Quali sono le condizioni per applicare la non imponibilità IVA al bunkeraggio di carburante per navi in alto mare?
Spiegato da FiscoAI
La non imponibilità IVA per il bunkeraggio (rifornimento di carburante a bordo di navi) si applica alle cessioni di carburante effettuate in favore dell'armatore di navi adibite alla navigazione in alto mare, secondo l'articolo 8-bis del DPR 633/1972. Il beneficio fiscale opera indipendentemente dal fatto che l'operazione costituisca esportazione doganale e si applica anche quando il carburante viene ceduto a intermediari (trader) purché la consegna sia effettuata direttamente dalla società petrolifera nel serbatoio della nave e il trasferimento di proprietà sia contestuale al caricamento.
Per "navi adibite alla navigazione in alto mare" si intendono quelle impiegate per più del 70% in viaggi oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base internazionali, criterio valutato sull'attività dell'anno precedente. Non sono sufficienti caratteristiche oggettive come la lunghezza o la stazza della nave. Per navi in costruzione o che non hanno ancora effettuato viaggi in alto mare, il beneficio si applica anticipatamente sulla base di una dichiarazione dell'armatore attestante l'intenzione di utilizzo prevalente in alto mare.
Quando intervengono più intermediari (trader), la non imponibilità rimane applicabile a condizione che il trasferimento di proprietà tra trader sia contestuale al caricamento diretto da parte del fornitore e che i trader non detengano mai materialmente il carburante. Se l'intermediario non è stabilito nel territorio nazionale, deve identificarsi ai fini IVA, salvo il caso in cui ceda a un soggetto passivo stabilito in Italia, nel quale caso gli obblighi ricadono sul cessionario.
La prova dell'avvenuto approvvigionamento deve essere fornita attraverso la dichiarazione doganale di esportazione (per navi di Paesi terzi o UE in navigazione extra territoriale) oppure mediante il DAS e il memorandum previsti dal DM 225/2015 (per navi nazionali o UE in acque comunitarie). Senza questa documentazione, il beneficio della non imponibilità non può essere riconosciuto.
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Riferimento normativo
Operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici. Art. 269 Reg. (UE) n. 952/2013 e art. 8-bis D.P.R. n. 633/72. Chiarimenti - pdf
Testo normativo
Risoluzione n. 1/D Risoluzione n. 69/E
Roma, 13 giugno 2017
OGGETTO: Operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici. Art. 269
Reg. (UE) n. 952/2013 e art. 8-bis D.P.R. n. 633/72. Chiarimenti
Sono pervenute ad entrambe le Agenzie alcune richieste di chiarimenti in
ordine a taluni profili applicativi delle disposizioni doganali e fiscali connesse alle
operazioni di bunkeraggio di prodotti petroliferi destinati alle navi, alla luce delle
precisazioni fornite con la Risoluzione n.1/E del 09.01.2017 dell’Agenzia delle
Entrate e della Circolare 25/D del 23.12.2016 dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
Alla luce dell’esame congiunto delle suddette questioni, si precisa quanto segue.
1) Formalità doganali da espletare per l’approvvigionamento di prodotti
energetici destinati alle navi.
L’art. 269 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) disciplina il regime doganale di
esportazione applicabile alle merci unionali che devono uscire dal territorio
doganale dell’Unione e prevede, al par. 2, talune espresse esclusioni
dall’inquadramento giuridico nel suddetto regime tra le quali le forniture di
provviste di bordo a navi ed aeromobili, disponendo al riguardo una disciplina
specifica.
In particolare, sulla base di quanto previsto dal par. 2 lett. c) del medesimo
articolo, le merci fornite come approvvigionamenti, esenti da IVA o da accise, di
navi e aeromobili indipendentemente dalla loro destinazione non devono essere
vincolate al regime doganale di esportazione in quanto non riconducibili alla
fattispecie regolata da tale regime.
Tuttavia, al fine di fornire all’operatore economico prova dell’avvenuto
approvvigionamento, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, è richiesto che
vengano espletate le formalità concernenti la presentazione della dichiarazione
doganale di esportazione.
Tale ultimo paragrafo riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 786, par.
2, lett. b), del Reg, CEE n. 2454/93 il quale prevedeva l’utilizzo delle formalità
della dichiarazione di esportazione nei casi di approvvigionamenti esenti da
imposta di navi ed aeromobili, a prescindere dalla loro destinazione.
La nuova formulazione ha il pregio di definire in maniera più chiara il campo
di applicazione delle disposizioni, prevedendo il ricorso alla formalità della
dichiarazione doganale di esportazione anche nell’ipotesi di approvvigionamento di
navi ed aeromobili esente da accisa e chiarendo al tempo stesso che la norma si
applica nei casi in cui sussiste la necessità di provare l’approvvigionamento.
La presentazione della dichiarazione doganale, che non comporta il vincolo
delle merci al regime doganale di esportazione, è quindi richiesta alle seguenti
condizioni:
- forniture riconosciute esenti da IVA o da accise sulla base delle rispettive
norme di natura sostanziale;
- necessità per il soggetto fornitore di comprovare l’avvenuto
approvvigionamento.
A quest’ultimo riguardo, si ritiene utile precisare che l’adempimento doganale è
richiesto, in linea generale, laddove ricorrano rifornimenti esenti di prodotti
energetici destinati alle navi battenti bandiera di un Paese terzo nonché alle navi
battenti bandiera di un Paese UE che navigano in acque extra territoriali, ad
esclusione della navigazione diretta tra porti nazionali o da un porto dello Stato
verso porti dell’Unione per la quale trova piena attuazione la disciplina del DM
n.225/2015.
Pertanto, non va fatto ricorso all’espletamento di formalità doganali nei casi di
rifornimento di carburanti esenti da accisa di navi battenti bandiera nazionale o di
un Paese UE in navigazione nelle acque interne e marine comunitarie rientranti nel
campo di applicazione del D.M. n.225/2015, adottato in esecuzione del punto 3
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della Tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95 che recepisce, a propria volta, l’art.14,
par.1, lett.c) della direttiva n.2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003.
In tali casi, tenuto conto che la prova dell’avvenuto approvvigionamento è
costituita dall’attestazione di ricezione del prodotto da parte del comandante
dell’imbarcazione sul DAS emesso ai sensi dell’art.4, comma 3, e dal
memorandum previsto dall'art. 7 del citato regolamento, è da ritenersi che non
occorra assolvere anche alle formalità doganali di cui all’art. 269, par. 2, lett. c),
CDU, essendo ritraibile la prova dell’avvenuto imbarco dei carburanti dai
menzionati documenti, secondo le condizioni di consumo richiamate nel par.I della
Circolare 25/D del 23.12.2016 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2) Trattamento applicabile, ai fini IVA, alle c.d. operazioni di
bunkeraggio
Come sopra illustrato, a decorrere dal 1° maggio 2016 il c.d. bunkeraggio non è
più considerato, ai fini doganali, un’esportazione. Ciò impedisce di attribuire alle
merci fornite come approvvigionamento delle navi la qualificazione di
esportazione anche ai fini IVA. In proposito, con la Risoluzione n. 1/E del 2017 è
stato chiarito che coerentemente all’evoluzione normativa ai fini doganali nonché
alla luce dell’orientamento della giurisprudenza europea (cfr. Corte di Giustizia,
sentenza 3 settembre 2015, C-526/13, Fast Bunkering) le fattispecie di bunkeraggio
in argomento debbano essere ricondotte alla previsione di non imponibilità di cui
all’art. 8-bis, primo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972 che opera
indipendentemente dalla circostanza che le predette fattispecie costituiscano
esportazione agli effetti doganali.
Conseguentemente, in merito al trattamento IVA applicabile alle operazioni di
rifornimento di carburante a bordo delle navi - c.d. “bunkeraggio - la citata
Risoluzione n. 1/E del 2017 ha precisato che la non imponibilità di cui all’art. 8-
bis, primo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972, in relazione alle cessioni di
carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in
alto mare, è applicabile “anche al contestuale e concomitante trasferimento della
proprietà del carburante dalla Società petrolifera all’intermediario (“trader”).
Ciò, a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla società
petrolifera - su indicazione dell’intermediario - direttamente nel serbatoio della
nave”.
Il principio fondante la predetta soluzione è la rilevanza dell’operazione di
bunkeraggio, oggettivamente considerata, e la circostanza fondamentale - affermata
dalla giurisprudenza sovranazionale (sentenza del 3 settembre 2015, causa C-
526/13) - che i trasferimenti formali della proprietà del carburante (dalla società
fornitrice al trader e da quest’ultimo all’armatore) “…siano intervenuti al più
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presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla
navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto,
come se ne fossero i proprietari”.
Ciò posto, si è dell’avviso che il predetto regime di non imponibilità di cui
all’art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972 sia applicabile anche nell’ipotesi particolare
in cui la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell’armatore
avvenga mediante l’intervento di due trader. Ciò, a condizione che il trasferimento
della proprietà del carburante fra trader sia contestuale e concomitante al
caricamento dello stesso direttamente a bordo della nave da parte del fornitore e
sempre che la cessione fra trader non contempli, in alcun momento, la disponibilità
materiale del carburante da parte di quest’ultimi.
Si ribadisce, infine, quanto precisato dalla menzionata Risoluzione n. 1/E del
2017 circa la necessità che, ove l’intermediario sia un operatore economico non
stabilito nel territorio nazionale, lo stesso dovrà, ai sensi dell’art. 17, terzo comma,
del DPR n. 633 del 1972, identificarsi, ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR
n. 633 del 1972, ovvero (se extra-UE) nominare un rappresentante fiscale, nei casi
in cui il cessionario (trader o armatore) sia un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato. Al riguardo, si precisa che la predetta identificazione non è
obbligatoria laddove il trader (operatore economico non stabilito nel territorio
nazionale) formalmente proprietario del bene, ancorché non lo detenga
materialmente, ceda il carburante ad un soggetto passivo stabilito nel territorio
dello Stato. In tali casi, infatti, torna applicabile l’art. 17, secondo comma del DPR
n. 633 del 1972, secondo cui “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni (…)
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (…) sono adempiuti dai
cessionari”. In quest’ultima evenienza, tuttavia, l’operazione effettuata dal trader
(non identificato) non concorrerà alla formazione del c.d. plafond ossia non
consentirà la facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi della lettera
c) del primo comma dell’art. 8 del DPR n. 633 del 1972.
Il beneficio fiscale della non imponibilità IVA sulla cessione di carburante
effettuata dalla società petrolifera all’armatore, viene applicato anche a quella
effettuata nei confronti dell’intermediario ovvero tra intermediari a condizione che
la consegna del carburante sia effettuata direttamente dalla società petrolifera e che
la prova di tale approvvigionamento sia fornita attraverso l’espletamento delle
modalità precisate al precedente punto 1).
Inoltre, con la Risoluzione n.2/E del 12 gennaio 2017 è stata definita la nozione
di “ navi adibite alla navigazione in alto mare” richiesta per l’applicazione della
non imponibilità IVA prevista dall’art. 8 bis lett.a) del DPR 633/72, in ordine alle
cessioni di navi destinate ad attività commerciali.
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In primo luogo, viene chiarito che per “alto mare” deve farsi riferimento a
quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a
partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (articolo 3
della Convenzione sui diritti del mare firmata a Montego Bay il 10.12.1982).
In secondo luogo, quale condizione richiesta per accedere al beneficio fiscale,
viene prescritto un criterio collegato all’effettivo e prevalente utilizzo della nave
in alto mare come sopra definito, criterio ritenuto soddisfatto qualora la nave sia
stata impiegata in misura superiore al 70% in viaggi in alto mare con riferimento
all’attività effettuata nell’anno precedente, risultando pertanto non sufficiente
soddisfare criteri oggettivi quali la lunghezza e la stazza della nave per la
qualificazione della stessa come adibita alla navigazione in alto mare.
Viene, inoltre, stabilita l’applicazione in via anticipata del regime di non
imponibilità IVA nei casi di nave in costruzione o che non ha ancora effettuato
viaggi in alto mare, sulla base di una dichiarazione resa dall’armatore da cui
emerga la volontà di utilizzare la nave in alto mare, una volta ultimata la sua
costruzione.
In analogia a quanto previsto per le navi in costruzione, si ritiene che il criterio
di applicazione anticipata del beneficio fiscale possa essere utilizzato anche nelle
operazioni di importazioni di navi commerciali adibite alla navigazione in alto
mare, incluse le unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di
noleggio, consentendo all’importatore di non pagare l’IVA al momento
dell’espletamento delle formalità doganali, subordinatamente alla presentazione di
una dichiarazione dell’armatore di destinare la nave almeno per il 70% in viaggi in
alto mare.
Le Strutture in indirizzo vigileranno sull’applicazione dei principi stabiliti con
la presente direttiva da parte degli Uffici dipendenti, segnalando alle scriventi
eventuali ulteriori problematiche operative.
Agenzia delle dogane e dei monopoli Agenzia delle Entrate
Dir. C.le legislazione e procedure doganali Direzione centrale normativa
Il Direttore centrale Il Direttore centrale
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La normativa sul bunkeraggio riguarda la non imponibilità IVA secondo l'articolo 8-bis DPR 633/1972 e l'articolo 269 del Regolamento UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione). Commercialisti e operatori del settore marittimo devono verificare il criterio del 70% di utilizzo in alto mare, la qualificazione delle navi commerciali, il trasferimento di proprietà contestuale alla consegna, e l'identificazione IVA degli intermediari non residenti. Aspetti critici includono la distinzione tra navigazione in alto mare e acque interne, la documentazione doganale richiesta, e l'applicazione anticipata del beneficio per navi in costruzione.
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