Circolare
In vigore
Circolare 300749/2014
Deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata
Riferimento normativo
Deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 1E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 26 gennaio 2009
OGGETTO: Deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con
soggetti residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata.
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INDICE
1. Premessa................................................................................................................3
2. Indeducibilità dei costi per operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati
o territori aventi regime fiscale privilegiato .........................................................3
2.1 Modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 (non ancora in vigore)........3
2.2 Disapplicazione della disciplina........................................................................4
3. Indeducibilità dei costi per prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati
in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.............................................8
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1. PREMESSA
La presente circolare reca alcuni chiarimenti in merito alla disciplina sulla
indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dettata dall’articolo 110, commi
10 e seguenti, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche alla luce delle
novità introdotte dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 – convertito dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 – in merito alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati nei medesimi Stati.
2. INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER OPERAZIONI INTERCORSE
CON IMPRESE DOMICILIATE IN STATI O TERRITORI AVENTI
REGIME FISCALE PRIVILEGIATO
2.1 Modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 (non ancora in vigore)
L'articolo 110, comma 10, del Tuir, nella versione attualmente applicabile
prevede che “non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese
domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea
aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati
o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti”.
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L’articolo 1, comma 83, lettera h), numero 1) della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008), con disposizione che si renderà applicabile a decorrere
dal periodo di imposta che inizia successivamente a quello in corso alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’emanando decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del Tuir, modifica il
predetto articolo 110, comma 10, prevedendo che “non sono ammessi in deduzione
le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale
deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o
localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al citato decreto”.
2.2 Disapplicazione della disciplina
La disposizione prevista dal riferito comma 10 dell’articolo 110 può essere
disapplicata nel caso in cui l'impresa residente, ai sensi del successivo comma 11,
fornisca la prova, nel corso del procedimento di accertamento, che "le imprese
estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le
stesse hanno avuto concreta esecuzione ...".
Ai fini della disapplicazione della norma in esame, l'articolo 11, comma 13,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede che le prove in questione "non devono
essere fornite (in sede di accertamento) qualora il contribuente abbia
preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della
presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla
natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in
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essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali
prescrizioni dell'Amministrazione".
In pratica, ove sollecitata mediante interpello ex articolo 21 della legge n. 413
del 1991, l’Amministrazione finanziaria si pronuncia in ordine "alla natura ed al
relativo trattamento tributario dell'operazione", rendendo un parere che
necessariamente dovrà tenere conto dei presupposti richiesti dalla norma ai fini della
disapplicazione dell'articolo 110, comma 10 (prevalente svolgimento da parte delle
imprese estere di un'attività commerciale effettiva ovvero sussistenza di un effettivo
interesse economico a porre in essere l’operazione e concreta esecuzione della
medesima).
Per quanto riguarda la prima esimente si rinvia alle indicazioni fornite con la
circolare del 23 maggio 2003, n. 29, paragrafo B) “Documentazione di prova” e in
generale ai numerosi documenti di prassi amministrativa emanati con riguardo alla
disapplicazione dell’articolo 167 del Tuir che detta la disciplina delle imprese estere
controllate (c.d. cfc rule).
In ordine alla seconda esimente che il contribuente può alternativamente
invocare, fornendo dimostrazione che sussiste un effettivo interesse economico ad
effettuare ciascuna operazione con i predetti fornitori esteri, si rammenta che con
risoluzione del 16 marzo 2004, n. 46 la scrivente ha precisato che si “dovrà …
acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter risalire alla logica
economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore
residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
È utile sottolineare come tale scelta imprenditoriale deve essere sorretta da
una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività
imprenditoriale, connessa - in modo particolare - con l'entità del prezzo praticato,
la qualità dei prodotti forniti e la tempistica e puntualità della consegna”.
Non vi è dubbio che l’interesse economico alla effettuazione delle operazioni
in questione presuppone altresì il preliminare riscontro della inerenza delle stesse
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all’attività svolta dal soggetto residente. Per soccorrere i contribuenti interessati alla
disapplicazione della norma in esame e, nel contempo, facilitare l’istruttoria delle
istanze di interpello da parte dell’Amministrazione, con risoluzione del 6 giugno
2003, n. 127 è stata affermata la possibilità di individuare “in via generale ed
astratta”, in relazione a determinati settori, specifiche operazioni afferenti
l’esercizio dell’attività d’impresa che presentano un obiettivo collegamento con
l’oggetto dell’impresa che le pone in essere e che per ciò stesso possono
normalmente soddisfare il requisito della inerenza.
Ciò non fa venir meno ovviamente la necessità che in sede di interpello (o
nella successiva fase dell’accertamento) si debba riscontrare in concreto, avuto
riguardo alla specificità della posizione del contribuente, l’effettiva sussistenza
dell’interesse economico.
E’ evidente che, con la citata risoluzione n. 127 del 2003, non si è inteso
sollevare i contribuenti interessati dall’onere di provare, in sede di accertamento,
con riferimento ai casi concreti, la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo
110, comma 11, del Tuir.
Allo stesso modo, per poter essere sollevati preventivamente da tale onere è
sempre necessario che il contribuente presenti istanza di interpello ai sensi
dell’articolo 21 della legge n. 413 del 1991 e dimostri, con evidenze documentali, la
convenienza ad approvvigionarsi da un fornitore residente in un Paese a fiscalità
privilegiata.
In particolare, la scelta imprenditoriale di intrattenere rapporti commerciali
con un’impresa “privilegiata” dovrà essere sorretta da una valida giustificazione di
tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, avendo riguardo
sia alla peculiarità del contesto nel quale essa è attuata sia alla praticabilità di
soluzioni alternative a quella che vede come controparte dell’operazione un soggetto
residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
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A tal fine si rammenta, a titolo esemplificativo, che con la citata risoluzione n.
46 del 2004, emanata in risposta ad una specifica istanza di interpello, è stata
riconosciuta la sussistenza dell’effettivo interesse economico nel presupposto che il
contribuente istante aveva “esibito alcuni contratti di lavorazione che, con
riferimento analitico ai medesimi beni, consentono di affermare che il prezzo
praticato dal fornitore estero risulta mediamente inferiore per oltre il 30 per cento
di quello praticato da altri fornitori italiani”.
Alle medesime conclusioni è giunto il Comitato consultivo per l’applicazione
delle norma antielusive il quale – con pareri n. 4 del 7 marzo 2006 e n. 14 del 22
marzo 2007 – ha ritenuto che l’onere della prova era, nel caso di specie, da ritenersi
integrato per iniziativa di un contribuente che aveva dimostrato, mediante cospicua
documentazione allegata all’istanza, che sussisteva – a parità di altre condizioni –
una sostanziale differenza tra i prezzi di vendita praticati dal fornitore residente in
paese a fiscalità privilegiata, da un lato, ed i prezzi praticati da altri fornitori ovvero i
costi che il soggetto istante avrebbe sostenuto per costruire in proprio i beni in
questione, dall’altro.
Viceversa, il medesimo Comitato – con il parere n. 24 del 9 maggio 2007 –
non ha inteso sollevare dall’onere della prova un contribuente che si era limitato ad
enunciare l’interesse economico e non anche a fornire “elementi probatori congrui
circa la concretizzazione di tale interesse in capo al rapporto contrattuale oggetto
dell’interpello”.
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3. INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
RESE DA PROFESSIONISTI DOMICILIATI IN STATI O
TERRITORI AVENTI REGIME FISCALE PRIVILEGIATO
La disciplina sulla indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse
con imprese residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato rileva anche con
riguardo alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi
Stati.
Invero, come prevede il comma 12-bis dell’articolo 110, nella versione
attualmente applicabile, “le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non
appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati”, ossia negli Stati
o territori individuati con D.M. 23 gennaio 2002 (in attesa che venga approvato il
nuovo decreto ministeriale previsto dall’articolo 168-bis del Tuir).
Il richiamato comma 12-bis – introdotto dall’articolo 1, comma 6 del d.l. n.
262 del 2006 – fa sì che le spese relative alle prestazioni dei professionisti
domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata possono concorrere alla formazione del
reddito delle imprese residenti a condizione che queste forniscano all'Agenzia delle
entrate la prova contraria indicata nel comma prima commentato, anche ricorrendo -
in via preventiva - alla procedura di interpello prevista dall'articolo 11, comma 13,
della l. n. 413 del 1991.
Come chiarito con circolare 19 gennaio 2007, n. 1, paragrafo 2, il riferimento
ai professionisti va inteso secondo un'accezione ampia, cioè come categoria
residuale rispetto alle imprese a cui si rivolge il comma 10 dello stesso articolo 110.
Ne consegue che rientrano nella definizione di professionisti non soltanto i soggetti
appartenenti alle professioni cosiddette ‘regolamentate’, ma tutti coloro che
agiscono nell'esercizio di arti e professioni.
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La medesima circolare ha anche chiarito che l’espressione “domiciliati in Stati
o territori a fiscalità privilegiata” deve essere intesa nel senso di ricomprendere non
soltanto i professionisti fiscalmente residenti nei predetti Stati, ma anche coloro che
sono comunque ivi localizzati in base a criteri di collegamento diversi dalla
residenza, ad esempio perché dispongono di una base fissa da cui forniscono i propri
servizi.
Richiamato brevemente l’ambito di applicazione della disciplina riguardante le
spese professionali, si rammenta che chiarimenti in ordine alla disapplicazione della
stessa sono contenuti nella circolare del 18 giugno 2008, n. 47, paragrafo 7.3.
In tale documento di prassi sono state fornite utili indicazioni in ordine alla due
esimenti previste dal comma 11 dell’articolo 110 mediante le quali l’impresa
residente può ottenere la disapplicazione della norma che sancisce la indeducibilità
dei costi in esame.
Si è, infatti, precisato che la prova dello svolgimento di una effettiva attività
professionale (c.d. prima esimente) può essere fornita dimostrando, mediante idonea
documentazione, che la prestazione resa dal professionista estero è effettiva e
connessa ad un’attività non estemporanea, ma radicata nello Stato a fiscalità
privilegiata attraverso, ad esempio, una base fissa.
Con riguardo alla seconda esimente, vale a dire la prova dell’effettivo interesse
economico all’operazione e della sua concreta esecuzione, occorre dimostrare,
sempre previa esibizione di documentazione adeguata, i motivi economici reali a
fronte della decisione di avvalersi di prestazioni professionali rese da un soggetto
domiciliato in un paradiso fiscale. La valutazione dell’interesse economico deve
avere riguardo all’apprezzabilità economico-imprenditoriale complessiva delle
prestazioni, desumibile da elementi obiettivi quali, ad esempio, la specificità della
prestazione resa dal professionista estero in riferimento a particolari esigenze
dell’impresa, ovvero l’entità del corrispettivo in relazione ad una analisi funzionale
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dell’attività svolta dal soggetto estero anche in confronto con analoghe prestazioni
rese da soggetti residenti in Italia.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
circolare vengano applicati con uniformità.
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