Articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Finanziamento per l’anno 2019 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Istruzioni contabili
Articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Finanziamento per l’anno 2019 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11/02/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 21
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26/2019. Finanziamento per l’anno
2019 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti
dalle imprese del settore dei call center. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la gestione
delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore dei call
center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, finanziate per l’anno 2019 dall’articolo 26-sexies del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Ambito di applicazione e misura della prestazione
3. Contributo addizionale
4. Trattamento di fine rapporto
5. Istruzioni operative
6. Uso del CodiceEvento
7. “CIGD con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
8. Raccordo disciplina indennità di integrazione salariale per il settore dei call center e Fondo di
Integrazione Salariale
9. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha previsto al comma 7 dell’articolo 44 la
concessione di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, disponendo
finanziamenti per l’anno 2015 e per l’anno 2016 e, successivamente, rifinanziati per l’anno
2017 dall’articolo 1, comma 240, punto d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con il decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 è stata data attuazione alla
normativa sopra richiamata, mentre con le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali n. 31 del 30 novembre 2015 e n. 15 del 29 marzo 2016, sono stati forniti i relativi
chiarimenti operativi.
L’articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di conversione
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede il rifinanziamento per l’anno 2019 delle misure per
il sostegno al reddito, previste dal citato articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, a favore
dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, per un importo pari a 20
milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Con la circolare n. 8 del 16 aprile 2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito all’indennità rifinanziata, specificando le
causali dell’intervento e il procedimento amministrativo per l’accesso al trattamento (Allegato
n. 1).
Con il messaggio n. 3058/2019, l’Istituto ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi e
sugli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call-center, ammesse al
trattamento in commento ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, mentre,
con il messaggio n. 2856/2019 ha fornito i primi chiarimenti alle Strutture territoriali.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono chiarimenti e istruzioni operative
per la gestione delle domande di indennità del settore dei call center riferite ai decreti
ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4/2019, nonché le
indicazioni tecniche per la corretta compilazione del flusso Uniemens.
2. Ambito di applicazione e misura della prestazione
Il decreto interministeriale n. 22763/2015 (cfr. il messaggio n. 7596 del 23 dicembre 2015),
all’articolo 1, riconosce ai lavoratori impiegati nel settore dei call center un’indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per una durata massima di dodici
mesi.
All’articolo 2 del medesimo decreto è previsto che la suddetta indennità possa essere richiesta
in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da crisi aziendale,
valutata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base dei criteri individuati dal
medesimo dicastero nelle citate circolari n. 31/2015 e n. 8/2019.
Considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, non trova
applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, di
cui al comma 66 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive
proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), in quanto non prevista
dalla speciale disciplina normativa del settore dei call center.
L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda
beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista (pagamento anticipato
dell’indennità da parte dell’azienda e successivamente conguagliato oppure pagamento diretto
da parte dell’Istituto).
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali è ammessa l’integrazione
salariale, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di
vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015.
La citata circolare n. 8/2019 specifica altresì come in presenza di un accordo siglato nell'anno
2019 - con inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2019 - sia possibile
concedere il trattamento della durata di dodici mesi, superando il limite temporale del 31
dicembre 2019 (punto 4, lett. e), ma non quello finanziario relativo alle risorse stanziate
dall’articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
3. Contributo addizionale
Ai sensi dell’articolo 4 del D.I. n. 22763/2015, recante le disposizioni attuative della misura di
sostegno al reddito in argomento, è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento un
contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, a partire dal
periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e
calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non
prestate (c.d. retribuzione persa).
Ai fini della determinazione dell’obbligo del versamento di tale contributo, nonché della sua
misura, si applicano le disposizioni recate dal citato D.lgs n. 148/2015 (cfr. art. 6 del D.I. n.
22763/2015), illustrate con la circolare n. 9/2017 e, da ultimo, dettagliate per la fattispecie in
esame nel messaggio n. 3058/2019.
4. Trattamento di fine rapporto
Come specificato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 8/2019
(punto 7), a seguito dell’abrogazione della legge 8 agosto 1972, n. 464, da parte dell’articolo
46, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 148/2015, le quote di trattamento di fine
rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione
dell'orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.
5. Istruzioni operative
Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa connessa alla erogazione della
indennità in argomento, nonché alla correlata contribuzione figurativa, le aziende interessate
utilizzeranno nel flusso Uniemens, per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a
periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019, le modalità di
esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, secondo le
istruzioni di cui al successivo paragrafo 7.
Si ricorda che per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione
di CIGD iniziati entro il 31 ottobre 2019, le imprese dovevano avvalersi del sistema della “CIG
Aggregata” (cfr. il messaggio n. 3058/2019).
Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
provvederà a trasmetterlo all’Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione centrale
Ammortizzatori sociali, nella piattaforma “Sistema Unico” per la successiva emissione
dell’autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; l’autorizzazione dovrà essere
prontamente notificata all’azienda tramite PEC.
Si rende noto che i decreti ministeriali di concessione della indennità pari al trattamento
massimo di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori del call center, riferiti a periodi
di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019, saranno censiti dall’Istituto
sulla piattaforma “Sistema Unico” con il nuovo codice intervento “667” e con il nuovo codice
evento “668”.
Si ricorda che tali decreti di concessione saranno inseriti in “Sistema Unico” identificandoli con
un codice di sette cifre, di cui le prime due corrispondono all’anno di emanazione e le restanti
cinque al numero di protocollo, in quanto emanati da una diversa divisione del Ministero e
come tali non seguono la numerazione prevista per i decreti di CIGS.
Come precisato nella circolare n. 56/2016, relativamente ai trattamenti di CIGD, il termine dei
sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione
del trattamento da parte dell’Istituto se successivo.
6. Uso del CodiceEvento
A partire dalle denunce di novembre 2019, per tutti gli eventi di CIGD – di cui all’articolo
26-sexies del decreto-legge n. 4/2019 - gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno
indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in
caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto
l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
7. “CIGD con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio e del
contributo addizionale
Il sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni con “Ticket” sarà esteso per le
autorizzazioni relative a decreti ministeriali contenenti periodi di concessione di CIGD
decorrenti dal mese di novembre 2019.
Pertanto, in relazione agli eventi di CIGD che hanno inizio a partire dal predetto mese, le
imprese sono tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema del “Ticket”.
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo
addizionale da versare, si fa presente che elementi e codici – presenti nel documento tecnico in
via di pubblicazione - dovranno essere utilizzati dalle denunce di competenza novembre 2019.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/
<CongCIGDACredito>/ <CongCIGDImporto>, esporranno l’importo posto a conguaglio relativo
ad autorizzazioni soggette o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata
ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “G805”, avente il significato di “Conguaglio CIGD Call
center art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019”.
Per l’esposizione del contributo addizionale, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/
<CongCIGDADebito> / <CongCIGDCausAdd>, esporranno il codice causale “E650” avente il
significato di “Ctr. Addizionale CIGD Call center art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio
2019”, e nell’elemento <CongCIGDImpAdd> il relativo importo.
8. Raccordo disciplina indennità di integrazione salariale per il settore dei
call center e Fondo di integrazione salariale
Considerato che il settore dei call center è coperto dal Fondo di integrazione salariale (FIS),
come condiviso con il Ministero vigilante, si applica il medesimo principio stabilito in caso di
compatibilità dei trattamenti in deroga con le prestazioni previste dal FIS, di cui alle circolari n.
56/2016 e n. 176/2016, in base al quale ciascun datore di lavoro, per la medesima unità
produttiva, non può presentare domande di integrazione salariale e domande per i trattamenti
garantiti dal FIS aventi ad oggetto periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti
e, in caso di sovrapposizione, la prestazione non prevalente potrà essere riconosciuta
limitatamente ai periodi non sovrapposti.
Sarà cura dell’Istituto verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti normativi
sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
9. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore dei call center di cui all’articolo 26–sexies del decreto-legge n. 4/2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, e delle relative contribuzioni addizionali,
con il messaggio n. 3058/2019 sono stati istituiti i seguenti conti:
- GAU30199 - di rilevazione dell’onere relativo all’indennità riconosciuta a favore dei lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore dei call center ammesse a conguaglio;
- GAU21199 - di rilevazione della contribuzione addizionale sull’indennità riconosciuta ai
lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
Tali conti saranno utilizzati anche per il conguaglio della prestazione e del versamento del
contributo addizionale con il sistema del “Ticket” per le autorizzazioni relative ai decreti
ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019.
La procedura di ripartizione dei DM provvederà, pertanto, ad attribuire l’indennità in
argomento, conguagliata dai datori di lavoro con il codice causale “G805”, al conto GAU30199
e la contribuzione addizionale, per gli importi valorizzati al codice causale “E650”, al conto
GAU21199.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione
della normativa in esame, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Circolare n. 8 del 16/04/2019
Oggetto: finanziamento per l'anno 2019 delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del
settore del call-center - Art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28
marzo 2019, n. 26, in attuazione del comma 7 dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 14
settembre 2015 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze n. 22763 del 12 novembre 2015,
1) Quadro normativo
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183”, di seguito decreto legislativo n. 148 del 2015, ha previsto al comma 7
dell’articolo 44 che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, venisse disciplinata la concessione di misure per il sostegno al
reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese
del settore del call-center, nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per
l’anno 2016. Con il decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 e le circolari n. 31 del 30
novembre 2015 e n. 15 del 29 marzo 2016, è stata data attuazione alla normativa sopra richiamata.
L'articolo 1 comma 240, punto d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017, ha
previsto il rifinanziamento, per l'anno 2017, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dal decreto
legislativo n. 148 del 2015 per un importo pari a 30 milioni a valere sul Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione. La Circolare n. 42 del 30 dicembre 2016 ha confermato le modalità operative disposte
dalle due circolari sopracitate n. 31 del 2015 e n. 16 del 2016.
L’ art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, ha
previsto il rifinanziamento, per l'anno 2019, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall'articolo
44, comma 7, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III dgammortizzatorisociali.div3@perc.lavoro.gov.it
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della Via Flavia, 6 - 00187 Roma DgAmmortizzatorisocialiDiv3@lavoro.gov.it
formazione Tel. +39 06 4683.3579 www.lavoro.gov.it
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 29/4288 del 12 aprile 2019, con la presente circolare si
forniscono le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito all' indennità in favore dei lavoratori del
settore del call-center, rifinanziata per l'anno 2019.
2) Ambito applicativo.
L’indennità di cui all’art. 1 del decreto interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015 deve essere
corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all’azienda.
Con riferimento all’articolo 1 del decreto interministeriale citato si evidenzia che il trattamento può
essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate
dall’articolo 2082 del codice civile:
Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari si fa riferimento, infine, all’articolo 1 e all’articolo 2, comma
1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3) Misura del trattamento
Per quanto riguarda la misura del trattamento si fa riferimento all’articolo 3 del decreto legislativo n.
148 del 2015.
4) Causale d’intervento. Crisi aziendale
a) L’articolo 2 del decreto interministeriale citato precisa che l’indennità di cui all’articolo 1 possa
essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi
aziendale. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente
considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere
involutivo; l’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto
della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il
ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve
altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III dgammortizzatorisociali.div3@perc.lavoro.gov.it
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della Via Flavia, 6 - 00187 Roma DgAmmortizzatorisocialiDiv3@lavoro.gov.it
formazione Tel. +39 06 4683.3579 www.lavoro.gov.it
b) L’azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno
determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da
intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna
unità aziendale interessata dall’intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a
garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. L’impresa,
qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi
strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.
c) L’indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente
ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In tal caso, l’impresa deve
rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha
prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione
dell’azienda.
d) Possono fare ricorso al trattamento con causale di crisi aziendale le imprese che siano state
ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività, purché in
possesso dei requisiti di cui al presente punto 4).
e) In presenza di un accordo siglato nell'anno 2019 con inizio della sospensione o riduzione di orario
sempre nel 2019, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, superando il limite
temporale del 31.12.2019. Resta fermo che il trattamento di cui trattasi potrà essere erogato sempre nel
limite del finanziamento previsto dall' art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito
con legge 28 marzo 2019, n. 26.
5) Contribuzione addizionale
Si applica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce l’applicazione di un contributo
addizionale obbligatorio a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione
salariale in misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa previgente.
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III dgammortizzatorisociali.div3@perc.lavoro.gov.it
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della Via Flavia, 6 - 00187 Roma DgAmmortizzatorisocialiDiv3@lavoro.gov.it
formazione Tel. +39 06 4683.3579 www.lavoro.gov.it
6) Contribuzione figurativa
Si applica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7) Trattamento di fine rapporto
A seguito dell’abrogazione della legge 8 agosto 1972, n. 464 da parte dell’articolo 46, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il
periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa sono a carico del datore di lavoro.
8) Procedimento amministrativo
a) Per l’ammissione al trattamento l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa
presso la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazione industriali - Divisione VI e
successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al
trattamento alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Formazione - Divisione III, via Flavia
n. 6 – 00187 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo
DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
La domanda, corredata dal verbale di accordo e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere i dati relativi all’azienda (denominazione, natura
giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del
rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di
intervento per l’accesso al trattamento con l’indicazione del programma di crisi aziendale come decritto
al punto 4) della presente circolare con il piano di risanamento, l’autodichiarazione relativa ai requisiti di
cui all’articolo 1 del decreto interministeriale citato e il nominativo del referente della domanda con
l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo E-mail.
E’ possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it – Area Lavoro –Ammortizzatori sociali - concessioni in deroga
b) L’azienda deve indicare nella domanda se opta per il pagamento anticipato della indennità da
parte dell’INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III dgammortizzatorisociali.div3@perc.lavoro.gov.it
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della Via Flavia, 6 - 00187 Roma DgAmmortizzatorisocialiDiv3@lavoro.gov.it
formazione Tel. +39 06 4683.3579 www.lavoro.gov.it
c) La domanda di concessione dell’indennità deve essere presentata contestualmente sia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per
territorio. La concessione della predetta indennità avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l’intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento
amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato
entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’azienda.
d) Gli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti alla
conclusione dell’intervento, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali.
La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e
Formazione, Divisione III, entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento. Nel caso in cui dalla relazione
ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’azienda, il
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al punto c), si conclude nei successivi
90 giorni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni
che si rendano necessarie ai fini istruttori.
e) L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o
in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani
(firmato digitalmente)
RC/FC
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs.
7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di
questo Ufficio.
M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE III dgammortizzatorisociali.div3@perc.lavoro.gov.it
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della Via Flavia, 6 - 00187 Roma DgAmmortizzatorisocialiDiv3@lavoro.gov.it
formazione Tel. +39 06 4683.3579 www.lavoro.gov.it
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 21/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.