Circolare
In vigore
Circolare 301178/2001
Imposta di registro - agevolazioni per la piccola proprietà contadina - articolo 11 del DLGS n° 228 del 2001 - gestione delle controversie pendenti
Riferimento normativo
Imposta di registro - agevolazioni per la piccola proprietà contadina - articolo 11 del DLGS n° 228 del 2001 - gestione delle controversie pendenti - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 63/E
Roma, 26 novembre 2007
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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OGGETTO: Imposta di registro – agevolazioni per la piccola proprietà
contadina – articolo 11 del DLGS n. 228 del 2001 – gestione delle
controversie pendenti
1. Premessa
Una Direzione regionale ha chiesto di fornire chiarimenti in ordine
all’applicazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, in tema di attenuazione dei vincoli in materia di proprietà
coltivatrice.
2. Disciplina delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina
Il primo comma dell’articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 prevede,
in materia di agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della
piccola proprietà contadina, che l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta non
possa alienare volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati
prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. In caso contrario è prevista la
decadenza dalle agevolazioni in parola.
Il predetto termine, in un primo momento elevato a dieci anni dall’articolo
28, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è stato successivamente
ridotto a cinque anni dall’articolo 11, comma 1, del DLGS n. 228 del 2001, in
vigore dal 30 giugno 2001.
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Lo stesso articolo 11, comma 5, del DLGS n. 228 del 2001, stabilisce che
la riduzione del termine di decadenza dai benefici previsti si applica “anche agli
atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data
di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire agli atti di acquisto posti in
essere prima del 30 giugno 1996.
Sull’applicazione della disposizione in argomento sono pendenti
controversie aventi ad oggetto la richiesta di beneficiare del termine di decadenza
ridotto da dieci a cinque anni da parte di quei contribuenti che hanno posto in
essere l’atto di acquisto anteriormente al 30 giugno 1996 e che in seguito hanno
alienato il fondo in data anteriore al 30 giugno 2001 prima del compimento dei
dieci anni previsti dall’articolo 28, primo comma, della legge n. 590 del 1965.
Più precisamente, alcuni contribuenti destinatari di atti impositivi, non
ancora divenuti definitivi alla data del 30 giugno 2001, hanno chiesto
l’applicazione generalizzata dell’articolo 11, comma 5, del DLGS n. 228 del
2001 sul solo presupposto che tra l’atto di acquisto e quello di successiva
alienazione fosse decorso il termine di cinque anni e non di dieci.
3. La giurisprudenza di merito e di legittimità
La posizione dei contribuenti esposta nel paragrafo precedente sarebbe
avvalorata da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., in particolare,
Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. XVIII, 11 ottobre
2005, n. 97 e Commissione tributaria provinciale di Treviso, sez. VII, 7
novembre 2001, n. 122) e da una sola pronuncia della Corte di Cassazione, sez.
V, 8 maggio 2006, n. 10547.
Sulla scorta di tale orientamento, coloro che – in vigenza del precedente
regime – fossero decaduti dalla agevolazioni per aver rivenduto il fondo agricolo
prima del decennio, potrebbero ora invocare la sopravvenuta inefficacia di tale
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decadenza, qualora la rivendita sia stata effettuata nel rispetto del nuovo termine
di cinque anni.
4. Istruzioni operative per la gestione delle controversie pendenti
L’articolo 11, comma 5, del DLGS n. 228 del 2001 disciplina la fase di
passaggio da un regime vincolativo (periodo di dieci anni) all’altro (periodo di
cinque anni) e, quindi, riguarda solo le ipotesi in cui l’acquisto sia stato effettuato
in vigenza della normativa che prevedeva un vincolo decennale, ai sensi
dell’articolo 28, primo comma, della legge n. 590 del 1965, mentre la successiva
rivendita sia stata effettuata dopo l’entrata in vigore del DLGS n. 228 del 2001.
Ciò si evince dalla circostanza che il citato articolo 11, comma 5,
individua, come punto di riferimento temporale per l’applicazione del nuovo
regime fiscale, i soli “…atti di acquisto posti in essere in data antecedente di
almeno cinque anni la data di entrata in vigore…”.
L’intenzione del legislatore è stata quindi quella di introdurre non una
norma che estenda, con efficacia retroattiva, il beneficio dell’attenuazione dei
vincoli anche ai casi in cui si era già verificata la decadenza, bensì una
disposizione transitoria, volta a risolvere le difficoltà applicative derivanti
dall’introduzione del nuovo regime e, precisamente, ad indicare - nella fase di
passaggio da una normativa ad un’altra - il criterio di individuazione delle
fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo di tale nuovo regime.
Pertanto, il comma 5 dell’articolo 11 del DLGS n. 228 del 2001 va
interpretato nel senso che l’attenuazione dei vincoli si applica anche alle ipotesi
in cui l’acquisto dei fondi agricoli sia avvenuto in data anteriore all’entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo (30 giugno 2001), ma a condizione che il
successivo atto di rivendita - dal quale dipende l’eventuale decadenza dalle
agevolazioni - sia stato posto in essere successivamente all’entrata in vigore della
norma.
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Ciò premesso, in attesa che si consolidi l’orientamento giurisprudenziale
al riguardo, gli uffici uniformeranno la gestione delle controversie concernenti
l’attenuazione dei vincoli di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1954, alle
seguenti indicazioni operative:
1. atti di acquisto stipulati dal 30 giugno 1996. Tali atti ricadono
nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 11 del DLGS n. 228
del 2001, con applicazione del vincolo quinquennale;
2. atti di acquisto stipulati prima del 30 giugno 1996. Per questi atti
occorre distinguere :
2.1. se la successiva rivendita è avvenuta prima del 30 giugno 2001,
si rende applicabile il vincolo decennale;
2.2. se la successiva rivendita è avvenuta a partire dal 30 giugno
2001, trova applicazione il nuovo vincolo quinquennale, con la
conseguenza che l’atto manterrà i benefici previsti anche se il
periodo intercorrente fra la data dell’atto di acquisto e la data
dell’atto di alienazione è inferiore ai dieci anni.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
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