Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03/06/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 70
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito
e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato italiane. Assegno ordinario: modalità di accesso e
disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i criteri e le modalità di accesso alla
prestazione di assegno ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b), del
D.I. n 99296/2017.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari
3. Assegno ordinario
3.1 Misura della prestazione
3.2 Durata dell’intervento
4. Contribuzione correlata
5. Contributo addizionale
6. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda
7. Elementi della domanda
8. Delibera di concessione
9. Pagamento delle prestazioni
10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
10.1 Modalità di compilazione del flusso UniEmens riferite a lavoratori iscritti al Fondo speciale
FS
10.2 Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario - assegno
ordinario per contratto di solidarietà
11. Assegno ordinario e attività di lavoro
12. Assegno ordinario e altre prestazioni
13. Monitoraggio e rendicontazione della spesa
14. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in
materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.
In applicazione della suddetta norma, con l’accordo del 28 luglio 2016, stipulato tra le
organizzazioni del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si è
convenuto di adeguare la previgente disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche
attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato italiane(di seguito, Fondo), di cui al D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984, alle
disposizioni del D.lgs n. 148/2015.
I contenuti dell’accordo del 28 luglio 2016 sono stati successivamente recepiti con D.I. 18
maggio 2017, n. 99296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18/07/2017.
La presente circolare fornisce le prime istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine
alla prestazione di assegno ordinario erogata dal Fondo in argomento.
Con successiva circolare verranno rese note le modalità di presentazione delle domande per
l’accesso agli interventi formativi e le relative istruzioni operative e contabili.
2. Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari
Alla prestazione in oggetto sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti – iscritti ai fini
previdenziali al Fondo speciale Ferrovie dello Stato (Fondo FS) o all’Assicurazione generale
obbligatoria (AGO) – di aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali
Ferrovie dello Stato italiane detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta,
nonché delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di
solidarietà istituito ai sensi dell’articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
compresi i lavoratori a tempo determinato (cfr. nota MLPS prot. n. 29/6059 del 14 settembre
2015) e gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad
esclusione dei dirigenti.
L’accesso alle prestazioni ordinarie non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di
alcuna anzianità aziendale.
3. Assegno ordinario
Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b), e all’articolo 8, comma
4, del D.I. n. 99296/2017, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario per il
sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno
previsti dalla legislazione vigente, per le causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie di cui al D.lgs n. 148/2015.
L’assegno ordinario, nella misura e nei limiti di cui, rispettivamente, ai successivi paragrafi 3.1
e 3.2, consiste nell’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui
prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste dalla normativa in
materia di CIGO e di CIGS, illustrate nelle circolari n. 197/2015, n. 139/2016 e nei messaggi n.
1856/2017, n. 2276/2017 (causali CIGO), nonché nelle circolari n. 24/2015 e n. 30/2015 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (causali CIGS) e nella circolare dell’Istituto n.
130/2017 limitatamente alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.
Le causali per le quali è possibile richiedere l’assegno ordinario sono le seguenti:
1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti,
incluse le intemperie stagionali;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale;
4. crisi aziendale;
5. contratto di solidarietà.
L’articolo 8, comma 2, del D.I. n. 99296/2017, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, del
D.lgs n. 148/2015, prevede che per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono
essere autorizzate sospensioni solo nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva,
con riferimento ai lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre
precedente la presentazione della domanda (cfr. la circolare MLPS n. 16 del 28/08/2017).
In via eccezionale, al fine di consentire alle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del
Fondo di fronteggiare la crisi che ha investito il settore a causa dell’emergenza epidemiologica,
attraverso una più rapida ed agevole fruizione degli strumenti a tutela del reddito dei
lavoratori, è stata prevista una disciplina semplificata di accesso all’assegno ordinario, con
l’introduzione delle seguenti causali:
1. Emergenza COVID-19 d.l.9/2020;
2. COVID-19 nazionale.
Con la circolare n. 38 del 12/03/2020 e con la circolare n. 47 del 28/03/2020, cui si rinvia per
la disciplina di dettaglio, sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all’assegno
ordinario con le summenzionate causali COVID-19.
3.1 Misura della prestazione
A norma dell’articolo 8, comma 6, del D.I. n. 99296/2017, l’importo dell’assegno ordinario è
pari all’80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le
prestazioni non rese, ridotta, ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in
misura pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti. Tale
riduzione, pari al 5,84%, rimane nella disponibilità del Fondo.
La retribuzione mensile utile ai fini della determinazione della misura dell’assegno ordinario è
calcolata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione
come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti
l'avvio delle procedure di cui all’articolo 7 del D.I. n. 99296/2017. Sono escluse, a titolo
esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di
trasferimento e ogni altro emolumento ad esso connesso, i premi e le erogazioni una
tantum di qualsiasi natura e titolo.
L’assegno ordinario deve essere, in ogni caso, di importo almeno pari all’integrazione salariale
e non è previsto per esso l’applicazione di massimali.
3.2 Durata dell’intervento
La durata massima del trattamento, per ciascuna unità produttiva, non può essere superiore, a
seconda della causale invocata, alle durate massime previste dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n.
148/2015, anche con riferimento all’utilizzo in via continuativa della prestazione.
In ogni caso, la durata massima complessiva del trattamento non può superare, per ciascuna
unità produttiva, il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4 del D.lgs n. 148/2015).
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di
contratto di solidarietà si computa per la metà, per la parte non eccedente i 24 mesi, e, per
intero, per la parte eccedente.
Per la disciplina di dettaglio, si rimanda a quanto delineato dall’Istituto con la circolare n.
201/2015.
4. Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario, in favore dei lavoratori interessati da
riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività, il Fondo provvede a versare alla
gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla
prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40
della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi
compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura (art. 9, commi 7 e 8, del D.I.
n. 99296/2017).
Il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari all'importo
della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d.
“retribuzione persa”). Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi
retributivi ricorrenti e continuativi.
A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che
devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle
disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale
soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo.
In particolare, per il 2020, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il
versamento della contribuzione correlata è pari al 33% sia per l’AGO sia per il Fondo speciale
FS.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2020 è pari a € 103.055,00.
5. Contributo addizionale
In caso di fruizione della prestazione di assegno ordinario è previsto l’obbligo, in capo al datore
di lavoro, di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5% calcolato in
coerenza con quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017. Nello
specifico, il medesimo è calcolato “sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai
lavoratori interessati dalle prestazioni, prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e
continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
relativa ai 12 mesi precedenti l’avvio delle procedure” contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale. Sono escluse, a titolo esemplificativo, il
compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro
trattamento economico ad esso connesso, premi ed erogazioni una tantum di qualsiasi natura
e titolo.
L’esposizione ed il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono secondo le
modalità operative declinate nel successivo paragrafo 10.2.
6. Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della
domanda
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.I. n. 99296/2017, l’accesso alla prestazione a favore
dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività
lavorativa è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge
esistenti.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale.
Qualora non si raggiunga detto accordo, l’azienda non potrà accedere al finanziamento
richiesto.
Ciascun intervento viene finanziato nei limiti delle risorse già acquisite al Fondo, al netto degli
oneri di gestione e amministrazione del Fondo.
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni
dall’inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la già citata circolare n. 201/2015,
alla quale si rimanda.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Struttura INPS
territorialmente competente in base all’unità produttiva sulla quale insistono i lavoratori
sospesi o ad orario ridotto, secondo le modalità già descritte nella circolare n. 122/2015, così
come integrata dalla circolare n. 201/2015. Le istruzioni per la presentazione delle domande di
assegno ordinario sono state fornite con il messaggio n. 981/2016.
Per la corretta individuazione dell’unità produttiva si rinvia a quanto già specificato nelle
circolari n. 197/2015, n. 9/2017 e n. 56/2017.
Le domande di accesso all’assegno ordinario sono esaminate dal Comitato amministratore e
deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del vincolo di disponibilità
del Fondo (art. 8, comma 2, del D.I. n. 99296/2017).
7. Elementi della domanda
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del
legale rappresentante, i seguenti elementi:
il periodo della prestazione richiesta, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore
per le quali si richiede l’intervento del Fondo;
la data dell’accordo aziendale;
la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è
pervenuti nel pieno rispetto delle procedure di cui all’articolo 7, comma 3, del D.I. n.
99296/2017.
All’istanza di accesso alla prestazione di assegno ordinario dovrà essere allegata la stima della
prestazione richiesta distinta per assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima
dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on line.
8. Delibera di concessione
La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con
conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.
Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la
medesima può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di
sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel
termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi,
stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
9. Pagamento delle prestazioni
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la
Struttura INPS competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto
per le operazioni di conguaglio o rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; inoltre
la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il cassetto
bidirezionale.
L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le
norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
A norma dell’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il conguaglio o le richieste di
rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori devono essere effettuate, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata della concessione ovvero dalla data del provvedimento di concessione, se successivo
(per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS – cfr. la circolare n.
201/2015).
In ordine ai profili applicativi dell’istituto della decadenza, si rinvia a quanto già specificato con
le circolari n. 197/2015, n. 201/2015 e, da ultimo, con la circolare n. 9/2017.
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più
operabile né su denuncia ordinaria, né sui flussi di regolarizzazione.
10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
Per tutte le istanze presentate a partire da marzo 2020, i datori di lavoro o i loro
consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri
alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403/2018, il ticket deve essere richiesto
obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita
funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della
domanda al Fondo.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal
fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in
corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del
giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in
centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle
indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri
alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora
autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere
valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo per il personale delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato italiane sono i seguenti:
Codice Descrizione
AOR Assegno ordinario
ASR Assegno ordinario per contratto di solidarietà
Le matricole che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di autorizzazione
“2M” del Fondo in trattazione.
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra menzionato, sul conto
assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della
legge n. 183/2010.
Nell’Allegato n. 1 viene riportato l’algoritmo per il calcolo della base imponibile da assumere a
riferimento per la determinazione della misura della prestazione di assegno ordinario e della
contribuzione correlata.
10.1 Modalità di compilazione del flusso UniEmens riferite a lavoratori
iscritti al Fondo speciale FS
Qualora la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia relativa a un lavoratore iscritto al
Fondo FS, al fine di garantire la corretta acquisizione e gestione delle informazioni riferite alla
totale o parziale assenza giornaliera di attività lavorativa, sarà necessario compilare
esattamente gli elementi della sezione Fondo Speciale, e della sottosezione <Figurativi>, sia in
ordine ai giorni di anzianità contributiva obbligatoria e figurativa, evitando duplicazioni, sia in
ordine alla ripartizione analitica (L. 177/76, 13esima, CA, IIS) della retribuzione, avendo
riferimento alle componenti degli emolumenti corrisposti, nonché ai valori costitutivi della
retribuzione “persa”.
In particolare, i giorni in cui non viene resa affatto attività lavorativa dovranno essere
conteggiati come figurativi, con conseguente valorizzazione delle quote di retribuzione “persa”
nella sottosezione <Figurativi>.
Nel caso la riduzione della prestazione lavorativa abbia ad oggetto solo una frazione dell’orario
giornaliero, il giorno dovrà essere conteggiato come obbligatorio se la restante parte è
retribuita in virtù di prestazione lavorativa resa, ovvero di abbinamento con altro congedo
retribuito per le residue ore fino a completamento dell’orario lavorativo. La retribuzione “persa”
delle ore non lavorate per l’evento “AOR” ovvero “ASR” dovrà essere denunciata ripartita nella
sottosezione <Figurativi> e sarà acquisita in estratto conto quale integrazione del dato
obbligatorio. Ciò in quanto assente la valorizzazione dell’anzianità di diritto figurativa.
Nel caso la riduzione della prestazione lavorativa abbia ad oggetto solo una frazione dell’orario
giornaliero, il giorno dovrà essere conteggiato come figurativo se la restante parte è abbinata
con altro congedo totalmente coperto da contribuzione figurativa. Analogamente il giorno
dovrà essere considerato figurativo se per le restanti ore fino a completamento dell’orario
lavorativo il lavoratore abbia fruito di altro congedo NON coperto da contribuzione figurativa e
totalmente NON retribuito. La connotazione figurativa del giorno fa sì che sia conteggiato nella
sottosezione <Figurativi> con l’evidenza analitica delle corrispondenti quote retributive “perse”
riferite alle ore non lavorate per l’evento “AOR” ovvero “ASR”.
10.2 Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno
ordinario - assegno ordinario per contratto di solidarietà
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno ordinario per
contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia
aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente
modo:
-nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
-negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di
<CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del
versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale già in uso:
Codice Descrizione
A101 ctr. Addizionale su assegno ordinario
A102 ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo
posto a conguaglio ed il relativo importo.
A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causale già in uso:
Codice Descrizione
L001 Conguaglio assegno ordinario
L002 Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens
di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza
delle autorizzazioni.
Il pagamento diretto può essere autorizzato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo
nei casi di serie e documentate difficoltà finanziarie. In tali eventualità, laddove le motivazioni
dell’azienda siano da ritenersi fondate, le competenti Strutture territoriali dell’INPS possono
autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr. la circolare n. 197/2015 in materia di CIG).
Le sedi competenti, in tale ipotesi, dovranno verificare, al momento del pagamento che, per il
periodo di competenza dello stesso, i lavoratori beneficiari non siano titolari di altre posizioni
giuridiche ovvero prestazioni incompatibili con il trattamento autorizzato, così come
evidenziato al successivo paragrafo 12.
11. Assegno ordinario e attività di lavoro
Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il
lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di
integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Al riguardo si rimanda a quanto già disciplinato con la circolare n. 130/2010 in materia di
compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o subordinato. A tal
fine si precisa che, stante gli orientamenti giurisprudenziali, l’incumulabilità, nelle varie
manifestazioni di cui alla citata circolare, si riferisce anche alle attività iniziate prima del
collocamento del lavoratore in cassa integrazione.
A norma dell’articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il lavoratore decade dal diritto
all’integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla Struttura
territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il medesimo articolo, tuttavia, prevede che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
comunicazione sono valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di
lavoro (UNILAV) e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM).
In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività
autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della
comunicazione preventiva.
12. Assegno ordinario e altre prestazioni
Ai sensi dell’articolo 8, comma 11, per i periodi di fruizione della prestazione, i lavoratori
interessati maturano il trattamento di fine rapporto (TFR), che viene determinato con
riferimento alle voci mensili della retribuzione utili a tal fine sulla base delle norme contrattuali
in vigore. Gli oneri connessi al TFR relativo alla retribuzione persa dai lavoratori restano a
carico dell’azienda.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è altresì dovuto, in quanto non
previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.
In materia di compatibilità dell’assegno ordinario con altre prestazioni, quali ad esempio
infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
13. Monitoraggio e rendicontazione della spesa
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità. Al fine di assicurare il pareggio di bilancio il Comitato amministratore, o in sua
vece l’Istituto in caso di inadempienza di questi, possono proporre modifiche in relazione
all'importo delle prestazioni ovvero alla misura dell’aliquota di contribuzione. In caso di
assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in
eccedenza.
Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato amministratore del Fondo
per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili
del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto
degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo
effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto
completato il pagamento (ad esempio, decadenza ai sensi del D.lgs n. 148/15; esaurimento
dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc.).
Gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di autorizzazione.
14. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’erogazione delle prestazioni di assegno ordinario e di
assegno ordinario per contratto di solidarietà del Fondo in commento, posti a conguaglio in
UniEmens dal datore di lavoro con i codici evento “L001” ed “L002”, si istituiscono nell’ambito
della gestione FE – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato italiane. – Decreto interministeriale n. 99296, del 18 maggio 2017 - contabilità
separata FER i seguenti conti:
FER30130 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b),
del D.I. n. 99296/2017, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 -
anni precedenti;
FER30190 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. b),
del D.I. n. 99296/2017 conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anno
in corso;
FER30132 assegni ordinari per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. b),
del D.I. n. 99296/2017, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 -
anni precedenti;
FER30192 assegni ordinari per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. b),
del D.I. n. 99296/2017, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 -
anno in corso.
La contabilizzazione della contribuzione correlata, a carico del Fondo, da accreditare sul conto
assicurativo dei lavoratori nei periodi di erogazione degli assegni ordinari avverrà al seguente
conto esistente:
FER32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari
e di solidarietà.
L’accreditamento della contribuzione figurativa dell’assegno ordinario, anche per contratto di
solidarietà, a carico del Fondo, avverrà sui conti già in essere del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (FPR22141) ovvero del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore dei
dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A (GFR22141) o di eventuali altri Fondi a cui risultano
iscritti i lavoratori.
La rilevazione contabile della contribuzione addizionale sugli assegni ordinari e sugli assegni
ordinari per contratto di solidarietà prevista dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n.
99296/2017, ed identificata in UniEmens rispettivamente con i codici evento “A101” ed “A102”
secondo le modalità esposte nei paragrafi precedenti, avverrà ai seguenti conti di nuova
istituzione:
FER21106 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui
all’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti;
FER21176 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui
all’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n.99296/2017, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso;
FER21126 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’art. 6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017 - insoluto - competenza anni precedenti;
FER21186 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’art. 6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017 - insoluto - competenza anno in corso;
FER21108 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti
di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli
anni precedenti;
FER21178 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti
di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso;
FER21128 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per contratti di
solidarietà di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017 - insoluto - competenza
anni precedenti;
FER21188 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti
di solidarietà di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017 - insoluto - di
competenza dell’anno in corso.
La contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’articolo
26 della legge n. 41/1986, effettuata in attuazione dell’articolo 8, comma 6, del D.I. n.
99296/2017, che rimane nella disponibilità del Fondo, deve avvenire al nuovo conto
FER22100.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Allegato 1
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE DI ASSEGNO ORDINARIO E DELLA
CONTRIBUZIONE CORRELATA
Nei casi di ricorso all’assegno ordinario, il Fondo eroga una prestazione
calcolata nella misura del 80%, da applicarsi sulla retribuzione mensile
determinata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della
retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
relativa ai 12 mesi precedenti la domanda. La media si riferisce alle mensilità
interamente retribuite nei 12 mesi precedenti. Pertanto, qualora nell’intervallo
temporale preso a base per il calcolo risultino periodi di mancata prestazione
lavorativa (malattia, maternità, sospensione attività lavorativa), occorre
retrocedere ulteriormente fino a concorrenza di 12 mensilità interamente
retribuite. Sono escluse, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro
straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro
emolumento ad esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi
natura e titolo (cfr. art. 8, c. 8, del D.Interm. 99296/2017). Non è prevista
l’applicazione di massimali.
Retribuzione utile ai fini della determinazione dell’assegno
Si rappresenta di seguito l’elenco degli istituti retributivi che concorrono alla
determinazione della retribuzione utile ai fini della determinazione dell’assegno
(Retribuzione assegno, da qui in avanti Ra), tenendo conto degli elementi
ricorrenti e continuativi della retribuzione medesima, nei limiti di quanto
imponibile ai fini previdenziali.
Elementi base
Retribuzione Base (inclusi minimi, scatti, AP)
Assegno di Confine (per la sola componente imponibile previdenziale)
Mensilità differite
Indennità di Funzione Quadri
Salario professionale (legato a inquadramento)
Indennità di utilizzazione Quadri
Salario di produttività (importi legati alla figura prof.le)
Elementi variabili legati alla attività svolta ricorrenti e
continuativi
Assenza dalla residenza/Indennità di linea (per la sola componente
imponibile previdenziale)
Lavoro Festivo / Turno / Notturno
Altri istituti (Indennità di utilizzazione variabile per Macchina e Bordo,
Indennità per flessibilità di orario, maneggio denaro)
Retribuzione Teorica ai fini della determinazione della contribuzione
correlata
Si rappresenta di seguito l’elenco degli istituti retributivi che concorrono alla
determinazione della Retribuzione teorica (Rt) di cui alle certificazioni
Uniemens ordinarie, utile ai fini della determinazione della contribuzione
correlata, tenendo conto degli elementi base ricorrenti e continuativi della
retribuzione medesima, nei limiti di quanto imponibile ai fini previdenziali.
Retribuzione Base (inclusi minimi, scatti, AP)
Assegno di Confine (per la sola componente imponibile previdenziale)
Indennità di Funzione Quadri
Salario professionale (legato a inquadramento)
Indennità di utilizzazione Quadri
Salario di produttività (importi legati alla figura prof.le)
Ai fini della determinazione della prestazione, della contribuzione correlata e
del contributo addizionale occorre, preliminarmente, tener conto dei seguenti
valori:
1. Rt= Retribuzione teorica mensile
2. Nm=Numero di mensilità che il lavoratore percepisce nell’anno (può
avere anche valori non interi come 15500: nell’elemento
<NumMensilita> devono essere ricomprese le voci ultramensili utili alla
determinazione della retribuzione globale annua e non già ricomprese
nell’elemento <RetribTeorica>. Qualora tali voci siano già ricomprese
nella retribuzione teorica mensile, dovrà essere indicato il numero di
mensilità effettivamente retribuite nell’anno
3. Ol = Ore lavorabili nel mese
4. Op= Ore di integrazione
Attraverso i valori sopra indicati, che l’azienda comunicherà nei flussi
Uniemens, è possibile determinare il valore della retribuzione persa (Rp), sulla
base della retribuzione utile a fini assegno (Ra), secondo la formula seguente:
Rp= Rt*Nm*Op/(12*Ol)
Con esclusivo riferimento alla quantificazione economica della
prestazione, al fine di garantire il rispetto dei criteri di determinazione della
retribuzione imponibile previdenziale di cui all’art. 8, c. 8, del D.Interm. n.
99296/2017, e quindi valutare la congruità della prestazione medesima, il
valore della retribuzione teorica fornito dall’azienda, verrà in sede di controllo
maggiorato, con le seguenti modalità:
La retribuzione teorica viene moltiplicata per 1/V, dove: V=0,75
Rt maggiorata= Rt*(1/V)
L’elemento “V” rappresenta un valore convenzionale desunto dal rapporto
marginale tra retribuzione teorica (Rt) e retribuzione utile a fini assegno (Ra).
La contribuzione correlata, è stabilita nel rispetto di quanto disciplinato
dall’articolo 40, della legge n. 183, del 2010, e viene calcolata prendendo come
base per la determinazione della retribuzione persa la retribuzione teorica
espressa nell’elemento <DenunciaIndividuale> <RetribTeorica> dei flussi
Uniemens, riproporzionata per il numero di mensilità (quindi tenendo conto
delle mensilità differite, escluse dal valore Rt in Uniemens)
Esempio di calcolo dell’assegno ordinario, di valutazione di congruità
dell’importo e di calcolo della contribuzione correlata:
Assegno ordinario, determinazione (da parte di FS):
descrizione importo
(a) Retribuzione utile a fini assegno (Ra) 3.950
(b) ore lavorabili nel mese (da Uniemens) 165,3
(c) numero ore evento (da Uniemens, sulla singola 7,6
giornata)
(d) ore di integrazione (ipotizzando 10 giorni di 76
sospensione): (sommatoria degli elementi c)
(e) retribuzione oraria: (a/b) 23,89
(f) Importo orario assegno ordinario: (e*0,80) 19,12
(g) Importo orario netto assegno ordinario: (f*(1- 18,00
5,84%))
(h) Importo complessivo assegno ordinario: (g*d) 1.368,02
Assegno ordinario, controllo (da parte di INPS):
V=0,75
descrizione importo
(a) retribuzione teorica (da Uniemens) 2.769
(b) Num. Mensilità 14
(c) Retrib. con ratei di tredicesima e 3.230,50
quattordicesima: [(a*b)/12]
(d) retribuzione teorica maggiorata: (c*(1/V)) 4.307,33
(e) ore lavorabili nel mese (da Uniemens) 165,3
(f) numero ore evento (da Uniemens, sulla singola 7,6
giornata)
(g) ore di integrazione (ipotizzando 10 giorni di 76
sospensione): (sommatoria degli elementi f)
(h) retribuzione oraria: (d/e) 26,05
(i) Importo orario assegno ordinario: (h*0,80) 20,85
(l) Importo orario netto assegno ordinario: (i*(1- 19,63
5,84%))
(m) Importo complessivo assegno ordinario: (l*g) 1.491,78
Il controllo dà esito negativo (nessuna incongruenza), quando il valore di “m”
scaturito dall’algoritmo di controllo è maggiore o uguale al valore di “h”
scaturito dall’algoritmo di determinazione.
Contribuzione correlata, determinazione (da parte di FS):
Descrizione importo
(a) retribuzione teorica (da Uniemens) 2.769
(b) Num. Mensilità (da Uniemens) 14
(c) Retribuzione teorica con ratei di tredicesima e
quattordicesima: ((a*b)/12) 3.230,50
(d) ore lavorabili nel mese (da Uniemens) 165,3
(e) numero ore evento (da Uniemens, sulla singola 7,6
giornata)
(f) ore di integrazione (ipotizzando 10 giorni di
sospensione): (sommatoria degli elementi e) 76
(g) retribuzione oraria: (c/d) 19,54
(h) Importo orario correlata: (h*0,33) 6,45
(i) Importo complessivo correlata: (h*f) 490,14
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto FER30130
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art.
5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 99296/2017 per
riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti
Denominazione abbreviata ASS. ORD. CONG.ART.5,C.1L.B.D.I. 99296/2017 – A.P.
Tipo variazione I
Codice conto FER30190
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art.
5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 99296/2017 per
riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in
corso
Denominazione abbreviata ASS. ORD. CONG.ART.5,C.1L.B.D.I. 99296/2017 –A.C.
Tipo variazione I
Codice conto FER30132
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art.
5, comma 1, lettera b) del D.I. n. 99296/2017 per
riduzione dell’attività lavorativa in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 21, comma
1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015,
conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata ASS.SOL.DIF.CONG.ART.5,C1,L.B)-DI99296/2017 – A.P.
Tipo variazione I
Codice conto FER30192
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art.
5, comma 1, lettera b) del D.I. n. 99296/2017 per
riduzione dell’attività lavorativa in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 21, comma
1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015,
conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata ASS.SOL.DIF.CONG.ART.5,C1,L.B)-DI99296/2017 – A.C.
Tipo variazione I
Codice conto FER21106
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
degli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO FER – DM 5.2.69 – A.P.
Tipo variazione I
Codice conto FER21176
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO FER– DM 5.2.69 – A.C.
Tipo variazione I
Codice conto FER21126
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, accertato
mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO FER– DM NON RISC. – A.P.
Tipo variazione I
Codice conto FER21186
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, accertato
mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di
competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO FER– DM NON RISCOSSO –
A.C.
Tipo variazione I
Codice conto FER21108
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
degli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO FER– DM 5.2.69 –
A.P.
Tipo variazione I
Codice conto FER21178
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO FER– DM 5.2.69 –
A.C.
Tipo variazione I
Codice conto FER21128
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, accertato
mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO FER– DM NON
RISCOSSO – A.P.
Tipo variazione I
Codice conto FER21188
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6,
comma 1, lett. b), del D.I. n. 99296/2017, accertato
mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di
competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO FER– DM NON
RISCOSSO – A.C.
Tipo variazione I
Codice conto FER22100
Denominazione completa Trattenuta sull’assegno ordinario, ai sensi dell’art. 26,
della legge n. 41/1986, effettuata in attuazione dell’art.
8, comma 6, del D.I. n. 99296/2017
Denominazione abbreviata TRATT. ASS.ORDIN. – ART.8, CO 6, D.I.9296/2017.
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