Circolare
In vigore
Circolare 301323/2014
Operazioni di dividend washing e di dividend stripping - gestione delle liti fiscali pendenti
Riferimento normativo
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Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 27/06/2007 n. 39
Oggetto:
Operazioni di dividend washing e di dividend stripping - gestione delle liti
fiscali pendenti
Testo:
1. Premessa
Con circolare n. 87/E del 27 dicembre 2002, l'Agenzia delle entrate ha
impartito direttive in ordine alla gestione del contenzioso relativo alle
liti concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di dividend washing
poste in essere prima del 10 novembre 1992, data di entrata in vigore
dell'art. 7-bis del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429.
Tale disposizione ha introdotto il comma 6-bis nell'art. 14 (nella
formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2003) del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con cui e' stato escluso il credito
d'imposta per i dividendi percepiti dagli acquirenti di azioni o quote di
partecipazione in societa' ed enti commerciali, se cedute da fondi mobiliari
o da SICAV in data successiva alla delibera di distribuzione.
In particolare, nel dividend washing si era generalmente in presenza
di una vendita e una rivendita effettuate tra un fondo comune di
investimento ed una societa' commerciale.
Mediante tale operazione il fondo trasformava un dividendo soggetto a
ritenuta a titolo d'imposta, che era in via di pagamento su un titolo in suo
possesso, in una plusvalenza da negoziazione di titoli fiscalmente
irrilevante ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
mentre la societa' incassava il dividendo, scomputava la ritenuta di acconto
ed il credito di imposta ed imputava al conto economico una minusvalenza da
negoziazione.
Sulla scorta del parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato con
nota prot. partenza n. 22688 del 4 marzo 2002, considerato l'orientamento
all'epoca consolidato della Corte di Cassazione sulla liceita' tributaria
delle operazioni in argomento (cfr. Cass. n. 3979 del 3 aprile 2000 e n.
3345 del 7 marzo 2002), con la citata circolare n. 87/E del 2002 si e'
ritenuto opportuno fornire istruzioni esclusivamente in ordine alle
controversie sul dividend washing per le quali l'ufficio non avesse
dimostrato la fittizieta' delle operazioni poste in essere al solo scopo di
eludere le norme tributarie.
Con la detta circolare veniva evidenziato che "l'opportunita' di
abbandonare o meno la lite deve essere valutata caso per caso ed il
contenzioso proseguito qualora sia evidente che le operazioni poste alla
base dell'accertamento erano conclamatamene fittizie e non realmente volute".
Il predetto documento di prassi ha, dunque, impartito istruzioni
esclusivamente per il riesame delle controversie concernenti operazioni di
dividend washing, ferma restando la prosecuzione dei giudizi aventi ad
oggetto le operazioni di dividend stripping.
Le operazioni di dividend stripping consistevano nella costituzione o
cessione del diritto di usufrutto su azioni da parte di una societa' non
residente e non avente stabile organizzazione in Italia in favore di un
contribuente italiano, al solo fine di beneficiare del credito d'imposta sui
dividendi percepiti per effetto del godimento delle partecipazioni ottenuto,
credito di cui la societa' estera non avrebbe potuto usufruire.
2. La giurisprudenza della Corte di Cassazione
La sezione tributaria della Suprema Corte, con le recenti sentenze n.
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20398 del 21 ottobre 2005, n. 20816 del 26 ottobre 2005 e n. 22932 del 14
novembre 2005, e' nuovamente intervenuta sulle operazioni di dividend
washing, nonche', con le predette sentenze n. 20816 e n. 22932 del 2005, per
la prima volta in materia di dividend stripping, accogliendo i ricorsi
dell'Amministrazione finanziaria sulla base di motivazioni che sono in
contrasto con i principi espressi nelle precedenti pronunce n. 3979 del 2000
e n. 3345 del 2002.
2.1 Le pronunce del 2000 e del 2002
Con la citata sentenza n. 3979 del 2000, la Suprema Corte ha
affrontato il problema della validita' ed efficacia dell'atto negoziale di
cessione delle azioni.
Ha ritenuto che all'operazione di dividend washing non sia applicabile
il disposto dell'art. 37, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerato che "tale norma,
stabilendo l'imputabilita' al possessore effettivo del reddito di cui appaia
titolare altro soggetto in base ad interposizione di persona,
inequivocamente si occupa del caso dell'interposizione fittizia in senso
proprio, caratterizzata dalla divaricazione fra situazione esteriore e
situazione sostanziale, rispettivamente riferibili all'interposto e
all'interponente, non anche del caso dell'interposizione cosiddetta reale,
quale quella accertata dalla sentenza impugnata, ove la forma e la sostanza
coincidono".
Inoltre, sempre secondo la sentenza n. 3979 del 2000, non poteva
neppure configurarsi la violazione della norma prevista dall'art. 1344 del
codice civile, posto che il mero risparmio fiscale non e' di per se'
sufficiente a configurare tale violazione, essendo necessaria allo scopo una
specifica disposizione di legge.
Con la sentenza n. 3345 del 2002, la Corte di Cassazione, ribadendo
quanto gia' statuito nella sentenza n. 3979 del 2000, ulteriormente
argomentava sulla legittimita' dell'operazione di dividend washing,
concludendo anche per l'inapplicabilita' dell'art. 6, comma 2, del TUIR
(nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2003), in quanto "tale
norma e' inoperante quando il soggetto che sostituisce un reddito con un
altro e' una societa' di capitali, poiche' la commercialita' della forma
societaria comporta che tutti i ricavi ed i proventi siano indistintamente
considerati quali componenti del reddito d'impresa".
2.2. Le pronunce del 2005 e del 2006
Le recenti sentenze n. 20398 e n. 22932 del 2005 - di contenuto
sostanzialmente analogo e che si occupano, rispettivamente, delle operazioni
di dividend washing e di dividend stripping - si discostano dalle precedenti
pronunce n. 3979 del 2000 e n. 3345 del 2002.
In particolare, le predette pronunce, pur nella consapevolezza che
"appare assai arduo individuare nell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del
1973... una clausola generale antielusiva o anti abuso", affermano che i
contratti di acquisto e successiva rivendita delle partecipazioni (nel caso
del dividend washing) e di cessione o costituzione di usufrutto (nel caso
del dividend stripping) non sono validi per mancanza di ragioni economiche,
diverse da quelle volte al risparmio fiscale.
La sentenza n. 20398 del 2005 (e analogamente la sentenza n. 22932 del
2005 in materia di usufrutto azionario) difatti evidenzia che "tale mancanza
di ragione, che investe nella sua essenza lo scambio tra le prestazioni
contrattuali attuato attraverso il collegamento negoziale, costituisce, a
prescindere da una sua valenza come indizio di simulazione oggettiva o
interposizione fittizia, un difetto di causa, il quale da' luogo, ai sensi
degli artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 2), del codice civile, a nullita' dei
contratti collegati (tipici) di acquisto e rivendita di azioni, in quanto
dagli stessi non consegue per le parti alcun vantaggio economico,
all'infuori del risparmio fiscale".
Pertanto, "la ragione per cui i contratti di acquisto e di rivendita
di azioni non possono svolgere effetti nei confronti del Fisco lasciando...
quindi, applicabile il regime fiscale dei dividendi percepiti dai fondi
comuni di investimento, deve essere ravvisata in una specie di invalidita'
ben piu' radicale, che non comporta alcuna nuova indagine di fatto, essendo
coglibile nella stessa prospettazione delle parti, e che rende superflua
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qualsiasi indagine su ipotesi di simulazione oggettiva ovvero di
interposizione fittizia o reale. Ne' possono prospettarsi - in difetto di
espresse previsioni normative - ipotesi di frode alla legge, ne' di non
meritevolezza del contratto ex art. 1322 del codice civile, trattandosi di
contratti tipici. Non puo' neppure parlarsi di motivo illecito invalidante,
ricorrendo tale ipotesi solo quando i motivi integrino il perseguimento di
finalita' contrarie all'ordine pubblico o al buon costume o di altri scopi
espressamente proibiti dalla legge".
Poi, la Cassazione si sofferma sulle modalita' dell'accertamento
dell'esistenza dell'elemento causale delle operazioni in argomento,
evidenziando che "deve essere effettuato sul negozio o sui negozi collegati,
nel loro complesso, e non con riferimento ai singoli negozi o alle singole
prestazioni. Pertanto, per verificare l'esistenza della giustificazione
socio-economica del negozio occorre valutare le attribuzioni patrimoniali
conseguite dai due negozi nella loro reciproca connessione. Nella specie,
quindi, l'esistenza della causa dei contratti collegati deve essere
ricercata nell'intera operazione e non in ciascuna attribuzione patrimoniale
separatamente considerata".
La nullita' dei negozi in argomento risiederebbe, quindi, nella
assoluta mancanza di una valida ragione economica che giustifichi la stipula
dei contratti di dividend washing e di dividend stripping.
Le sentenze n. 20398 e n. 22932 del 2005 affrontano, altresi', anche
la questione del potere di accertamento incidentale del giudice tributario
su questioni devolute ad altra giurisdizione (nel caso di specie nullita'
dei contratti che integrano l'operazione di dividend washing o di dividend
stripping, attribuita al giudice ordinario).
La Corte di Cassazione, discostandosi dal precedente costituito dalla
sentenza n. 3345 del 2002, fornisce una serie di argomentazioni che
legittimano la declaratoria d'ufficio della nullita'. In particolare, viene
osservato che il carattere impugnatorio del processo tributario non puo'
limitare la cognizione, seppur in via incidentale, del giudice tributario su
questioni devolute ad altre giurisdizioni, ne' escludere il potere del
giudice di conoscere determinate questioni (come, nel caso di specie, la
nullita' del negozio giuridico, ai sensi dell'art. 1421 del codice civile),
anche in assenza di un'espressa domanda di parte. Nella sentenza n. 20398
del 2005, la Suprema Corte afferma, infatti, che: "Per quanto attiene, in
generale, al potere del giudice, anche di legittimita', di rilevare
autonomamente una causa di nullita', tale potere e' condizionato
dall'esercizio di un'azione tendente a far valere una pretesa derivante dal
contratto, senza che possa svolgere alcun rilievo il fatto che la
controparte faccia valere una causa di nullita'. Secondo una consolidata
giurisprudenza della Corte, trattandosi, non di eccezione in senso stretto,
ma di mera difesa, pur essendosi instaurato un dibattito sulla causa di
nullita' dedotta, il giudice puo' sempre rilevare, anche d'ufficio, ipotesi
diverse di nullita'".
Come gia' anticipato, con le citate sentenze n. 20816 e n. 22932 del
2005, la sezione tributaria della Cassazione si e' occupata per la prima
volta delle operazioni di dividend stripping.
In particolare, con la prima delle predette sentenze, la Corte -
dissentendo sul punto dalla precedente pronuncia n. 11351 del 3 settembre
2001 - ha statuito che l'Amministrazione, quale terzo interessato alla
regolare applicazione delle imposte, e' legittimata a dedurre (prima in sede
di accertamento fiscale e, poi, in sede contenziosa) la simulazione assoluta
o relativa dei contratti stipulati dal contribuente o anche, ai sensi
dell'art. 1344 del codice civile, la loro nullita' per frode alla legge
(tributaria).
Inoltre ha affermato che la norma antielusiva, di cui all'art. 14,
comma 6-bis, del TUIR (nella formulazione vigente al 31 dicembre 2003), pur
non applicandosi retroattivamente alle operazioni poste in essere prima del
10 novembre 1992 (data di entrata in vigore del predetto comma 6-bis,
aggiunto dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 372 del 1992) non implica che
"in epoca anteriore l'Amministrazione dovesse passivamente subire le
possibili operazioni fraudolente poste in essere dai privati. Significa
soltanto che l'Amministrazione doveva fare ricorso ai comuni strumenti di
accertamento, con tutte le difficolta' derivanti da simile procedura".
In conclusione, le sentenze n. 20398 e n. 22932 del 2005 non si
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preoccupano di indagare se l'operazione di dividend washing o di dividend
stripping posta in essere dai soggetti partecipanti integri la figura
civilistica della simulazione oggettiva, della interposizione (reale o
fittizia) o del negozio in frode alle legge.
In esse, infatti, la nullita' dei contratti (di acquisto e rivendita
nel caso del dividend washing e di costituzione o cessione di usufrutto nel
caso del dividend stripping) viene dichiarata sulla base della mancanza
assoluta della causa (mancanza di uno scopo economico).
Per contro, la sentenza n. 20816 del 2005, in materia di dividend
stripping, affronta la questione sotto un diverso punto di vista, non
affermando la radicale nullita' dei negozi posti in essere per l'intento
elusivo (caso per il quale non e' necessario il rinvio al giudice di
merito), ma ipotizzando la simulazione relativa o la frode alla legge di cui
all'art. 1344 del codice civile (casi per i quali sarebbe necessaria la
valutazione del giudice di merito).
Infine, con ordinanza n. 12301 del 24 maggio 2006, la sezione
tributaria della Suprema Corte, in considerazione della delicatezza della
questione e delle differenti tesi argomentative sopra esposte, ha investito
il Primo Presidente perche' valutasse l'opportunita' di un rinvio alle
Sezioni Unite.
In particolare l'ordinanza ha sollevato i seguenti quesiti:
1. se sia configurabile la nullita', per difetto di causa, del
contratto, quando per le parti non consegue alcun vantaggio
economico all'infuori del risparmio fiscale;
2. se tale nullita' possa essere rilevata d'ufficio dal giudice
tributario, ovvero se cio' sia precluso dalla struttura del sistema
processuale tributario.
Allo stato attuale risulta che la questione e' pendente innanzi le
Sezioni Unite, ma che non e' stata ancora fissata la data dell'udienza.
3. Istruzioni operative per la gestione delle controversie pendenti
alla luce del recente orientamento giurisprudenziale
L'orientamento assunto dalla Suprema Corte con le sentenze n. 20398,
n. 20816 e n. 22932 del 2005 deve, in conclusione, ritenersi in contrasto
con le precedenti pronunce di legittimita' n. 3979 del 2000 e n. 3345 del
2002 (entrambe in materia di dividend washing) che, come si e' detto,
avevano indotto la scrivente ad impartire, con la circolare n. 87/E del
2002, apposite istruzioni agli uffici locali per l'abbandono delle
controversie pendenti in materia di dividend washing per le quali non era
stato adeguatamente dimostrato l'intento elusivo delle parti contraenti.
Nessuna istruzione di abbandono, invece, e' stata impartita per i contratti
di dividend stripping.
Cio' posto, si ritiene, in conformita' a quanto argomentato nelle
sentenze n. 20398 e n. 22932 del 2005, che le operazioni di dividend washing
e di dividend stripping, siano nulle per mancanza assoluta della causa dei
contratti di acquisto e rivendita di azioni (o del contratto di costituzione
o cessione del diritto di usufrutto) e che il contenzioso in corso vada
utilmente proseguito, sul presupposto che i contratti con i quali sono state
poste in essere le operazioni in argomento sono invalidi ai sensi degli
artt. 1418, secondo comma, e 1325, n. 2), del codice civile.
Tale nullita', tenendo conto pure di quanto evidenziato
dall'Avvocatura generale dello Stato con nota partenza n. P6554 del 18
gennaio 2006, puo' anche essere rilevata d'ufficio, poiche' il limite alla
possibilita' di rilevare d'ufficio la nullita' dei contratti (di tipo
diverso dalla causa di invalidita' originariamente fatta valere in giudizio)
opera, ai sensi dell'art. 1421 del codice civile, solo nei riguardi della
parte che agisca allo scopo di ottenere la declaratoria della nullita' del
contratto; non opera, invece, nei riguardi della parte che, come
l'Amministrazione finanziaria, si opponga alle richieste che il contribuente
intende basare (non sulla nullita', ma al contrario) sulla validita' del
contratto stesso.
Gli uffici terranno conto di quanto esposto nella presente circolare
nella gestione del contenzioso pendente in materia.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
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