Modifiche: decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge30 luglio 2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 300; decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005
Modifiche: decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge30 luglio 2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 300; decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005 - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 03/04/2006 n. 11
Oggetto:
Imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e
catastale e tasse sulle concessioni governative - Modifiche:
decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge30
luglio 2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1,
comma 300; decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43 e decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 24 maggio 2005
Sintesi:
La disciplina dell'imposta di bollo ha subito delle modifiche con
l'introduzione dei provvedimenti legislativi di seguito elencati:
a) decreto legge 12 luglio 2004, n.168 - convertito dalla legge 30 luglio
2004 n.191;
b) legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005), articolo 1,comma
300;
c) decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, articolo 7, convertito dalla legge
31 marzo 2005 n. 43;
d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio2005.
La circolare illustra le semplificazioni introdotte con tali modifiche con
particolare riguardo alla determinazione e al pagamento dell'imposta di
bollo, anche a seguito dell'utilizzo delle procedure informatiche e
telematiche da parte dell'utenza.
Inoltra indica, gli adeguamenti degli importi fissi dell'imposta di
registro, dell'imposta ipotecaria e catastale e delle tasse sulle
concessioni governative di cui al decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7.
Testo:
INDICE
1.GENERALITA'
2.IMPOSTA DI BOLLO
2.1. Modalita' di pagamento dell'imposta di bollo
2.2.1 Imposta di bollo dovuta in misura proporzionale
2.2.2 Imposta di bollo dovuta in misura fissa
2.2.3 Decorrenza
2.3 Modifiche all'imposta di bollo apportate dalla legge
finanziaria 2005 e dal decreto legge 31 gennaio 2005 n.7
2.3.1 Decorrenza
2.4 Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo
disposti dal D.M. 24 maggio 2005
2.4.1 Decorrenza
2.5 Imposta corrisposta in modo straordinario
3.AUMENTO DELLA MISURA FISSA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO,IPOTECARIA E
CATASTALE
4.TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1. Generalita'
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle
modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo recate dai seguenti
provvedimenti legislativi:
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Circolare del 03/04/2006 n. 11
a) decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 - convertito dalla legge 30
luglio 2004, n. 191 ();
b) legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), articolo
1, comma 300;
c) decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, articolo 7, convertito dalla
legge 31 marzo 2005 n. 43;
d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio
2005.
Le modifiche menzionate tendono a semplificare la determinazione e il
pagamento dell'imposta di bollo, anche a seguito dell'introduzione e dello
sviluppo di procedure informatiche e telematiche utilizzate dall'utenza.
Ai paragrafi 3 e 4 vengono illustrati gli adeguamenti degli importi
fissi dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale e delle
tasse sulle concessioni governative, di cui al citato decreto legge n. 7 del
2005, che ha modificato il comma 300 dell'articolo 1 della legge finanziaria
per il 2005.
2. Imposta di bollo
L'imposta di bollo ha recentemente subito ampie modifiche che hanno
inteso, tra l'altro, semplificarne le modalita' di pagamento, eliminando
l'uso delle marche da bollo.
In sostituzione delle marche, il D.L. n. 168 del 2004 ha previsto
l'uso di un contrassegno rilasciato, con modalita' telematiche, da
intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate, dietro pagamento
dell'imposta.
Con lo stesso provvedimento legislativo sono state modificate anche
alcune voci della tariffa, con conversione in euro dei relativi importi. E'
stata, altresi', previsto il pagamento dell'imposta in misura proporzionale
(12, 11, 9 o 0,1 per mille) in tutti i casi in cui l'imposta era commisurata
ad un determinato importo o frazione dello stesso (12, 11, 9 lire per ogni
mille lire o frazione di mille lire o 100 lire per ogni milione di lire o
frazione di milione).
Successivamente, la finanziaria del 2005, ha aggiornato, tra l'altro,
gli importi fissi dell'imposta di bollo.
Il comma 300 della legge finanziaria sopra richiamato e' stato
modificato dall'articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005, che
nell'allegato 2-quater ha elencato i nuovi importi della tariffa
dell'imposta di bollo.
Nei successivi sottoparagrafi, dopo aver brevemente illustrato le nuove
modalita' di pagamento e le modifiche all'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale, saranno separatamente trattate le modifiche apportate alla
misura fissa dell'imposta e le relative decorrenze.
2.1. Modalita' di pagamento dell'imposta di bollo
L'articolo 1-bis, comma 10 (aggiunto dalla legge di conversione n.
191 del 2004) del decreto legge n. 168 del 2004, ha introdotto, a decorrere
dal 1 agosto 2004 - giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione - le seguenti modifiche alla
disciplina dell'imposta di bollo:
. all'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ha aggiunto il
comma 3-bis, che prevede una nuova modalita' di pagamento dell'imposta:
in luogo delle marche da bollo, si prevede "il pagamento dell'imposta ad
intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia,
con modalita' telematiche, apposito contrassegno...".
Come stabilito nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate del 5 maggio 2005, emanato in attuazione dell'articolo 4 del d.P.R.
n. 642 del 1972, la nuova modalita' di pagamento e' in vigore dal 1 giugno
2005.
. Ha modificato il disposto dell'articolo 39 del menzionato d.P.R.
individuando i soggetti (rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali
giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati al 30 giugno 2004 alla
vendita di valori bollati) presso i quali e' possibile eseguire il pagamento
dell'imposta di bollo con modalita' telematiche, e l'aggio spettante ai
medesimi.
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2.2.1 Imposta di bollo dovuta in misura proporzionale
Gli articoli 6, 10 e 29 della tariffa - parte prima - (approvata con
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196)
stabilivano la misura dell'imposta per ogni mille lire o milione di lire e
frazione degli stessi (ad esempio, per le cambiali emesse e pagabili nello
Stato l'imposta era dovuta nella misura di lire 12 per ogni mille lire o
frazione di mille lire). Per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n.
168 del 2004 sono state introdotte aliquote proporzionali (per le stesse
cambiali, pertanto, l'imposta e' del 12 per mille) che comportano
semplificazioni per il contribuente sia nel calcolo dell'imposta che nel
versamento della stessa.
2.2.2 Imposta di bollo dovuta in misura fissa
L'articolo 1-bis, comma 10, del decreto legge n. 168 del 2004 ha
introdotto le seguenti modifiche alla tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del
1972:
. in primo luogo ha stabilito che l'imposta di bollo dovuta fin
dall'origine o in caso d'uso, e' elevata da 10,33 euro(lire 20.000) a
11 euro;
. ha quindi stabilito in 176 euro l'imposta di bollo di cui all'articolo
1, comma 1-bis, della tariffa, parte prima, dovuta per "atti rogati,
ricevuti o autenticati da notai, o da altri pubblici ufficiali,
relativi a diritti sugli immobili sottoposti a registrazione con
procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed
esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione
ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi
dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del
codice civile ...";
. ha infine rideterminato l'imposta dovuta per "domande, denunce e atti
che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle
imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto
informatico ..." (articolo 1, comma 1-ter) - precedentemente
stabilita in 41,32 euro - nelle misure di 32 euro se presentate da
ditte individuali, 45 euro se presentate da societa' di persone e 50
euro se presentate da societa' di capitali.
Le domande, le denunce e gli atti assolvono l'imposta di bollo
nella misura di 11 euro per ogni foglio, se presentati da imprenditori
individuali senza avvalersi del supporto informatico o telematico (ad
esempio per i documenti presentati all'Ufficio del registro delle
imprese, utilizzando la modulistica del sistema "Fedra" e per gli
adempimenti a carico degli artigiani presso la commissione provinciale
per l'artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443)).
Ai documenti presentati in formato telematico dalle societa'
cooperative, dagli enti pubblici economici e dai consorzi e'
applicabile il medesimo trattamento previsto per le societa' di
capitali, con pagamento dell'imposta nella misura di euro 50.
Non influisce sulla misura dell'imposta la circostanza che
l'adempimento - ad esempio la denuncia degli atti previsti
dall'articolo 2556 del c.c. (contratti di trasferimento o di godimento
dell'azienda) - sia eseguito dal notaio; cio' che rileva e' la natura
del soggetto nel cui interesse l'adempimento viene eseguito.
Nell'eventualita', infine, che l'adempimento riguardi denunce
domande o atti relativi ad operazioni tra soggetti per i quali
l'imposta di bollo e' dovuta in misura diversa, l'imposta e' assolta
secondo l'importo piu' elevato;
ha modificato l'imposta da corrispondere, ai sensi dell'articolo 14
della tariffa, sulle "ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e
altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di
carattere commerciale ..." precedentemente fissata nelle misure di
euro 0,52 (lire 1.000) per somme non superiore a lire 100.000 e di
euro 1,03 (lire 2.000) per somme superiori a lire 100.000 e fino a
lire 250.000. I primi due importi sono stati sostituiti dall'unica
misura di euro 1,29 quando la somma non supera euro 129,11;
. ha abrogato gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a) della tariffa
in argomento.
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Pertanto, non e' piu' dovuta fin dall'origine l'imposta di bollo su:
- "duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati
negli articoli 6 (cambiali e titoli equivalenti emessi in
relazione ad operazioni di finanziamento a medio e lungo
termine e in relazione a operazioni di credito
all'esportazione) e 7 (note di pegno, delegazioni, ordini in
derrate ecc.) della presente tariffa" (art. 8 tariffa);
- "buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di
importo superiore a L. 150.000"(art. 15 tariffa);
e non Y pi9 dovuta l'imposta in caso d'uso per :
- "assegni circolari" provenienti dall'estero (art. 29, comma
1, lett. a) tariffa parte seconda).
2.2.3. Decorrenza
a) L'aumento degli importi disposto dal d.l. 168 e' applicabile agli
atti, ai documenti, ai registri alle istanze, soggetti all'imposta sin
dall'origine, posti in essere a partire dal 1 agosto 2004.
Nel caso di registrazione per via telematica, la nuova misura
d'imposta si applica agli atti registrati a decorrere dal 1 agosto 2004,
anche se stipulati anteriormente a tale data. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 1-bis della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, infatti,
"L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di
formalita'...".
L'importo dell'imposta di bollo da corrispondere in misura forfetaria
e' individuato in base al momento in cui il notaio richiede - con l'invio
del file costituito dal modello unico informatico - la registrazione, la
trascrizione e la voltura degli atti relativi a diritti immobiliari
(articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9).
Analogamente, i nuovi importi dell'imposta previsti dall'articolo
1-ter della tariffa sono dovuti per "domande, denuncie ed atti che le
accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ..."
trasmesse per via telematica a partire dal 1 agosto 2004;
b) quando l'imposta e' dovuta in caso d'uso, la modifica ha effetto
qualora "l'uso" (ossia la presentazione degli atti, di documenti e dei
registri per la registrazione) che viene fatta a partire dal 1 agosto 2004,
indipendentemente dal momento in cui gli atti, documenti, registri, istanze,
siano stati formati.
Per quanto riguarda la carta bollata, i moduli redatti a stampa su
carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e registri
gia' bollati in modo straordinario e interamente in bianco alla data del 1
agosto 2004, l'imposta dovuta in relazione all'uso dei medesimi doveva
essere integrata fino a concorrenza dei nuovi importi, mediante applicazione
di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Peraltro, come si
dira' anche in seguito, a partire dal 1 giugno 2005, l'eventuale
integrazione dell'imposta puo' effettuarsi a mezzo di versamento ad
intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate che rilascia
apposito contrassegno.
2.3. Modifiche all'imposta di bollo apportate dalla legge finanziaria 2005,
(articolo 1, comma 300) e dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7
L'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni in
materia di imposte di bollo e sulle concessioni governative), modificando il
comma 300 dell'articolo unico della legge finanziaria 2005, e ha aumentato
l'imposta di bollo relativamente agli atti indicati nell'allegato 2-quater.
Ha altresi' modificato l'imposta per "...l'introduzione di servizi
telematici a valore aggiunto" di cui al punto 2 dello stesso allegato.
In particolare, modificando la tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, l'allegato 2-quater punto 1 del citato D.L. n. 7 del
2/05/2005, ha previsto che:
- nell'articolo 1, comma 1-bis, della tariffa, parte prima, l'imposta di
bollo dovuta per "atti rogati, ricevuti o autenticati da notai, o da
altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili sottoposti a
registrazione con procedure telematiche ..." e' fissata in 230,00 euro;
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- al comma 1-ter dello stesso articolo, l'imposta dovuta per "domande,
denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto
informatico ...", e' rideterminata nelle misure di 42,00 euro se
presentate da ditte individuali, 59,00 euro se presentate da societa' di
persone e 65,00 euro se presentate da societa' di capitali;
- nell'articolo 13, comma 2-bis, l'imposta dovuta per "Estratti conto,
comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle
banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, nonche' estratti di conto corrente postale..." e'
stabilita per ogni esemplare nella misura di 22,80 euro con periodicita'
annuale, 11,40 euro con periodicita' semestrale, 5,70 euro con
periodicita' trimestrale e 1,90 euro con periodicita' mensile.
L'imposta di bollo prevista dalla nota 3-bis, per i clienti diversi da
persona fisica, e' stata rideterminata rispettivamente in 26,40
(annuale), 13,20 (semestrale), 6,60 (trimestrale) e 2,20 (mensile) euro
in relazione alla periodicita' dell'estratto conto;
- nell'articolo 20, comma 3, della tariffa, l'imposta di bollo per il
"Provvedimento del Tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui
all'art. 825 del codice di procedura civile", stabilita precedentemente
nella misura di Lire 80.000, e' ora fissata in 54,00 euro. Il relativo
procedimento e' ricompreso tra quelli che, ai sensi dell'articolo 9 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono
assoggettati al regime del contributo unificato; conseguentemente ai
relativi atti e provvedimenti, inclusi quelli antecedenti, necessari e
funzionali (art. 18 T.U. spese di giustizia) non si applica l'imposta di
bollo.
L'introduzione di determinati servizi telematici a valore aggiunto
(allegato 2-quater punto 2) ha comportato la necessita' di modificare la
tariffa parte prima, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, come di seguito
specificato:
- all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, e' aggiunto il comma 1-quater, con
specificazione delle modalita' di pagamento, e relativa nota,
prevedendosi che, per le domande di concessione o di registrazione dei
titoli di proprieta' industriale, compresi gli allegati, presentate alle
Camere di Commercio e all'Ufficio Brevetti per via telematica o
consegnati su supporto informatico, l'imposta di bollo e' dovuta nella
misura di:
- 42,00 euro per ogni domanda di concessione o registrazione di
ciascuna privativa;
- 85,00 euro per ogni istanza di trascrizione comprensiva di
allegati;
- 15,00 euro per ogni istanza di annotazione e per quelle
diverse dalle precedenti.
In proposito e' precisato che l'imposta e' corrisposta in modo
virtuale tramite le Camere di Commercio ed e' dovuta all'atto della
trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto
informatico;
- all'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il comma 2-bis, con
specificazione delle modalita' di pagamento, e relativa nota. Il comma
stabilisce l'imposta di bollo nella misura di 59,00 euro per "Note di
trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei
registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con
procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 (registro generale del
conservatore) del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1,
comma 1-bis (Atti relativi a diritti sugli immobili e relative formalita'
eseguite per via telematica) e dall'articolo 4, comma 1-bis (certificati
di successione e relative formalita' eseguite per via telematica)". E'
altresi' stabilito che la predetta imposta fissa "...e' assolta in modo
virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario,
disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad
intermediario convenzionato oltre che presso il competente Ufficio
dell'Agenzia del territorio", all'atto della richiesta della formalita';
- all'articolo 4 sono stati aggiunti due commi, con specificazione delle
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modalita' di pagamento, e relative note:
- il comma 1-bis prevede l'imposta di 85,00 euro per
"Certificati di successione conformi alle risultanze delle
dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di
diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche,
comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice
civile (registro generale del conservatore)". L'imposta e'
assolta utilizzando il modello F23 con il quale sono
corrisposte le imposte ipotecarie e catastali. La misura
cumulativa dell'imposta di euro 85,00 deve essere corrisposta
"...all'atto della trasmissione per via telematica della
dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di
diritti reali immobiliari per ogni certificato di successione
da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti";
- il comma 1-ter stabilisce che l'imposta di bollo e' dovuta
nella misura di euro 28,00 per "Certificati, copie ed estratti
delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle
banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del
territorio, attestazioni di conformita'". Tale imposta fissa e'
comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta dei predetti
certificati, copie ed estratti ed e' assolta "... in modo
virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario,
disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento
ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente
Ufficio dell'Agenzia del territorio". La stessa e' dovuta
all'atto della richiesta;
- all'articolo 20, dopo il comma 1, e' aggiunto il comma 1-bis, che
prevede l'imposta nella misura di euro 24,00 per "Ricorsi, opposizioni e
altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni
tributarie". Tale imposta, dovuta in misura forfetaria per ciascun atto,
e' assolta "...tramite versamento diretto al concessionario, disposizione
di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario
convenzionato", all'atto della presentazione del ricorso,
dell'opposizione e degli altri atti difensivi.
2.3.1 Decorrenza
Per espressa previsione del comma 300 dell'articolo 1 della legge
finanziaria 2005 le modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo sopra
illustrate hanno effetto dal 1 febbraio 2005.
In particolare, i nuovi importi si applicano agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e
alle scritture private autenticate a partire dal 1 febbraio 2005; i
medesimi atti, se formati in data anteriore, scontano pertanto l'imposta nel
minore importo previsto prima delle modifiche in esame, anche se registrati
per via telematica dopo il 1 febbraio 2005.
I nuovi importi, inoltre, si applicano alle domande e agli atti
diversi dagli atti pubblici e dalle scritture private autenticate, di cui
all'articolo 1, comma 1-ter della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R.
n. 642 del 1972, presentati per via telematica all'ufficio del registro
delle imprese dal 1 febbraio 2005. Infatti, la nota 1-ter allo stesso
articolo precisa che "L'imposta e' dovuta (...) all'atto della trasmissione
per via telematica o della consegna del supporto informatico".
I nuovi importi sono dovuti per gli estratti conto e per le
comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui all'articolo 13, comma
2-bis emessi a decorrere dal 1 febbraio 2005. A tal fine e' rilevante la
data di invio degli estratti conto e delle comunicazioni, mentre non riveste
alcuna importanza il periodo di riferimento del documento.
2.4 Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo
disposto dal D.M. 24 maggio 2005
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio
2005- pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005 - in
attuazione dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
ha aggiornato alcuni importi in misura fissa dell'imposta di bollo.
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In particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto ha disposto che
"L'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00
dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del
presente decreto e' elevato a euro 14,62".
Il comma 2, lettera a), dello stesso articolo ha aggiornato l'importo
dell'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della tariffa
(Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o
accreditamenti - Estratti di conti, nonche' lettere ed altri documenti di
addebitamento o di accreditamento di somme) da lire 2.500 a euro 1,81.
Il comma 2, lettera b), ha aggiornato gli importi dell'imposta dovuta
sui documenti indicati dall'articolo 14 della tariffa (Ricevute, lettere e
ricevute di accreditamento...); a seguito di tali modifiche i nuovi importi
sono i seguenti:
euro 1,81 per le ricevute di ammontare non superiore a euro 129,11;
euro 2,58 per le ricevute di ammontare fino a euro 258,23;
euro 4,65 per le ricevute di ammontare fino a euro 516,46;
euro 6,80 per le ricevute di ammontare superiore a euro 516,46.
Il comma 2, lettera c), infine, ha aggiornato l'importo dell'imposta
prevista dall'articolo 28 della tariffa da lire 600 a euro 0,52. Tale
importo e' dovuto per tutti i documenti indicati nell'articolo 28 (Tipi,
disegni calcoli, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli
ingegneri, architetti, geometri, periti e misuratori; liquidazioni,
dimostrazioni, calcoli e altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri
e professionisti in genere), soltanto in caso d'uso, vale a dire quando tali
documenti sono presentati all'Ufficio delle entrate per la registrazione.
Gli atti, documenti e registri per i quali l'imposta e' dovuta nella
nuova misura di euro 14,62 sono quelli per i quali la normativa antecedente
al decreto ministeriale del 24 maggio 2005 prevedeva l'imposta nella misura
di euro 11,00.
Gli atti di maggior rilievo interessati dall'aumento sono quelli
indicati:
- dall'articolo 1 della tariffa: atti rogati, ricevuti o autenticati
da notai o da altri pubblici ufficiali;
- dall'articolo 2: scritture private contenenti convenzioni o
dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si
estinguono o si documentano rapporti giuridici di ogni specie;
- dall'articolo 3: istanze, petizioni, ricorsi, e relative memorie
diretti agli uffici dell'amministrazione dello Stato tendenti ad ottenere
l'emanazione di un provvedimento;
- dall'articolo 4: Atti e provvedimenti degli organi
dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province dei comuni
rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme a coloro che ne
abbiano fatto richiesta;
- dall'articolo 16:libro giornale e libro degli inventari.
Con riferimento a quest'ultima ipotesi, l'articolo 16 della tariffa
per i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, tenuti
da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di
concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e
registri a norma dell'articolo 23 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, prevedeva una maggiorazione dell'imposta di euro 11. In
considerazione dell'ampiezza della norma di cui all'articolo 1, comma 1, del
DM 24 maggio 2005, che dispone l'aumento di tutti gli importi prima
stabiliti nella misura di euro 11, si ritiene che anche la maggiorazione
dell'imposta di bollo di cui al menzionato articolo 16 della tariffa sia
rideterminata nella misura di euro 14, 62.
2.4.1 Decorrenza
Per espressa previsione dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005 le modifiche alla tariffa
dell'imposta di bollo sopra illustrate hanno effetto dal 1 giugno 2005.
La modifica normativa ha efficacia per tutti gli atti, i documenti, i
registri, le istanze soggetti all'imposta sin dall'origine posti in essere a
partire dal 1 giugno 2005. Quando l'imposta e' dovuta in caso d'uso, la
modifica ha effetto qualora l' "uso" si verifica a partire dal 1 giugno
2005, indipendentemente dalla data in cui gli atto stessi sono formati.
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Circolare del 03/04/2006 n. 11
Per effetto degli aumenti sopra precisati, l'imposta di bollo gia'
corrisposta per carta bollata, moduli redatti a stampa su carta bollata o
bollati in modo straordinario, nonche' libri e registri gia' bollati in modo
straordinario, interamente in bianco alla data del 1 giugno 2005, deve
essere integrata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, prima dell'uso
mediante:
- applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi
previsti dall'articolo 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modificazioni;
- applicazione dell'apposito contrassegno rilasciato dagli
intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate (cfr.
nota 3).
Per i libri e registri di cui all'articolo 16 della tariffa e' il
caso di precisare che l'imposta di bollo puo' essere assolta per ogni cento
pagine o frazione di esse, per cui la nuova misura si applica per i blocchi
di cento pagine che vengono utilizzati a partire dal 1 giugno. Se l'imposta
relativa ai libri e registri o ai singoli blocchi di 100 pagine e' stata
assolta anteriormente alla data del 1 giugno, ma gli stessi libri o blocchi
vengono utilizzati dopo tale data, e' necessario integrare l'imposta gia'
assolta fino a concorrenza della nuova misura.
Al contrario, l'integrazione non e' dovuta per i libri o blocchi gia'
posti in uso alla data del 1 giugno anche se parzialmente utilizzati.
2.5 Imposta corrisposta in modo straordinario
L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa - corrisposte
in modo straordinario mediante marche da bollo, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005, convertito con
modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 - dal 1 giugno 2005 "...sono
pagate con le modalita' telematiche di cui all'articolo 3, primo comma,
numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni."
(cfr. punto 2.1).
In attuazione della norma sopra citata e' stato emanato il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005, che ha definito
le caratteristiche del contrassegno e precisato che le relative modalita'
d'uso sono le stesse delle marche da bollo che il contrassegno sostituisce a
tutti gli effetti.
Il contrassegno, stampato su supporto autoadesivo prodotto
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - dimensioni 55 x 40 mm. -
contiene l'intestazione del Ministero dell'economia e delle finanze, il logo
dell'Agenzia delle entrate, un codice a barre che ne garantisce la
tracciabilita', la data di emissione, la denominazione e il valore facciale.
Il provvedimento del 5 maggio 2005 del Direttore dell'Agenzia ha
definito le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a
consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle
entrate.
Circa la necessita' di annullare il contrassegno ai sensi
dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, si ritiene che l'annullamento
e' obbligatorio in tutti i casi in cui la legge ne prevede una particolare
modalita' e individua i soggetti che devono curarne l'adempimento (come
dispone, ad esempio l'articolo 6 della tariffa per le cambiali).
Negli altri casi, invece, si puo' omettere l'annullamento poiche' il
contrassegno contiene gia' l'indicazione del giorno e dell'ora di emissione.
Inoltre e' impossibile rimuoverlo dall'atto su cui e' stato applicato senza
provocarne la lacerazione rendendolo inservibile.
La disciplina dell'imposta di bollo, mentre precisa i termini entro i
quali l'imposta deve essere corrisposta (articolo 2 del d.P.R. n. 642 del
1972) non prevede alcun termine di validita' dei valori bollati. Pertanto, i
contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della
loro emissione, nel rispetto dell'articolo 11 del predetto d.P.R. che
dispone "Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle
marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere
l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi
scritturazione". Non si configura, pertanto, alcun limite temporale
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Circolare del 03/04/2006 n. 11
all'utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata
sugli stessi.
In assenza di disposizioni normative che limitino le funzioni delle
"emettitrici", deve ammettersi la possibilita' di richiedere l'emissione di
contrassegni di qualsiasi importo. Gli stessi contrassegni possono essere
utilizzati anche ad integrazione delle marche da bollo tradizionali.
Circa le modalita' di utilizzo del contrassegno per integrare il
valore dei foglietti cambiari, si ritiene che la differenza tra l'imposta
dovuta e il taglio dell'apposita carta bollata possa essere interamente
corrisposta con l'uso di un unico contrassegno senza limiti di valore; non
e' piu' attuale, infatti, la disposizione che limitava l'uso delle marche da
bollo nelle cambiali prevedendo il "...visto per bollo quando il suo importo
supera il valore di dieci marche del taglio massimo". Circa l'annullamento
del contrassegno nelle cambiali si rinvia a quanto specificato in precedenza.
Si richiama l'attenzione degli utenti sulla necessita' di evitare
l'esposizione dei contrassegni a fonti di calore (quali ad esempio le
stampanti laser) per evitare l'alterazione del colore o il deterioramento
degli elementi essenziali del contrassegno (valore, codici di controllo,
ecc.), che sono stampati in sede di emissione dai terminali di cui sono
dotati gli intermediari autorizzati.
Si fa presente che un improprio utilizzo dei contrassegni potrebbe dar
luogo ad un deterioramento tale da comportare l'invalidita' del
contrassegno, conseguente all'impossibilita' di riconoscere i dati riportati
sullo stesso. Conseguenza dell'invalidita' del contrassegno e' il non
assolvimento dell'imposta di bollo.
3. Aumento della misura fissa delle Imposte di registro, ipotecaria e
catastale
Il comma 300 dell'articolo 1 della legge finanziaria, a seguito delle
modifiche recate dall'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
dispone che "Gli importi fissi dell'imposta di registro, (...) dell'imposta
ipotecaria e catastale, (...) sono aggiornati, (...) secondo quanto
stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. (...)
Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1 febbraio
2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le
scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture
private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione
dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di
iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione
presentate a decorrere dalla stessa data...".
L'allegato 2-bis alla legge finanziaria per il 2005 (Modifiche alle
imposte di registro, ipotecaria e catastale) al punto 1. eleva a euro 168,00
la misura delle imposte fisse (precedentemente stabilita in euro 129,11),
disponendo che "L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari a euro 129,11,
da disposizioni vigenti anteriormente al 1 febbraio 2005, e' elevato a
168,00 euro".
Inoltre, al punto 2, apporta le seguenti modifiche alla tariffa
parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro:
a) nelle note all'articolo 5, relative alle locazioni e affitti
di beni immobili, la misura fissa di lire "100.000" e'
sostituita con quella di "euro 67,00";
b) gli importi previsti dall'articolo 7 della stessa tariffa,
per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per
oggetto unita' da diporto, sono fissati nelle misure di
seguito precisate:
f) unita' da diporto:
1) natanti:
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto euro 71,00 (in
luogo di lire 105.000)
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto euro 142,00 (in luogo
di lire 210.000)
2) imbarcazioni:
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Circolare del 03/04/2006 n. 11
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto euro 404,00 (in
luogo di lire 600.000)
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto euro 607,00 (in
luogo di lire 900.000)
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 809,00 (in
luogo di lire 1.200.000)
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 1.011,00 (in
luogo di lire 1.500.000)
3) navi euro 5.055,00 (in luogo
di lire 7.500.000)
Circa la decorrenza degli aumenti sopra precisati, si osserva che la
nuova misura di euro 67,00 dell'imposta fissa di registro, di cui al citato
articolo 5 della tariffa, parte prima, del relativo testo unico, si applica
ai contratti di locazione registrati dal 1 febbraio 2005 (scritture private
non autenticate e denuncia dei contratti verbali) - indipendentemente dalla
modalita' di registrazione del contratto (procedura telematica o su supporto
cartaceo) e anche se stipulati in data antecedente. Tale affermazione e'
basata sul dato testuale della norma, che fissa al 1 febbraio 2005 la
decorrenza degli aumenti "...per le scritture private non autenticate e per
le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data...".
Le nuove misure di euro 168,00 per le imposte fisse di registro,
ipotecaria e catastale si applicano agli atti pubblici formati, alle
scritture private autenticate a partire dal 1 febbraio 2005, come
desumibile dal citato comma 300, secondo cui "...Le disposizioni degli
stessi allegati hanno effetto dal 1 febbraio 2005 e, in particolare, hanno
effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici
formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a
partire da tale data...". Pertanto, al fine di stabilire l'ammontare delle
imposte fisse dovute non influisce la modalita' di esecuzione della
registrazione (per via telematica o su supporto cartaceo). Non rileva, in
particolare, la data in cui il notaio richiede, con l'invio del modello
unico informatico, la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti
relativi a diritti immobiliari (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 gennaio 2000, n. 9).
Anche l'imposta di bollo dovuta nella misura forfetaria di euro
230,00, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della tariffa parte prima, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, (atti rogati, ricevuti o autenticati da
notai relativi a diritti sugli immobili) si applica agli atti formati a
decorrere dal 1 febbraio 2005 (cfr. punto 2.6).
La nuova misura di euro 168,00 delle imposte fisse ipotecaria e
catastale si applica alle dichiarazioni di successione presentate a partire
dal 1 febbraio 2005. Cio' in quanto, il comma 300 in commento non contiene
alcun riferimento specifico alle dichiarazioni di successione. Pertanto, al
fine di stabilire la decorrenza dei nuovi importi fissi delle imposte
ipotecaria e catastale da applicare alle dichiarazioni di successione,
occorre considerare il presupposto impositivo di tali imposte visto che per
le stesse dichiarazioni non e' piu' dovuta l'imposta sulle successioni.
Orbene, poiche' l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastali - d.Lgs 31 ottobre 1990, n. 347 -
assoggetta all'imposta ipotecaria le formalita' (trascrizione, iscrizione,
ecc) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l'articolo 10 assoggetta
all'imposta catastale le volture, tali imposte sono dovute nella misura
prevista alla data in cui tali formalita' sono richieste, vale a dire quella
di presentazione della dichiarazione di successione.
Da tali precisazioni consegue che, alle dichiarazioni di successione
per le quali non e' dovuta l'imposta sulle successioni (quelle aperte dopo
il 25 ottobre 2001 - data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 2001,
n. 383, che ha soppresso l'imposta), presentate a partire dal 1 febbraio
2005, si applicano le nuove misure fisse delle imposte ipotecaria e
catastale a prescindere dalla data di apertura della successione.
4. Tasse sulle concessione governative
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Circolare del 03/04/2006 n. 11
Il comma 300 dell'articolo 1 della legge finanziaria, per effetto
delle modifiche recate dall'articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito con la legge 31 marzo 2005, n. 43, ha introdotto aumenti alla
tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, concernente le tasse
sulle concessioni governative, tali aumenti sono indicati nell'allegato
2-ter alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 febbraio 2005
ad eccezione delle tasse sulle concessioni governative attualmente
corrisposte in modo straordinario (mediante marche).
Dal 1 giugno 2005, tali marche, ai sensi del secondo comma,
dell'articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005 - analogamente a quanto
precisato per l'imposta di bollo - "...sono pagate con le modalita'
telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, ai sensi dell' articolo 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni."(cfr. punti 2.1 e
2.9).
La nuova modalita' telematica di pagamento delle tasse di concessione
governative non si applica ai seguenti atti:
- il rilascio del passaporto (art. 1 della tariffa);
- la licenza per porto di pistole e licenza per porto di fucile nella
misura ridotta per guardie giurate, forestali e campestri private e
comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di
irrigazione (articolo 4, nota 2; articolo 5, nota 2);
- gli abbonamenti alle diffusioni televisive (articolo 17.1 lettera a)
della tariffa);
- licenze o documenti sostitutivi per apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 21
della tariffa);
- bollatura e numerazione di libri o registri da parte di societa' di
capitali (articolo 23, nota n. 3).
Si evidenzia che il sopravvenuto decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 24 maggio 2005 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del
28 maggio 2005 - in attuazione dell'articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 - ha aggiornato gli importi delle tasse sulle
concessioni governative relative al rilascio del passaporto.
In particolare, l'articolo 2 del citato decreto ha modificato la
tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nel modo seguente:
a) le parole 'Ammontare delle tasse in lire', ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti 'Ammontare delle tasse in euro';
b) all'art. 1, lettera a), la parola '60.000' e' sostituita dalla
seguente: '40,29';
c) all'art. 1. lettera b), la parola '4.000' e' sostituita dalla
seguente: '2,58'.
In pratica per i passaporti rilasciati o rinnovati dopo il 1 giugno
2005 devono essere corrisposte - prima che gli stessi siano utilizzati - le
nuove misure di tassa sulle concessioni governative previste dal decreto
ministeriale del 24 maggio.
Alla presente circolare, per facilita' di lettura, e' allegata la
tariffa degli atti soggetti a tassa di concessione governativa per i quali a
decorrere dal 1 febbraio 2005 e, limitatamente al rilascio del passaporto,
dal 1 giugno 2005, sono dovuti i nuovi importi.
Omissis .... L'allegato e' visibile nel formato pdf sulla pagina WEB
del servizio di Documentazione Tributaria.
______________________________________________________________________________
(1) Articolo 1-bis, comma 10 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168
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10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642,concernente la disciplina dell'imposta di bollo; sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma; dopo il numero 3), e' aggiunto il seguente:
"3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con
l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita telematiche,
apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da
bollo.";
b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli
intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico
idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.";
c) all'articolo 39:
1) al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento can
modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di
monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia'
autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa
stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di
riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita'
per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato: a)
sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella
seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui
all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla
convenzione prevista dal primo camma del presente articolo";
d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20
agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992:
1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11";
2)all'articolo 1:
2.1) nel comma 1-bis le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 176";
2.2) nel comma 1-ter, le parole: "euro 41,32" sono sostituite dalle seguenti:
"a) se presentate da ditte individuali, euro 32;
b) se presentate da societa' di persone, euro 45;
c) se presentate da societa' di capitali, euro 50";
3) all'articolo 6:
3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni mille lire o
frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote
di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole: "per mille";
3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: "per ogni milione di lire o frazione
di milione" sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta '100
e' sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";
4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: "per ogni mille
lire ad anno" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6"
e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno";
5) all'articolo 14; comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire
100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonche'
i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono
sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera
euro 129,11" e "euro 1,29";
6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di
lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100"
e'sostituito dal seguente: "0,1 per mille";
7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a)."
(2) Comma 300 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2005 come
modificato dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 300.
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Circolare del 03/04/2006 n. 11
Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione
governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche'
alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale,
delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della
tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive
modificazioni, sono aggiornati, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi
al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai
e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni
innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto
stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma
l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in
esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della
tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti
allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1 giugno
2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1 febbraio
2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le
scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture
private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione
dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di
iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione
presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente
comma assicurano, complessivamente, un maggiore gettito annuo, pari a 1.120
milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
(3) articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, comma 2
2. Dal 1 giugno2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di
bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, sono
pagate con le modalita' telematiche di cui all'articolo 3, primo comma,
n.3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive
modificazioni.
(4) Nella circolare n. 70/E del 2002 e' precisato "Analizzandoli
singolarmente possono essere ritenuti:
'antecedenti' a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che
precedono in senso logico il procedimento stesso; l'antecedenza, pero',
non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto,
piuttosto, nel suo rapporto di funzionalita' o di necessarieta' con il
procedimento giurisdizionale;
'necessari': gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua
non) per l'esistenza di quelli strettamente procedimentali, anche se non
hanno la stessa natura di quest'ultimi perche' non fanno parte del
procedimento giurisdizionale (criterio della necessita');
'funzionali':gli atti e provvedimenti posti in essere in dipendenza o al
fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale,
ovvero, piu' genericamente, in vista degli stessi,anche se la loro
esistenza non e'condizione necessaria di procedibilita' (criterio
teleologico).
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