Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e fruizione del congedo in modalità oraria
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e fruizione del congedo in modalità oraria
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 03/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 99
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori
dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione del
periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e fruizione del congedo in modalità oraria
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e di permessi indennizzati di cui
alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di
fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e nuovamente modificati,
in sede di conversione, per estensione e per modalità di fruizione oraria dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
INDICE
Premessa
1. Ampliamento del periodo di fruizione del congedo COVID-19
2. Fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria
2.1 Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria.
2.2 Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19 in modalità oraria
2.3 Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e
per il relativo conguaglio
2.3.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private
2.3.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni pubbliche
2.3.3 Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei
lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD
2.4 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap. Istruzioni per la
compilazione della Lista PosPa
3. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19)
per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
L’articolo 72, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34/2020, nel modificare l’articolo 23,
comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, estende il periodo in cui è possibile fruire del congedo
COVID-19, individuando un arco temporale che inizia il 5 marzo 2020 e termina il 31 luglio
2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020.
È stato altresì aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai
figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste dall’articolo 23 del decreto-
legge n. 18/2020.
Il congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 è fruibile dai genitori
lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dai lavoratori autonomi iscritti
all’INPS.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma
non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in
caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non
lavoratore.
In alternativa al menzionato congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un
bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell’infanzia, nelle modalità e
secondo le istruzioni fornite dall’Istituto, da ultimo, con la circolare n. 73/2020.
Inoltre, l’articolo 73 del decreto-legge n. 34/2020, modificando l’articolo 24 del decreto-legge
n. 18/2020, ha incrementato il numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33,
commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di
maggio e giugno 2020; conseguentemente, per i soggetti aventi diritto ai permessi in
questione, è prevista la possibilità di godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla
legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate
lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
Ferme restando tutte le indicazioni fornite con le circolari n. 45/2020 e n. 81/2020, e con il
messaggio n. 1621/2020, con la presente circolare si forniscono le istruzioni in relazione alle
modifiche apportate dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge n.
34/2020.
1. Ampliamento del periodo di fruizione del congedo COVID-19
La legge 17 luglio 2020, n. 77, nel convertire in legge il decreto-legge n. 34/2020, ha novellato
l’articolo 72, comma 1, lettera a), estendendo il periodo in cui è possibile fruire del congedo
COVID-19 fino al 31 agosto 2020 e superando, quindi, il precedente limite temporale del 31
luglio 2020.
La medesima legge ha altresì esplicitato che il congedo stesso deve essere fruito in modalità
alternata tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite
dall’Istituto sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del
congedo COVID-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura
di tutti i figli e non per ciascun figlio.
Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19,
ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Rimangono inoltre confermate le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del decreto-
legge n. 18/2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; pertanto, i genitori di
figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo
24 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, possono fruire del congedo
COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni,
anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del decreto-legge
n. 18/2020, secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5 della circolare n. 45/2020.
Ferme restando le indicazioni fornite nella circolare n. 81/2020 sulla
conversione/trasformazione d’ufficio delle domande di congedo parentale e di prolungamento
di congedo parentale in congedo COVID-19, si precisa che, a seguito dell’ampliamento del
periodo di fruizione del congedo di cui trattasi, la conversione/trasformazione interessa le
domande aventi ad oggetto periodi compresi tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020.
2. Fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria
La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in
modalità oraria.
La novella riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli
iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande aventi ad oggetto la fruizione di
congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore
della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.
Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo COVID-19 in modalità oraria
effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi
ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.
Si precisa che l’introduzione della modalità oraria di fruizione del congedo COVID-19 non ha
modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso previste nel citato articolo
23 del decreto-legge n. 18/2020; pertanto, il congedo COVID-19 rimane comunque
indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria,
secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
2.1 Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria
Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la
fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedoCOVID-19 orario è
incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte
dell’altro genitore.
Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso
giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non
si sovrappongano.
Ferme restando tutte le indicazioni fornite con le circolari n. 45/2020 e n. 81/2020, in merito
alla compatibilità del congedo COVID-19 ad ore con altri congedi, permessi o prestazioni si
richiamano le indicazioni contenute nel messaggio n. 1621/2020 con le seguenti precisazioni:
il congedo COVID-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo
parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore. Risulta invece
compatibile con la fruizione di congedo parentalead ore da parte dell’altro genitore per lo
stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.
Risulta altresì compatibile, per il soggetto richiedente, fruire nello stesso giorno di
congedo COVID-19 ad ore e di congedo parentale ad ore;
il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile anche con riposi giornalieri della
madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore;
il congedo COVID-19 in modalità oraria è compatibile con la fruizione da parte dell’altro
genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33,
commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui
all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42,
comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a
salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite
l’utilizzazione di un solo istituto.
Da ultimo si precisa che la fruizione del congedo COVID-19 in modalità oraria non cambia le
disposizioni di compatibilità con il bonus baby-sitting/centri estivi di cui al paragrafo 5 della
circolare n. 81/2020.
2.2 Modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-19 in
modalità oraria
Con il messaggio n. 3105 del 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di
presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.
La domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria deve essere presentata in modalità
telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale
a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”.
Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:
il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in
modalità oraria.
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere
contenuto all’interno di un mese solare.
Tale periodo dovrà essere ricompreso all’interno dell’intervallo temporale che intercorre dal 19
luglio 2020 al 31 agosto 2020.
Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo
COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere
presentate due domande.
Considerato che l’indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità
giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di
congedo. Pertanto, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su
più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di
fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla
data x alla data y) nello stesso mese solare.
2.3 Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i
datori di lavoro privati e per il relativo conguaglio
2.3.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni
private
Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria
dei congedi COVID-19:
- MV0 (MVzero): assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 riferita a figli di età non
superiore a dodici anni (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. n. 18/2020
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e modificato dall’art. 72, comma 1, lettera a),
del D.L. n. 34/2020);
- YMV1: assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n.
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18/2020 ed art. 72,
comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020).
Si precisa che la fruizione oraria dei congedi denominati MV0 e MV1, per effetto delle
modifiche introdotte dalla legge n. 77/2020, è consentita unicamente nell’arco temporale 19
luglio – 31 agosto 2020.
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento
<CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle
settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione
“persa” a motivo dell’assenza.
Per entrambi gli eventi è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, in cui va
precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.
Nel caso di MV0 il codice fiscale da inserire sarà quello del figlio minore, di età non superiore
a dodici anni; nel caso di MV1 dovrà essere inserito il codice fiscale del figlio con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992,
iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
Trattandosi di eventi orari, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di
seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire
correttamente l’estratto conto:
Elemento <Lavorato> = S
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV0 oppureMV1
Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno
Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si
fruisce del congedo, come sopra specificato.
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo
orario (MV0 oppure MV1) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la
prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà =
1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.
Per tutti i nuovi eventi in parola, nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non
dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo
Speciale:
trattandosi di congedo orario, i giorni in cui esiste assenza oraria dovranno essere
conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a
<Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se
il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta
retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in
estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità
valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in
estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad
ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la
retribuzione di quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote
analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere
precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;
diversamente i giorni in cui esiste congedo con fruizione oraria abbinato ad altro
permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> =
N.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere
valorizzato l’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediante l’utilizzazione dei
seguenti codici causale:
“L076” (evento MV0) avente il significato di “congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17
luglio 2020, n.77 riferita a figli di età non superiore a dodici anni;
“L077” (evento MV1) avente il significato di “congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17
luglio 2020, n. 77 priva di limite di età.
Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la
compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
Elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo
allo specifico evento;
Elemento <IdentMotivoUtilizzo> indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si
fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
Elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata
al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici
eventi esposti in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo della prestazione conguagliata,
relativo alla specifica competenza.
La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico
<CodiceCausale> deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <ImportoRecMat>,
a parità di <CausaleRecMat>.
2.3.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni
pubbliche
Sono stati introdotti nuovi codici evento riferiti espressamente alla fruizione oraria dei congedi
COVID -19:
38: congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per emergenza COVID-19 (art.
23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i dipendenti delle
aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
36: congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n.
18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i dipendenti delle aziende di cui
all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente
paragrafo 2.3, indicati in <PosContributiva> relativamente alle singole fattispecie, per cui:
- il codice Tipo Servizio 38 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento - MV0 (MVzero);
- il codice Tipo Servizio 36 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento YMV1.
Nella compilazione della ListaPosPA relativa all’IVS, i Tipo Servizio suddetti dovranno essere
indicati nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8 da compilare con le modalità
illustrate con la circolare n. 81/2015.
Al riguardo si ricorda che detto elemento dovrà essere compilato secondo le istruzioni fornite
con la circolare n. 40/2016.
2.3.3 Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera
(Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD
Per i lavoratori a tempo indeterminato che fruiscono dei congedi COVID-19 in modalità oraria i
datori di lavoro, oltre a valorizzare l’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 1 “Congedo
parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età non
superiore a dodici anni” o 2 “Congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del
17/03/2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri
diurni a carattere assistenziale” (cfr. il paragrafo 8.3 della circolare n. 45/2020 e il paragrafo
6.3 della circolare n. 81/2020), devono valorizzare l’elemento <NumOreEv> per indicare il
numero di ore utilizzate nel periodo di riferimento.
Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di
lavoro di prestazioni a carico dell’INPS e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa
devono essere valorizzati gli elementi specifici secondo le modalità definite dalle circolari e dai
messaggi relativi. In particolare, per la valorizzazione degli elementi relativi alla retribuzione
persa si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653/2019.
2.4 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex
Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di
fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le
relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto
di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo
COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla
stessa fornite, anche riguardo al termine del periodo di fruizione.
Si ribadisce che i trattamenti economici di cui al congedo di cui all’articolo 25 del decreto-
legge n. 18/2020, nella misura indicata dall’articolo 23 del medesimo decreto-legge (50 per
cento della retribuzione), corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.lgs n. 165/2001 costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto,
imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il
riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del decreto-legge citato
riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.
Si evidenzia altresì che la contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni
figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto, l’imponibile della gestione credito e della
Gestione ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto
individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione persa.
Con riferimento agli obblighi di contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali di fine
servizio (TFS-TFR), si rinvia al messaggio n. 2968/2020.
Per la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche
con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap si precisa quanto segue.
A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 77/2020 in ordine alla possibilità di fruire del
congedo COVID-19 in modalità oraria, sono stati introdotti due nuovi codici evento, da
dichiarare utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite i seguenti Tipo Servizio:
18: congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per i lavoratori dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020),
in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020);
19: congedo parentale per figlio disabile per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art.
72 del D.L. n. 34/2020).
La compilazione di tale elemento deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite con
la circolare n. 40/2016.
3. Istruzioni contabili
Le modifiche normative introdotte dalla legge n. 77/2020 in materia di congedi, oggetto della
presente circolare, non comportano adeguamenti al vigente piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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