Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali danneggiati dal virus Covid-19 e non coperti da altre tutele. Istruzioni contabili e fisca
Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali danneggiati dal virus Covid-19 e non coperti da altre tutele. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 14/08/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 94
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12,
attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Indennità
per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori a
tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali danneggiati dal virus Covid-19 e non coperti da altre tutele.
Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori
dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti
termali le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
INDICE
1. Indennità ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli
stabilimenti termali. Individuazione della platea dei beneficiari
2. Presentazione della domanda
3. Finanziamento e monitoraggio
4. Incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità di cui al decreto ministeriale n. 12 del 13
luglio 2020 e altre prestazioni previdenziali
5. Regime delle compatibilità
6. Strumenti di tutela
7. Istruzioni contabili e fiscali
1. Indennità ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali. Individuazione della platea dei beneficiari
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12 (repertorio n. 12 del 14 luglio 2020)
(Allegato n. 1) – attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all’articolo 2, comma 1, individua la
categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, prevedendo per detta
categoria una apposita indennità per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.
In particolare, il richiamato articolo 2, comma 1, ai fini dell’accesso al beneficio economico
introdotto dalla medesima disposizione normativa, prevede che i lavoratori dipendenti a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali debbano far valere
cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 2, comma 1, del
decreto ministeriale in argomento.
In ragione della disposizione normativa in esame, la categoria di lavoratori come sopra
individuata, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui trattasi, devono essere stati titolari -
nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 - di uno o più rapporti di
lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la
cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro come sopra individuati
deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, detti lavoratori devono fare valere nel corso
dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o
stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del
rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad
almeno trenta giornate.
Infine, per l’accesso all’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento
pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020, di
entrata in vigore del decreto ministeriale in esame.
Ai lavoratori che possono fare valere cumulativamente i tre requisiti sopra richiamati è
riconosciuta una indennità di importo pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo,
aprile e maggio 2020. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR). Per il periodo di fruizione
dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto
all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che
l’indennità è rivolta alla categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del
turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le
attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede
all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo
(CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata
dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO
2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività
economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa
l’indennità)
TURISMO
CSC
70501 1. Alberghi (ATECO 55.10.00):
1. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel,
aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare
conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e
somministrazione di pasti e bevande).
2. 2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
1. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di
pasti e bevande.
5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
1. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti
o bungalow per vacanze;
2. cottage senza servizi di pulizia.
CSC
50102 1. 1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC
70501 1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
1. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per
camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
2. 2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
3. 3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
(ATECO 55.90.20):
1. case dello studente;
2. pensionati per studenti e lavoratori;
3. altre infrastrutture n.c.a.
CSC
70502 1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
70709 1. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie
eccetera, che dispongono di posti a sedere;
2. b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili
con cucina.
CSC Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
50102
CSC
70502 1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
1. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il
consumo;
2. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
1. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese
separate.
CSC
70502 1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
70709 1. bar;
2. pub;
3. birrerie;
4. caffetterie;
5. enoteche.
CSC
41601 1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
70503 1. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie
eccetera.
CSC
70504 1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
40405
40407
70504
1. 2. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC
70401 1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
1. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi,
tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
2. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli,
pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
1. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di
viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o
più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree
di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC
40404 1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO
70705 56.10.20):
1. preparazione di pasti da portar via “take-away”;
2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che
non dispongono di posti a sedere.
CSC
70708 1. 1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte
dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di
trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e
sportivi;
2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai
viaggiatori;
4. attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI
CSC Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
11807
CSC Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
70708
2. Presentazione della domanda
I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali
di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 13 luglio 2020, ai fini della fruizione
dell’indennità Covid-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 devono presentare apposita
domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità più sotto specificate.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità
di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 27 del 2020 (cd. ”Decreto Cura Italia”) e che non hanno beneficiato della relativa indennità
in quanto privi della qualifica di stagionale, si fa presente quanto segue.
Le predette domande, respinte esclusivamente con la motivazione della assenza della qualifica
di stagionale legislativamente prevista, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di
consentire la verifica dei requisiti di accesso - per i lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali - alla indennità di cui all’articolo 2, comma
2, del D.I. in argomento, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
La categoria di lavoratori di cui sopra, pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui
all’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 12 del 13 luglio 2020, non dovrà presentare alcuna
domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ai sensi dell’articolo 29 del
Decreto Cura Italia - ancorché respinta con la motivazione di cui sopra - e l’erogazione avverrà
secondo le modalità di pagamento già indicate nella domanda di cui sopra.
I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali
che non hanno invece presentato domanda per il riconoscimento dell’indennità Covid-19 di cui
all’articolo 29 del richiamato Decreto Cura Italia, per l’accesso all’indennità di cui all’articolo 2,
comma 2 del decreto ministeriale n. 12 del 13 luglio 2020, dovranno presentare apposita
domanda con le seguenti modalità.
Stante il carattere emergenziale della indennità in argomento, i potenziali fruitori della stessa
possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate
rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i
cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono
attualmente le seguenti:
• PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori della richiamata indennità non siano in possesso di una delle
predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità
semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima
parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr.
il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, l’indennità Covid-19 di cui alla presente circolare può essere
richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164
da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in
base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi
del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola
prima parte del PIN.
Le tipologie di indennità Covid-19, tra cui quella a favore dei lavoratori dipendenti a tempo
determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, sono specificate nella scheda
informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet www.inps.it.
3. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 1 del decreto ministeriale n. 12 del 2020 dispone che le risorse a valere sul Fondo
per il reddito di ultima istanza, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del
2020, disponibili per gli interventi di cui al medesimo decreto ministeriale conseguentemente
alle previsioni di cui ai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle finanze, 28 marzo 2020, 30 aprile 2020 e 29 maggio 2020, sono
pari a 326,4 milioni di euro per il 2020.
Le risorse disponibili, come sopra individuate, costituiscono il limite di spesa per il
riconoscimento delle indennità di cui al richiamato articolo 2, comma 2, del D.I. n. 12 del 13
luglio 2020.
Il successivo articolo 3 del citato D.I. n. 12 del 2020 prevede altresì che l’indennità di cui al
comma 2 dell’articolo 2 è erogata dall'INPS, previa domanda, in ragione dell'ordine cronologico
delle domande presentate e accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti, nel
predetto limite di spesa di cui all’articolo 1.
L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno
essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all'articolo 265, comma 8, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità di cui al decreto ministeriale n. 12
del 13 luglio 2020 e altre prestazioni previdenziali
Il D.I. n. 12 del 13 luglio 2020, all’articolo 2, comma 3, dispone che l’indennità di cui al
comma 2, del medesimo articolo 2, non sono cumulabili con i seguenti trattamenti:
trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa
integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dai decreti ministeriali del 28
marzo 2020 e del 29 maggio 2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del
30 aprile 2020 a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori
autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio;
indennità a favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge n. 34 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020;
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c), del D.I. n. 12 del 2020, l’indennità di cui al
medesimo articolo 2, comma 2, non può essere erogata in favore dei soggetti che, alla data di
entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, sono titolari di pensioni dirette a carico,
anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive,
sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con
l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché in favore di soggetti percettori dell’indennità di cui
all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. (c.d. “APE
sociale”).
5. Regime delle compatibilità
Le indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 – ivi compresa quindi l’indennità di cui all’articolo 2,
comma 2 del decreto ministeriale n. 12 del 13 luglio 2020 - sono cumulabili con l’assegno
ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, stante quanto disposto dal
comma 1-bis dell’articolo 31 dello stesso decreto-legge n. 18 del 2020, aggiunto dall’articolo
75, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’indennità in argomento è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione
NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità
di cui ai citati articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 12 del 13 luglio 2020 è
compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e
tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento
professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva
dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 -
nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
6. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità Covid-19 non è ammesso
ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia proporre azione giudiziaria avverso i suddetti
provvedimenti.
7. Istruzioni contabili e fiscali
Gli oneri per le indennità previste dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 luglio 2020, n. 12 (repertorio n.
12 del 14 luglio 2020), attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, saranno rilevati nell’ambito
della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali –
contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la
procedura “pagamenti accentrati”.
A tale fine, si istituisce il seguente conto:
GAU30259 - per le indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali, di cui all’art. 2 del D.I. 13 luglio 2020, n. 12 –
art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10266, che
verrà opportunamente ridenominato.
La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la
struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti
schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, saranno rilevati sulla
contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata,
in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3227”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituisce il conto:
GAU24259 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti a
tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali, di cui all’art. 2 del D.I. 13
luglio 2020, n. 12 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il codice bilancio “1178”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Il secondo comma dell’art. 2 del decreto interministeriale in questione, prevede che le
indennità ai lavoratori individuati nel primo comma del medesimo articolo non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Nell’allegato è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_III_CIG_deroga.R.0000012.14-
07-2020
ALLEGATO 2
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30259
Denominazione completa Indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti a tempo
determinato del settore del turismo e degli stabilimenti
termali, emergenza COVID-19, di cui all’art. 2 del D.I. 13
luglio 2020, n. 12 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27
Denominazione abbreviata INDENNITA’ LAV.TEMPO DETERM-ART.44 D.L. 18/2020
Tipo variazione I
Codice conto GAU24259
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e rentroito delle indennità a
favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali,
emergenza COVID-19, di cui all’art. 2 del D.I. 13 luglio
2020, n. 12 – art. 44 del Decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27
Denominazione abbreviata E.V.-REC/REN.IND.LAV.T.DETERM -ART.44 D.L.18/2020
Tipo variazione V
Codice conto GAU10266
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari per le indennità di cui all’art. 2,
comma 1, lettere a), b), c), d) del D.I. 30 aprile 2020,
n. 10 e del D.I. 13 luglio 2020, n. 12 – art. 44 del
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84,
comma 8, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata DEB.V/BENEF.INDENN.UNA TANTUM ART.44 DL.18/20
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 94/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.