Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11/02/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 22
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE
(CONF.DAT.) per la riscossione dei contributi associativi
sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di
disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione
stipulata tra l'INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.), per la
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione
riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
5. Misura del contributo sindacale
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso e risoluzione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 6 novembre 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e l'Organizzazione
sindacale Confederazione Datoriale (CONF.DAT.) sulla base dello schema convenzionale
approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei
contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione
(Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta
dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di
tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà
l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio
giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi
associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo
alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di
disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
3. Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di
apposita delega all'INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto
dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni
necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03, come modificato
dal D.lgs n. 101/2018, che riporta “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. La delega deve essere debitamente sottoscritta
dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega
alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla
dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta
nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal
soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento d'identità in corso di
validità.
La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del pagamento
della prestazione richiesta.
È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur
contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto delegante.
L'Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di
prestazione.
L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve
custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a
concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare
della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione assicura
l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed
immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale è
espressamente indicato nel testo di delega.
6. Fornitura dati
Nell’applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig”, accessibile dai servizi on line del
sito Istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei
nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici
e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima
Organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture
relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovrà avvenire nel rispetto delle norme di
sicurezza stabilite dall‘Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall'Istituto per
l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione
sindacale.
L'Istituto verserà all'Organizzazione sindacale, senza onere di interessi, l'importo delle
trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all'articolo 8 della
convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di
pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione
dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione
presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle
attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:
• Gestione delega € 0,45
È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel
giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante
dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della
convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa
associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
convenzione.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di
nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato
in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai
rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui
compensi professionali.
9. Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal
negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione,
dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti
poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell'Organizzazione sindacale
sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o
qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che non rendano possibile la
revisione o integrazione della convenzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della
convenzione.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione
sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha
facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa
documentazione.
Entro i 30 giorni successivi dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando
ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione
ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
La convenzione si risolverà, invece, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste
dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
• qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la
prosecuzione della convenzione;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte
dell'Organizzazione sindacale.
La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l'Istituto, al verificarsi di una delle condizioni
suesposte, comunica all'Organizzazione sindacale che intende avvalersi della clausola risolutiva
espressa.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti
versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale Confederazione Datoriale (CONF.DAT.), sono
stati istituiti i seguenti conti:
• GPA25739 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e di
trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell'Organizzazione sindacale
Confederazione Datoriale (CONF.DAT);
• GPA11739 – per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale Confederazione
Datoriale (CONF.DAT.) da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione,
da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale Confederazione Datoriale
(CONF.DAT.), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le
consuete procedure, che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente,
le rilevazioni contabili.
Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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