Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come introdotti dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come introdotti dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 27/06/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 78
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”. Articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, così come introdotti dall’articolo 71, comma 1, del
decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-
legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa
integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei fondi di
solidarietà bilaterali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito al pagamento
dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di
integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle presentate
direttamente all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18
giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto,
nonché in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle
somme indebitamente anticipate.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Ambito di applicazione
3. Presentazione della domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%
4. Istruttoria della richiesta dell’anticipazione
5. Pagamento della richiesta dell’anticipazione
6. Pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti
7. Aspetti fiscali
8. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), che reca “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste, tra l’altro, ulteriori novità in
materia di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e assegno
ordinario).
In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga (CIGD), l’articolo 70,
comma 1, nell’apportare modifiche all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha
previsto che per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, ai datori di lavoro
ai quali sia stato interamente già autorizzato dalle Regioni un periodo di nove settimane,
secondo le modalità previste dall’articolo 22 medesimo, possano essere concesse ulteriori
cinque settimane.
Le ulteriori cinque settimane vengono riconosciute direttamente dall’INPS secondo le modalità
previste dall’articolo 22-quater, introdotto dall’articolo 71, comma 1, del citato decreto-legge
n. 34/2020.
Il medesimo articolo 22 prevede la possibilità di riconoscere altre quattro settimane di
trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo
1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020.
Tuttavia, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, le aziende
che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o
di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9+5), possono
richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1°
settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in
ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
In ogni caso, per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22,
comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (le c.d. zone rosse), nonché per i datori
che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l’istanza per i trattamenti di
cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al
completamento di tre ulteriori mesi (22 settimane complessive), successivamente ai quali
l’istanza può essere presentata all’INPS.
Per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-
quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (le c.d. zone gialle), nonché per i datori che
non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai
lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l’istanza per i trattamenti di
cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al
completamento di quattro ulteriori settimane (tredici settimane complessive), successivamente
alle quali l’istanza può essere presentata all’INPS.
L’articolo 71, comma 1, del citato decreto, introducendo l’articolo 22-quater al decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, dispone che i trattamenti di integrazione salariale in deroga per il
prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori
operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima
riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, siano concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’Inps, che
verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede
con il pagamento diretto della prestazione.
Al comma 3 del medesimo articolo 22-quater, viene precisato che la nuova domanda di cassa
integrazione in deroga all’Inps potrà essere trasmessa non prima che siano decorsi 30 giorni
dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 (ossia dal 18 giugno 2020).
Il comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, prevede che, nel caso di
richiesta di pagamento diretto, l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di
pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo,
entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Per non vanificare l’obiettivo che la
norma si prefigge, che è quello di garantire una disponibilità economica al lavoratore nel più
breve tempo possibile, la domanda, in questi casi, dovrà essere inoltrata entro il termine più
breve di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In virtù del richiamo operato dal successivo articolo 22-quinquies, rubricato “Modifiche al
pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario”,
anch’esso introdotto nel decreto-legge n. 18/2020 dal citato articolo 71 del decreto Rilancio, la
disciplina dell’anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di cassa
integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO) limitatamente alle domande
presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
disposizione in commento, ossia dal 18 giugno 2020.
Con la presente circolare, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si forniscono le indicazioni operative in ordine alla previsione contenuta al comma 4 del citato
articolo 22-quater, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni
salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà
bilaterali.
2. Ambito di applicazione
La nuova disciplina dell’anticipo, introdotta dal comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto
Cura Italia, in virtù di quanto espressamente disposto sia dal comma 3 del medesimo articolo
22-quater, che dal comma 1 dell’articolo 22-quinquies, può essere applicata esclusivamente
alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, vale a dire dal 18 giugno
2020.
Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di
pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle
domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi
concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone
gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della
successiva autorizzazione.
Al riguardo, si fa tuttavia presente che, attraverso l’anticipazione del pagamento delle
integrazioni salariali (CIGO, assegno ordinario, CIGD) di cui al citato comma 4 dell’articolo
22-quater del decreto-legge n. 18/2020, il legislatore ha inteso affermare un principio di
carattere generale finalizzato a consentire l’instaurazione di misure finalizzate a favorire la
pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette
prestazioni. Ciò posto, si ritiene conforme alle finalità recate dal citato principio l’applicazione
della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima
del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora
presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per
specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità
dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa.
3. Presentazione della domanda di pagamento diretto con richiesta di
anticipo del 40%
Come anticipato in premessa, ai sensi del comma 4 dell’articolo 22-quater del decretoCura
Italia, nonché del richiamo operato al comma 1 dell’articolo 22-quinquies, la presentazione
delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con
richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima
del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla
medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in
via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende
chiedere. In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria la domanda andrà
presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig
Ordinaria”. Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i
“Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in
Deroga INPS”.
Per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e
consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle
sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche
l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata
sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione,
deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
IBAN dei lavoratori interessati;
ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo
lavoratore.
Al riguardo, si segnala che il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non potrà
essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo
lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di
integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i
singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%.
Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene
inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. Conseguentemente, se il
datore di lavoro imposta sul “SI” l’opzione relativa all’anticipazione, senza aver inserito tutti i
dati richiesti, la domanda integrazione salariale non potrà essere confermata né inviata.
Parimenti accadrà nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i
controlli di correttezza formale, come di seguito sinteticamente richiamati:
codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
IBAN formalmente corretto;
totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235;
totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in
domanda.
L’esito di detti controlli sarà disponibile e consultabile dall’azienda accedendo alla sezione
“Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori verrà fornita la seguente
informazione: “Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e
quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload. Nel caso in cui i controlli
siano stati superati partirà la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.
Si ricorda che il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta
di anticipazione.
4. Istruttoria della richiesta dell’anticipazione
L’Inps, secondo la normativa richiamata al paragrafo n. 1, autorizza le domande di
anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati
dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
I 15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto
e, dunque, dalla data indicata nel protocollo.
In fase di prima applicazione, nel caso di un significativo afflusso di domande a pagamento
diretto con contestuale richiesta di anticipazione che deve essere corrisposta entro 15 giorni
dalla domanda di integrazione salariale, per assicurare il rispetto di tale termine e consentire la
rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, il pagamento delle stesse sarà
disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di
validità e congruenza dei dati forniti, per garantire la corretta liquidazione della prestazione.
L’azienda richiedente avrà, quindi, cura di porre particolare attenzione nel presentare la
domanda a pagamento diretto con anticipo di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, o di
assegno ordinario, sia in ordine alla correttezza dei dati trasmessi che alla presenza di tutti i
requisiti previsti dalla legge in relazione al tipo di integrazione salariale richiesto (CIGO, CIGD,
Assegno Ordinario). Ciò al fine di evitare che la domanda di integrazione salariale sia oggetto
di una Reiezione o di un Annullamento in fase di supplemento di istruttoria e, di conseguenza,
che l’anticipo eventualmente già erogato risulti indebito (per la gestione degli indebiti si rinvia
al successivo paragrafo n. 6).
Il dettaglio degli esiti dei suddetti controlli sarà consultabile dall’azienda accedendo alla sezione
Esiti della procedura dell’anticipo.
Al riguardo, appare opportuno segnalare che:
la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe
pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai
lavoratori che ne fossero interessati. È, dunque, onere dell’azienda verificare la
correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere, ove sia
necessario, alla loro correzione prima di inoltrare domanda. Non essendo infatti, prevista
alcuna istruttoria da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto che, almeno in fase di
primo rilascio delle nuove procedure, non potranno intervenire per forzare gli esiti di
queste istruttorie;
la presenza del beneficiario in un’altra domanda, riferita alla stessa azienda e al
medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo.
Fermo restando il rispetto dei termini sopra illustrati, ordinariamente l’erogazione dell’anticipo
del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile a
completamento dell’intero iter istruttorio per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario.
I controlli sui codici IBAN forniti all’atto della domanda saranno effettuati, durante
l’elaborazione dell’istruttoria, secondo le nuove modalità esplicitate nella circolare n. 48/2020,
che ha ad oggetto le innovazioni adottate al fine di assicurare la coerenza tra i dati
identificativi dei titolari delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche e i dati
dell’intestatario, ovvero del cointestatario, dello strumento di riscossione delle predette
prestazioni, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di scambio dei dati con Poste Italiane
e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento. Queste innovazioni consentono il
superamento, tra l’altro, dell’utilizzo dei modelli “AP03”, “AP04”, “SR163” e “SR185”.
Qualora venisse richiesto il pagamento di trattamenti di integrazione salariale con accredito su
un IBAN Area SEPA (extra Italia) è necessario che il lavoratore beneficiario trasmetta a mezzo
Posta Elettronica Certificata, alla casella di posta certificata
dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it, i seguenti documenti:
1) copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
2)modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi
dell’Unione europea debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato
e firmato da un rappresentante della banca estera, o deve essere corredato di un estratto
conto (nel quale siano oscurati i dati contabili), o deve essere corredato da una dichiarazione
della banca emittente. In ogni caso, devono risultare con evidenza il codice IBAN e i dati
identificativi del titolare del conto corrente.
Nella comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata dei predetti documenti, il lavoratore
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Anticipazione 40% – IBAN SEPA” e, nel
testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale).
L’operatore della Struttura competente per territorio ad istruire la domanda di cassa
integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, dovrà inserire il codice fiscale del
beneficiario e l’IBAN certificato in white list di SCUP.
5. Pagamento della richiesta dell’anticipazione
Come già anticipato, la misura dell'anticipazione è stata fissata nella misura del 40% delle ore
autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed
approvato.
Il calcolo dell’anticipazione viene elaborato in base al seguente algoritmo:
Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40%
previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.
I massimali da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 sono i seguenti:
CIG/GIGD/assegno ordinario 1.199,72
Assegno ordinario per il Fondo Credito 1.727,41
Gli anticipi sono pagati sulla Struttura territoriale competente per l’Unità Produttiva indicata in
domanda.
Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo, secondo le modalità in
uso, al proprio Fascicolo previdenziale tramite il portale dell’INPS.
L’esito positivo dell’iter istruttorio viene, invece, comunicato all’azienda sempre tramite l’utility
“Esiti” presente nella procedura dell’anticipo.
Le Strutture territoriali dell’Istituto avranno a disposizione un Cruscotto accedendo al quale
potranno conoscere lo stato della richiesta di anticipazione dell’azienda, nonché l’esito, ove
definita, inserendo il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda.
Inoltre, potranno conoscere lo stato di un pagamento inserendo il codice fiscale del lavoratore.
Come già anticipato, essendo l’iter istruttorio e di pagamento interamente automatizzato, le
Strutture territoriali dell’Istituto non potranno intervenire in alcun modo né per integrare
informazioni mancanti né per variare gli esiti dell’istruttoria.
6. Pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 52/2020, il datore di lavoro deve
inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per
il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di
integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni
dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono rinviati al
trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il
17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme
eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e
recuperate in capo al datore di lavoro.
Si precisa che, al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini
sopra indicati un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, si procederà al
pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, così come previsto dal
comma 4 del citato articolo 22-quater, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per
una delle seguenti ragioni:
1. anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il
modello “SR41”;
2. anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non
beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
3. il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.
Nel caso di erogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria, di cui al precedente paragrafo n. 4,
si procederà, parimenti, al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i
pagamenti diretti anticipati effettuati su domande che, in fase di supplemento di istruttoria:
1. siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione;
2. siano state annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.
Con successiva comunicazione verranno fornite ulteriori e più dettagliate indicazioni in ordine
al procedimento e alle modalità operative e procedurali che verranno adottate per gestire i
recuperi in argomento.
7. Aspetti fiscali
Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta
l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di
liquidazione dell’integrazione salariale totale. In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento
diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le
imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo
anticipato.
8. Istruzioni contabili
Le anticipazioni delle prestazioni, oggetto della presente circolare, disposta dal comma 4
dell’articolo 22-quater e dall’articolo 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall’articolo 71, comma 1, del
decreto-legge n. 34/2020, saranno erogate tramite la procedura dei pagamenti accentrati che
utilizzerà, in sezione “Dare”, il nuovo conto:
GPA53112 per la rilevazione dell’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale
ordinari, in deroga e degli assegni ordinari – art. 22- quater e art. 22-quinquies, del decreto-
legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
introdotto dall’art. 71, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
in contropartita, in sezione “Avere” del nuovo conto di debito:
GPA10112 per la rilevazione dei debiti per le anticipazioni relative ai trattamenti di
integrazione salariale ordinari, in deroga e assegni ordinari - art. 22-quater, comma 4 e art.
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 introdotto dall’art. 71, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34
a cui verrà associata la nuova causale di cassa “20806”.
Eventuali riaccrediti relativi a pagamenti non andati a buon fine, verranno rilevati al conto in
uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente codice bilancio
di nuova istituzione:
“03236 – Somme non riscosse dai beneficiari – anticipazione 40% trattamenti di integrazione
salariale ordinaria, in deroga e assegni ordinari - art. 22-quater, comma 4 e art. 22 quinquies
del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 introdotto dall’art. 71, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – GPA”.
A seguito della presentazione da parte del datore di lavoro del modello “SR41”, l’Inps liquiderà
la prestazione definitiva spettante ai lavoratori, assoggettandola alle ritenute fiscali di legge e
ad ogni altra eventuale trattenuta e recuperando quanto anticipato.
Le procedure di contabilizzazione recupereranno quanto già erogato a titolo di anticipo
movimentando in sezione Avere il conto di nuova istituzione: GPA53112.
Le istruzioni contabili per rilevare eventuali recuperi, nei confronti dei datori di lavoro, per
anticipazioni indebitamente corrisposte ai lavoratori saranno fornite in occasione della
pubblicazione delle specifiche modalità operative e procedurali.
Si allega la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA53112
Denominazione completa Anticipazione dei trattamenti di integrazione
salariale ordinari, in deroga e degli assegni
ordinari - art. 22-quater, comma 4 e art. 22
quinquies del Decreto legge 17 marzo 2020 n.
18, convertito con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 introdotto dall’art. 71, comma
1 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata ANTIC. 40% - ART22-QUARTER, C4 DL 18/20-
ART. 71, C1 DL 34/20
Tipo variazione I
Codice conto GPA10112
Denominazione completa Debiti per le anticipazioni relative ai trattamenti
di integrazione salariale ordinari, in deroga e
assegni ordinari - art. 22-quater, comma 4 e art.
22-quinquies del Decreto legge 17 marzo 2020
n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 introdotto dall’art. 71,
comma 1 del Decreto legge 19 maggio 2020, n.
34
Denominazione abbreviata DEB. 40% - ART22-QUARTER, C4 DL 18/20-ART.
71, C1 DL 34/20
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