Modifiche all'articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 - Deduzioni dalla base imponibile Irap per incrementi occupazionali - Risposte a quesiti
Quali sono i requisiti e le modalità di applicazione della deduzione IRAP per i datori di lavoro che incrementano l'occupazione a tempo indeterminato?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare 26/2006 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla deduzione dalla base imponibile IRAP prevista per i datori di lavoro che aumentano effettivamente il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal comma 4-quater dell'articolo 11 del D.lgs. 446/1997. L'agevolazione si applica alle imprese che realizzano incrementi occupazionali nel periodo 2005-2007, con un limite massimo di deduzione di 20.000 euro per dipendente. La deduzione spetta solo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato che rappresentano un effettivo incremento rispetto all'anno precedente, al netto delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nello stesso periodo. Per le imprese di nuova costituzione, l'agevolazione non si applica alle assunzioni derivanti dall'assorbimento di attività di imprese preesistenti, poiché non costituiscono veri incrementi occupazionali. Nel calcolo dell'incremento, i lavoratori part-time devono essere conteggiati per intero ai fini della verifica dell'incremento e della deduzione, mentre per il calcolo della media occupazionale del periodo precedente devono essere considerati proporzionalmente alle ore lavorate.
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Riferimento normativo
Modifiche all'articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 - Deduzioni dalla base imponibile Irap per incrementi occupazionali - Risposte a quesiti - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 12/07/2006 n. 26
Oggetto:
Modifiche all'articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997
-Deduzioni dalla base imponibile Irap per incrementi occupazionali -
Risposte a quesiti
Sintesi:
La circolare fornisce risposte ad alcuni quesiti riguardanti l'applicazione
delle deduzioni dalla base imponibile Irap spettanti ai datori di lavoro che
incrementano la base occupazionale, ai sensi del comma 4 - quater dell'art.
11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
Testo:
INDICE
Premessa
1. SOGGETTI AMMESSI
1.1 Imprese costituite nel corso nel 2004, o successivamente al
31/12/2004
2. REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DEDUZIONE
2.1 Trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato
2.2 Neo-assunzioni che configurano mere sostituzioni di dipendenti
2.3 Neo-assunto in aspettativa non retribuita al 31 dicembre
2.4 Determinazione dell'incremento occupazionale in presenza di
lavoratori part-time.
3.1 Costo del lavoro relativo a dipendenti il cui costo e' gia'
ammesso in deduzione
3.2 Deducibilita' dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro.
3.3 Accantonamenti per trattamento di fine rapporto
3.4 Ragguaglio del limite massimo dei 20.000 euro in caso di assunzione
in corso d'anno
3.5 Ragguaglio del limite massimo dei 20.000 euro in caso di periodo
d'imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi
3.6 Determinazione dell'incremento del costo del lavoro
3.7 Determinazione dell'agevolazione per gli enti non commerciali che
svolgono attivita' commerciale
3.8 Cumulabilita' dell'agevolazione base
4. DEDUZIONE SPETTANTE NELLE AREE AMMISSIBILI ALLA DEROGA PREVISTA
DALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA A) E C)
4.1 Spettanza dell'agevolazione nel settore dei trasporti
4.2 Criterio di applicazione dei limiti di utilizzo nelle aree ammesse
alla deroga
Premessa
Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti riguardanti
l'applicazione delle deduzioni dalla base imponibile Irap spettanti ai
datori di lavoro che incrementano la base occupazionale, ai sensi del comma
4-quater dell'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
successive modificazioni (decreto Irap).
Il comma 4-quater, si ricorda, e' stato inserito nell'art. 11 del
decreto Irap dall'art. 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Legge Finanziaria 2005) e successivamente modificato dall'art. 11-ter del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge
14 maggio 2005 n. 80.
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Circolare del 12/07/2006 n. 26
Sull'applicazione delle medesime disposizioni la scrivente ha gia'
fornito istruzioni nella circolare n. 7/E del 13 febbraio 2006.
Con riferimento ai quesiti ora proposti si forniscono le seguenti
risposte.
1. SOGGETTI AMMESSI
1.1 Imprese costituite nel corso nel 2004 o successivamente al 31/12/2004
D. In relazione alle imprese sorte successivamente al 31/12/2004 si chiede
conferma del fatto che anche a tali soggetti spetti l'agevolazione in
parola. In caso affermativo, la media occupazionale relativa al periodo
d'imposta 2004 in cui non risultavano dipendenti assunti, da considerare sia
per verificare gli incrementi occupazionali relativi all'anno 2005 che per
l'applicazione della clausola di decadenza, e' pari a zero?
Nel caso di imprese "nate" nel corso del 2004 e che abbiano assunto
dipendenti nel medesimo periodo d'imposta si chiede se per verificare la
consistenza media degli stessi sia corretto operare tenendo conto al
denominatore dei giorni lavorativi (secondo i Ccnl come previsto dalla
circolare n. 57 del 2001) compresi fra la data di costituzione dell'impresa
e la fine del periodo d'imposta.
Al numeratore, invece, andra' indicata la sommatoria dei giorni lavorativi,
secondo i Ccnl, intercorrenti fra la data di assunzione dei lavoratori e la
fine del periodo d'imposta.
R. Il comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto Irap afferma che
"Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi
occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche
solo in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad
esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del
personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita".
Sulla base di tale disposizione si precisa, quindi, che rilevano, ai fini
dell'attribuzione della deduzione, le assunzioni effettuate da imprese
costituite nel corso dei periodi di imposta agevolati (2005-2007), sempre
che, come precisato dalla norma, l'incremento occupazionale non derivi dallo
svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di
imprese giuridicamente gia' esistenti.
Qualora ad esempio l'impresa neo-costituita abbia acquistato o affittato
un'altra azienda, rilevandone anche il personale, detto personale non
concretizza un incremento della base occupazionale. Ancorche' la citata
disposizione si riferisca espressamente alle "imprese di nuova costituzione"
deve ritenersi che tale condizione debba risultare soddisfatta anche con
riferimento alle imprese gia' esistenti al 31 dicembre 2004, atteso che la
ratio della norma e' quella di agevolare gli effettivi incrementi
occupazionali.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento ad altre
operazioni societarie quali ad esempio fusioni o conferimenti che
determinino un accrescimento della base occupazionale.
Nella diversa ipotesi in cui la societa' neo-costituita non derivi
dall'assorbimento di attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, tutte
le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate potranno attribuire il
diritto alla deduzione in quanto tutte le assunzioni realizzeranno un
incremento della base occupazionale rispetto al periodo d'imposta precedente.
Nel periodo d'imposta successivo a quello di costituzione, occorre, inoltre,
determinare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo
d'imposta precedente al fine di valutare la sussistenza di eventuali
ulteriori incrementi occupazionali.
A tal fine, occorre procedere al rapporto tra:
- la sommatoria della consistenza giornaliera dei lavoratori,
calcolata per ciascun lavoratore sulla base dei giorni di calendario
intercorrenti fra la data di assunzione e la fine del periodo d'imposta;
- il numero dei giorni di calendario compresi fra la data di
costituzione dell'impresa e la fine del periodo d'imposta.
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2. REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DEDUZIONE
2.1 Trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato
D. Si chiede di conoscere se l'assunzione a tempo indeterminato di un
apprendista, al termine del periodo di apprendistato, rientri fra le
neo-assunzioni potenzialmente agevolabili. Le medesime conclusioni
dovrebbero valere tutte le volte che avviene la "trasformazione" di un
contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.
R. La trasformazione di un contratto a tempo determinato e di apprendistato
in un contratto a tempo indeterminato realizza una nuova assunzione a tempo
indeterminato potenzialmente idonea ad attribuire la deduzione per la nuova
assunzione. In tale ipotesi, tuttavia, ai fini del calcolo della effettiva
deduzione spettante, dovra' essere conteggiato solo il costo sostenuto in
relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il limite massimo
di deduzione spettante pari ad euro 20.000 dovra' essere rapportato al
periodo di lavoro nell'anno in cui il rapporto di lavoro e' stato
intrattenuto a tempo indeterminato.
2.2 Neo-assunzioni che configurano mere sostituzioni di dipendenti
D. Potrebbe verificarsi il caso in cui, nel medesimo periodo d'imposta, si
siano verificate cessazioni di rapporti di lavoro e assunzioni che pero' di
fatto rappresentano mere sostituzioni di dipendenti. Sulla base di quanto
indicato nella C.M. 13.02.2006, n. 7/E, subito prima dell'esempio 1, si
ritiene che in tali situazioni le neo-assunzioni rilevanti ai fini
dell'agevolazione dovrebbero essere considerate al netto delle cessazioni
intervenute nel corso dell'anno?
Ad esempio:
______________________________________________________________________________
Periodo agevolabile 2006
______________________________________________________________________________
Consistenza dei dipendenti con contratto a tempo 30
indeterminato al 31/12/2005:
______________________________________________________________________________
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato cessati nel 10
2006:
______________________________________________________________________________
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato assunti nel 12
2006 e ancora in forza al 31/12/2006:
______________________________________________________________________________
Consistenza dei dipendenti con contratto a tempo 32
indeterminato al 31/12/2006
______________________________________________________________________________
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato mediamente 31
impiegati nel 2005
______________________________________________________________________________
Se cosi' fosse, nell'esempio proposto l'agevolazione dovrebbe essere
riconosciuta in relazione a soli due dipendenti.
A tal riguardo, pero', non sono chiare le modalita' per individuare i due
dipendenti (tra i dodici neo-assunti) per i quali spetta la deduzione.
R. L'agevolazione in esame spetta ai datori di lavoro che realizzano un
incremento effettivo del numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato.
Sulla base di tale principio con la circolare n. 7/E del 2006 e' stato
chiarito che la deduzione puo' essere fruita solo con riferimento al numero
dei lavoratori neo-assunti con contratto a tempo indeterminato che, al
termine del periodo d'imposta, risultino in eccedenza rispetto al numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo
sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta.
L'incremento effettivo del numero dei lavoratori neo-assunti e' stato
realizzato nell'esempio proposto solo con riferimento a due (12-10) dei
lavoratori neo-assunti in quanto solo due lavoratori a tempo indeterminato
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risultano in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori per i quali a
diverso titolo e' cessato il rapporto di lavoro e pertanto la deduzione
potra' essere fruita solo in relazione a due nuove assunzioni.
In sede di determinazione della deduzione spettante, il contribuente
potra' discrezionalmente scegliere in relazione a quale dei dipendenti
neo-assunti operare la deduzione.
La scelta effettuata nell'anno di assunzione del dipendente dovra',
tuttavia, essere mantenuta anche negli anni successivi.
2.3 Neo-assunto in aspettativa non retribuita al 31 dicembre
D. Si chiede di conoscere se l'agevolazione spetti anche in relazione ai
neo-assunti che alla fine del periodo d'imposta sono in aspettativa non
retribuita con riferimento ai compensi riconosciuti nell'anno.
R. La deduzione spetta anche con riferimento ai lavoratori a tempo
indeterminato che al termine del periodo d'imposta risultano in aspettativa
non retribuita. Ovviamente la deduzione spetta solo in relazione ai costi
effettivamente sostenuti nel periodo d'imposta per il lavoratore neo-assunto.
2.4 Determinazione dell'incremento occupazionale in presenza di lavoratori
part-time.
D. Ai fini della verifica dell'esistenza di un incremento occupazionale
(condizione necessaria per fruire della deduzione) i neo-assunti con
contratto di lavoro part-time devono essere considerati per intero o
proporzionalmente al tempo di lavoro?
R. Ai fini della verifica dell'esistenza dell'incremento occupazionale, la
disposizione contenuta nel comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto Irap
impone il raffronto tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta rispetto al numero dei
lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. Al termine
del periodo d'imposta, quindi, deve essere conteggiata l'effettiva
consistenza dei lavoratori, prescindendo da eventuali riduzioni dell'orario
di lavoro fissate nei contratti individuali.
Tali lavoratori devono inoltre essere conteggiati per intero anche ai fini
del calcolo dell'importo di deduzione spettante.
Nel calcolo della media dei lavoratori occupati nel periodo d'imposta
precedente, come chiarito con la circolare n. 7/E del 2006, nonche' per il
calcolo della media dei lavoratori occupati nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2004, ai fini della verifica della decadenza, invece, i
lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in misura
corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal
contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno.
3. DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE SPETTANTE
3.1 Costo del lavoro relativo a dipendenti il cui costo e' gia' ammesso in
deduzione
D. Nella determinazione della base imponibile IRAP, l'articolo 11, comma 1,
lettera a), del D. Lgs. N. 446/97 prevede la deducibilita' dei costi
relativi ai lavoratori disabili e, per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a e) del decreto Irap, dei costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo.
In relazione alle tipologie di dipendenti sopra elencate, se relative ad
assunzioni a tempo indeterminato, si pongono le seguenti problematiche:
1. rilevanza dell'assunzione di un neo-assunto, appartenente ad una
delle citate categorie, ai fini del calcolo dell'incremento
occupazionale (sia per quanto concerne la consistenza a fine anno
dei dipendenti occupati che la determinazione delle medie degli
occupati)
2. spettanza della deduzione del relativo costo del lavoro sempre
nel rispetto degli ulteriori limiti previsti (20.000 euro e
incremento del costo complessivo del personale);
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La deduzione IRAP per incrementi occupazionali riguarda la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e si applica ai datori di lavoro che assumono personale a tempo indeterminato. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare i requisiti di effettivo incremento occupazionale, il limite di 20.000 euro per dipendente, la coerenza con le operazioni societarie (fusioni, conferimenti, acquisizioni) e la corretta determinazione della media occupazionale, considerando anche la disciplina speciale per i lavoratori part-time e le trasformazioni contrattuali.
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