Circolare
In vigore
Circolare 2707601/2014
Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti
Riferimento normativo
Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N.27/E
Roma, 19 ottobre 2020
OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli
acconti
INDICE
PREMESSA .......................................................................................................... 3
1 ASPETTI CONNESSI ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE
DELL’ARTICOLO 24 DEL DECRETO ........................................................... 4
1.1 OPERATIVITÀ DELL’ESCLUSIONE DELLA PRIMA RATA DELL’ACCONTO
DELL’IRAP 2020 DAL CALCOLO DELL’IMPOSTA DA VERSARE A SALDO PER LO
STESSO ANNO ....................................................................................................... 4
1.2 SALDO IRAP RELATIVO AL PERIODO D’IMPOSTA 2020 INFERIORE ALLA
PRIMA RATA DI ACCONTO .................................................................................... 7
2 AMBITO APPLICATIVO DELL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO-
LEGGE N. 23 DEL 2020 ...................................................................................... 9
2
Premessa
Con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 sono state fornite risposte a
diversi quesiti inerenti al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (nel seguito, per
semplicità, “Decreto”).
Con riferimento alle disposizioni in tema di versamenti dell’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall’articolo 24 del Decreto, la
predetta circolare ha fornito specifiche risposte a quesiti sul tema al paragrafo
1.1. Si ricorda, che a mente della predetta disposizione, in considerazione della
situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è
previsto che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i
lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti
al versamento:
− del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando,
per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle
rate legislativamente previste;
− della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari
categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente1), dell’acconto
dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo
corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal
calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
A seguito della pubblicazione della predetta circolare sono state avanzate
ulteriori richieste di chiarimenti cui viene fornito riscontro nei paragrafi che
seguono.
1 Rif.to all’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile
3
1 Aspetti connessi alle modalità di applicazione dell’articolo 24 del
Decreto
In relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 24 del Decreto è stato
chiesto di chiarirne l’applicazione, con specifico riferimento:
a) al calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019;
b) alla possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta
2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo
periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero
azzerare la differenza a credito.
1.1 Operatività dell’esclusione della prima rata dell’acconto dell’IRAP
2020 dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno
Con riferimento al calcolo dell’IRAP da versare per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, va in primo luogo ricordato
che il citato articolo 24, ha previsto, al comma 1, che «Non è […] dovuto il
versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal
calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta».
Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto, i soggetti che
beneficiano di detta previsione (e individuati al comma 2 del medesimo articolo
242) «non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40 per cento,
dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50 per cento per i
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
4
soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34,
del 2019. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque
escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto,
l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato
con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale».
Al riguardo, si ricorda che, in linea generale, il calcolo dell’acconto è
effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di
detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa
dichiarazione dei redditi (“metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per
l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto
all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il
calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per
l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di
realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere
sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può
comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo,
espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura
inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva
applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Peraltro, si ricorda che l’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, alla legge 5 giugno 2020, n. 40, dispone, solo per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non
applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle
somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta
per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso (in sostanza, in caso di
scostamento dell’importo versato a titolo di acconto rispetto a quello dovuto sulla
2 Vedasi, sul punto, anche risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020 e circolare n. 25/E del 20 agosto 2020.
5
base delle risultanze della dichiarazione annuale, entro il margine del 20 per
cento; cfr. circolare n. 9/E del 13 aprile 2020).
Coordinando le regole generali con le nuove previsioni recate dal Decreto,
si evince che il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il
secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e
l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al
40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto
corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è
tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se
applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo
d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto
“figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del
secondo acconto corrisposto.
In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il
40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a
titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale,
secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto
effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo
volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per
determinare l’acconto (storico o previsionale). In tal senso va inteso il rinvio
contenuto nella relazione illustrativa.
Esemplificando, se l’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 fosse pari
a 1.000 euro:
I) CONTRIBUENTI CHE NON APPLICANO GLI ISA
I ACCONTO II ACCONTO
I ACCONTO II ACCONTO
CASI METODO IRAP 2020 FIGURATIVO DA DA SALDO
FIGURATIVO VERSATO
SOTTRARRE SOTTRARRE
1 a STORICO 400 600 800 320 600 (120)
1. b PREVISIONALE
320 480 800 320 480 0
(IRAP prevista €800)
6
I ACCONTO II ACCONTO
I ACCONTO II ACCONTO
CASI METODO IRAP 2020 FIGURATIVO DA DA SALDO
FIGURATIVO VERSATO
SOTTRARRE SOTTRARRE
2. a STORICO 400 600 1.200 400 600 200
2. b PREVISIONALE
320 480 1.200 400 480 320
(IRAP prevista €800)
3. PREVISIONALE
640 960 800 320 960 (480)
(IRAP prevista €1.600)
4. PREVISIONALE
(IRAP prevista €1.200) 480 720 1.200 400 720 80
5. PREVISIONALE
480 720 1.400 400 720 280
(IRAP prevista €1.200)
II) CONTRIBUENTI CHE APPLICANO GLI ISA
I ACCONTO II ACCONTO
I ACCONTO II ACCONTO
CASI METODO IRAP 2020 FIGURATIVO DA DA SALDO
FIGURATIVO VERSATO
SOTTRARRE SOTTRARRE
1. a STORICO 500 500 800 400 500 (100)
1. b PREVISIONALE
400 400 800 400 400 0
(IRAP prevista €800)
2. a STORICO 500 500 1.200 500 500 200
2. b PREVISIONALE
400 400 1.200 500 400 300
(IRAP prevista €800)
3. PREVISIONALE
800 800 800 400 800 (400)
(IRAP prevista €1.600)
4. PREVISIONALE
(IRAP prevista €1.200) 600 600 1.200 500 600 100
5. PREVISIONALE
600 600 1.400 500 600 300
(IRAP prevista €1.200)
1.2 Saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima
rata di acconto
Coordinando le regole generali in tema di calcolo degli acconti con le
previsioni recate dall’articolo 24 del Decreto, come illustrate nel paragrafo
precedente, si evince che il contribuente che applica il metodo “storico” è tenuto
a versare per il periodo d’imposta 2020:
7
− il secondo acconto, pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento, se applica
gli ISA);
− l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo”
(pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento, se applica gli ISA) e del
secondo acconto effettivamente corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è
tenuto a versare, per il medesimo periodo d’imposta 2020:
− un secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento, se applica
gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta;
− l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo”
(pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del
secondo acconto effettivamente corrisposto.
In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può
mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo
complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020,
calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo
non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
Ipotizzando, quindi, un contribuente che non sia tenuto ad applicare gli ISA
e che utilizzi il metodo “storico”, se l’IRAP:
− dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
− effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 200 euro,
− versata a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 risulta
pari a 600 euro,
in questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta
dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP
2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].
Qualora, invece, il contribuente non sia tenuto ad applicare gli ISA ed
8
utilizzi il metodo “previsionale”, se l’IRAP:
− dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
− che si presume di dover versare per il periodo d’imposta 2020, è pari a
800 euro,
− effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 200
euro,
− versata a titolo di secondo acconto è pari a 480 euro,
in questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta
dovuta (200 euro) è pari a 80 euro. Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021
evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].
2 Ambito applicativo dell’articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020
L’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, rubricato «Metodo previsionale
per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno», prevede che
«Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di
insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle
attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle
somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della
somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione
relativa al periodo di imposta in corso. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2019».
Posto che il testo di legge richiama espressamente solo le imposte IRPEF,
IRES e IRAP, è stato chiesto di chiarire se tale previsione trovi applicazione
anche in relazione alle “addizionali” di dette imposte.
Con la circolare n. 9/E del 2020, al paragrafo 4.1, cui si rinvia per ogni
9
ulteriore approfondimento, è stato chiarito che, da un punto di vista oggettivo, la
citata disposizione, «oltre che alle imposte espressamente individuate, si applica
anche:
▪ all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai
contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri
forfetari;
▪ alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore
degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie
detenute all’estero (IVAFE)».
Tale chiarimento discende dalla circostanza che per le imposte richiamate si
applicano i medesimi termini di versamento dell’acconto dettati per le imposte
espressamente individuate dalla norma in oggetto.
Conseguentemente, la previsione di legge in commento si applica, altresì,
agli acconti relativi alle addizionali di dette imposte con scadenza 30 giugno
2020. Resta di contro esclusa l’applicazione all’addizionale regionale all’IRPEF
in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30
giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta
dovuta per l’anno 2019.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
10
11
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare 2707601/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare 299482/2011
Studi di settore - periodo di imposta 2011
Circolare 194/2009
Articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), decreto legge 30 dicembre 2009, …
Circolare 300920/2014
Legittimazione processuale – motivi di ricorso concernenti l'attività dell’agen…
Circolare 13/2024
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integr…
Circolare 600/2004
Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5)…
Circolare 2338359/2014
Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all…
Altre normative del 2014
Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, non…
Circolare 3431983
Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della cris…
Circolare 2957155
Rifiuti e rottami - trattamento fiscale ai fini IVA N. 127-sexiesdecies, della Tabella A …
Circolare 127
Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rient…
Circolare 186
Nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di ril…
Circolare 84