Disciplina di contrasto alle operazioni di cessione delle partecipazioni cd. "utili compresi" (dividend washing) - articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005 (c.d. "collegato fiscale" alla legge finanziaria per il 2006)
Disciplina di contrasto alle operazioni di cessione delle partecipazioni cd. "utili compresi" (dividend washing) - articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005 (c.d. "collegato fiscale" alla legge finanziaria per il 2006) - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 14/06/2006 n. 21
Oggetto:
Disciplina di contrasto alle operazioni di cessione delle partecipazioni cd.
"utili compresi" (dividend washing) - articolo 5-quinquies del decreto-legge
n. 203 del 2005 (c.d. "collegato fiscale" alla legge finanziaria per il 2006)
Testo:
INDICE
1 Linee generali della disciplina di contrasto alle operazioni di
dividend washing
2 Decorrenza temporale della disposizione anti-elusiva
3 Rapporti tra dividend washing ed articolo 37-bis DEL DPR N. 600 DEL
1973 6
4 Modalita' di applicazione della disciplina
4.1 Titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
4.2 Titoli iscritti nell'attivo circolante
4.3 Modalita' di imputazione dei dividendi
1 Linee generali della disciplina di contrasto alle operazioni di
dividend washing
L'articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203
(di seguito, per brevita', il "decreto"), convertito con modificazioni dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, introduce nel Testo Unico delle imposte sui
redditi (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cd. "TUIR") una
disciplina volta a contrastare le pratiche di arbitraggio fiscale poste in
essere tramite operazioni di cessione di partecipazioni c.d. "utili
compresi", prevedendo un particolare regime di "indeducibilita' delle
minusvalenze su dividendi non tassati". La previsione di irrilevanza fiscale
colpisce, piu' precisamente, anche le "differenze negative tra i ricavi dei
beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi".
Al fine di contrastare le operazioni sopra menzionate, l'articolo
5-quinquies del decreto in commento ha inserito nel corpus dell'articolo 109
del TUIR tre nuovi commi.
Mediante l'intervento normativo in commento il legislatore ha cercato
di evitare da una parte il rischio di andare a colpire anche operazioni di
cessione di partecipazioni prive di intenti elusivi (come avverrebbe con una
disposizione anti-elusiva a largo spettro), dall'altra di lasciare spazi
rilevanti ad effettive operazioni di dividend washing (come avverrebbe in
presenza di una disposizione anti-elusiva poco stringente). Le norme
introdotte nell'ordinamento mediano tra queste esigenze.
Il primo dei commi inseriti (comma 3-bis) stabilisce
l'indeducibilita' delle "minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101
sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non
possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 ... fino a concorrenza
dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti,
percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si
applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi".
Al fine di individuare l'esatto ambito oggettivo di applicazione
della norma, il legislatore traccia un perimetro ampio. Risultano, infatti,
interessate dalla disposizione anti-elusiva in esame tutte le minusvalenze
(ovvero le differenze negative tra ricavi e costi) realizzate a seguito
della cessione di:
. azioni;
. quote;
. strumenti finanziari similari alle azioni.
Non figurando nella versione della norma oggetto di definitiva
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approvazione alcuna previsione di esclusione che ne limiti l'ambito di
operativita', la stessa trova applicazione generalizzata alle cessioni di
titoli partecipativi (comprese quelle effettuate nell'ambito di attivita' di
trading di partecipazioni), a nulla rilevando la circostanza che queste
ultime abbiano o meno ad oggetto titoli negoziati in mercati regolamentati e
che l'acquisto avvenga da controparti estranee o con le quali sussiste un
rapporto di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice
civile.
Anche se nel prosieguo della trattazione si fara' esplicito
riferimento alle operazioni di cessione di titoli, occorre precisare,
tuttavia, che le norme in esame trovano applicazione anche con riferimento
ad altre operazioni che ordinariamente hanno effetti realizzativi, quali, ad
esempio, i conferimenti di titoli (ex art. 175 del TUIR) e le liquidazioni
di partecipazioni per effetto del recesso del socio o della liquidazione
della societa'.
Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 109 traccia in modo piu' chiaro
l'ambito applicativo della disciplina in esame. Dal dato normativo si
evince, infatti, che il meccanismo di salvaguardia sopra descritto si
applica "alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i
requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87".
Dal combinato disposto dei nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo
109 del TUIR emerge, pertanto, che la disposizione sulla indeducibilita'
delle minusvalenze (e delle differenze negative) da realizzo opera se:
1) la cessione ha ad oggetto titoli partecipativi - posseduti da meno di
trentasei mesi - che al contempo:
i) non rientrino nel regime p.ex. (essendo, come noto, fiscalmente
irrilevante ogni minusvalenza, o differenza negativa, conseguita
con riferimento alla cessione di questi ultimi)
ii) presentino, in ogni caso, i requisiti cd. di natura oggettiva
richiesti per l'applicazione del regime p.ex., relativi, come noto,
alla residenza fiscale della societa' partecipata ed all'attivita'
da questa esercitata;
2) nei trentasei mesi precedenti la cessione, il titolo alienato abbia
dato luogo alla distribuzione di dividendi.
Da cio' deriva che non debbono essere considerati - ai fini
dell'individuazione dell'importo dei dividendi da confrontare con le
minusvalenze (o le differenze negative tra ricavi e costi) - i dividendi
relativi a titoli che si qualificano per il regime di participation
exemption, in considerazione del fatto che le eventuali minusvalenze (o
differenze negative) scaturenti dalla cessione di tali titoli non potranno
mai costituire componenti negativi deducibili all'atto della determinazione
dell'imponibile.
2 Decorrenza temporale della disposizione anti-elusiva
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-quinquies, le disposizioni in
esame "si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate
a decorrere dal 1 gennaio 2006".
Pertanto, relativamente alle cessioni poste in essere a partire da
tale data, le componenti negative di reddito in esame dovranno essere
confrontate con i dividendi percepiti nel corso dei trentasei mesi
precedenti (individuati secondo le modalita' indicate al paragrafo 4.3).
Al riguardo e' opportuno sottolineare che rientrano nel campo
applicativo della disposizione in commento non solo i dividendi percepiti a
partire dal 1 gennaio 2004 e gli acconti sui dividendi deliberati e
distribuiti successivamente al 30 settembre 2003 (ai quali, ai sensi
dell'art. 40, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
era gia' applicabile il regime di esclusione dalla tassazione
successivamente introdotto dalla riforma fiscale), ma anche i dividendi
percepiti in vigenza del precedente regime impositivo che, sebbene
assoggettati a tassazione, erano assistiti dal credito di imposta.
L'art. 5-quinquies, comma 4, del decreto dispone che ai fini del
versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il
"periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2006, gli acconti
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sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si
sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente
articolo". I contribuenti, quindi, in sede di determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta 2006, o per quello non coincidente con
l'anno solare che inizia successivamente al 1 gennaio 2006, dovranno
calcolare gli acconti dovuti per le imposte sui redditi e l'IRAP
rideterminando le imposte del periodo precedente sulla base delle nuove
disposizioni dell'art. 109 del TUIR, commi 3-bis e 3-ter.
3 Rapporti tra dividend washing ed articolo 37-bis DEL DPR N. 600 DEL 1973
Come gia' in precedenza accennato, il comma 3-ter subordina
l'applicabilita' della norma (con la connessa eventuale sterilizzazione del
componente negativo da cessione) alla sussistenza - in capo ai titoli
oggetto di cessione - dei requisiti p.ex. oggettivi.
Ne consegue che la disposizione relativa al dividend washing non
trova applicazione ogniqualvolta le partecipazioni risultino sprovviste dei
requisiti oggettivi p.ex., ossia siano relative a soggetti residenti in
paesi a fiscalita' privilegiata ovvero che non svolgono attivita'
commerciale.
Merita, inoltre, ricordare che l'inciso "resta ferma l'applicazione
dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600" - contenuto nel nuovo comma 3-quater dell'articolo
109 del TUIR - deve essere inteso nel senso che la indeducibilita' della
minusvalenza o della differenza negativa puo' essere affermata
dall'amministrazione finanziaria, in applicazione della norma antielusiva
generale, anche con riferimento a fattispecie diverse da quella per la quale
opera la presunzione legale in esame, qualora siano ispirate al medesimo
intento elusivo.
La clausola antielusiva generale di cui all'articolo 37-bis puo', ad
esempio, trovare applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, con
riguardo:
1) alle minusvalenze (e alle differenze negative) da realizzo che
dovessero residuare all'applicazione della norma sul dividend washing,
in quanto eccedenti l'ammontare dei dividendi esenti percepiti nei 36
mesi precedenti la cessione;
2) alle minusvalenze (e alle differenze negative) relative a cessioni
effettuate prima del 1 gennaio 2006;
3) in tutti i casi in cui, pur non trovando applicazione la norma
specifica sul dividend washing, la complessiva operazione - in cui si
inserisce la cessione di partecipazioni "utili compresi" - sia
comunque da considerarsi elusiva ai sensi dell'articolo 37-bis.
Per favorire l'azione di controllo delle operazioni prima richiamate,
l'art. 5-quinquies, comma 3, del decreto ha previsto che il contribuente
debba comunicare all'Agenzia delle entrate le minusvalenze e le differenze
negative dedotte di ammontare superiore a 50.000 euro su azioni ed altri
titoli quotati, realizzate a decorrere dal periodo di imposta cui si
applicano le disposizioni del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Tale comunicazione e' finalizzata a consentire all'Agenzia
l'accertamento della conformita' delle relative operazioni alle disposizioni
dell'articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973. L'omissione, l'incompletezza o
la falsita' della comunicazione comporta l'indeducibilita' del componente
negativo.
La norma prevede l'emanazione di un provvedimento del Direttore
dell'Agenzia che stabilisca i dati e le notizie oggetto di comunicazione,
nonche' le procedure ed i termini delle comunicazioni medesime. Si rinviano
ulteriori chiarimenti sul comma in esame in sede di commento al suddetto
provvedimento.
Resta inteso che per prevenire eventuali iniziative
dell'amministrazione finanziaria volte contestare l'elusivita'
dell'operazione di dividend washing, contribuenti possono integrare, ai
sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le
dichiarazioni pregresse interessate da minusvalenze e differenze negative
indebitamente dedotte.
4 Modalita' di applicazione della disciplina
La disposizione anti-elusiva in commento, come detto, si applica in
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relazione alla cessione di titoli privi dei requisiti oggettivi per fruire
della participation exemption, che siano stati acquistati nei trentasei mesi
precedenti il realizzo.
Qualora dalla cessione di un titolo avente i requisiti appena
richiamati scaturisca una minusvalenza o una differenza negativa, e'
necessario individuare i dividendi relativi al titolo medesimo percepiti
negli ultimi trentasei mesi e confrontare la quota non imponibile di tali
dividendi con la minusvalenza o la differenza negativa realizzata.
In presenza di titoli omogenei acquisiti in tempi diversi e'
logicamente necessario individuare quello oggetto di cessione ai fini di
valutarne le caratteristiche (possesso da non piu' di trentasei mesi e
sussistenza dei requisiti oggettivi della p.ex.) e correlarvi i dividendi
non imponibili. L'articolo 5-quinquies del decreto non fornisce alcun
criterio ne' ai fini dell'individuazione dei titoli oggetto di cessione, ne'
ai fini dell'individuazione dei dividendi correlati (relativi agli stessi
titoli) con cui confrontare la minusvalenza (o la differenza negativa)
realizzata.
Allo stato, in altre parole, non risultano specificamente
disciplinati dalla norma primaria le modalita' che in presenza di piu'
titoli omogenei consentano di individuare:
- l'anzianita' di possesso delle partecipazioni, rispetto alla quale si
rende necessario mantenere distinta evidenziazione dei titoli acquisiti
da piu' o da meno di trentasei mesi rispetto alla data di cessione;
- i relativi dividendi non imponibili percepiti nel corso dei trentasei
mesi precedenti il momento della cessione, al cui importo e' parametrata
la misura della sterilizzazione fiscale delle minusvalenze (o delle
differenze negative tra ricavi e costi) conseguenti al realizzo dei
titoli.
4.1 Titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
Nel caso di titoli iscritti in bilancio tra le Immobilizzazioni
finanziarie sara' ordinariamente piu' agevole, trattandosi di titoli
immobilizzati, individuare in modo analitico il singolo titolo venduto, che
ha dato luogo alla minusvalenza (o alla differenza negativa), e individuare
anche i dividendi percepiti, in relazione a quel titolo, nei trentasei mesi
precedenti.
Ipotizzando, ad esempio, che la societa' A:
- in data 30 giugno 2005 abbia acquistato una partecipazione di
controllo nella societa' X (ad esempio, 55.000 azioni),
iscrivendola nelle immobilizzazioni;
- in data 10 luglio 2005 abbia incassato, con riferimento a tale
partecipazione, 10.000 euro a titolo di dividendi;
- in data 15 maggio 2006 ceda le medesime 55.000 azioni, realizzando
una minusvalenza di à 20.000,
la minusvalenza potra' essere dedotta per un ammontare pari a Ã
10.500 (dato da à 20.000 - à 9.500 (quota non imponibile dei dividendi
percepiti)).
Nella diversa ipotesi in cui i titoli immobilizzati siano valutati
con criteri analoghi a quelli normalmente utilizzati per la valutazione dei
titoli iscritti nell'attivo circolante, si potra' tenere conto delle
considerazioni che seguono.
4.2 Titoli iscritti nell'attivo circolante
Nel caso della cessione di titoli iscritti in bilancio nell'Attivo
circolante, ai fini dell'individuazione dell'anzianita' dei titoli oggetto
di cessione e dell'importo dei dividendi esenti in relazione ad essi
percepiti, nel silenzio del legislatore sul punto, si ritiene che ciascun
contribuente possa applicare:
a) il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e
la valutazione del proprio magazzino titoli;
b) ovvero, qualora il metodo di cui al punto precedente non preveda la
memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio, un
criterio uniforme che, ai limitati fini dell'applicazione della
disposizione di contrasto al dividend washing, consenta di
individuare puntualmente l'anzianita' dei singoli titoli ceduti,
nonche' l'importo dei dividendi percepiti in relazione a questi
ultimi nei trentasei mesi precedenti il realizzo. L'indicazione del
criterio a tal fine seguito e la documentazione delle modalita' con
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le quali e' stato concretamente posto in essere dovranno essere
fornite a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle entrate.
A tale proposito si rimarca che l'eventuale impiego del criterio sub
b) avverrebbe all'esclusivo fine di individuare l'anzianita' di possesso del
titolo ceduto, fermo restando che la determinazione del componente negativo
da sottoporre alla disposizione limitativa in commento dovra', in ogni caso,
avvenire sulla base del metodo di valutazione del magazzino impiegato in
sede di redazione del bilancio d'esercizio (che, secondo quanto disposto
dall'articolo 92 del TUIR, rileva anche ai fini fiscali). Per le imprese che
opteranno per l'applicazione del criterio alternativo per la determinazione
dell'holding period dei titoli ceduti potra', pertanto, determinarsi una
differenziazione tra il criterio di individuazione dell'anzianita' dei
titoli e quello di quantificazione dei componenti reddituali scaturenti
dalle relative cessioni.
Dopo aver individuato, in base ai criteri esaminati, il titolo
oggetto di cessione e l'ammontare dei dividendi correlati, e' possibile
determinare la minusvalenza o la differenza negativa (Delta) e, quindi,
procedere al confronto (Delta - 95 % dividendi relativi ai titoli ceduti)
tra i vari elementi per stabilire se debba o meno essere applicata la norma
relativa al dividend washing.
Ai fini della disposizione in esame, si ritiene che le minusvalenze
(o le differenze negative) risultanti dalla cessione di ciascun titolo non
possano mai essere compensate con eventuali plusvalenze o differenze
positive relative alla cessione di altri titoli della medesima categoria
omogenea (quest'ultima da intendersi nell'accezione di cui all'articolo 94,
comma 3, TUIR). Ne deriva, pertanto che non solo non e' consentito
compensare i risultati positivi e negativi delle transazioni avvenute
nell'ambito di una medesima giornata, ma anche che e' necessario
individuare, nell'ambito di una medesima operazione di cessione di titoli
(appartenenti alla medesima categoria omogenea, ma acquistati in momenti
diversi), le eventuali differenze negative o positive che compongono il
risultato globale.
Da cio' consegue che anche nel caso in cui dovessero emergere -
nell'ambito di una medesima cessione - differenze negative di importo
diverso relativamente ai vari titoli ceduti, ciascuna di esse dovra' essere
analiticamente confrontata con la quota non imponibile dei dividendi
relativi a ciascun titolo, senza possibilita' di compensazione con eventuali
plusvalenze o differenziali positivi relativi ad altri titoli
contestualmente ceduti.
Nell'Allegato tecnico alla presente circolare si propongono alcuni
esempi in cui ai fini dell'individuazione dei titoli oggetto di cessione e
dei dividendi relativi ai titoli stessi si applica il metodo ordinariamente
adottato in contabilita' per la movimentazione e la valutazione del
magazzino titoli.
Nell'esempio 3, caso B, viene presentata, al contrario, l'ipotesi in
cui il contribuente si avvale - al limitato fine della gestione della
disposizione in commento - del criterio alternativo sopra delineato,
differente da quello ordinariamente adottato in contabilita'.
4.3 Modalita' di imputazione dei dividendi
Come piu' volte affermato, ai fini dell'applicazione del dividend
washing, la minusvalenza (o la differenza negativa tra ricavi e costi) deve
essere confrontata con la quota non imponibile dei dividendi relativi alle
partecipazioni cedute: il componente negativo di reddito potra' essere
dedotto esclusivamente per la quota parte eventualmente eccedente i
dividendi medesimi.
E' opportuno segnalare che l'ammontare dei dividendi correlati al
titolo ceduto, che misura l'entita' della minusvalenza o della differenza
negativa indeducibile, dovra' essere "stornato" - nel senso che non se ne
dovra' tenere conto - dal cd. "monte dividendi" (1) rilevante all'atto della
successiva cessione dei titoli della medesima categoria. Nonostante il
confronto con la minusvalenza o la differenza negativa sia effettuato
esclusivamente considerando la quota non imponibile dei dividendi, tuttavia,
anche la quota imponibile dei dividendi (che, mutatis mutandis, misura la
porzione di minusvalenza, o differenza negativa, deducibile ai sensi della
norma in esame) dovra' essere eliminata dal "monte dividendi" percepito nei
trentasei mesi precedenti. Analogo "storno" dovra' effettuarsi in relazione
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a cessioni che diano luogo a plusvalenze o differenze positive, quando il
contribuente e' in grado di correlare analiticamente il titolo ceduto ed i
dividendi ad esso relativi.
Nel caso in cui il contribuente adotti un metodo di movimentazione e
valutazione del magazzino che comporta una stratificazione dei titoli (ad
es., Lifo a scatti annuale) o che (come nel caso del Costo medio ponderato)
comporta un aggiornamento del costo medio in occasione di ogni acquisto (con
la conseguente impossibilita' in entrambe le predette ipotesi di
identificare i dividendi generati da ciascuno dei titoli ceduti) il "monte
dividendi" percepiti nei trentasei mesi precedenti dovra' essere "stornato"
esclusivamente nel caso in cui le cessioni di titoli diano luogo a
componenti negative di reddito (minusvalenze o differenze negative), a nulla
rilevando le cessioni da cui emergono differenze positive.
Infine, qualora nel corso dei trentasei mesi precedenti la cessione
si sia verificata - per l'andamento dell'attivita' di trading - la cessione
di tutti i titoli di una determinata categoria, cio' implica per i titoli
della medesima categoria successivamente acquistati un restringimento del
periodo temporale sottoposto ad osservazione ai fini dell'applicazione della
norma. Nel senso che, nell'individuazione dei dividendi potenzialmente
rilevanti per la sterilizzazione delle differenze negative da realizzo sui
"nuovi" titoli, si dovra' tenere conto solo dei dividendi percepiti
successivamente al riacquisto di titoli appartenenti a quella categoria.
Ipotizzando che la societa' A (che svolge attivita' di trading):
- in data 30 giugno 2005 abbia venduto tutte le azioni della societa'
X in suo possesso;
- in data 20 dicembre 2005 abbia acquistato cento nuove azioni di X;
- in data 15 luglio 2006, infine, abbia ceduto le medesime cento
azioni, realizzando una differenza negativa,
gli unici dividendi che dovranno essere considerati ai fini
dell'applicazione della norma sul dividend washing saranno esclusivamente
quelli percepiti a partire dal 20 dicembre 2005, non anche i dividendi
incassati sino al 30 giugno 2005, relativi a titoli che non risultano piu'
nella disponibilita' della societa'.
(1) Il riferimento Y, a ben vedere, al complesso dei dividendi percepiti nei
36 mesi precedenti la data della cessione.
Omissis L'allegato Y visibile nel formato pdf.
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