Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 12/03/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 35
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione
dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alle disposizioni
introdotte dall’articolo 1, comma 473, della legge n. 160/2019, con
riferimento al periodo di sperimentazione dell’APE sociale.
Premessa
1. Destinatari
2. Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei
trattamenti
3. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa
4. Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della
sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
Premessa
Con il messaggio n. 163 del 17 gennaio 2020 è stato comunicato che, in virtù delle modifiche
introdotte dall’articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1,
comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di sperimentazione dell’APE
sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato posticipato al 31 dicembre
2020.
È stata altresì comunicata la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per
l’accesso all’APE sociale.
L’articolo 1, comma 473, della citata legge n. 160/2019 (Allegato n. 1) non ha apportato altre
modifiche all’istituto dell’APE sociale con riferimento al quale, pertanto, rimangono immutati
requisiti e condizioni di accesso, regime delle decorrenze, nonché modalità e termini di
presentazione delle relative domande.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in materia.
1. Destinatari
Dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge in commento, possono presentare
domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti
che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 1,
commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, come modificato dall’articolo 1, commi 162,
lettere b), c), d) e h), 163, 164 e 167 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio
2018).
In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dalla legge senza soluzione di
continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di
accesso all’APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno
perfezionato i requisiti negli anni precedenti il 2020 e che non hanno presentato la relativa
domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.
2. Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e
decorrenza dei trattamenti
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle
condizioni e per l’accesso al beneficio sono quelli già in uso nel 2019, reperibili sul sito
www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on-line.
In particolare, il modello di domanda per la verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale,
dopo la chiusura del 30 novembre 2019, è nuovamente disponibile on-line dall’entrata in
vigore della legge n. 160/2019 (cfr. il messaggio n. 163/2020).
In merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al
beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo
del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal
beneficio e recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite
dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, le indicazioni
fornite con la circolare n. 34/2018.
L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 473, della legge in parola stabilisce che “le disposizioni
di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle
condizioni indicate nel corso dell'anno 2020”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, i soggetti
interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle
condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2020, 15
luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.
Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2020
saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande
presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie, come integrate
dal secondo periodo del citato articolo 1, comma 473, della legge in commento (cfr. il
successivo paragrafo 3).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle
domande di verifica sono i seguenti:
30 giugno 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo
2020;
15 ottobre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio
2020;
31 dicembre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio
2020, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate in base ai criteri
di priorità già illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla
domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e
parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti
i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere
comunque anteriore al 1° febbraio 2020 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento
dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Si ribadisce a tal proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al
momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano
già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente
anche la domanda di APE sociale (cfr. il messaggio n. 163/2020).
3. Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa
Al fine di garantire la concessione della misura, al secondo periodo dell’articolo 1, comma 473,
della legge n. 160/2017, è previsto che “l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro
per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno
2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2
milioni di euro per l'anno 2025.”.
4. Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la
scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso
della relativa “certificazione”
Analogamente a quanto indicato nel paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 in
recepimento delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i soggetti in
possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso
all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione,
come introdotto dalla legge n. 160/2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl.
Ordinario n. 45)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020
ARTICOLO 1
473. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole:
« 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».
Conseguentemente, l'autorizzazione dispesa di cui al comma 186 del medesimo articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno
2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022,
di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2
milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del
comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con
riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso
dell'anno 2020.
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