Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – Chiarimenti in merito ad eventuali violazioni commesse in sede di prima applicazione del nuovo adempimento
Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – Chiarimenti in merito ad eventuali violazioni commesse in sede di prima applicazione del nuovo adempimento - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 54/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 28 ottobre 2010
OGGETTO: Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle
operazioni effettuate nei confronti di operatori economici black list –
Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge
22 maggio 2010, n. 73 – Chiarimenti in merito ad eventuali
violazioni commesse in sede di prima applicazione del nuovo
adempimento
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Come noto, l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 – convertito dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73 – rubricato “Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma
dei cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’ ”, (in seguito, “decreto-legge”) ha introdotto,
per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio
in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre
2001 (Paesi black list).
In particolare, dette operazioni devono essere indicate in apposito modello –
approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28
maggio 2010 – da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
In attuazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 30 marzo 2010 ha stabilito le modalità e i termini per
l’effettuazione della comunicazione avente ad oggetto le operazioni realizzate a
partire dal 1° luglio 2010.
Il successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto
2010 ha specificato l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo di comunicazione
in relazione a specifici settori di attività nonchè a particolari tipologie di soggetti,
sulla base della delega recata dell’art. 1 del richiamato decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40.
Il medesimo decreto ha disposto, altresì, il differimento al 2 novembre 2010
dei termini per la presentazione degli elenchi mensili relativi ai periodi di luglio e
agosto.
Con circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E, la scrivente ha fornito chiarimenti
destinati a consentire agli operatori di ottemperare correttamente all’obbligo di
comunicazione.
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Tenuto conto del carattere di novità dell’adempimento in esame ed in
considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire
per l’individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame, è ragionevole ritenere che, in
sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano
incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione.
Pertanto, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza”, in aderenza all’art.
10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recante disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente – l’Amministrazione finanziaria, in sede di
controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la
compilazione dei modelli di comunicazione relativi:
- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il
modello con periodicità trimestrale;
- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il
modello con periodicità mensile.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni,
inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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