Circolare
In vigore
Circolare 298447/2014
Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
Riferimento normativo
Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 34 /E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 22/10/2015
OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale
dei Centri di Assistenza Fiscale
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INDICE
1. PREMESSA 3
2. SANZIONE PER VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE 3
3. MODELLO 730 RETTIFICATIVO 4
4. TARDIVITÀ DEI MODELLI 6
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1. PREMESSA
Con le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 11/E del 23 marzo 2015 e
n. 26/E del 7 luglio 2015, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla
dichiarazione dei redditi precompilata, introdotta con il decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175 ( “decreto semplificazioni”). Con il presente documento
di prassi vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alle corrette modalità con
cui sono tenuti ad operare, a tal fine, i CAF e i professionisti.
2. SANZIONE PER VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE
D. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006 prevede che la
violazione per il rilascio di un visto di conformità è punibile a condizione che
non trovi applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973, ossia che l’Ufficio
non possa procedere all’iscrizione a ruolo. Posto che l’art. 3 del DL n. 16 del
2012 ha stabilito che “a decorrere dall’1° luglio 2012” non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai
tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni
amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, si
chiede se il predetto limite trovi applicazione con riferimento a tutte le attività ivi
indicate poste in essere dall’amministrazione finanziaria a far tempo
dall’1/7/2012, indipendentemente dall’annualità d’imposta alla quale tali azioni
si riferiscono e che pertanto possono anche essere antecedenti al 2012.
R. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006, modificando l’articolo
39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che la
violazione relativa all’apposizione del visto di conformità su dichiarazione
infedele sia punibile a condizione che non trovi applicazione l’art. 12-bis del
DPR n. 602 del 1973. Tale disposizione prevede che “Non si procede ad
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iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere
elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8
maggio 1998, n. 146”.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPR 16 aprile 1999, n.
129 - recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità - che,
all’articolo 1, ha previsto che “Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a
ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di
ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi,
qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni
periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire
trentaduemila”.
Tale ultima disposizione risulta modificata, nell’ammontare, dall’articolo
3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha innalzato a euro 30 il
limite al di sotto del quale non si procede ad alcuna attività di accertamento,
iscrizione a ruolo e riscossione.
Le disposizioni in esame sono finalizzate a gestire le procedure di
accertamento e riscossione di crediti di modesta entità e trovano applicazione, in
ossequio al principio generale del “tempus regit actum”, alle attività di
accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione poste in essere durante la loro
vigenza, a prescindere dalla circostanza che tali attività facciano riferimento a
pregressi periodi d’imposta. Conseguentemente, le modifiche apportate ai limiti
di accertamento e riscossione dall’art. 3, comma 10, del decreto legge n. 16 del
2012, si applicano, anche con riferimento alle violazioni relative al rilascio del
visto di conformità, per le attività poste in essere dagli uffici a decorrere dalla
data in cui la disposizione acquista efficacia, ossia dal 1° luglio 2012.
3. MODELLO 730 RETTIFICATIVO
D. L’art. 6 del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che in caso di presentazione
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del modello 730 rettificativo (o della comunicazione) entro il 10 novembre, il
CAF è tenuto al pagamento della sola sanzione (ridotta nella misura prevista
dall’art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 472 del 1997) che sarebbe stata
richiesta al contribuente. Si chiede se, nel caso in cui il 730 rettificativo venga
presentato dopo il 7 luglio ma entro il 10 novembre, alla predetta sanzione si
aggiunga anche quella relativa alla tardività della dichiarazione.
R. Per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 21 novembre 2014, n.
175 - che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata - il legittimo
affidamento dei contribuenti che si rivolgono ad operatori specializzati, circa la
definitività del loro rapporto con il Fisco, viene espressamente tutelato
prevedendo che siano quest’ultimi tenuti al pagamento di un importo
corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che
sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di condotta dolosa o
gravemente colposa del contribuente.
Viene, in tal modo, a determinarsi una vera e propria “sostituzione” di
colui che rilascia il visto nella posizione dell’originario debitore (il contribuente),
salvo il caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa
o gravemente colposa del contribuente. Tale nuova impostazione ha carattere
innovativo e generale, come emerge dalla circostanza che tale regime di
responsabilità trova applicazione anche se il contribuente si avvale
dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata
(articolo 1, comma 5, del D.Lgs n. 175 del 2014).
Con Circolare 11/E del 23 marzo 2015 è stato, in particolare, chiarito che
se il Caf o il professionista presenta una dichiarazione rettificativa entro il 10
novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza, la relativa responsabilità è
limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe
stata richiesta al contribuente, ridotta nella misura prevista dall’art. 13, comma 1,
lett. b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è
effettuato entro la medesima data del 10 novembre.
Si ritiene, pertanto che, il Caf o il professionista sia tenuto al pagamento
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della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente se, dopo aver
inviato tempestivamente l’originario modello 730, presenti un modello 730
rettificativo (o una comunicazione) entro il 10 novembre.
Per effetto della portata innovativa della norma in commento devono
ritenersi superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 -
paragrafo 7.3, Dichiarazioni a rettifica - nella parte relativa all’applicazione delle
sanzioni per la presentazione della dichiarazione rettificativa successivamente
alla scadenza del termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 730.
Ciò vale anche con riferimento alle procedure di rettifica operate dal sostituto
d’imposta.
Resta fermo che la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione
troverà applicazione nel caso in cui l’originario modello 730 sia stato presentato
oltre il termine fissato dall’articolo 13 del DM n. 164 del 1999 (come modificato
dall’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2014), ossia oltre il 7 luglio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, salvo che ne sia disposta la proroga.
Laddove, peraltro, il modello 730 tardivo sia successivamente rettificato
dal Caf o dal professionista entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si
aggiunge quella per visto infedele.
4. TARDIVITÀ DEI MODELLI
D. Nel caso di invio tardivo, entro il 10 novembre 2015, del modello 730
originario, da quando decorre la tardività? Dal 7 luglio o dal 23 luglio, data
prorogata con D.P.C.M. 26 giugno 2015?
R. Al fine di individuare il dies a quo per la regolarizzazione della
violazione di tardiva presentazione del modello 730 occorre, preliminarmente,
individuare il momento in cui la violazione può dirsi commessa, anche alla luce
della proroga disposta con D.P.C.M. 26 giugno 2015.
La disposizione, infatti, considerata l’opportunità di prevedere un maggior
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termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tenendo conto
delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito
ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, di “completare, entro il 23 luglio
2015, (…) la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle
dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato
la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni”.
L’ampliamento del termine è motivato dalle difficoltà segnalate dagli
operatori nel primo anno di applicazione della normativa - che ha modificato le
modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale con l’introduzione della
dichiarazione precompilata -, dalle disposizioni che hanno previsto la revisione
dei requisiti e delle garanzie richiesti per l’attività di assistenza nonché dalla
concomitanza di altre scadenze fiscali. Tali circostanze hanno determinato, per
gli intermediari abilitati, l’insorgere di grosse difficoltà nel far fronte alle
richieste dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che, in modo massivo e in
contemporanea, hanno richiesto assistenza.
Pertanto, tenuto conto delle finalità del decreto ed anche al fine di
semplificare gli adempimenti, si ritiene che il dies a quo per la regolarizzazione
della violazione decorra comunque dal termine prorogato, ossia dal 23 luglio
2015.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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