Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto interministeriale del 24 Marzo 2020. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell’8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regio
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto interministeriale del 24 Marzo 2020. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell’8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 07/05/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 58
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Decreto interministeriale del 24 Marzo
2020. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8
dell’8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in deroga per
unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la gestione delle misure a sostegno del
reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente ai trattamenti
di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o
Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-
19.
INDICE:
Premessa e quadro normativo
A) Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate
B) Risorse finanziarie
C) Istruzioni operative e modalità di pagamento
D) Istruzioni contabili
Premessa e quadro normativo
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono state introdotte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Il provvedimento, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, è entrato in vigore il 17 marzo 2020.
In particolare, il Capo I del Titolo II del menzionato decreto all’articolo 22 prevede misure
speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di cassa integrazione in deroga,
estese a tutto il territorio nazionale.
Il successivo decreto interministeriale del 24 marzo 2020, relativo all’assegnazione delle
risorse per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, all’articolo 2 ha
previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro, site in 5 o più Regioni o Province
autonome, c.d. Plurilocalizzate, il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto
con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni o Province
autonome interessate, secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n.
18/2020.
Con la circolare n. 8 del 4 aprile 2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito,
in materia, ulteriori precisazioni ed istruzioni operative chiarendo, tra l’altro, che rientrano nel
concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda.
In sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020 sono stati inseriti, nell’articolo 22,
specifici riferimenti al tema della tutela della CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate; in
particolare, viene previsto che “per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o
province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al
quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è
stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto
Ministero.”
Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni relativamente
alla materia in trattazione.
A) Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate
Facendo seguito alla circolare n. 47 del 3 aprile 2020, che si richiama integralmente, si ricorda
che, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione di cassa integrazione in deroga con
unità produttive o punti vendita site in 5 o più Regioni o Province autonome, l’azienda invia la
richiesta d’intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sulla base della domanda
disponibile sul sito del Ministero stesso).
Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, come previsto espressamente al
comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, e dall’elenco nominativo dei lavoratori
interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale
delle ore di sospensione(con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad
esempio full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione,
natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati
anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del
trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente
della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
Il Ministero effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti,
quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato
con il richiamato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del limite
di spesa programmato che, per l’anno 2020, è al momento pari a 120 milioni di euro. Al fine di
consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà
indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente
autorizzate. Si ricorda che il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte
nell’autorizzazione.
Riguardo ai limiti di spesa programmati, si considera, per l’anno 2020, come importo medio
orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore
di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.
A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l’azienda invia la domanda di
integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma
“CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di
concessione ministeriale. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole
unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative.
L’Istituto effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno
inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del
modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le
prestazioni in argomento.
Si precisa che, anche nel caso di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate, non si applicano le
disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, né è dovuto il
contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Non opera altresì
la riduzione in percentuale della misura della prestazione, di cui all’articolo 2, comma 66, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in
deroga.
Al trattamento in parola si applica, infine, la disposizione di cui all’articolo 44, comma 6-ter,
del D.lgs n. 148/2015.
B) Risorse finanziarie
Con decreto interministeriale del 24 marzo 2020 è stato disposto che le concessioni in parola
sono riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel limite di 120 milioni di
euro per l’anno 2020.
C) Istruzioni operative e modalità di pagamento
Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
provvederà a trasmetterlo all’Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione centrale
Ammortizzatori sociali, nella piattaforma “Sistema Unico” per la successiva emissione
dell’autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; l’autorizzazione dovrà essere
prontamente notificata all’azienda tramite PEC.
Si rende noto che i decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione salariale
in deroga saranno censiti dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il codice intervento
“667” e con il nuovo codice evento “672”.
Si fa altresì presente che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020,
il trattamento di CIG in deroga può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del
D.lgs n. 148/2015.
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato), entro sei mesi dalla fine
del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data
del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso
inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di
procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed
alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro
dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti,
avvalendosi del citato modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare
le prestazioni in argomento con le modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si
potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
D) Istruzioni contabili
Per le istruzioni contabili si rimanda al messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, con il quale sono
state pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni di cui al decreto-
legge n. 18/2020 comprese quelle relative alle aziende plurilocalizzate.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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