Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disciplina del Reddito di Emergenza
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disciplina del Reddito di Emergenza
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03/06/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 69
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”. Disciplina del Reddito di Emergenza
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i requisiti di accesso al Reddito di
emergenza, di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.
INDICE
1. Introduzione e definizione
2. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
3. I requisiti
3.1. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio
A) I requisiti di residenza
B) I requisiti economici
3.2. I requisiti di compatibilità
A) Le ulteriori indennità Covid
B) Le prestazioni pensionistiche
C) I rapporti di lavoro dipendente
D) Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza
4. La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca
5. La concessione del beneficio
6. Il calcolo del beneficio economico
7. Finanziamento e monitoraggio
8. Regime fiscale
9. Istruzioni contabili
1. Introduzione e definizione
Il Reddito di emergenza (d’ora in poi Rem) istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari
in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in
possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati
all’articolo 82 del decreto stesso.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si illustrano tutti gli aspetti della misura, con particolare riferimento a modi e
tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l’accesso, modalità di calcolo del
beneficio e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.
2. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
Ai sensi dell’articolo 82, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34/2020, il Rem può essere
richiesto all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020,
presentando domanda attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei
Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il
richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, definito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. I requisiti
In base a quanto previsto dall’articolo 82, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, il Rem è
riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione
della domanda, dei requisiti di seguito indicati.
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di
verifica, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme
restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla
legislazione vigente.
3.1. Individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio. A) I requisiti di
residenza. B) I requisiti economici
A) I requisiti di residenza
Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento di presentazione della
domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza.
B) I requisiti economici
I requisiti economici, descritti dal medesimo articolo 82, comma 2, lettere b), c) e d), sono
relativi all’intero nucleo familiare.
Si ricorda che il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della
presentazione della domanda di Rem, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori
ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio,
l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici:
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia corrispondente
all’ammontare del beneficio.
Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le
componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 159 del 2013 ed è riferito al mese di aprile 2020.
Per il mese di aprile 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata
moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente
del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di
18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
Diversamente da quanto avviene con il Reddito di Cittadinanza, tale scala può raggiungere la
soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito
familiare ai fini del diritto al Rem:
Composizione nucleo Scala di Importo
equivalenza Rem
Un adulto 1 400 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è 2.1** 840 euro
disabile grave
*la scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2,
come prescritto dalla norma.
**la scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2. ma è
abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato
al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni
componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale
sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda,
inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, all’atto della presentazione della domanda,
dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di
minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
3.2. I requisiti di compatibilità
Il Rem non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti:
- con le indennità COVID-19 di cui al seguente paragrafo a);
- con le prestazioni pensionistiche di cui al seguente paragrafo b);
- con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti precisati nel seguente paragrafo c);
- con il reddito e la pensione di cittadinanza di cui al seguente paragrafo d).
A) Le ulteriori indennità Covid
Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID e viene erogato – in
presenza di tutti i requisiti di legge – esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo
richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali.
Nel dettaglio, l’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 stabilisce che il Rem non è compatibile
con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque
percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero una delle
indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle
indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020.
Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-
19 appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla
Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori settore agricolo;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.
B) Le prestazioni pensionistiche
Il Rem non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al
momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione
dell’assegno ordinario di invalidità. Tale requisito è verificato al momento di presentazione
della domanda, e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico
eventualmente percepito. Quindi, nel caso in cui il Rem sia stato accolto ed erogato ad un
nucleo familiare e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione ad un componente
del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente
erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto al momento della
domanda di Rem la titolarità della pensione non sussisteva.
Sono pertanto incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione
dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali ad
esempio l’assegno sociale.
Sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, diversi da quelli di cui
al punto d) (ad esempio indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno
ordinario di invalidità ex lege 222/1984).
C) I redditi di lavoro dipendente
Il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al
momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui
retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare,
individuata in relazione alla composizione del nucleo. Per la verifica della soglia di
incompatibilità si fa riferimento alla tabella del paragrafo 3, lettera B), della presente circolare.
Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato
richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della
retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene
conto delle voci retributive fisse.
Ad esempio, in un nucleo monocomponente, in presenza di rapporto di lavoro dipendente per il
quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o in deroga, il requisito non è
soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro
dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a 400 euro.
Ugualmente, in caso di nucleo composto da due adulti e due minorenni, con soglia di
compatibilità pari a 720 euro (400*1.8), con un solo maggiorenne lavoratore dipendente posto
in cassa integrazione, il requisito non è soddisfatto in presenza di una retribuzione teorica
superiore a euro 720.
D) Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza
Il Rem è infine incompatibile con la percezione, al momento della domanda, del Reddito e della
Pensione di Cittadinanza (di cui al Capo I del decreto-legge n. 4/2019), ovvero con le misure
aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del nucleo familiare) inoltri, anche a ridosso
della presentazione della domanda di Rem, un’altra istanza per fruire di una delle prestazioni
incompatibili introdotte con i decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020, tutte verranno istruite
sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.
La verifica in ordine alle incompatibilità avviene quindi “nella fase conclusiva” dell’istruttoria
della/e domanda/e presentata/e dall’utente e ne condiziona l’accoglimento.
Il controllo di compatibilità, infatti, opera successivamente alla conclusione dell’istruttoria sugli
altri requisiti e determina l’accoglimento della domanda solo se non viene rilevato un
pagamento già in fase di disposizione o già erogato per una delle prestazioni incompatibili, così
come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o di uno dei
membri del proprio nucleo familiare.
È fatto salvo un meccanismo di conguaglio qualora le istanze scartate per incompatibilità con il
REM avrebbero dato luogo ad un trattamento più favorevole.
Si riportano di seguito alcuni esempi.
Per quanto riguarda la incompatibilità con le ulteriori indennità Covid:
- nucleo composto da 4 persone di cui un componente ha già beneficiato dell’indennità ai
sensi all’articolo 28 del decreto-legge n. 18/2020 sopra richiamato, che presenta domanda di
Rem a giugno 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
- nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno
un richiedente l’indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge n.
34/2020: l’accoglimento e la liquidazione della seconda domanda ostano all’accoglimento della
domanda di Rem;
- nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di Rem, ha al suo interno
un richiedente l’indennità per liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione
separata: l’accoglimento e la liquidazione della domanda di Rem ostano all’accoglimento della
domanda di indennità per i liberi professionisti.
Si rappresenta, in ogni caso, che, laddove uno o più membri del nucleo familiare abbiano
richiesto altre indennità Covid, per le quali sia stato accertato il possesso del diritto, e dalle
stesse scaturisca un importo mensile superiore a quello del Rem, l’Istituto provvederà ad
erogare la differenza spettante.
Relativamente, invece, alla incompatibilità con i trattamenti pensionistici, si riportano i
seguenti esempi:
- nucleo composto da 4 persone (di cui un componente è titolare, da gennaio 2020, di una
pensione di vecchiaia), che richiede il Rem a maggio 2020: la domanda di Rem sarà respinta
per incompatibilità;
- nucleo composto da 3 persone (di cui un componente ha richiesto, a maggio 2020, una
pensione di reversibilità la cui domanda non è stata ancora definita), che richiede il Rem a
giugno 2020: la domanda di Rem sarà accolta.
In merito alla incompatibilità con RdC/PdC si riportano, infine, i seguenti esempi:
- nucleo composto da 3 persone, già titolare di RdC correntemente in pagamento, che richiede
il Rem a maggio 2020: la domanda di Rem sarà respinta per incompatibilità;
- nucleo composto da 2 persone, che ha beneficiato di RdC dal quale è decaduto ad aprile
2020, a seguito di presentazione tardiva di DSU 2020 e conseguente verifica del mancato
rispetto dei requisiti reddituali: la domanda di Rem viene accolta.
4. La verifica dei dati autodichiarati in domanda e la revoca
I dati relativi ai requisiti ed alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di
controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. La
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme
restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla
legislazione vigente.
Con particolare riferimento al requisito relativo al patrimonio mobiliare, si rappresenta che
l’articolo 82, comma 8, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che ai fini della verifica del
possesso dei requisiti, relativi al patrimonio mobiliare di cui al comma 2, lettera c), l’Inps e
l’Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
Laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o
difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia
ISEE.
5. La concessione del beneficio
In caso di accoglimento, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di
presentazione della domanda.
Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di
maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate
le mensilità di giugno e luglio 2020.
Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica
l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di
recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende tempestivamente disponibili le
motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o
bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Posta Italiane S.p.A.),
secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Si precisa che, nelle ipotesi in cui l’Iban indicato in domanda non sia corretto perché il codice
fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto
corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà
pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.
In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del
pagamento. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione
all’indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso
qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un
proprio valido documento di identità e un documento attestante il codice fiscale.
6. Il calcolo del beneficio economico
L’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 stabilisce che il beneficio
economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-
legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, modificata ai fini Rem.
L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili,
tranne che nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2.1, come di
seguito meglio specificato nella tabella cui si fa rinvio.
Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare
ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2,
per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un
massimo di 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di
disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta
la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.
La presenza di un componente che si trova in tali condizioni viene autodichiarato in domanda.
Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione
del nucleo familiare:
Composizione nucleo Scala di Importo
equivalenza Rem
Un adulto 1 400 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile 2.1** 840 euro
grave
* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a
2, come prescritto dalla norma.
** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2. ma è
abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
7. Finanziamento e monitoraggio
Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per
l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”.
Pertanto, l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel rispetto del sopra
menzionato limite di spesa.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del
presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i CAF di cui all’articolo 82, comma 7,
per la presentazione della domanda, è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
8. Regime fiscale
Il beneficio economico straordinario del Rem, in ragione della sua natura assistenziale, rientra
tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è pertanto esente dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/ 1973.
9. Istruzioni contabili
L’onere per la misura di sostegno al reddito, prevista per i nuclei familiari in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e denominata Reddito di emergenza, di cui
all’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020, sarà rilevato nell’ambito della Gestione per gli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione
degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
Tale prestazione verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura
“pagamenti accentrati” con i consueti schemi di contabilizzazione.
A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:
GAU30174 per la rilevazione dell’onere relativo al Reddito di emergenza - art. n. 82 del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU10174 per la rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari del Reddito di emergenza -
art. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura
automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto
in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova
istituzione:
“3230 – Somme non riscosse dai beneficiari – “Reddito di emergenza” – art. n. 82 del Decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 – GAU”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il conto:
GAU24174 - per il recupero e il rentroito del “Reddito di emergenza” – art. n. 82 del Decreto
legge 19 maggio 2020, N. 34;
contraddistinto, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, dal codice
bilancio:
“1180 – Recupero del Reddito di emergenza - art. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
– GAU”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del
conto GPA00032.
Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30174
Denominazione completa Onere relativo al Reddito di emergenza, COVID 19 - art.
82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata ONERE REDDITO DI EMERGENZA-ART.82 D.L. 34/2020
Tipo variazione I
Codice conto GAU10174
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari per il Reddito di
emergenza, COVID 19 - art. 82 del Decreto legge 19
maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEF.REDD.EMERGENZA-ART.82 D.L.34/2020
Tipo variazione I
Codice conto GAU24174
Denominazione completa E.V. – Recupero e/o rentroito del Reddito di emergenza,
COVID 19 - art. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34
Denominazione abbreviata E.V.-REC/REN.REDD.EMERGENZA -ART.82 D.L.34/2020
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