Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche – articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – ulteriori chiarimenti
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche – articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – ulteriori chiarimenti - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 17/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 23 luglio 2018
OGGETTO: Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli
interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche – articoli 14 e 16 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63 – ulteriori chiarimenti
Con istanze indirizzate alla scrivente, sono stati chiesti chiarimenti in merito
alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica
nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche effettuati su
edifici, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Al riguardo, si rammenta che, con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018,
questa Agenzia ha fornito chiarimenti in materia di cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica.
In tale sede, è stato chiarito che:
a) la cessione del credito, prevista dal citato articolo 14, commi 2-ter e 2-
sexies, deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella
originaria;
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b) per altri soggetti privati, di cui all’articolo 14, comma 2-sexies, del
decreto-legge n. 63 del 2013, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori,
sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La medesima circolare ha chiarito che la detrazione può essere, dunque,
ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti
degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi
condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da
soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del
gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti
di credito e degli intermediari finanziari.
Alla luce dei principi affermati con la citata circolare, viene, ora chiesto di
conoscere:
1. se i predetti chiarimenti debbano ritenersi applicabili anche con
riferimento alle cessioni del credito previste dall’articolo 16, commi 1-
quinquies e 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, riferite agli
interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
sismico;
2. se, per soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla
detrazione, possano intendersi, nel caso di lavori eseguiti da imprese
appartenenti ad un Consorzio di imprese ovvero ad una Rete di imprese,
le altre società consorziate o che facciano parte della medesima Rete;
3. se nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore
per eseguire l’opera, la cessione del credito possa essere effettuata anche a
favore dei sub-appaltatori, trattandosi di soggetti che presentano un
collegamento con l’intervento;
4. se nel caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più
soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente
collegati all’intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non
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danno diritto alle detrazioni cedibili, sia possibile effettuare la cessione
del credito anche a favore di questi ultimi;
5. se la verifica del collegamento con il rapporto che ha dato origine al
credito debba essere effettuata solo in occasione della cessione originaria
o anche con riferimento alla successiva cessione.
Con riferimento al primo quesito, si rammenta che il comma 1-bis
dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, come da ultimo sostituito
dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 2), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
prevede che "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)
di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro
per unità immobiliare per ciascun anno… ".
Il successivo comma 1-ter stabilisce, inoltre, che "A decorrere dal 1° gennaio
2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche
agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003".
I commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo articolo 16, inseriti
dall’articolo 1, comma 2, lett. c), n. 3), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
prevedono che qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio
sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come
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calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28
febbraio 2017, n. 58 e relativi allegati, la detrazione sopra indicata spetta nella
misura del 70 per cento (ovvero 75 per cento per gli interventi realizzati sulle parti
comuni degli edifici condominiali) in caso di diminuzione di una classe di rischio e
nella misura dell’80 per cento (ovvero 85 per cento per gli interventi realizzati sulle
parti comuni degli edifici condominiali), in caso di diminuzione di due classi di
rischio.
Il medesimo comma 1-quinquies individua le modalità con le quali i soggetti
beneficiari della detrazione spettante per determinati interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR,
effettuati sulle parti comuni di edifici, possono cedere il credito corrispondente alla
predetta detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
La medesima possibilità di cessione del credito viene, inoltre, prevista
dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 con riferimento
agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico
1, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28
aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di
ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che provvedano entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla
successiva alienazione degli immobili.
Analogamente a quanto disposto con riferimento alla cessione del credito per
interventi di efficienza energetica, le citate disposizioni stabiliscono che il credito
può essere ceduto ai soggetti che hanno effettuato gli interventi (fornitori e imprese
costruttrici) “ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione
del credito”.
Alla luce di tali premesse, anche in considerazione della formulazione
sostanzialmente identica utilizzata dal legislatore per l’individuazione dei soggetti
cessionari e del parere reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
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del Ministero dell’Economia e delle Finanze, devono ritenersi sussistenti anche per
le cessioni previste dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 le medesime
esigenze evidenziate per tenere conto degli impatti di finanza pubblica richiamate
nella citata circolare n. 11/E.
Resta fermo, per tutti i soggetti beneficiari della detrazione in argomento, il
divieto di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli
intermediari finanziari, atteso che nel citato articolo 16 non è stata inserita una
previsione analoga a quella introdotta nell’articolo 14 del medesimo decreto-legge n.
63 del 2013 per i soggetti cd. no tax area.
Con riferimento al secondo quesito, si precisa che nel caso di lavori effettuati
da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il
credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati
o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla
Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli
intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte
del Consorzio o della Rete di Imprese.
Tale interpretazione è coerente con i chiarimenti già resi nella predetta
circolare per le cessioni effettuate a soggetti societari appartenenti ad un gruppo.
Per quanto attiene al terzo quesito, si ritiene che nel caso in cui il fornitore del
servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito
possa essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del
soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi
comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque,
con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Tale collegamento sussiste, altresì, nell’ipotesi evidenziata nel quarto quesito.
Fermo restando che l’ammontare della detrazione che genera il credito cedibile si
determina esclusivamente con riguardo alle spese sostenute per la realizzazione dei
soli interventi per i quali è prevista la cessione ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexies
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dell’articolo 14 e dei commi 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 sopra citati, si
ritiene che detta cessione possa essere effettuata anche a favore dei soggetti che
hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, semprechè questi
rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola.
Per quanto attiene, infine, al quinto quesito, in considerazione dei principi
espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi
di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta,
si precisa che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione
deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella
successiva.
I documenti di prassi citati sono consultabili nella banca dati
Documentazione Economica e Finanziaria accessibile sia dal sito
www.agenziaentrate.gov.it sia dal sito www.finanze.gov.it
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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