Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 155/2020
Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali
Riferimento normativo
Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 23/12/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 155
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e
assistenziali
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle
operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli
che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens.
INDICE
1. Premessa
2. Termine per l’effettuazione del conguaglio
3. Elementi variabili della retribuzione (D.M. 7.10.1993)
3.1 Compilazione flusso Uniemens
4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
4.1 Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995
5. Contributo aggiuntivo IVS dell’1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)
5.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%
6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute
7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)
8. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)
9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)
10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
10.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
11.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro
12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza
complementare
1. Premessa
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo
svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2020, finalizzate alla corretta
quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi
variabili della retribuzione.
In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, D.M. 7.10.1993);
2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8
agosto 1995, n. 335;
3) contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno
2020) nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, del TUIR);
6) auto aziendali ad uso promiscuo;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) gestione delle operazioni societarie.
2. Termine per l’effettuazione del conguaglio
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la
denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” (scadenza di pagamento 16 gennaio
2021), anche con quella di competenza di “gennaio 2021” (scadenza di pagamento 16
febbraio 2021[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di
Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere
inserite anche nella denuncia di “febbraio 2021” (scadenza di pagamento 16 marzo 2021),
senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei
contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni
per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della
maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, potrà
avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2021”.
3. Elementi variabili della retribuzione (D.M. 7.10.1993)
La delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata
con il D.M. 7.10.1993, ha stabilito che: “qualora nel corso del mese intervengano elementi o
eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può essere
consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e
del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato
dall'intervento di tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza fra
la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.
Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto
dell'INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali;
integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa,
i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha altresì ricompreso[2] i ratei di retribuzione del mese
precedente (per effetto di un’assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla
elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel
mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non
occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei
si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso
Uniemens.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni
imponibili, di competenza di dicembre 2020, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel
mese di gennaio 2021, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento
<VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, allo scopo di consentire di gestire le variabili
retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle
contribuzioni non dovute.
Si ricorda che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore,
gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della
competenza (dicembre 2020), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo
(aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio
2021.
Anche ai fini della Certificazione Unica 2021 e della dichiarazione 770/2021, i datori di lavoro
terranno conto delle predette variabili retributive nel computo dell’imponibile dell’anno 2020.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo
quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della legge n. 177/1976)
deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
3.1 Compilazione flusso Uniemens
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il
conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere
compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità
indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico Uniemens, al quale si rinvia[3].
4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base
contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità
contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo
della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n.
335/1995, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.
Tale massimale – pari, per l'anno 2020, a € 103.055,00– deve essere rivalutato ogni anno in
base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici
(IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.
In proposito, si rammenta quanto segue:
il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno
risulti retribuito solo in parte;
nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei
precedenti rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è,
quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica
rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero a presentare una dichiarazione
sostitutiva;
in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli
effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore
è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta
mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel
corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione
imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura
proporzionalmente ridotta;
ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione separata di
cui alla legge n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di
collaborazione coordinata e continuativa.
4.1 Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della legge
n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento
<Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi> deve essere valorizzato nel
limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento
<EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei
mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà
ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno civile, vi sia stata un’inesatta determinazione
dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente
il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un
mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione
in sede di conguaglio), si procederà con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr>
di <VarRetributive>.
Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nell’ultimo aggiornamento del
documento tecnico Uniemens.
5. Contributo aggiuntivo IVS dell’1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)
L'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che
prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella
misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11
marzo 1988, n. 67.
Per l'anno 2020, tale limite è risultato pari a € 47.379,00che, rapportato a dodici mesi, è pari
a € 3.948,00.
Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della
mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad
operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Si ricorda che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al
Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP), l’Istituto, con il messaggio n. 5327/2015, ha
fornito apposite precisazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli.
Le operazioni di conguaglio si rendono altresì necessarie nel caso di rapporti di lavoro
simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le
retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della
prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista
Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite.
I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il
rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti
rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo
aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la
retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le
operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2020 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà
quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle
certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
5.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano
assolti con la denuncia del mese di gennaio 2021, gli elementi variabili della retribuzione non
incidono sulla determinazione del tetto 2020 di € 47.379,00. Ai fini del regime contributivo,
infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2021.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell’1% di cui al D.L. n. 384/1992, a livello individuale,
deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>,
secondo le modalità illustrate nel documento tecnico Uniemens.
6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non
corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui
adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i
compensi.
Nel rinviare a quanto già reso noto in materia[4], si ricorda che l’individuazione del momento
in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce un limite temporale al
diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.
Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo
successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.
In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso
ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo
compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al
quale era stato imputato.
6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute
Il flusso Uniemens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per
il compenso ferie.
Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di
lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in
diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il
compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la
contribuzione già versata.
Per le modalità di compilazione del flusso e rispetto ai limiti di utilizzo della variabile retributiva
FERIE[5], si rinvia a quanto illustrato nel più volte citato documento tecnico Uniemens.
7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)
L'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che non
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se
il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il
reddito. A tal riguardo, si ricorda che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016), ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefits di cui al comma 3
dell’articolo 51 del TUIR, che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un
valore nominale.
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di
favorire le iniziative delle aziende che, nel periodo di crisi economica dovuta all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, intendano procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei
propri dipendenti, ha previsto, all’articolo 112, l’elevazione al doppio, per l’anno 2020, della
citata soglia dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai
lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito dipendente di cui all’articolo
51, comma 3, del TUIR, portando, quindi, il limite da € 258,23 a € 516,46.
Ai fini della corretta applicazione della norma, si ritiene opportuno precisare che la soglia di
esenzione citata - fissata in €258,23 in via ordinaria e in € 516,46 per l’anno 2020 - come
precisato in linea generale dall’Agenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, la circolare n. 28/E del 15
giugno 2016), riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le
quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal
dipendente, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce reddito di lavoro dipendente (ad
eccezione delle esclusioni specificatamente previste).
In particolare, si ricorda che sono da ricondurre al regime di esclusione, di cui al citato comma
3 dell’articolo 51 del TUIR, le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni
rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore; la
determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti, ai fini della verifica della soglia
di esenzione, avviene ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Per i voucher la soglia deve essere
verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di
fringe benefit nello stesso periodo di imposta.
Ciò posto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti
superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il
valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del limite citato si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti
da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che
opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits
da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche
l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con
quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a €
516,46 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso
dell'anno;
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del
contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al
predetto limite (€ 516,46), e non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione
imponibile, l’azienda dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale,
tramite la consueta procedura delle regolarizzazioni (Uniemens Vig).
8. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del
TUIR)
Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020), al comma 632 dell’articolo 1,
è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi
in uso promiscuo ai dipendenti che, si ricorda, secondo le disposizioni di cui al comma 4
dell’articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (e a tassazione fiscale) assumendo
come base un valore determinato in via convenzionale.
Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione
degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua
realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge di bilancio, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride
carbonica e, all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.
In particolare, il novellato testo dell’articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che ai fini
della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei
ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non
superiori a 60 g/Km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere
dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle dell’ACI.
Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride
carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.
Per l’anno 2020, la percentuale è elevata al 40% in caso di emissioni superiori a 160 g/Km,
ma non a 190 g/Km e al 50% per i veicoli con valori di emissioni superiori a 190 g/Km.
A norma dell’articolo 1, comma 633, della citata legge n. 160/2019, resta ferma l’applicazione
della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della
quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo
(autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e
assegnata in uso promiscuo al lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell’importo
corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.
9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)
Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai
prestiti erogati ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR) si deve assumere il
50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento
vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli
stessi.
Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea (ex tasso
ufficiale di riferimento), è pari a 0,00%[6].
10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 755 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va effettuato
mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro[7].
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla
sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle
somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse
misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W” tali operazioni
dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 3025 del
7 agosto 2019.
10.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
Con la circolare n. 70/2007 è stato chiarito che, per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31
dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell’anno
solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50
addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi
pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.
È stato altresì precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto
dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di
rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura del
predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita
rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT sia negativa, la misura del tasso di
rivalutazione deve essere comunque non inferiore all’1,5%).
Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2020, hanno raggiunto il
limite dei 50 addetti devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di
trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2021 (31 marzo 2021).
11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
L’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad
eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento
del costo della vita per gli operai e gli impiegati, accertato dall’ISTAT nel mese in esame
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno o
alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta
sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva fissata
dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Al riguardo, si fa presente che l’articolo 1, comma 623, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
ha rideterminato nella misura del 17% la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni
decorrenti dal 1° gennaio 2015 (cfr. l’articolo 1, comma 625, della legge n. 190/2014).
Entro il mese di dicembre 2020, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2021, i datori di
lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione
della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione
delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del
penultimo) indice ISTAT.
Si precisa che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva deve continuare ad essere
effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”.
11.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2020 sono state versate quote di TFR al
Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi
dell’articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e
calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva
del 17%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia
all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere
restituite, attraverso la compilazione delle sezioni <DenunciaIndividuale> e
<DenunciaAziendale>, sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.
12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi
dell'articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio
dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto
al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente
percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le
erogazioni liberali ed i fringe benefits.
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare, nel caso di passaggio di
lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi
codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola
di provenienza.
Come indicato al precedente paragrafo 3, dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante
può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l’elemento di <VarRetributive>,
<InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice
dell’azienda di provenienza.
13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le
finalità di previdenza complementare
L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in
materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica
complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%,
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 giugno 1991, n. 166[8].
Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2 dell’articolo 16
citato, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce
presso l’apposito Fondo di garanzia, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 80, istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni
temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da
parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si
rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono
avvalersi dei codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens, di seguito indicati.
Codice Significato
L938 Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al
F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
L939 Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già
iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata
con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993.
[2] Cfr. la circolare n. 117 del 7 dicembre 2005.
[3] Cfr. anche la circolare n. 106 del 9 novembre 2018 recante nuove indicazioni operative e
precisazioni sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso Uniemens.
[4] Cfr., da ultimo, la circolare n. 162 del 27 dicembre 2010.
[5] Cfr. il messaggio n. 456 del 31 gennaio 2019.
[6] Cfr. il provvedimento della Banca Centrale Europea del 18 settembre 2019 e le successive
decisioni del Consiglio direttivo della BCE.
[7] Cfr. l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 30 gennaio 2007.
[8] Cfr. la circolare n. 98 del 2 luglio 2007.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 155/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …
Altre normative del 2020
Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili …
Risoluzione AdE 633
Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta…
Interpello AdE 2020
Rettifica del 14/12/2020
Interpello AdE 2138217
Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo …
Interpello AdE 34
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl…
Risoluzione AdE 3