Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)
Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 21/08/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 95
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al
conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione
Artistica e Musicale (A.F.A.M.)
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per il riscatto ai fini
pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, dei periodi di
studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, sia a conclusione dei corsi attivati a seguito
dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sia al termine dei percorsi
formativi dell'ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge
n. 508/1999.
INDICE
1. Premessa
2. Riscatto dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
3. Riscatto dei titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della
legge n. 508/1999
1. Premessa
La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (cosiddette
istituzioni A.F.A.M.), ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando
tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore
artistico e musicale (cfr. l’art. 2, comma 4).
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla riscattabilità, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi di studio relativi al
conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M., con particolare riferimento a
quelli conseguiti in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della citata legge n.
508/1999.
2. Riscatto dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio
2005, n. 212
In attuazione della legge n. 508/1999, il regolamento di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132,
ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare,
mentre il regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, ha previsto che, in analogia al
sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma
accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e
corsi di perfezionamento o master.
La riscattabilità dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del citato D.P.R. n. 212/2005 è
stata già precisata con messaggio n. 15662 del 14 giugno 2010 e con la nota operativa ex
Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, che qui si richiamano, e ciò nella prevalente considerazione
dell’avvenuta equiparazione, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, fra l’iscrizione agli
Istituti di alta formazione artistica e musicale e l’iscrizione ai corsi universitari.
Sono quindi ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n.
184/1997, i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito
dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti
titoli di studio:
diploma accademico di primo livello;
diploma accademico di secondo livello;
diploma di specializzazione;
diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca
universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).
3. Riscatto dei titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente
all’entrata in vigore della legge n. 508/1999
A seguito dei successivi interventi normativi registrati in materia, si è riproposta la
problematica inerente alla riscattabilità, ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi ai titoli
rilasciati dalle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508/1999 e conseguiti in base
all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
Difatti, il comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inteso stabilire
che i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del
previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse
Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata
con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
In base al comma 107-bis dell’articolo 1 di cui alla legge citata, il termine ultimo di validità ai
fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in
argomento è prorogato al 31 dicembre 2021.
Il decreto ministeriale 10 aprile 2019, n. 331, ha quindi sancito che “i diplomi finali rilasciati
dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a
conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui
al comma 107-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la
tabella di corrispondenza allegata al presente decreto” (Allegato n. 1).
Tenuto conto del quadro normativo come sopra delineato, si dispone che i diplomi accademici
rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all’ordinamento previgente
all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e
riscattabili alle seguenti condizioni:
1. possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia
precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio
secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette
Istituzioni A.F.A.M.;
2. conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31
dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis
della legge n. 228/2012).
Al verificarsi di dette condizioni, per l’individuazione della durata massima del riscatto, saranno
adottati gli stessi criteri previsti per la determinazione dei periodi ammessi al riscatto a favore
dei titolari di diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati ai sensi della legge n.
508/1999, previo utilizzo della tabella di equipollenza di cui all’articolo 1, comma 107, della
legge n. 228/2012. Il periodo oggetto di riscatto, nella durata massima come sopra specificata,
è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. o, se successiva a
quest’ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media.
A titolo esemplificativo, per il diploma di pianoforte che, in base alla suddetta tabella, è
equipollente al diploma accademico di secondo livello in pianoforte, sarà riconosciuto a riscatto
un periodo pari a cinque anni, corrispondente ai tre anni del diploma accademico di primo
livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello. Qualora il richiedente si sia iscritto al
Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di
scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il
periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di
conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M.
Per quanto non diversamente disciplinato con la presente circolare, restano confermate le
istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del
corso legale di studio universitario ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le
domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a
quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere
riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge.
La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data
di pubblicazione della stessa.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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