Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D. lgs 14 settembre 2015, n. 148. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D. lgs 14 settembre 2015, n. 148. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 27/06/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 77
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di
ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D. lgs 14
settembre 2015, n. 148. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: L’articolo 24-bis del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’articolo
1, comma 136, della legge n. 205/2017, al comma 6, ha previsto un esonero
dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella
misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni
dei beneficiari di un assegno di ricollocazione. Detta riduzione spetta per un
periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per un
massimo di 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.
Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le
istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla
predetta misura di esonero contributivo.
INDICE
1. Premessa
2. Natura dell’esonero contributivo
3. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
4. Rapporti di lavoro incentivati
5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
6. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
7. Assetto e misura dell’incentivo
8. Portale agevolazioni
9. Istruzioni operative
9.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
9.2 Datori di lavoro agricoli
9.3 Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
Come già chiarito con la circolare n. 109/2019, alla quale si rinvia per gli aspetti attinenti al
c.d. “bonus rioccupazione”, spettante al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il
periodo di fruizione del servizio intensivo, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state
apportate delle modifiche alla disciplina dell’assegno di ricollocazione che, dal 1° gennaio 2018,
è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento straordinario di
integrazione salariale (CIGS).
La citata legge, integrando il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, ha previsto, per il datore di
lavoro che provvede ad effettuare l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di
ricollocazione, la possibilità di beneficiare di una agevolazione contributiva, consistente in un
esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi a carico datoriale, esclusi i premi e i
contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, rivalutabile
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.
La sua durata è pari massimo a dodici mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato e a
diciotto mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui, nel corso
del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata
riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il
beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta
complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni che i datori di lavoro dovranno seguire per
accedere al suddetto esonero contributivo.
2. Natura dell’esonero contributivo
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24-bis, comma 6, del
D.lgs n. 148/2015 (Allegato n. 1), è rivolto all’assunzione di lavoratori che stiano beneficiando
di un assegno di ricollocazione. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo
all’occupazione.
In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca
una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come
intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che
operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in
qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di
discrezionalità amministrativa.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a
favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si
ritiene, conseguentemente, che il predetto incentivo non sia sussumibile nella disciplina di cui
all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi
dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
3. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del
settore agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma
[1]
2, del D.lgs n. 165/2001 .
4. Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo
determinato che indeterminato.
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato.
Parimenti, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione
del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo
restando che in tali ipotesi la misura della soglia massima di esonero, pari a 4.030 euro, vada
ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
contratto di lavoro domestico;
contratto di lavoro intermittente;
prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50.
5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato,
dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs 14
settembre 2015, n. 150, e, dall’altro, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di
lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti
dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta
ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1. l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto
all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. A titolo
meramente esemplificativo, non può fruire dell’incentivo il datore di lavoro che, in
attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, assuma a tempo indeterminato con le medesime mansioni, entro i successivi dodici
mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso
la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha
manifestato la volontà di essere riassunto. Allo stesso modo, non ha diritto all’esonero
contributivo il datore di lavoro che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda
o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma 6, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o
nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello
stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati
immediatamente alle sue dipendenze.
Tale condizione ostativa, stabilita dall’articolo 31, comma 1, lett. a), del D.lgs n.
150/2015, non si applica, di contro, alle norme speciali che regolano le assunzioni
obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Pertanto, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda
dette assunzioni - e allorquando permanga in capo al datore di lavoro la discrezionalità di
scelta del contraente lavoratore disabile - l’incentivo in trattazione risulta applicabile;
2. l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto
collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in
cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del
suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more
di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a
sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di
rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di
altri lavoratori;
3. presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi
in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare
in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
4. l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il
datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti
proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta
condizione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la
decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, il datore di
lavoro (agenzia di somministrazione) per la nuova assunzione non può fruire dell’esonero
contributivo in trattazione. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa
tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra
illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con
l’utilizzatore.
Si ricorda, inoltre, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti
all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di
quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto
agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015).
Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al
rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito elencate:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si fa presente inoltre che, come espressamente previsto dall’articolo 24-bis del D.lgs n.
148/2015, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, il datore di
lavoro che procede all’assunzione non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con il precedente datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a
questi collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta
persona, al medesimo soggetto.
6. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta.
Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse e
per le quali il legislatore non prevede divieti di cumulabilità, il predetto esonero contributivo è
cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da
oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori
economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.
92.
L’esonero contributivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica,
fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999,
come modificato dall’articolo 10 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 151. Al riguardo, a differenza
dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato
dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento
occupazionale;
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma
10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24,
comma 3, del D.lgs n. 150/2015, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se
non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza
dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla
legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de
minimis”.
7. Assetto e misura dell’incentivo
La misura dell’incentivo in trattazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino ad un massimo di 4.030 euro annui, con
eccezione
- dei premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 24-bis,
comma 6, del D.lgs n. 148/2015;
- del contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- del contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo
1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli
sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015,
per effetto dell’esclusione dell’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo territoriale intersettoriale della
Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalle circolari
n. 57/2020 e n. 40/2018.
Con particolare riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola, si
evidenzia l’esclusione dal beneficio della quota (0,30 punti percentuali) di cui all’articolo 1,
comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinata al finanziamento delle iniziative di
formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
Nel calcolo dell’ammontare del beneficio spettante si terrà conto della quota di contribuzione
dovuta dal datore di lavoro ai fini pensionistici, al netto degli esoneri per zone montane e
svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.
Con riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione alla Gestione dei dipendenti
pubblici, si evidenzia che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
Come anticipato al paragrafo 1, la durata dell’incentivo varia in funzione del tipo di rapporto di
lavoro instaurato. Per i rapporti a tempo determinato la durata dell’agevolazione è pari
massimo a dodici mesi. Diversamente, nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, la
durata dell’agevolazione è pari a diciotto mesi. Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo
svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato in un contratto a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a
indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di
assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo il
differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
La misura dell’incentivo è pari, come ricordato, al 50% della contribuzione a carico del datore
di lavoro, sgravabile nel limite del tetto di legge annuo di 4.030 euro.
In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), la misura
della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario
ridotto di lavoro.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è
riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 335,83 euro (€ 4.030,00/12) e, per rapporti di
lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a
riferimento la misura di 10,83 euro (€ 335,83/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero
contributivo.
8. Portale agevolazioni
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS,
avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BADR”appositamente predisposto
dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni
(ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali,
verifica, mediante la consultazione della banca dati gestita dall’ANPAL, se il lavoratore per la
cui assunzione si richiede l’agevolazione sia titolare dell’assegno di ricollocazione e, in caso di
esito positivo della verifica, autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante
conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG) e il datore di lavoro
dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di
esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INAIL
effettueranno i controlli di loro pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei
presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
9. Istruzioni operative
9.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza giugno
2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, valorizzando, secondo le consuete modalità,
l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In
particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati, all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>, i seguenti elementi:
nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BADR”, avente il
significato di “Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a
conguaglio relativo al mese corrente;
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo
dell’incentivo relativo ai mesi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto
elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di
giugno, luglio e agosto 2020.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
con il codice “L526”, avente il significato di “Conguaglio incentivo assunzione lavoratori
percettori di assegno di ricollocazione”;
con il codice “L527”, avente il significato di “Arretrati incentivo assunzione lavoratori
percettori di assegno di ricollocazione”.
Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la
compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo
all’esonero contributivo arretrato “L527”;
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica
competenza.
Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione
<InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento
<ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.
Nel caso di restituzione di importi non spettanti, i datori di lavoro dovranno valorizzare
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “M319”,
avente il significato di “Restituzione incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno
di ricollocazione”;
nell’elemento <ImportoADebito> dovrà essere indicato l’importo da restituire.
L’utilizzo di tale codice di restituzione sarà consentito fino al terzo mese successivo alla
pubblicazione della presente circolare.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini
della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
9.2 Datori di lavoro agricoli
A seguito dell’ammissione al beneficio, ai datori di lavoro agricoli sarà attribuito il nuovo
Codice di Autorizzazione (C.A.) “AR”, avente il significato di “Incentivo assunzione lavoratori
percettori di assegno di ricollocazione”, che potrà essere dichiarato nelle denunce della
manodopera agricola a decorrere dai periodi retributivi di luglio 2020.
Le aziende agricole ammesse al beneficio potranno verificare l’attribuzione del C.A. “AR”
consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione
aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.
La denuncia contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione
telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta
datoriale di ammissione all’incentivo.
Il datore di lavoro, per usufruire del beneficio, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.
Nelle denunce principali, con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati
retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:
per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
nel campo CODAGIO, il C.A. “AR”;
nel campo retribuzione, nessun importo.
Il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a
seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi nelle dichiarazioni di manodopera.
In sede di tariffazione, dopo l’effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della
riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà calcolato l’importo del bonus mensile
effettivamente spettante per il lavoratore agevolato, sulla base delle retribuzioni dichiarate,
mediante l’applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni e degli eventuali
incentivi cumulabili, per i quali si avrà cura di seguire le istruzioni di compilazione delle
denunce nelle relative circolari.
Per il recupero dell’incentivo relativo a periodi di competenze precedenti al periodo retributivo
di luglio 2020, le aziende ammesse al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori
interessati, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi
utili per la tariffazione, valorizzi gli elementi di seguito specificati come segue:
campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
campo/elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “AP” che assume il significato di
“RECUPERO PREGRESSO “AR”;
nel campo retribuzione, nessun importo.
La valorizzazione del predetto elemento “AP” per i periodi antecedenti a luglio 2020 può essere
effettuata fino al 31 ottobre 2020. Il conguaglio relativo ai benefici pregressi sarà effettuato in
occasione della tariffazione relativa al terzo trimestre 2020.
9.3 Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’incentivo, a partire
dal flusso Uniemens-ListaPosPA di giugno 2020 dovranno dichiarare nell’elemento
<Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “T”, avente il significato di
“Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.
L’eventuale recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi può essere effettuato
esclusivamente nei flussi Uniemens--ListaPosPA di competenza di giugno, luglio e agosto 2020,
compilando l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di
seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno del primo mese da cui si ha diritto al
beneficio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese da cui si ha diritto al beneficio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “U”, avente il significato di
“Arretrati incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo complessivo del beneficio non
ancora usufruito per i mesi precedenti a quello di giugno 2020.
Nell’ipotesi di restituzione di importi non dovuti dovrà essere trasmesso l’elemento
<V1_PeriodoPrecedente>, Causale 5 “Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in
Precedenza”, relativo al mese nel quale era stato dichiarato l’importo errato dello sgravio.
Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello
sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese
della cessazione, valorizzando l’elemento <RecuperoSgravi> secondo le modalità illustrate nel
caso del <CodiceRecupero> “U”.
10. Istruzioni contabili
La rilevazione dell’esonero contributivo ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D.lgs n.
148/2015, a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori titolari dell’assegno di
ricollocazione e che rispettino i requisiti previsti dalla normativa in materia ed il cui onere è
posto a carico dello Stato, comporterà ai fini contabili l’adozione dei conti istituiti nell’ambito
della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali evidenza
contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive).
Si istituisce, pertanto, il seguenteconto:
GAW37245 - Sgravio di oneri nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali, a
favore dei datori di lavoro, per le assunzioni di lavoratori titolari dell’assegno di ricollocazione,
ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D.lgs n. 148/2015.
Al nuovo conto gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM andranno
contabilizzate le somme conguagliate per il mese corrente e per i mesi arretrati dai datori di
lavoro e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” ai codici “L526” ed “L527”,secondo le istruzioni
operative fornite al paragrafo 9.1.
Il nuovo conto GAW37245 rileverà la contabilizzazione delle somme spettanti a titolo di
esonero contributivo a favore dei datori di lavoro agricolo e verrà movimentato dalla procedura
automatizzata di contabilizzazione prevista per i lavoratori agricoli dipendenti, secondo le
istruzioni operative di cui al paragrafo 9.2.
Lo stesso conto verrà utilizzato anche per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri
contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici
(ex INPDAP) che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione
ListaPosPA (cfr. le istruzioni di cui al paragrafo 9.3).
Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai
datori di lavoro, valorizzate nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” al codice
“M319”, si istituisce il conto GAW24245.
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
Si riportano in allegato (Allegato n. 2) le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1]
Per una completa disamina dei datori di lavoro ammessi a fruire dell’incentivo in questione
si rinvia, da ultimo, alle circolari n. 40/2018 e n. 104/2019.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
Art. 24-bis. Accordo di ricollocazione
1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi
aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero
occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi
con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli
ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori
rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di
sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di
ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi
dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non
può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o
profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato
ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.
2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento
straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di
assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata
corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e
comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel
caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di
integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25
del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi
all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo
di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.
3. L'accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l'impiego
o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo
delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi
interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui al comma
2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa
del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF
delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro,
entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite
nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della
disciplina vigente.
5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione
di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di
integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto,
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero
dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel
limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata
non superiore a:
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel
caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga
trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta
per ulteriori sei mesi.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37245
Denominazione completa Sgravio di oneri nella misura del 50 per cento
dei contributi previdenziali, a favore dei datori di
lavoro, per le assunzioni di lavoratori titolari
dell’assegno di ricollocazione, ai sensi
dell’art.24-bis, comma 6, del D.lgs. n.
148/2015.
Denominazione abbreviata SGRAVI CTR.DAT.LAV.ASS.RICOL.ART.24BIS-
D.VO148/15.
Tipo variazione I
Codice conto GAW24245
Denominazione completa Entrate varie – Recuperi e reintroiti di sgravi di
oneri nella misura del 50 per cento dei contributi
previdenziali a favore dei datori di lavoro per le
assunzioni di lavoratori titolari dell’assegno di
ricollocazione, ai sensi dell’art.24-bis, comma 6,
del D.lgs. n. 148/2015.
Denominazione abbreviata E.V.REC.SGR.CTR.DAT.LAV.ASS.RICOL.ART.24BIS-
DVO148/15.
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