art. 20 del D.L. del
17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 27/2020; art. 1
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGO GIA’ CIGS-ART.20 DL18-104-137/20-PAG.DIR.
Tipo variazione V
Codice conto GAU30318
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi
ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 1 del
D.L. del 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 27/2020;
art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGD-ART.22-DL18-A1 DL104-A12 DL137/20-PAG.DIR.
Tipo variazione V
Codice conto GAU30328
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi
ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020 –
art. 70 e 71 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito
dalla L. 77/2020 – art.1, comma 1 lettera c) e comma 2
del D.I. del 20 giugno 2020, n. 9; art. 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma
1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGD-AR22-DL18-A1,C1-2-DI9/20-DL104-137/20PA.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30324
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi
ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da
datori di lavoro con più unità produttive operanti su tutto
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020,
n. 18, convertito dalla L. 27/2020 – art. 70 e 71 del D.L.
19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla L. 77/2020; art. 1
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L.
126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGD PLUR-AR22-DL18-DL34/20-DL104-137/20PA.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30326
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi
ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da
datori di lavoro con più unità produttive operanti su tutto
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 –
art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020,
n. 18, convertito dalla L. 27/2020 – art. 70 e 71 del D.L.
19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla L. 77/2020; art.1,
comma 1 lettera c) e comma 2 del D.I. del 20 giugno
2020, n. 9; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre
2020, n. 149
Denominazione abbreviata CIGD PLUR-AR22-DL18-34-D.I.9-DL104-137/20PA.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU30323
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale operai agricoli (CISOA
causale “CISOA DL RILANCIO” che eccede gli ordinari limiti
di fruizione) e connessi ANF, corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti, colpiti da eventi riconducibili
all’emergenza COVID-19 - art. 19, comma 3 bis del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020, introdotto
dall’art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla
L. 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n.
149
Denominazione abbreviata CISOA-AR19 C3-BIS DL18-34-104-137-149/20-PAG.DIR
Tipo variazione V
Codice conto GAU10160
Denominazione completa Debiti per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed
in deroga, gli assegni ordinari, le indennità ai lavoratori e
relativi ANF – articoli 13, 14, 15 e 17 del Decreto-legge 2
marzo 2020, n.9; articoli 19 e 20, 21 e 22 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020 – art. 68, comma
1, lettere a) e i), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34
convertito dalla L. 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020,
n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre
2020, n. 149
Denominazione abbreviata DEB.TRATT.INT.SAL.ASS.ORD.IND.ANF-DL18/20-DL34/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24315
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su
tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19
– art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito dalla L. 27/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020,
n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre
2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.CIGO COVID19-AR19 DL18-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24316
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni
ordinari e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS) - art. 19, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett.
a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge
77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito
dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(FIS) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24350
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni
ordinari e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà
per il personale del Credito (FBR) - art. 19, comma 1 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020;
art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34,
convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma
1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(FBR) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24351
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni
ordinari e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà
per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19,
comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio
2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L.
14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art.
12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(FCR) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24352
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni
ordinari e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà
per il personale del Credito Cooperativo (FER) - art. 19,
comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio
2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L.
14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art.
12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(FER) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24353
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni
ordinari e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà
per il personale del Credito Cooperativo (FHR) - art. 19,
comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio
2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L.
14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art.
12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(FHR) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24354
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni
ordinari e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà
per il personale del Credito Cooperativo (FOR) - art. 19,
comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
L. 27/2020; art. 68, comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio
2020, n.34, convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L.
14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art.
12, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(FOR) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24355
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni ordinari
e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale
del Credito Cooperativo (GER) - art. 19, comma 1 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68,
comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito
dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n.
149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(GER) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24356
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni ordinari
e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale
del Credito Cooperativo (ISR) - art. 19, comma 1 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68,
comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito
dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n.
149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(ISR) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24357
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni ordinari
e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale
del Credito Cooperativo (PIR) - art. 19, comma 1 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68,
comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito
dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n.
149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(PIR) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24358
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni ordinari
e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza
COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale
del Credito Cooperativo (SMR) - art. 19, comma 1 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68,
comma 1, lett. a), del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito
dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n.
149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(SMR)DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24359
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni ordinari
e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di
solidarietà del Trentino (TNR) - art. 19, comma 1 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art. 68,
comma 1, lett. a) e i), del D.L. 19 maggio 2020, n.34,
convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma
1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(TNR) DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24360
Entrate varie – recupero e/o rentroito degli assegni ordinari
Denominazione completa e ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo
di solidarietà dell’Alto Adige (BOR) - art. 19, comma 1 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020; art.
68, comma 1, lett. a) e i), del D.L. 19 maggio 2020, n.34,
convertito dalla Legge 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma
1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.ASS.ORD.ANF(BOR)DL18-34-104-137-149/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24319
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 che
sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di
CIGS – art. 20 del D.L. del 17 marzo 2020, n.18,
convertito dalla L. 27/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma
1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.CIGO GIA’ CIGS-ART.20 DL18-104-137/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24318
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e connessi ANF corrisposti
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su
tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19
– art. 22, comma 1 del D.L. del 17 marzo 2020, n.18,
convertito dalla L. 27/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma
1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.CIGD-ART.22-DL18-A1 DL104-A12 DL137/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24328
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e connessi ANF,
corrisposti ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti
dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 27/2020 – art. 70
e 71 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla L.
77/2020 – art.1, comma 1 lettera c) e comma 2 del D.I.
del 20 giugno 2020, n. 9; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020,
n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1,
del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.CIGD-AR22-DL18-A1,C1-2-DI9/20-DL104-137/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24324
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e connessi ANF,
corrisposti ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro con
più unità produttive operanti su tutto il territorio nazionale
colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
L. 27/2020 – art. 70 e 71 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
convertito dalla L. 77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104 convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma
1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.CIGD PLUR-AR22-DL18-DL34/20-DL104-137/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24326
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e connessi ANF,
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da datori
di lavoro con più unità produttive operanti su tutto il
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – art.
22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18,
convertito dalla L. 27/2020 – art. 70 e 71 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34 convertito dalla L. 77/2020; art.1,
comma 1 lettera c) e comma 2 del D.I. del 20 giugno
2020, n. 9; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104
convertito dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L.
28 ottobre 2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre
2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.CIGD PLUR-AR22-DL18-34-D.I.9-DL104-137/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU24323
Denominazione completa Entrate varie – recupero e/o rentroito dei trattamenti di
integrazione salariale operai agricoli (CISOA causale
“CISOA DL RILANCIO” che eccede gli ordinari limiti di
fruizione) e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori
dipendenti, colpiti da eventi riconducibili all’emergenza
COVID-19 - art. 19, comma 3 bis del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito dalla L. 27/2020, introdotto dall’art. 68
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L.
77/2020; art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito
dalla L. 126/2020; art. 12, comma 1, del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137; art. 12 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata REC.CISOA-AR19 C3-BIS DL18-34-104-137-149/2020
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 139/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.