Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - Articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)
Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - Articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 17/E
Roma, 25 maggio 2022
OGGETTO: Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il
rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del
D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - Articolo 1, comma 763, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)
INDICE
PREMESSA ................................................................................................................................................ 3
1. AMBITO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................ 3
2. OPZIONE PER L’ESTENSIONE DELLA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI ......................... 5
3. REQUISITI PER L’ACCESSO ........................................................................................................ 6
4. ESERCIZIO DELL’OPZIONE ........................................................................................................ 7
5. RICERCATORI E DOCENTI CHE FRUIVANO DEGLI INCENTIVI AL 31 DICEMBRE
2019 ..................................................................................................................................................... 9
6. REDDITO DI RIFERIMENTO...................................................................................................... 10
2
PREMESSA
L’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 781 - che disciplina gli
incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero - è stato
oggetto di modifiche normative operate, tra l’altro, dall’articolo 5 del decreto legge
30 aprile 2019, n. 342 (c.d. decreto Crescita). Ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo 5, tali modifiche si applicano ai soggetti che acquisiscono la residenza
fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 20203.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 763, della legge di bilancio 20224 ha inserito
nel citato articolo 5 del decreto Crescita specifiche disposizioni concernenti la
possibilità per i docenti e ricercatori di beneficiare, a determinate condizioni, del
regime agevolativo loro riservato per ulteriori periodi di imposta.
In merito all’applicazione del regime in commento sono stati forniti
chiarimenti, tra l’altro, con la circolare 23 maggio 2017, n. 17/E.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il comma 1 del citato articolo 44 prevede che «Ai fini delle imposte sui redditi
è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta
per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso
di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti
all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni
continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo
conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2 Convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - in vigore dal 1° maggio 2019.
3 La norma stabilisce che l’agevolazione spetta «ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»
4 Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»
3
Ai sensi del successivo comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
l’agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il docente o ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato5 e nei tre periodi d'imposta
successivi (cinque, a decorrere dal 2020), sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia.
Inoltre, l’agevolazione si applica6:
- nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza
fiscale nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che
permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e
ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o
nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere
acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal
convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico,
anche in affido preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente
diviene residente nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi,
sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
- per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,
anche in affido preadottivo, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente
diviene residente nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi,
sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
5 Ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che,
per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai
sensi del codice civile.
Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è
sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
6 Cfr. comma 3-ter dell’articolo 44, inserito dall'articolo 5, comma 4, lett. b), del citato decreto legge n. 34
del 2019.
4
I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere al regime di favore purché
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le
doppie imposizioni7.
La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno
della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del
Paese. Pertanto, non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che
intendano far ritorno in Italia ma interessa, in linea generale, tutti i residenti
all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze
possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia,
trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta (cfr. circolare n.
17/E del 2017).
In merito ai requisiti soggettivi che, in base a quanto disposto dal citato
articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, i docenti e ricercatori devono
possedere ai fini della tassazione agevolata, si rinvia ai chiarimenti già forniti con
la richiamata circolare n. 17/E del 2017.
2. OPZIONE PER L’ESTENSIONE DELLA FRUIZIONE DEGLI
INCENTIVI
La legge di bilancio 2022 introduce la possibilità per i docenti e i ricercatori
rientrati fiscalmente in Italia fino al 20198 di optare per l’estensione
dell’applicazione del regime di favore fino a otto, undici o tredici periodi di
imposta complessivi, previo versamento di un importo determinato dalla norma.
Tale possibilità riguarda, in particolare, i docenti e i ricercatori che siano stati
iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che
7 Cfr. comma 3-quater dell’articolo 44, inserito dall'articolo 5, comma 4, lett. b), del decreto legge n. 34 del
2019.
8 Come già previsto, per i lavoratori impatriati, dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147.
5
hanno già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell’anno 2020 e che, alla
data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime previsto dal citato
articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010.
In particolare, possono fruire del regime agevolato i docenti e i ricercatori
che hanno:
i. «almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo» o che
«diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi
dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento», dal primo periodo d’imposta di trasferimento in
Italia e per i sette successivi;
ii. «almeno due figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo», dal primo
periodo d’imposta di trasferimento in Italia e per i dieci successivi;
iii. «almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo», dal primo
periodo d’imposta di trasferimento in Italia e per i dodici successivi.
3. REQUISITI PER L’ACCESSO
I requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di
imposta previsti dalla norma devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori
al momento dell'esercizio dell'opzione.
In particolare:
i. il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in
affido preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il
versamento. La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino
maggiorenni durante i periodi d’imposta di prolungamento degli incentivi, non
determina la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto;
ii. nel caso di acquisto dell’unità immobiliare il termine «entro diciotto mesi dalla
6
data di esercizio dell'opzione» va calcolato secondo il calendario comune,
inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno
antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del
versamento.
Ad esempio, il versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022 richiede che
l’acquisto dell’unità immobiliare debba perfezionarsi entro e non oltre il 9
agosto 2023.
Si precisa, infine, che la sottoscrizione di un preliminare di compravendita
non è sufficiente ad integrare il presupposto per l’estensione del regime
agevolato in quanto lo stesso produce, unicamente, effetti obbligatori in capo
alle parti, che si impegnano a stipulare in un secondo momento un contratto
definitivo, senza produrre l’effetto traslativo tipico della compravendita.
4. ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari a:
a) il 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio
dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa,
alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in
affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare
di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o
entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del
beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
b) il 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio
dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche
in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro
diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena - anche in tal caso - la
7
restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.
Le modalità di esercizio dell’opzione in esame sono state individuate con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, prot.
n. 1020289, il quale prevede che:
- il versamento degli importi stabiliti dalla norma deve avvenire in un’unica
soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo
periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 78
del 2010, che, per i soggetti che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del
2020, coincide con la conclusione del terzo periodo d’imposta successivo a quello
del trasferimento della residenza fiscale in Italia.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo
giorno feriale successivo. Per coloro i quali il primo quadriennio di fruizione
dell’agevolazione si è concluso entro il 31 dicembre 2021, il versamento va
effettuato entro il 27 settembre 2022 (180 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento);
- i docenti e i ricercatori lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano
la residenza fiscale in Italia, possono esercitare l’opzione mediante la
presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione
dell’agevolazione. Per coloro i quali tale quadriennio si è concluso entro il 31
dicembre 2021, l’opzione deve essere effettuata entro il 27 settembre 2022. Il
datore di lavoro opera le ritenute sul 10 per cento degli emolumenti erogati, nel
caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato di essere in
possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l’applicazione delle
rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati;
- i docenti e ricercatori che esercitano un’attività di lavoro autonomo
9 L’articolo 5, comma 5-quater, del decreto legge n. 34 del 2019 stabilisce che «Le modalità di esercizio
dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8
comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5 per cento dei
redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di
esercizio dell’opzione.
I docenti e ricercatori che hanno esercitato l’opzione possono fruire del
regime agevolato per gli ulteriori periodi d’imposta nei quali mantengono la
residenza fiscale in Italia, perdendo la possibilità di applicare il regime di favore a
partire dal periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito.
5. RICERCATORI E DOCENTI CHE FRUIVANO DEGLI INCENTIVI
AL 31 DICEMBRE 2019
Nel definire i soggetti che possono esercitare l’opzione in esame la norma
stabilisce che deve trattarsi di docenti e ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE
o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che «hanno già trasferito
in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019»
beneficiavano del regime di favore in commento.
Pertanto, la predetta opzione può essere esercitata anche dai docenti e dai
ricercatori per i quali il regime di favore è terminato nei periodi d’imposta 2019 o
2020 a condizione, tuttavia, che soddisfino, all’atto dell’opzione, i requisiti di cui
al comma 5-ter10 dell’articolo 5 del decreto Crescita.
In relazione a tali fattispecie, tenuto conto che la disposizione di cui al citato
comma 5-ter è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, i docenti e ricercatori che hanno
beneficiato del regime agevolato fino all’anno 2019 o all’anno 2020, potranno
applicare il predetto regime solo a decorrere dall’anno di imposta 2022.
Il predetto comma 5-ter, infatti, rinvia al comma 3-ter dell’articolo 44 del
decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui il regime agevolato si applica «nel
periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza (…) nel
territorio dello Stato e nei (…) periodi d'imposta successivi».
10 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9
Pertanto, i periodi d’imposta oggetto dell’agevolazione, per effetto
dell’esercizio dell’opzione prevista dalla norma, devono essere computati a partire
dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale nel territorio dello
Stato.
Ad esempio, un soggetto che sia fiscalmente rientrato in Italia nel 2016, che
ha fruito del beneficio fino al periodo di imposta 2019, all’atto dell’opzione
nell’anno 2022, in presenza di un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o
che è proprietario, o ne diventerà, di un immobile residenziale entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell’opzione (ai sensi dell’articolo 1, comma 763, della legge
30 dicembre 2021, n. 234), può riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 1°
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a compimento degli otto periodi
d’imposta.
Invece, un soggetto che ha fruito del beneficio fino al periodo d’imposta
2020, in quanto rientrato fiscalmente in Italia nel 2017, all’atto dell’opzione
nell’anno 2022, in presenza di due figli minorenni, anche in affido preadottivo,
può riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 31
dicembre 2027, a compimento degli undici periodi d’imposta; nel caso di tre figli
minorenni, anche in affido preadottivo, all’atto dell’opzione nell’anno 2022 può
ugualmente riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 1° gennaio 2022 e fino al
31 dicembre 2029, a compimento dei tredici periodi di imposta.
6. REDDITO DI RIFERIMENTO
Ai fini del calcolo dell’importo da versare, la norma fa riferimento «ai redditi
di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell'agevolazione». Si ritiene, pertanto, che il reddito di riferimento sia
rappresentato dai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in
Italia ancorché non agevolati ai sensi del medesimo articolo 44 del decreto-legge
n. 78 del 2010 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio
dell'opzione.
10
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
11
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare 78/2010 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.