Circolare
In vigore
Circolare 16/2012
Deducibilità dei canoni di leasing - Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16
Riferimento normativo
Deducibilità dei canoni di leasing - Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16
Testo normativo
CIRCOLARE N.17/E
Roma, 29 maggio 2013
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Deducibilità dei canoni di leasing - Decreto legge 2 marzo 2012,
n. 16
INDICE
Premessa...........................................................................................................................3
1 La nuova disciplina fiscale dei canoni di leasing.....................................................4
2 Trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti alla scadenza del
contratto............................................................................................................................5
2.1 Esercizio del diritto di riscatto........................................................................6
2.2 Non esercizio del diritto di riscatto ................................................................9
2.3 Cessione a terzi del contratto di leasing.......................................................10
3 Determinazione della quota di interessi passivi impliciti.......................................11
4 Determinazione della parte della quota capitale riferibile all’area nell’ipotesi di
leasing immobiliare........................................................................................................12
5 La disciplina per i lavoratori autonomi..................................................................14
6 I riflessi ai fini IRAP..............................................................................................14
2
Premessa
L’articolo 4-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha apportato modifiche alla
disciplina di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette.
La disposizione normativa, riformulando il comma 2 dell’articolo 54 e il
comma 7 dell’articolo 102 del TUIR, elimina la condizione della durata minima
contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di locazione
finanziaria. In tal modo, il legislatore, pur imponendo la deducibilità dei canoni
di leasing in un periodo invariato rispetto al passato, ha inteso rendere la
deduzione autonoma rispetto alla durata del contratto.
Come esplicitato dalla relazione tecnica, la norma prevede una
riformulazione della disciplina fiscale del leasing in capo all’utilizzatore,
vincolando la deduzione dei canoni al periodo di ammortamento degli stessi in
luogo della durata contrattuale e, in tal senso, non determina effetti diretti sul
gettito, non generando cambiamenti fiscali per l’utilizzatore.
La modifica in esame ha effetto nei confronti delle imprese utilizzatrici
che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, ossia che
imputano i canoni di locazione finanziaria a conto economico. Invariata è,
invece, la disciplina per i soggetti IAS adopter che utilizzano il metodo di
contabilizzazione previsto dallo IAS 17 per il leasing finanziario, i quali
imputano a conto economico (e deducono) le quote di ammortamento relative al
bene e gli interessi impliciti, prescindendo, dunque, la deducibilità delle quote di
ammortamento dalle vicende contrattuali.
La presente circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito alla nuova
disciplina di deducibilità dei canoni di leasing, con particolare riguardo ai
seguenti aspetti:
• trattamento fiscale dei canoni non ancora dedotti alla scadenza del
contratto;
• determinazione della quota di interessi passivi impliciti;
3
• determinazione della parte della quota capitale riferibile all’area
nell’ipotesi di leasing immobiliare;
• disciplina per i lavoratori autonomi;
• riflessi ai fini IRAP.
1 La nuova disciplina fiscale dei canoni di leasing
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 16 del
2012 ha modificato il comma 2 dell’articolo 54 del TUIR, prevedendo, in
particolare, che “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento (…)”.
La successiva lettera b) ha riscritto il comma 7 dell’articolo 102 del
TUIR, stabilendo che “Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa
concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal
relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che
imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla
durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non
inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa
stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al
periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero
superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo,
rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni
di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La
quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole
dell'articolo 96.”.
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Come previsto dal successivo comma 2 dell’articolo 4-bis, la nuova
disciplina trova applicazione per la deduzione di canoni di leasing relativi ai
contratti di leasing stipulati “a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto” e, quindi, per la deduzione di canoni
relativi ai contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012.
2 Trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti alla
scadenza del contratto
In costanza del previgente comma 7 dell’articolo 102 del TUIR, il
rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava
il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico. Di
contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l’integrale
indeducibilità degli stessi canoni.
A seguito della modifica in esame, invece, venuta meno la necessaria
coincidenza tra la durata contrattuale e quella minima fiscale, si possono
verificare le seguenti ipotesi:
a. la durata contrattuale coincide con quella minima individuata
dall’articolo 102, comma 7, del TUIR: in questo caso, i canoni sono
deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto
economico;
b. la durata contrattuale è superiore a quella minima individuata
dall’articolo 102, comma 7, del TUIR: in tale ipotesi, i canoni sono
deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico, secondo il
principio della previa imputazione al conto economico recato
dall’articolo 109, comma 4, del TUIR;
c. la durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata
dall’articolo 102, comma 7, del TUIR: in questo caso, i canoni sono
deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di
imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un
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disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di
ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti
variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.
Nell’ipotesi sub c), ossia quando la durata contrattuale è inferiore a
quella minima prevista dall’articolo 102, comma 7, del TUIR, si pone la
questione del trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti al
momento della scadenza del contratto.
In linea di principio, si ritiene che i canoni non dedotti alla scadenza
contrattuale debbano trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in
diminuzione, pari all’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, da
apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi. Tale assunto
si fonda sulla considerazione che le modifiche in commento non mutano la ratio
sottesa alla specifica disciplina di deducibilità fiscale dei canoni di locazione
finanziaria, volta ad evitare manovre elusive da parte dell’impresa utilizzatrice
mediante la deduzione dei canoni per l’acquisizione della disponibilità del bene
in un arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello occorrente per
l’ammortamento dello stesso bene se acquistato a titolo di proprietà.
Al riguardo, giova ricordare che, alla scadenza del contratto di leasing,
l’impresa utilizzatrice può scegliere tra le seguenti opzioni: a) esercitare il diritto
di riscatto; b) non esercitare il diritto di riscatto; c) cedere a terzi il contratto di
leasing.
2.1 Esercizio del diritto di riscatto
Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa
utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, si ritiene che le quote dei canoni
non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante
le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei
redditi, siano deducibili in via extracontabile, al termine del contratto, per
l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile. In tal modo, si determina,
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ai soli fini fiscali, la continuazione extracontabile della deduzione dei canoni
relativi a un bene oramai dell’impresa, fino al riassorbimento dei valori sospesi.
Le stesse conclusioni restano valide anche nel caso di eventuale cessione del
bene riscattato anteriormente al termine della durata fiscale del contratto di
leasing.
Al riguardo, si segnala che parte delle variazioni in diminuzione da
effettuare successivamente alla data della scadenza contrattuale del leasing,
essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere, comunque,
assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del
TUIR.
In sostanza, dal periodo di imposta successivo alla scadenza del
contratto, sarà necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo
annuale del canone fiscalmente deducibile, comprensivo quindi sia della quota
capitale che della quota interessi. Ciononostante, la quota interessi può dar luogo
ad una variazione in aumento per la quota parte indeducibile a norma
dell’articolo 96 del TUIR. Ad esempio, avuto riguardo ad un soggetto non
finanziario, si genererà una variazione in aumento, laddove, la quota interessi del
canone annuale sommata agli altri interessi passivi e oneri assimilati del periodo
di imposta, risulti eccedente gli interessi attivi e i proventi assimilati, nonché il
30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Naturalmente, oltre alla deduzione correlata ai canoni di leasing,
l’impresa, divenuta proprietaria del bene riscattato, ha diritto di procedere
all’ammortamento dello stesso, sulla base del valore di riscatto, ai sensi
dell’articolo 102 del TUIR.
Si riporta, di seguito, un esempio di applicazione della disciplina in
esame.
Esempio 1
Contratto di leasing mobiliare con esercizio del diritto di riscatto
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Si ipotizzi che il contratto di leasing, avente ad oggetto un bene mobile,
presenti le seguenti condizioni:
Durata contrattuale Durata minima fiscale Valore bene Interessi Riscatto 10%
3 anni 5 anni 100.000,00 30.000,00 10.000,00
Nella tabella seguente è riepilogata la situazione contabile e fiscale che si
genera a seguito del disallineamento tra la durata contrattuale e quella fiscale.
Imputazione dei canoni a Conto Deducibilità dei canoni secondo la Variazioni in UNICO
economico secondo la durata durata fiscale del leasing
contrattuale del leasing
Anni Canone Quota Quota Canone Quota Quota Variazione Variazione
capitale interessi capitale interessi in in
deducibile aumento diminuzione
1 40.000,00 30.000,00 10.000,00 24.000,00 18.000,00 6.000,00 16.000,00
2 40.000,00 30.000,00 10.000,00 24.000,00 18.000,00 6.000,00 16.000,00
3 40.000,00 30.000,00 10.000,00 24.000,00 18.000,00 6.000,00 16.000,00
4 24.000,00 18.000,00 6.000,00 24.000
5 24.000,00 18.000,00 6.000,00 24.000
120.000,00 90.000,00 30.000,00 120.000,00 90.000,00 30.000,00 48.000,00 48.000,00
Nell’ipotesi considerata, il conduttore, al termine del contratto di leasing
(e, quindi, nell’anno 3), esercita il diritto di riscatto, acquisendo la proprietà del
bene. In questo caso, il soggetto dovrà, comunque, continuare la deduzione dei
canoni di leasing secondo la durata fiscale del contratto operando, nei periodi di
imposta 4 e 5, in sede di dichiarazione dei redditi, apposite variazioni in
diminuzione per l’importo dei canoni non ancora dedotti. In particolare,
effettuerà, in ciascun periodo di imposta, una variazione in diminuzione
dell’importo complessivo di 24.000,00. Il contribuente dovrà, in ogni caso, tener
memoria della circostanza che tale importo è comprensivo anche della quota
interessi non dedotta (pari a 6.000,00), soggetta alle ordinarie regole di
deducibilità previste dall’articolo 96 del TUIR. Pertanto, nell’esempio
considerato, anche nei periodi di imposta 4 e 5, l’importo di 6.000,00 dovrà
8
essere sommato agli altri interessi passivi, al fine di quantificarne la deducibilità
secondo quanto previsto dal citato articolo 96.
A partire dall’anno 4, il bene riscattato - il cui costo fiscalmente
riconosciuto è pari a 10.000,00 - potrà, inoltre, essere ammortizzato secondo
quando previsto dall’articolo 102 del TUIR.
2.2 Non esercizio del diritto di riscatto
Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa
utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, che torna, quindi, nella disponibilità
della società di leasing, analogamente all’ipotesi testé esaminata, si ritiene che
l’impresa utilizzatrice debba continuare a dedurre in via extracontabile, mediante
apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza
del contratto. Anche, in tal caso, parte delle variazioni in diminuzione da
effettuare successivamente alla data della scadenza contrattuale del leasing,
essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere assoggettata
alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del TUIR.
Esempio 2
Contratto di leasing mobiliare in caso di non esercizio del diritto di
riscatto
Riprendendo i dati dell’esempio 1, è da evidenziare come, anche nel caso
di non esercizio del diritto di riscatto, il contribuente dovrà continuare a dedurre i
canoni di leasing secondo la durata fiscale del contratto, operando, negli anni 4 e
5, in sede di dichiarazione dei redditi, apposite variazioni in diminuzione per
l’importo dei canoni non ancora dedotti. In particolare, effettuerà, in ciascun
periodo di imposta, una variazione in diminuzione dell’importo complessivo di
24.000,00. Il contribuente dovrà, in ogni caso, tener memoria della circostanza
che tale importo è comprensivo anche della quota interessi non dedotta (pari a
9
6.000,00), soggetta alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96
del TUIR. Pertanto, nell’esempio considerato, anche nei periodi di imposta 4 e 5,
l’importo di 6.000,00 dovrà essere sommato agli altri interessi passivi, al fine di
quantificarne la deducibilità secondo quanto previsto dal citato articolo 96.
2.3 Cessione a terzi del contratto di leasing
Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta n. 6.11),
in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del
bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5,
del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del
contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal
cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione
medesima.
Quindi, nel caso in cui l’impresa utilizzatrice, prima della scadenza
contrattuale del leasing, opti per la cessione a terzi del contratto, i canoni non
dedotti durante la vita contrattuale attualizzati alla data di cessione, unitamente al
prezzo di riscatto, devono essere portate in deduzione della sopravvenienza attiva
imponibile determinata a norma dell’articolo 88, comma 5, del TUIR.
Diversamente, infatti, si verrebbe a creare un’asimmetria impositiva tra
l’immediata tassazione della sopravvenienza attiva ed il recupero dilazionato nel
tempo dei disallineamenti sospesi.
Esempio 3
Cessione del contratto di leasing mobiliare
Riprendendo i dati dell’esempio 1, si ipotizzi che l’impresa utilizzatrice
al termine dell’anno 2 ceda a terzi il contratto di leasing.
10
Si confronti la seguente tabella riepilogante la situazione contabile e
fiscale all’anno 2.
Imputazione dei canoni a Conto Deducibilità dei canoni secondo la Variazioni in UNICO
economico secondo la durata durata fiscale del leasing
contrattuale del leasing
Anni Canone Quota Quota Canone Quota Quota Variazione Variazione
capitale interessi capitale interessi in in
deducibile aumento diminuzione
1 40.000,00 30.000,00 10.000,00 24.000,00 18.000,00 6.000,00 16.000,00
2 40.000,00 30.000,00 10.000,00 24.000,00 18.000,00 6.000,00 16.000,00
80.000,00 60.000,00 20.000,00 48.000,00 36.000,00 12.000,00 32.000,00
Si supponga – per semplicità espositiva - che il corrispettivo pattuito per
la cessione corrisponda al valore normale del bene in leasing e sia pari a
85.000,00.
A livello contabile, la cessione del contratto di leasing determina
l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 45.000,00, pari al corrispettivo di
cessione (85.000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti1 secondo
la durata contrattuale (30.000,00) e del prezzo di riscatto (10.000,00).
Ai fini fiscali, la cessione del contratto di leasing determina, invece,
l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 21.000,00, pari al valore normale del
bene (85.000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti2 secondo la
durata fiscale (54.000,00) e del prezzo di riscatto (10.000,00).
In sede di dichiarazione dei redditi, sarà, quindi, necessario operare una
variazione in diminuzione per l’importo di 24.000,00.
3 Determinazione della quota di interessi passivi impliciti
1 Per semplicità espositiva, si è ipotizzato che l’importo dei canoni non dedotti attualizzati alla data di
cessione corrisponda a quello delle quote capitali relative agli stessi canoni.
2 Per semplicità espositiva, si è ipotizzato che l’importo dei canoni non dedotti attualizzati alla data di
cessione corrisponda a quello delle quote capitali relative agli stessi canoni.
11
Ancorché sia invariata la formulazione dell’ultimo periodo del comma 7
dell’articolo 102 del TUIR, laddove stabilisce che “la quota interessi impliciti
desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96 del TUIR”, si ravvisa
l’opportunità di esplicitare l’impatto che le nuove disposizioni hanno sulla
determinazione della quota di interessi di leasing deducibili.
Come evidenziato nella circolare 21 aprile 2009, n. 19/E, i soggetti che
non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali possono
continuare a far riferimento al criterio di individuazione forfettaria degli interessi
impliciti dettato dall’articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998. In tal
caso, la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo
lineare l’ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto
per la durata del leasing.
A tal ultimo riguardo, si precisa che, per determinare la quota di interessi
passivi impliciti, occorre far riferimento alla durata fiscale e non all’eventuale
diversa durata contrattuale.
Come già evidenziato in precedenza, resta ferma la necessità di
assoggettare la quota interessi alle ordinarie regole di deducibilità previste
dall’articolo 96 del TUIR.
4 Determinazione della parte della quota capitale riferibile all’area
nell’ipotesi di leasing immobiliare
La modifica normativa in commento deve essere coordinata, nelle ipotesi
di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, con la
previsione recata dal comma 7-bis dell’articolo 36 del decreto–legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
che estende l’irrilevanza fiscale prevista per le quote di ammortamento dei terreni
a quella parte delle quote capitali dei canoni di fabbricati strumentali acquisiti in
locazione finanziaria riferibile all’area su cui l’edificio insiste.
12
Come chiarito dalla circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E, il valore da
attribuire alla parte della quota capitale riferibile all’area (ossia quella non
deducibile) risulta dall’applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla
quota capitale complessiva di competenza del periodo d’imposta.
A tal ultimo riguardo, si ritiene che la quota capitale di competenza del
periodo d’imposta sia da individuare nella quota capitale determinata avuto
riguardo alla durata fiscale del leasing.
Esempio 4
Scorporo della parte di quota capitale riferibile all’area nel leasing
immobiliare
Si ipotizzi un contratto di leasing immobiliare che abbia le seguenti
condizioni:
Durata contrattuale Durata minima fiscale Valore bene Interessi Riscatto 10%
15 anni 18 anni 2.000.000,00 900.000,00 200.000,00
Il canone di leasing imputato a conto economico è pari a 180.000,00, di
cui la quota capitale è 120.000,00 e la quota interessi è 60.000,00.
Ai fini fiscali, attesa la maggiore durata del contratto di leasing, il canone
annuo è, invece, pari a 150.000,00, di cui la quota capitale è pari a 100.000,00 e
la quota interessi a 50.000,00.
La parte non deducibile della quota capitale riferita all’area, è calcolata
avendo riguardo alla quota capitale determinata ai fini fiscali (100.000,00) e,
quindi, pari a 20.000,00 (= 100.000,00 x 20%).
13
5 La disciplina per i lavoratori autonomi
L’articolo 4-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 16 del 2012 ha
modificato la disciplina di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte
dirette anche per i lavoratori autonomi.
La disposizione normativa, riformulando il comma 2 dell’articolo 54 del
TUIR, elimina, anche per i contratti stipulati dagli esercenti arti e professioni, la
condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.
Si sottolinea come la modifica in commento non produce alcun effetto
con riguardo alla disciplina attualmente vigente per i contratti di leasing
immobiliare. In particolare, resta fermo quanto disposto dal comma 335
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le
disposizioni in materia di deduzione dei canoni di locazione finanziaria,
introdotte dalla lettera c) del comma 334 dello stesso articolo 1, relativamente
agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, si
applicano ai contratti stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2009.
Pertanto, le modifiche al comma 2 dell’articolo 54 del TUIR operano con
esclusivo riferimento ai contratti di leasing aventi ad oggetto beni mobili
strumentali stipulati dal 29 aprile 2012. Attesa l’analogia della modifica
normativa in commento con l’intervento operato al comma 7 dell’articolo 102 del
TUIR, si rinvia ai chiarimenti forniti nei precedenti paragrafi in relazione a tale
ultima disposizione.
6 I riflessi ai fini IRAP
La modifica normativa in commento non determina effetti ai fini della
determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, fatto salvo quanto
si dirà nel prosieguo per i soggetti che determinano la base imponibile
14
dell’imposta a norma dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
Pertanto, ai fini di detta imposta, rileverà l’importo del canone di leasing
imputato a conto economico a prescindere dalla durata contrattuale.
Resta ferma, in ogni caso, l’indeducibilità della quota interessi del
canone di leasing desunta dal contratto, secondo le ordinarie regole previste dal
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché, nel caso di leasing
immobiliare, della parte della quota capitale del canone riferibile all’area su cui
l’edificio insiste, ai sensi dell’articolo 36, comma 7-bis, del decreto-legge n.
223/2006.
Con riguardo alla quota interessi, come chiarito nella già ricordata
circolare del 21 aprile 2009, n. 19, i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali IAS/IFRS, possono continuare a fare riferimento al criterio di
individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato dall’articolo 1 del
decreto ministeriale 24 aprile 1998. In tal caso, a differenza di quanto indicato
nel precedente paragrafo 3 ai fini delle imposte sui redditi, per determinare la
quota di interessi passivi impliciti, occorre far riferimento alla durata contrattuale
e non all’eventuale diversa durata fiscale.
In senso analogo, per la determinazione della parte della quota
indeducibile dei canoni di fabbricati strumentali acquisiti in locazione
finanziaria, in quanto riferibile all’area su cui l’edificio insiste, rileva – a
differenza di quanto indicato nel precedente paragrafo 4 ai fini delle imposte sui
redditi - la quota capitale determinata avuto riguardo alla durata contrattuale del
leasing.
Diversamente, per i soggetti che determinano il valore della produzione
netta ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997,
conformemente a quanto indicato nella circolare 28 ottobre 2008, n. 60/E, i costi
relativi alla locazione finanziaria dei beni strumentali materiali, ai fini della
15
quantificazione dell’IRAP, si assumono secondo i medesimi importi deducibili
sulla base del comma 7 dell’articolo 102 del TUIR. Resta fermo che l’importo
ammesso in deduzione, ai fini del tributo regionale, con le modalità esaminate
nei paragrafi precedenti, è solo quello riferito alla quota capitale dei canoni di
leasing, a nulla rilevando la quota interessi, indeducibile per espressa previsione
normativa.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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