Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
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Roma, 22/12/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 153
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto di cui al D.P.C.M. del 3 novembre
2020 (c.d. zone rosse). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare sono fornite le istruzioni operative relative alla
gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, destinato ad alcune categorie di
lavoratori.
INDICE
1. Premessa
2. Applicazione del bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse
3. Verifica della frequenza del minore di una scuola secondaria di primo grado
4. Le categorie di lavoratori interessati dal bonus ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n.
149/2020
5. Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia
6. Incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i compensi derivanti dallo svolgimento di
attività lavorativa occasionale connessa all’erogazione del bonus baby-sitting
7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
8. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 279 del 9 novembre 2020), dispone ulteriori misure urgenti in materia di
sostegno ai lavoratori, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La norma si pone nel solco delle precedenti iniziative in materia di cc.dd. bonus per servizi di
baby-sitting, volte a sostenere i genitori lavoratori nei periodi di chiusura e sospensione delle
attività scolastiche, previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni (c.d.
decreto Cura Italia), come modificati dall’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni (c.d.
decreto Rilancio).
Rispetto alle disposizioni citate, tuttavia, il nuovo bonus per servizi di baby-sitting di cui
all’articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020 presenta sostanziali differenze, come di seguito
illustrate.
2. Applicazione del bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse
L’articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020 introduce uno o più bonus per servizi di baby-
sitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto,
individuate con ordinanze del Ministro della Salute, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3
del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.
Non rilevano, pertanto, ai fini della presente disciplina le zone interessate da un
provvedimento a livello regionale o locale che preveda ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica.
Al momento della pubblicazione della presente circolare, rilevano l’ordinanza del Ministro della
Salute del 4 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 276 del 5 novembre
2020), che definisce nell’allegato 2 le seguenti zone ad alto rischio (c.d. zone rosse):
Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
In via ulteriore, l’ordinanza del 10 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
280 del 10 novembre 2020), include anche la Provincia autonoma di Bolzano nelle c.d.
zone rosse.
Con l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre (nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 284 del 14 novembre 2020), sono state incluse tra le c.d. zone rosse anche le
regioni Campania e Toscana. Conl’ordinanza del 20 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale
– Serie Generale n. 290 del 21 novembre 2020) è stata inclusa tra le c.d. zone rosse la
regione Abruzzo.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020, il Ministro della
Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti per la
classificazione delle zone ad alto rischio e provvede con apposita ordinanza all’aggiornamento
del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova
classificazione e che le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.
Il requisito legato alla verifica delle regioni incluse nella c.d. zona rossa verrà valutato
dall’Istituto tenuto conto delle ordinanze pubblicate a partire dal 5 novembre 2020.
Saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in
regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva.
In particolare, è necessario che:
a) il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
alto;
b) il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, declinate dalle
predette ordinanze del Ministro della Salute.
Il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore è verificato
sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di
quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto.
Nel caso di genitori separati con affido condiviso del minore, qualora l’istanza sia effettuata dal
genitore che non convive con il minore, la domanda verrà valutata dalla Struttura
territorialmente competente, che verificherà la sussistenza del requisito in capo al genitore
stesso, residente in una zona ad alto rischio, previo inoltro di adeguata documentazione
comprovante l’affido condiviso.
Con particolare riferimento al requisito di cui al punto b), al fine di verificare se la scuola è
situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della scuola che, unitamente
agli altri dati necessari (nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe
frequentata), dovrà essere indicato nel modello di domanda.
Nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà
essere valutata positivamente sulla base della frequenza di una scuola ubicata all’interno di
una c.d. zona rossa.
Cosi, ad esempio, se un minore risiede con la sua famiglia nel Comune di Minturno (regione
Lazio), ma frequenta la scuola secondaria nel Comune di Cellole (regione Campania), tenuto
conto che sulla base dell’ordinanza ministeriale di riferimento la regione Campania ha fatto
parte delle zone c.d. rosse, tale domanda è ammessa alla fruizione del beneficio.
Nell’ipotesi di residenza in Comuni non limitrofi rispetto alle zone c.d. rosse, ai fini del
beneficio prevale l’ubicazione della scuola in un Comune che si trova in una zona c.d. rossa. Ad
esempio, se il genitore è residente a Cagliari, ma il bambino frequenta la scuola secondaria nel
Comune di Milano (ad esempio, perché il genitore si è trasferito temporaneamente per motivi
di lavoro), la domanda verrà accolta.
In tutti i casi, la concessione del beneficio è condizionata alla valutazione della
documentazione allegata dal genitore in fase di inserimento della domanda, a cura della
Struttura INPS competente per residenza.
3. Verifica della frequenza del minore di una scuola secondaria di primo grado
L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020 stabilisce che il bonus in questione può
essere erogato in considerazione della chiusura delle scuole secondarie di primo grado nelle
c.d. zone rosse.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera s), e dell’articolo 3, comma 4, lettera f), del D.P.C.M.
del 3 novembre 2020, nelle predette regioni individuate come ad alto rischio, è stato infatti
stabilito che a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori
proroghe, lo svolgimento della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi
per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, avviene in
presenza, mentre le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente in
modalità a distanza (DAD).
Conseguentemente, il bonus per servizi di baby-sitting è erogabile esclusivamente in favore
degli alunni delle classi seconda e terza media per i genitori richiedenti conviventi con il minore
e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda.
Al riguardo, la frequenza di una delle classi della scuola secondaria di primo grado sopra
indicate, sarà verificata sulla base dell’attestato di frequenza della scuola stessa all’uopo
rilasciato dal dirigente scolastico, il quale dovrà essere allegato alla domanda di bonus
nell’apposita procedura telematica.
Per quanto concerne i minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5
febbraio 1992, n. 104, l’articolo 14, comma 2, stabilisce che il bonus sia concesso agli iscritti a
scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia
stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Peraltro, il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 per queste scuole prevede che resti salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto
2020, n. 89, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.
In tal caso, pertanto, possono richiedere il bonus in argomento le famiglie di minori disabili che
frequentino scuole di ogni ordine e grado (ovvero scuole dell’infanzia, primaria e secondarie),
per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza ovvero che siano
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Tali
circostanze dovranno essere comprovate, al momento della presentazione della domanda,
mediante l’allegazione di apposita dichiarazione della scuola o del centro diurno che attesti,
rispettivamente, la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.
4. Le categorie di lavoratori interessati dal bonus ai sensi dell’articolo 14 del
decreto-legge n. 149/2020
In relazione alla tipologia di lavoratori, come specificato nell’articolo 14, comma 1, del decreto-
legge n. 149/2020, sono interessati i genitori di alunni delle scuole - come individuate al
precedente paragrafo 3 - iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché
gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti
attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I soggetti sopra specificati non
devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla Gestione
previdenziale e, pertanto, non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della
domanda. Così, ad esempio, nel caso di un artigiano che svolge anche un’attività di lavoro
dipendente la domanda verrà respinta.
In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e ad una Gestione speciale
autonoma dell’INPS, invece, trattandosi di due Gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di
applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto (ad esempio, commerciante che
contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale è iscritto
alla Gestione separata).
Sono esclusi dalla misura in argomento i genitori lavoratori dipendenti, in quanto destinatari
del congedo straordinario previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020, in
caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
La possibilità di fruire del citato congedo non è prevista per i genitori iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o alle Gestioni speciali
dell’INPS in quanto destinatari del bonus in commento.
L’importo spettante per il bonus per servizi di baby-sitting fissato dal decreto-legge n.
149/2020, ammonta al limite massimo complessivo di 1.000 euro che, in presenza dei
necessari requisiti, verrà erogato a prescindere dall’avvenuta fruizione dei bonus pari a 600
euro (per un totale massimo di 1.200 euro), eventualmente erogati ai sensi dei già citati
decreti Cura Italia e Rilancio.
La misura può essere erogata alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la
prestazione lavorativa resa dal genitore richiedente e dall’altro genitore al momento della
domanda non sia svolta al 100% in modalità agile. Tale circostanza dovrà essere dichiarata dal
genitore richiedente il bonus nel modello di domanda anche con riferimento all’altro genitore e
dovrà essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro o del committente - nei casi in
cui tale soggetto sia presente - che attesti che l’attività lavorativa non è svolta interamente in
modalità agile.
La dichiarazione del datore di lavoro non è dovuta al di fuori dei casi sopra considerati, ovvero
in ipotesi di soggetti iscritti alla Gestione separata come professionisti ovvero di lavoratori
autonomi per i quali non è presente un committente.
In questi casi, sarà sufficiente rendere la dichiarazione di responsabilità prevista dal modello di
domanda, relativamente alla circostanza che la prestazione lavorativa non può essere svolta in
modalità agile al 100%.
In via ulteriore, la spettanza del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione
(CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario etc.) o cessazione dell'attività lavorativa
(NASpI) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tali requisiti dovranno essere autodichiarati nel modello di domanda e saranno verificati nella
fase di istruttoria della domanda dalla Struttura territoriale competente, che dovrà valutarne la
sussistenza al momento della domanda ovvero alla data in cui esegue l’istruttoria se la
domanda è precedente (ad esempio, presentazione della domanda per il bonus il 10 dicembre
2020, data coincidente con l’ultimo giorno di percezione dell’assegno ordinario. La domanda
potrà essere valutata positivamente se al momento in cui è istruita l’assegno ordinario è già
cessato).
5. Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia
Il bonus per servizi di baby-sitting previsto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020,
analogamente ai precedenti bonus similari, viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui
all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono
preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito
www.inps.it. L’utilizzatore, effettuata l’appropriazione del bonus, dovrà rendicontare le
prestazioni con le modalità che sono state ampiamente dettagliate nella circolare n. 44/2020,
nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il tutorial disponibile sul sito internet dell’Istituto.
In considerazione delle modifiche normative introdotte, da ultimo, dall’articolo 14 del decreto-
legge n. 149/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni
lavorative di baby-sitting svolte in linea generale a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive
proroghe
Per quanto attiene alle singole zone rosse, le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus
per l’effettivo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting dovranno coincidere con il periodo
di sospensione dell’attività didattica in presenza di cui all’ordinanza ministeriale. Non sarà,
infatti, consentito l’inserimento di prestazioni in date diverse da quelle in cui l’ordinanza ha
espletato la sua validità.
Si ricorda che al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare,
selezionando l’apposita opzione, l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitting Covid 19_dl
149/2020” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato
potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni
occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.
Al riguardo, già con la citata circolare n. 44/2020 è stato precisato che non trova applicazione
la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017; quindi, ai soli
fini del bonus baby-sitting di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 149/2020, è confermata la
possibilità di impiegare i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da
meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.
In via ulteriore, per effetto di quanto precisato al comma 4 dell’articolo 14 del decreto-legge in
esame, il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari.
Pertanto, i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate
mediante il bonus in argomento; per tale limite rilevano i rapporti di parentela o affinità entro
il terzo grado.
A tal fine dovrà essere resa all’atto della domanda di bonus e, successivamente, al momento
dell’inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia una dichiarazione da parte
dell’utilizzatore attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado
con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e
mendaci.
Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la
possibilità di revoca o di modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo,
cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la
piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono
essere modificate.
6. Incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i compensi derivanti dallo
svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa all’erogazione del bonus
baby-sitting
L’utilizzo del Libretto Famiglia di cui al precedente paragrafo 5 comporta che:
1. il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con
iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
2. le somme percepite dal prestatore costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro
occasionale svolta e sono esenti da IRPEF.
Tale situazione determina l’applicazione della disciplina dell’incumulabilità dei trattamenti
pensionistici con i redditi da lavoro, ove prevista, qualora i prestatori siano titolari dei
trattamenti stessi, con l’effetto di sospendere l’intera pensione (ad esempio, pensione c.d.
quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurne l’importo in pagamento (ad
esempio, trattamenti previdenziali di invalidità, pensioni ai superstiti, etc.), a seconda del
trattamento pensionistico erogato.
Tenuto conto di quanto sopra, sia il richiedente il bonus baby-sitting di cui al decreto-legge n.
149/2020 nell’apposita procedura, sia l’utilizzatore e il prestatore nella procedura del Libretto
Famiglia, verranno informati che lo svolgimento, da parte dei pensionati, dell’attività lavorativa
occasionale connessa all’erogazione del bonus baby-sitting può determinare l’incumulabilità del
trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, con l’effetto di sospendere la pensione (ad
esempio, pensione c.d. quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurne l’importo in
pagamento (ad esempio, trattamenti previdenziali di invalidità della Gestione privata,
trattamenti pensionistici di inabilità/invalidità della Gestione dipendenti pubblici, pensioni ai
superstiti, etc.).
Ad ogni modo, al fine di evitare l’inserimento di prestazioni lavorative occasionali in favore di
pensionati percettori del trattamento previdenziale c.d. quota 100 e precoci che, come detto,
comporterebbe l’effetto di sospendere i trattamenti in godimento, la registrazione dei
lavoratori in questione nel Libretto Famiglia sarà preclusa, così come l’inserimento in favore di
tali soggetti di nuove prestazioni da parte dell’utilizzatore. Nell’ipotesi in cui il lavoratore o
l’utilizzatore necessitino di chiarimenti ovvero vi siano fondati motivi per i quali occorre
procedere alla rimozione del blocco, potranno contattare la Struttura territorialmente
competente dell’Istituto, secondo le modalità attualmente previste, per i necessari
approfondimenti.
7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
I benefici di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 14 in commento sono riconosciuti nel limite
complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il
superamento del limite di spesa indicato, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
8. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili della disposizione normativa contenuta nell’articolo 14 del
decreto-legge n. 149/2020, che ha previsto la fruibilità di uno o più bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni
speciali dell’AGO e altresì genitori degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado,
residenti nelle c.d. zone rosse, come descritto nei paragrafi precedenti, i cui oneri sono posti a
carico dello Stato, si provvede all’istituzione, nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli
oneri per trattamenti di famiglia), dei seguenti nuovi conti, distinti per categorie di beneficiari:
- GAT30185 bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting riconosciuto ai genitori lavoratori
iscritti alla gestione separata, corrisposto direttamente - art. 14 del Decreto-Legge 9 novembre
2020, n. 149;
- GAT30186 bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting riconosciuto ai genitori lavoratori
iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, corrisposto direttamente - art. 14 del Decreto-Legge 9
novembre 2020, n. 149.
La rilevazione contabile del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto già istituito
GAT10150, opportunamente rinominato.
Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti conti
di nuova istituzione:
- GAT24185 recupero delle indennità per bonus baby-sitting corrisposte ai genitori lavoratori
iscritti alla gestione separata - art. 14 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149;
- GAT24186 recupero delle indennità per bonus baby-sitting corrisposte ai genitori lavoratori
iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - art. 14 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149.
Ai conti sopra indicati verrà associato nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per
prestazioni”, il codice di bilancio in uso da ampliare nella descrizione “1175 - indebiti relativi a
prestazioni diverse a sostegno del reddito – Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per
l’assistenza e sorveglianza ai minori e per l’iscrizione ai centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, art. 72, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 ed art. 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del
conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto
GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell’ambito del partitario
del conto GPA10031, con il codice bilancio già istituito 3223 da ampliare nella descrizione
“Somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni diverse a sostegno del reddito - Bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’ assistenza e sorveglianza dei minori e per l’iscrizione
ai centri estivi e altri servizi – art. 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 72,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed art. 14 del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149”.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione
della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAT30185
Denominazione completa Bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting riconosciuti
ai genitori lavoratori nelle aree del territorio nazionale
individuate come “zone rosse” iscritti alla gestione
separata, corrisposti direttamente - art. 14 del Decreto-
Legge 9 novembre 2020, n. 149.
Denominazione abbreviata IND.BABYSITTING.LAV.GEST.SEP.-ART.14,DL149/2020
Tipo variazione I
Codice conto GAT30186
Denominazione completa Bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting
riconosciuti ai genitori lavoratori nelle aree del
territorio nazionale individuate come “zone rosse”
iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, corrisposti
direttamente - art. 14 del Decreto-Legge 9 novembre
2020, n. 149.
Denominazione abbreviata IND.BABYSITTING.GEST.SPECIALI-ART.14,DL149/2020
Tipo variazione I
Codice conto GAT24185
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e reintroito del bonus baby-
sitting corrisposto ai genitori lavoratori nelle aree del
territorio nazionale individuate come “zone rosse
iscritti alla gestione separata - art. 14, DL 149/2020.
Denominazione abbreviata E.V.REC.B.BABYSITT.LAV.GEST.SEP-ART.14, DL149/20.
Tipo variazione I
Codice conto GAT24186
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e reintroito del bonus baby-
sitting corrisposto ai genitori lavoratori nelle aree del
territorio nazionale individuate come “zone rosse
iscritti alle gestioni speciali AGO - art. 14, DL 149/2020
Denominazione abbreviata E.V.REC.B.BABYSITT.LAV.GEST.AGO-ART.14
DL149/2020
Tipo variazione v
Codice conto GAT10150
Denominazione completa Debito v/ beneficiari delle prestazioni per il bonus per
l’acquisto dei servizi di baby sitting per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori e per il bonus per l’iscrizione
ai centri estivi ed ai servizi integrativi per l’infanzia - art.
23, commi 8 e 9, ed art.25, commi 3 e 4, Decreto Legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020,
n. 27 – art.72, comma 1, lettera c), del Decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 - art. 14, del Decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.BONUS-ART.23E25DL18ART.72DL34-14
DL149/20
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